ROTTURA CRISTALLI Clausole campione

ROTTURA CRISTALLI. La Società,previa presentazione di idonea documentazione,rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.
ROTTURA CRISTALLI. La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici). Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 700,00, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
ROTTURA CRISTALLI. La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli – e per i veicoli uso abitazione (camper) anche in plexiglass – delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro. Per i veicoli uso abitazione (camper) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicurato.
ROTTURA CRISTALLI. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
ROTTURA CRISTALLI. La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 516,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
ROTTURA CRISTALLI. (per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza dell’importo riportato in Polizza indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo indicato in Polizza a seguito di rottura dei medesimi. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia pre- stata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con UNI- POLSAI ASSICURAZIONI.
ROTTURA CRISTALLI. (Garanzia prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile). (Garanzie prestate nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile).
ROTTURA CRISTALLI. Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. Garanzie Varie Comprende: • eventuali danni subiti da terzi a seguido di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in circolazione; • i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione; • le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali; • le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina; • un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo.
ROTTURA CRISTALLI. XXXX xxxxxxxx, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature). Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 100. Non si fa luogo all’applicazione dello scoperto se l’Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro di autoriparazione convenzionato con XXXX.