Indice
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo dell’Inpdap
- Autogoverno
Bozza di Contratto
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 2
Art. 2. Norme di riferimento 2
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 2
Art. 4. Qualità dei Servizi 4
Art. 5. Durata e decorrenza 4
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 4
Art. 7. Verifiche 5
Art 8. Importo contrattuale 5
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi 6
Art. 10. Fatturazione e pagamento 7
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 7
Art. 12. Deposito cauzionale 8
Art. 13. Subappalto 8
Art. 14. Protezione dati 9
Art. 15. Sicurezza dei dati 9
Art. 16. Riservatezza 10
Art. 17. Obbligazioni a carico di INPDAP 10
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei princ ipi generali in materia di etica professionale. 11
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati 11
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia 12
Art. 21. Penali 12
Art. 22. Inadempienze e responsabilità 13
Art. 23. Forza maggiore 14
Art. 24. Varie 14
Art. 25. Foro Competente 14
Contratto
per l’affidamento dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo dell’Inpdap – Autogoverno
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale dell’ INPDAP, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP ”
E
la:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”; di seguito denominata Impresa.
PREMESSO CHE:
- INPDAP costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani) degli iscritti all'Istituto;
- INPDAP ha indetto una gara a procedura aperta – per pubblico incanto – ai sensi del D.Lgs.. n.163/2006, per l’affidamento dei servizi di assistenza, gestione operativa, sviluppo, manutenzione software e consulenza su alcune aree del Sistema Informativo dell’Inpdap – Autogoverno, come da Bando di gara inviato in data per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- che l’Impresa è risultata aggiudicataria della predetta gara avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.. n.163/2006, e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il contratto ed i suoi Allegati , nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e l’Impresa quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta tecnica dell’Impresa
o l’Offerta economica dell’Impresa.
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e l’Impresa relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici, in particolare dal D.P.R. n. 97 del 2003;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto
privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la “fornitura di servizi professionali a supporto delle strutture di progetto informatiche” secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.
L’oggetto dovrà essere conseguito attraverso la erogazione dei seguenti servizi:
❑ Servizi tecnici per la gestione del Sistema
• conduzione tecnico-sistemistica e gestione operativa dei sistemi che ospitano gli applicativi (Back-Office);
• assistenza agli utenti degli applicativi (Front-Office).
❑ Servizi per gli applicativi informatici
• manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del parco applicativo introducendo eventuali nuove funzionalità richieste e formazione degli utenti;
• sviluppi innovativi per l’adeguamento della piattaforma alla modalità Web-based e per l’e- learning e formazione degli utenti.
3.2. L’Impresa si impegna ad operare secondo quanto previsto nel documento “Piano di Progetto” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 5. Tale piano di progetto si conformerà al “Piano di programma” di cui al § 5 del Capitolato Tecnico.
3.3. L’Impresa si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Xxxx xx xxx Xxxxxxxx x. 00 e di xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 o presso altre sedi dell’Istituto ubicate in provincia di Roma che saranno comunicate nel corso di validità del presente contratto.
L’Impresa ha la facoltà di effettuare specifiche attività presso le proprie sedi, previa autorizzazione dell’Istituto, senza che questo comporti oneri aggiuntivi all’INPDAP stesso.
Il personale dell’Impresa sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP. Nel Piano di cui al precedente comma 3.2 l’Impresa dovrà comunicare la necessità in termini di postazioni di lavoro per il proprio personale; le postazioni di lavoro dovranno essere rese disponibili presso INPDAP.
Per l’erogazione dei servizi richiesti l’Impresa garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali indicati nel Capitolato Tecnico.
3.4. L’Impresa è l’unica responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte dell’Impresa delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dagli adempimenti, indicati nel successivo articolo 17, che sono esclusivamente a carico dell’INPDAP.
