Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016.
C ONVENZIONETRA
La Scuola Normale Superiore, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 56156 a Pisa (C.F. 80005050507), rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, (in seguito, anche il “Xxxxxxxx proponente”)
E
_____________, con sede legale in _____________, codice fiscale/partita IVA _____________, esercente l’attività di _____________, rappresentato/a da _____________ (in seguito, anche il “Soggetto ospitante”);
nel seguito congiuntamente indicate le "Parti".
Premesso che
Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare “convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale” e “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento”.
Ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l’obbligo scolastico.
Il DM 509/99, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d’impresa.
La Scuola attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire ai propri studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio.
Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.
Si intende per tirocinio curriculare il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all’Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;
Il Progetto formativo di cui al successivo art. 4.2., che formalizza quanto necessario in termini di obiettivi, di soggetti coinvolti e di informazioni relative al contesto organizzativo di riferimento, dovrà necessariamente essere predisposto in ossequio alle vigenti prescrizioni normative e della Scuola Normale Superiore relative alla gestione della attuale fase di emergenza sanitaria collegata alla pandemia per COVID-19, specificando per altro i riferimenti interni del Soggetto ospitante per quanto di interesse.
Art. 1 - Premessa
La premessa fa parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante
1. Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola per lo svolgimento di tirocini curricolari.
Il Soggetto ospitante favorirà l’esperienza di tirocinio nell’ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l’illustrazione delle tecnologie esistenti, dell’assetto organizzativo e dei processi produttivi.
Il numero e la tipologia dei tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle Parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell’apprendimento per tutta la durata del tirocinio.
Il Soggetto ospitante ha l’obbligo di segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto proponente.
Il Soggetto ospitante deve segnalare con congruo preavviso al Soggetto proponente e al tirocinante l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni, come pure l’eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso.
Il Soggetto ospitante ha l’obbligo di assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti ai propri dipendenti.
Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
i tirocinanti sono coperti con assicurazione della Scuola contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione di responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione della predetta attività. La copertura assicurativa con validità sul territorio nazionale ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del Soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo di cui al successivo art. 4.2. I riferimenti delle polizze assicurative stipulate sono riportati nel Progetto formativo compilato per ciascun tirocinante;
il personale del Xxxxxxxx proponente, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dalla Scuola Normale Superiore contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
il personale dipendente del Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
Le Parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Art. 4 – Modalità di svolgimento e Progetto formativo
La Scuola assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.
Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un Progetto formativo, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e i contenuti organizzativi, in particolare:
il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Il Progetto formativo viene concordato tra il Soggetto proponente ed il Soggetto ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.
Art. 5 – Obblighi del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività definite nel Progetto formativo secondo quanto concordato;
rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come definite dal Soggetto ospitante;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il Soggetto ospitante;
segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio di tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato;
Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
Art. 6 – Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi, o per cause di forza maggiore che determinino l’impossibilità per il tirocinante di proseguire con l’attività prevista dal progetto formativo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto proponente.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto proponente in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto formativo; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Art. 7 - Protezione dei dati personali
Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell’ambito del presente accordo e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.
Le Parti si danno atto che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né comunicazione a terzi, se non per gli obblighi di legge. Gli stessi saranno conservati presso le stesse in qualità di titolari del loro trattamento.
Art. 8 - Risultati dell’attività
La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell’ambito dell’attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante.
Art. 9 - Durata
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità di 1 anno, con possibilità di rinnovo mediante scambio di corrispondenza tra le parti, anche per posta elettronica.
Le Parti possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta a mezzo PEC entro un mese prima della scadenza. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
Art. 10 – Disposizioni finali
La presente convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale; essa assolve l’imposta di bollo all’origine in modo virtuale a carico di Scuola e assolve l’imposta di registro per il caso d’uso.
Pisa, data della firma digitale
Per la Scuola Normale Superiore Il Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx *
Per ………………………… ……………………………………... *
*Sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005
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