Durata e cessazione del contratto Clausole campione

Durata e cessazione del contratto. L’Assicurazione è stipulata per il periodo indicato nella Scheda di copertura e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata inviata da una delle parti almeno 90 gg prima della scadenza di ciascuna annualità, la presente polizza si intende prorogata per per un ulteriore anno e successivamente. È fatto comunque salvo l’obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l’effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all’accettazione di quanto richiesto. Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.
Durata e cessazione del contratto. 1. Il contratto è a tempo indeterminato. 2. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla Banca. 3. Se il Cliente è consumatore, la Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno due mesi; il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005, dandone immediata comunicazione al Cliente; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione. Se il Cliente è non consumatore, la Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato. 4. La Banca blocca l’operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, la Carta deve essere restituita dagli eredi o dal legale rappresentante del Cliente; in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell’Intestatario diverso dal Cliente, la Carta deve essere restituita dagli eredi o dal legale rappresentante di quest’ultimo o dal Cliente. 5. Il recesso dal contratto relativo a una Carta intestata a un terzo non titolare del Conto può essere esercitato dal Cliente o dall’Intestatario. 6. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore. 7. In caso di cessazione del contratto di Xxxxx, il presente contratto cessa alla stessa data in cui si estingue il contratto di Xxxxx.
Durata e cessazione del contratto. A seconda della forma di ricezione scelta dall'utente (cartacea o elettronica), così come dell’estensione dell’uso degli standard CRB, dei servizi e delle applicazioni web CRB e del modello di pagamento, il contratto viene stipu- lato per un periodo di tempo determinato o indeterminato, indipendente- mente dal fatto che esso preveda un obbligo di pagamento o meno. Un contratto stipulato per una durata determinata termina alla scadenza del periodo contrattuale prestabilito, senza ulteriori adempimenti né disdetta. Per un contratto stipulato per una durata indeterminata (x.xx. licenza o abbo- namento), le parti contraenti sono autorizzate a disdire il contratto per iscritto, rispettando un termine di disdetta di un mese per la fine di un anno civile, ma al più presto per la fine dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. Un contratto stipulato per durata indeterminata e per una durata minima con- cordata si rinnova automaticamente alla scadenza della durata minima per la stessa durata, a meno che una delle parti non lo disdica con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza della durata minima concordata. Nel caso di singole offerte, il pagamento del prezzo determinato dà diritto all'utilizzo per una durata minima garantita da parte del CRB. Se non diversamente concor- dato, in particolare nel caso degli eBooks CRB, ciò equivale a 5 anni dal mo- mento della prima consegna dei dati di accesso da parte del CRB al cliente. La disdetta del contratto non dà diritto ad alcun rimborso di tasse di licenza già pagate; il rimborso non è possibile in alcun caso. Il diritto all’utilizzo degli stan- dard CRB, dei servizi e delle applicazioni web CRB da parte dell’utente termina al più tardi al momento della cessazione del contratto fra l’utente e il CRB. In qualsiasi momento è possibile far valere il diritto alla disdetta straordinaria del contratto per motivi gravi. A tale proposito sono considerati motivi gravi, in particolare, i casi di violazione delle disposizioni del presente contratto da parte dell’utente o il mancato pagamento degli importi pattuiti, nonostante il sollecito. Ogni disdetta deve pervenire per iscritto all’altra parte contraente mediante let- tera raccomandata. In seguito alla cessazione del contratto, l’utente è tenuto a eliminare completamente tutti gli standard CRB salvati in formato elettronico o fisico presso la propria sede, comprese eventuali copie, e a darne spontanea- mente conferma scritta al CRB. L’utente ha tuttavia il...
Durata e cessazione del contratto. L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2017 e cesserà irrevocabilmente alla data del 31/12/2017. E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Durata e cessazione del contratto. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.
Durata e cessazione del contratto. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 20/01/2015 fino alle ore 24.00 del 20/01/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Durata e cessazione del contratto. La durata del contratto stipulato tra SET e il Venditore è stabilita in anni uno con decorrenza dal ……………………. Il presente contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione via PEC con almeno un mese di preavviso. Il Venditore ha facoltà di recedere, per i singoli punti oggetto del presente contratto, mediante raccomandata A.R. o comunicazione via PEC. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte di SET della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti a SET per il servizio fino ad allora prestato.
Durata e cessazione del contratto. In ciascun contratto viene indicata la validità dello stesso; se non diversamente pattuito, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso minimo di tre mesi, da comuni- carsi mediante lettera raccomandata A/R. Restano valide tutte le condizioni contrattuali fino al termine residuo di validità, relativamen- te alla certificazione di personale/prodotti. In ogni caso la Tecnolab potrà risolvere il contratto con decorrenza immediata e senza al- cun preavviso, con il conseguente venir meno di qualsivoglia obbligo nei confronti dell’Organizzazione, a seguito della violazione da parte di quest’ultima degli obblighi a suo carico stabiliti dalle presenti Condizioni Generali, dal singolo contratto e/o dal Regolamento di riferimento, compreso il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine di scadenza, rimanendo il cliente, obbligato al pagamento dei corrispettivi di cui ai punti precedenti, nonché al risarcimento di eventuali danni. E’ facoltà della Tecnolab cessare il contratto a seguito del rifiuto da parte del cliente nell’esibire la documentazione (cataloghi, carta intestata …..), per la verifica del corretto utilizzo del marchio da parte della Tecnolab. Fatto salvo quanto sopra, il contratto cesserà immediatamente in conseguenza della revo- ca del certificato, per qualunque motivo effettuata, nonché qualora una parte dichiari fallimento o cessi l’attività commerciale.
Durata e cessazione del contratto. 8.1 Il presente Contratto dura 1 (un) anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione come in calce riportata. Al termine del periodo su indicato, il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta scritta di una Parte da trasmettere all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza. 8.2 Salvo quanto precede, il presente Xxxxxxxxx dovrà ritenersi risolto di diritto, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta della Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa indirizzata all’altra Parte, qualora: (i) una delle Parti venga sottoposta ad una procedura concorsuale; (ii) una delle Parti non adempia anche solo ad una delle obbligazioni dedotte nei seguenti articoli del Contratto: (a) Articolo 1 Scopo ed oggetto del contratto; vincolo di riservatezza; divieto di trasferibilità a terzi;
Durata e cessazione del contratto. (1) Il contratto di adesione come Member viene stipulato per 12 mesi e rinnovato di volta in volta per altri 12 mesi, a condizione che non venga dato preavviso almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e che il Member paghi prima della scadenza del contratto il suo canone annuale di servizio ai sensi dell’art. 6. Il Member può anche recedere dal contratto per Member in qualsiasi momento durante il periodo contrattuale di 12 mesi, dando un preavviso di 30 giorni. (2) Se il Member non paga il canone annuale di servizio ai sensi dell’art. 6 entro 30 giorni dalla fine del rispettivo periodo contrattuale, il contratto viene sospeso con la conseguenza che il Member diventa inattivo, perde il diritto alle provvigioni (inclusi tutti gli sconti, bonus e sviluppi delle provvigioni) per il periodo di inattività e viene inquadrato alla SANUSLIFE come Free User (cliente). A questo punto il Member ha di nuovo la possibilità di pagare il canone annuale di servizio ai sensi dell’art. 6 e in questo caso, mantenendo la sua posizione nella struttura di vendita SANUSLIFE e ristabilendo il rapporto contrattuale, riacquista per il futuro il diritto alle provvigioni. Dopo 12 (dodici) mesi di inattività, la SANUSLIFE ha il diritto di cancellare il Member dal sistema di vendita a causa della cessazione del contratto [durata 12 mesi - vedi paragrafo (1)], con la conseguente perdita da parte del Member della sua posizione nella struttura di vendita della SANUSLIFE. (3) Indipendentemente dal motivo di recesso di cui al paragrafo (1), entrambe le parti hanno il diritto di recedere per giusta causa dal contratto di adesione per Member. Per la SANUSLIFE la giusta causa di recesso scaturisce quando oltre alla violazione di uno degli obblighi disciplinati nell’art. 7, se il Member non adempie tempestivamente all'obbligo di porre rimedio a una violazione ai sensi dell’art. 11 paragrafo (1) ovvero se la medesima violazione o una simile viene commessa nuovamente in un momento successivo alla rimozione della prima violazione. In caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 8, 9 e 10, paragrafi (3) e (4), nonché di una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 7 o di qualsiasi altra norma contrattuale o legislativa vigente, la SANUSLIFE ha diritto al recesso per giusta causa, quindi senza preavviso. Inoltre, sussiste una giusta causa di recesso per una delle parti se l'altra parte cessa l'attività o viene liquidata, se è stata aperta una procedura di inso...