3.5. L’INPDAP si riserva la possibilità di richiedere all’Impresa la disponibilità a erogare “Servizi aggiuntivi”, alle tariffe e condizioni di cui al presente contratto, con un preavviso minimo di 15 giorni e con le modalità ed i termini che saranno concordati in un apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Aggiuntivi”, entro il limite previsto dall’art. 11 R.D. 2440 del 18 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente. Tali servizi potranno essere richiesti nel caso di nuove o di ulteriori esigenze non previste o prevedibili e, pertanto, non contemplate dal presente Contratto. L’Impresa s’impegna a rispondere positivamente alle richieste dell’INPDAP, ferma restando la necessità di pianificazione degli interventi
L’INPDAP si riserva inoltre la possibilità di richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo nel rispetto di quanto previsto all’articolo 57, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
3.6 Dovrà essere garantita la disponibilità dei servizi di cui al comma 3.1 nell’orario di erogazione previsto nel Capitolato Tecnico al § 2.
3.7 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
L’Impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi richiesti.
L’Impresa si impegna ad erogare i servizi secondo la succitata norma, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 6.1 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 6.2 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dal XX/XX/XX.
5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 19 (dicannove) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
5.3 A partire dal decimo mese di efficacia del presente contratto, l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni all’Impresa, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare all’Impresa, al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso, la quota parte di tutti e soli i servizi fino a quel momento già erogati al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso.
5.4 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
5.5 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un “Direttore Lavori” dell’Impresa e un “Responsabile di Progetto” dell’INPDAP. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi.
6.2. Il Responsabile di progetto INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, all’Impresa la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, entro il termine previsto dal relativo livello di servizio specificato nel Capitolato Tecnico al § 6.2.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali entro quanto previsto dai relativi livelli di servizio specificati
nel Capitolato Tecnico al § 6.2, dandone comunicazione all’Istituto; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 Le modalità di esecuzione della fornitura e il conseguente impiego delle singole risorse professionali dell’Impresa, saranno messe a punt o di comune accordo nell’ambito del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 3.2. Tale Piano indicherà, per ciascun servizio, i piani operativi inerenti le attività previste, i tempi necessari al completamento delle singole attività, le risorse associate alle attività, le stime di impegno, come previsto nel Capitolato Tecnico al § 4.
In tale Piano l’Impresa, inoltre, dovrà fornire all’INPDAP l’elenco nominativo del personale che intende impegnare per l’erogazione dei servizi richiesti presso l’INPDAP, esplicitandone competenze e skill l’impiego effettivo di tale personale è soggetto ad esplicito preventivo benestare dell’INPDAP.
7.2 Il Piano di progetto verrà aggiornato, di comune accordo, con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 15 giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Istituto, decorso tale termine il Piano si intenderà accettato.
7.3 Verrà predisposto presso l’Istituto un sistema di timbratura, o analogo strumento informatizzato, del personale esterno presente in Istituto, con l’indicazione dell’ora di entrata e di uscita, o se in servizio esterno, del luogo di servizio e del relativo orario. Il Responsabile INPDAP e il Direttore dei Lavori dell’Impresa di cui al precedente comma 6.1 effettueranno con cadenza mensile una verifica dell’erogazione dei servizi e del rilascio degli eventuali prodotti, finalizzata anche alla programmazione dinamica delle attività. L’Impresa dovrà presentare al Responsabile INPDAP un documento di Stato Avanzamento Lavori, unitamente al suddetto report delle presenze, secondo quanto indicato al § 5.2 del Capitolato tecnico.
Tali documenti verranno esaminati tra il Direttore dei lavori dell’Impresa ed il Responsabile INPDAP allo scopo di verificare lo stato avanzamento lavori, e il consuntivo delle risorse impiegate, nonché di fornire elementi di aggiornamento per la programmazione trimestrale.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo massimo del presente contratto è stabilito in € …………,00 (… /00)
sulla base delle dimensioni dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.2.
8.2 Per i servizi di cui al precedente comma 8.1, alle figure professionali impiegate nell’ambito del presente contratto, saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:
Alle figure professionali impiegate nell’ambito del presente contratto, saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere, IVA esclusa:
a) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figura professionale di M -
Coordinatore componente
b) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figure professionale di PL -
Consulente Senior
c) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figure professionale di CS -
Consulente
d) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figure professionale di C -
Consulente Junior
e) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figure professionale di AP –
Analista senior / ET - Esperto Tecnologico / Sistemista senior
f) quanto a € ……………,00 (…………………./00) per la figure professionale di P - Analista Programmatore / Sistemista junior
8.3 Gli importi massimi di cui al presente articolo non tengono conto di quanto previsto al precedente articolo 3 comma 5.
8.4. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto sono fissi ed invariabili e non sono comprensivi
di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi
9.1. La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.3 costituirà momento di accettazione dei servizi e dei prodotti realizzati e autorizzerà l’emissione di fattura da parte dell’Impresa. Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione del suddetto Rapporto, da parte del Direttore dei Lavori dell’Impresa. Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione di rilievi, la verifica s’intenderà positivamente avvenuta.
9.2. I Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente art. 8. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.1.
9.3. La consuntivazione dell’impegno in giorni/uomo, necessaria per la fatturazione, sarà curata dai Capi Progetto Operativi INPDAP in collaborazione con il Direttore dei Lavori dell’Impresa, e successivamente sottoposta all’approvazione del Responsabile INPDAP.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. Mensilmente l’Impresa fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP, e sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente comma 8.2.
10.2. La fatturazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1.
10.3. Le fatture relative dovranno essere inviate dall’Impresa a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità me nsile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso ove non risultino, relativamente al periodo al quale si
riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà dell’Impresa di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: ………………………..
10.4. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Dir. Centrale Patrimonio e Provveditorato
Xxxxxxx XX - Gare e Contratti – 00143 – xxx X.Xxxxxxxx, 00 Xxxx o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.5. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell’Istituto. Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, l’Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o dell’Impresa secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
12.1 Il deposito cauzionale definitivo di € …………………,00 effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria calcolato sull’importo massimo di cui al precedente art. 8. comma 8.1, secondo quanto disposto dall’Art.113 D.lgs. 163/06) essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed è effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria redatta come previsto dal disciplinare di gara, tale deposito si intende prestato a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza dell’Impresa, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP. Tale deposito cauzionale verrà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte dell’Impresa, di tutti gli obblighi contrattuali. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere la sottoscrizione autenticata da notaio e dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta dell’INPDAP. Dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte delle Finsiel di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo.
12.2 Qualora l’ammontare del deposito cauzionale dovesse ridursi per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, il deposito stesso dovrà essere reintegrato entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi da quello del ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comunicazione dell’INPDAP. In caso di mancato reintegro nel termine suddetto, INPDAP avrà facoltà di risolvere il contratto, far eseguire, in tutto o in parte, la fornitura a terzi in danno dell’Impresa, incamerare la residua parte del deposito cauzionale prestato, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
Art. 13. Subappalto
13.1. Durante l’esecuzione del contratto l’Impresa potrà richiedere di subappaltare la parte dei servizi oggetto di fornitura dichiarati in offerta, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle società subappaltatrici e la possibilità di valutare i curricula delle risorse impiegate dalle suddette società.
13.2. L’impresa deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione e/o certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate:
1) certificazioni o dichiarazioni sostitutive, rilasciate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri di certificazione del casellario giudiziale secondo quanto stabilito nel Capitolo 8 del presente Disciplinare, conforme al facsimile riportato in allegato;
2) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
3) dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4) certificazione relativa alla regolarità contributiva ecc.
5) dichiarazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni;
13.3. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto
13.4. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 18 della legge n. 55/1990.
13.5. Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, l’Impresa farà riferimento a quanto previsto nel precedente comma 10.5 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
13.6. L’Impresa rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2. In particolare INPDAP garantirà all’Impresa di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta l’Impresa garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali l’Impresa si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale dell’Impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’Impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’Impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
15.2. L’Impresa garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
15.3. L’Impresa procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
15.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall’Impresa per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall’Impresa a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. L’Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’Impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico di INPDAP
17.3. Con le modalità ed i tempi definiti nel Piano di progetto di cui al comma 3.2, INPDAP renderà disponibile:
• locali e attrezzature d’ufficio senza addebito, nei xxxxxx xx Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 e via X. Xxxxxxxx 42, o presso altre sedi dell’Istituto ubicate in provincia di Roma che saranno comunicate nel periodo di efficacia del presente contratto, lo spazio e le attrezzature (prese di corrente, linee telefoniche, aria condizionata, ecc.) normalmente necessarie per le attività oggetto del presente contratto da erogare presso le sedi INPDAP, dalla data di inizio lavori;
• l’ambiente di sviluppo, manutenzione, collaudo e di esercizio, dispositivi e apparecchiature hardware, software di base e di sistema, software di ambiente, compilatori, sistema di configuration management, standard e metodologie e quanto altro necessario per il corretto e completo avvio in esercizio delle applicazioni, manutenzione delle applicazioni, assistenza utente e supporto alla conduzione.
• aule attrezzate per le attività di formazione in aula.
17.2. L’Istituto fornirà tempestivamente, se disponibili, tutte le informazi oni ed i dati richiesti dall’Impresa per il soddisfacente procedere dei lavori.
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale rapportato ad un periodo annuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola; l’Impresa non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3. Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
18.4 L’Impresa si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati
19.1.Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
19.2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale dell’Impresa o in collaborazione fra l’Impresa e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
19.3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo l’Impresa di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia l’Impresa, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
19.4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dai commi 15.4 e 19.3 e dall’art. 16 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
20.1 L’Impresa dichiara quanto segue:
• l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
• l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori dell’Impresa impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
• l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale dell’Impresa e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
• l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
• l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
20.2 L’Impresa dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
20.3 L’INPDAP dichiara che allo stato si prevede l’adempimento per almeno il 50% del valore economico complessivo del contratto.
Art. 21. Penali
21.1 L’INPDAP applicherà all’Impresa previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, con riferimento ai Xxxxxxx di servizio richiesti indicati al paragrafo
6.2 del Capitolato tecnico, le penali previste secondo i seguenti criteri:
• livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti maggiore o uguale del 90% e minore del 100% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,2% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione;
• per livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti maggiore o uguale dell’80% e minore del 90% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,4% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione;
• per livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti minore dell’80% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,6% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione;
In caso di non accettazione del prodotto, a discrezione dell’Istituto, potrà essere applicata una penale aggiuntiva del 10% del valore del prodotto/fase quantificato cumulando, rispetto alla fase raggiunta, i valori percentuali espressi nella tabella delle fasi, nel Capitolato, al § 5.5.
21.2 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 22, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempime nto.
21.3 - L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
21.4 L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui al comma 8.1.
21.5 Nel caso in cui le penali raggiungano il valore massimo di cui al precedente comma 21.4, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
22.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
22.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità dell’Impresa per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub appaltatori, sarà limitata come segue:
▪ l’Impresa, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente,
▪ per perdite pecuniarie l’Impresa sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto.
Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Impresa e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
22.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta all’Impresa di eventuali danni o perdite per le quali l’Impresa risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
22.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un biennio dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 24. Varie
24.1. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
24.2. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare esclusivamente l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 25. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
INPDAP IMPRESA
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di avere preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico i seguenti articoli:
Art. 5. Durata e decorrenza
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche Art. 7. Verifiche
Art 8. Importo contrattuale
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi Art. 10. Fatturazione e pagamento
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Art. 12. Deposito cauzionale Art. 13. Subappalto
Art. 14. Protezione dati Art. 15. Sicurezza dei dati Art. 16. Riservatezza
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
Art. 21. Penali
Art. 22. Inadempienze e responsabilità Art. 24. Varie
Art. 25. Foro Competente
IMPRESA