Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente Clausole campione

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 19.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.. 19.2 In relazione agli incarichi assunti, il Banco, oltre alla facoltà attribuita dall'art. 1856, 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito al Banco finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva ed idonea comunica- zione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. 2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca de- termina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. 4. Xxxxx restando quanto previsto nella Sezione II, il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.).
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 16.1 Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9 (“Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela”) del Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto”, del presente Fascicolo Contrattuale e dalle norme di analogo contenuto che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest’ultimo delle procedure di identificazione di cui al precedente Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo. In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui al precedente Articolo 7 (“Limiti operativi”) del presente Capitolo. 16.2 I tempi di esecuzione degli incarichi di tipo dispositivo tengono conto di quanto previsto dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati, tra cui i Servizi di Pagamento, e utilizzabili per mezzo del Servizio nonché, in caso di incarichi da eseguire sui mercati finanziari, anche dell’orario di funzionamento dei mercati medesimi. 16.3 Gli incarichi di tipo dispositivo saranno eseguiti a condizione che i rapporti cui essi si riferiscono non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l’utilizzo. Per l’esecuzione degli incarichi è, inoltre necessario, secondo i casi, che: 16.4 sul rapporto collegato di Conto corrente vi siano somme disponibili sufficienti per dar corso all’incarico conferito; 16.5 sul rapporto collegato di dossier titoli vi siano strumenti finanziari sufficienti per dar corso all’incarico conferito. 16.6 In ogni caso, la Banca non eseguirà gli incarichi qualora il Cliente non abbia correttamente compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura, con le modalità proprie di ciascun servizio dispositivo.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Clien- te nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Con- tratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune speci- fiche disposizioni potranno essere eseguite esclusiva- mente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso altri canali abilitati, secondo quanto rap- presentato nei Documenti di Sintesi. 2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Ban- ca determina le modalità di esecuzione degli incari- chi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli inte- ressi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per que- sto risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. 4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parti A “Condizioni Generali PSD” e B “Condizioni Generali relative ai singoli Servizi di Pagamento”, il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione (art. 1373 cod. civ.), compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. Resta fermo il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente. 5. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1717 cod. civ., prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente ri- veste la qualità di Consumatore, salvo diverso ac- cordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione. La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti. Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca, finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà di avvalersi per l’esecuzione dell’incarico di altra banca o suo corrispondente, è altresì autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente non bancario.

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