RECUPERO DEL VEICOLO Clausole campione

RECUPERO DEL VEICOLO. L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa.
RECUPERO DEL VEICOLO. Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell’immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600,00 in Italia e all’estero.
RECUPERO DEL VEICOLO. (prestazione valida solo in Italia) Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
RECUPERO DEL VEICOLO. Il Contraente o il Locatario sono tenuti ad informare immediatamente l’Impresa non appena abbiano notizia del ritrovamento del veicolo. Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo verrà detratto dallo stesso. Il valore di recupero realizzato dopo il pagamento integrale del danno spetterà all’Impresa; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il valore di recupero verrà detratto dalla liquidazione definitiva. Il Locatario, in accordo con l’Impresa, ha comunque facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.
RECUPERO DEL VEICOLO. (prestazione valida solo in Italia)
RECUPERO DEL VEICOLO. In caso di ritrovamento del Veicolo Assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite: - A carico dell’Assicurato se la Compagnia non ha corrisposto l’Indennizzo e non è ancora in possesso di tutti gli elementi di cui all’12.1 – Obblighi in caso di Sinistro - A carico della Compagnia qualora, pur non avendo ancora corrisposto l’Indennizzo, la Compagnia xxxxxxxx fosse già in possesso degli elementi di cui sopra - A carico della Compagnia nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l’Indennizzo e l’Assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di non rientrare in possesso del bene sottratto Il valore del recupero realizzabile dall’Assicurato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell’Indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degradi e/o gli Scoperti. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo diverrà di proprietà della Compagnia se quest’ultima avrà già liquidato il danno a termini di Polizza.
RECUPERO DEL VEICOLO. In caso di Guasto o Incidente all’estero, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a rimettere il Veicolo sulla sede stradale in modo da poter effettuare il traino, il trasporto o interventi di riparazione sul posto. • € 3.000,00 complessive tra veicolo associato ed eventuale rimorchio. Restano a carico dell’Assicurato le spese di manodopera, le eventuali operazioni di recupero delle merci trasportate e le spese relative all’eventuale intervento di una seconda gru. La presente prestazione ed anche le spese di recupero delle merci trasportate rientrano nelle condizioni di cui all’art. 3.1 “Gestione della Garanzia di pagamento”.
RECUPERO DEL VEICOLO. (prestazione operante ad oltre 50 Km. dall’Abitazione dell’Assicurato) Rimangono a carico dell’Assicurato i costi dell’eventuale soggiorno.
RECUPERO DEL VEICOLO. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrova- mento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Ope- rativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Cen- trale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RE- NAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto apposi- tamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
RECUPERO DEL VEICOLO. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico di AXA, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà il rimpatrio del veicolo non riparato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza all’officina in Italia preventivamente concordata con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di AXA, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale...