Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente Clausole campione

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva ed idonea comunica- zione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione. La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti. Se l’incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un’altra banca o un suo corrispondente anche non bancario nell’esecuzione dell’operazione. Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Clien- te nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Con- tratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune speci- fiche disposizioni potranno essere eseguite esclusiva- mente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso altri canali abilitati, secondo quanto rap- presentato nei Documenti di Sintesi.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni in materia di “esecuzione degli incarichi conferiti alla clientela” delle “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente”, delle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)” e dalle norme di analogo contenuto che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite collegamento telematico (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nel precedente art. 6 (modalità di accesso al Servizio). In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui al precedente art. 12 (limiti operativi).
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.
Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 16.1 Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9 (“Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela”) del Capitolo 1 “Condizioni Generali di Contratto”, del presente Fascicolo Contrattuale e dalle norme di analogo contenuto che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest’ultimo delle procedure di identificazione di cui al precedente Articolo 6 (“Modalità di accesso al servizio e di autorizzazione delle disposizioni di pagamento impartite”) del presente Capitolo. In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui al precedente Articolo 7 (“Limiti operativi”) del presente Capitolo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: