Identificazione del Cliente Clausole campione

Identificazione del Cliente. All'atto della conclusione del Contratto e per l'intera durata del rapporto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza. Qualora il Cliente non ottemperi a tale obbligo e non fornisca tutta la documentazione e/o le informazioni richieste a tal fine dalla Banca, quest'ultima, in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili, si asterrà dall'instaurare il rapporto continuativo, ovvero potrà valutare di bloccare l'operatività del Cliente fino a che il medesimo non abbia fornito tutti i documenti e le informazioni richieste e avrà comunque diritto di porre fine al medesimo rapporto se già in essere. Nei propri contatti telematici (Sito Internet) con la Banca, il Cliente accede al Conto Deposito tramite i Codici di Accesso indicati al successivo art. 9, ferma restando la facoltà per la Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso. Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Deposito, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Xxxxx Xxxxxxxx.
Identificazione del Cliente. 1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative opera- zioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identifi- cativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di “antiriciclaggio” (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed in- tegrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
Identificazione del Cliente. 8.1 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare al Fornitore tempestivamente i propri dati personali e garantisce che gli stessi siano corretti, aggiornati e veritieri. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati personali utili alla corretta emissione dei documenti di vendita relativi all'acquisto dei servizi. In caso di dati errati, il Cliente è tenuto ad avvisare il Fornitore entro e non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del documento.
Identificazione del Cliente. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi ed i relativi documenti propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. In difetto la Banca non potrà concludere il presente contratto, né dare seguito alle singole operazioni richieste dal Cliente. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.). Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze a suo carico previste dall’art. 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di impossibilità per la Banca di adempiere correttamente ai propri doveri in tema di adeguata verifica della clientela.
Identificazione del Cliente. 3.1 All’atto della sottoscrizione del contratto il CLIENTE è tenuto a fornire alla SIM i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità e alle vigenti disposizioni di legge e alla Normativa di Riferimento, previo rilascio di apposita procura speciale. Il CLIENTE potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con la SIM; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi alla SIM avverrà al momento della designazione.
Identificazione del Cliente. All’atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti di attuazione (la “Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
Identificazione del Cliente. Il Cliente inserisce i propri dati personali al momento della compilazione del modulo di cui al paragrafo 3.2. Il Cliente garantisce che i dati personali forniti siano aggiornati, veritieri e corretti e permettano di individuare la vera identità del Cliente stesso. Inoltre il Cliente si impegna a mantenere tali dati aggiornati per tutta la durata del contratto.
Identificazione del Cliente a. Precedentemente alla sottoscrizione del contratto, il cliente deve obbligatoriamente fornire alla Società i propri dati identificativi, consegnando al personale preposto, i propri documenti identificativi in originale provvedendo alla compilazione dell’Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali (Mod. T1), regolarmente sottoscritta da quest’ultimo per regolarità dei dati forniti;
Identificazione del Cliente. All'atto della conclusione del Contratto e per l'intera durata del rapporto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza. Nei propri contatti telematici (Sito Internet) con la Banca, il Cliente accede al Conto Corrente tramite i Codici di Accesso indicati al successivo art. 18, ferma restando la facoltà per la Banca di acquisire anche i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso. Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Corrente, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Conto Corrente.
Identificazione del Cliente. La Banca è tenuta a verificare l’identità del Cliente prima dell’apertura di un conto a suo nome. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare alle applicabili norme di carattere fiscale e antiriciclaggio, per consentire alla stessa, inter alia, il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio vigente al momento della apertura del conto. Il Cliente è inoltre tenuto a fornire alla Banca, se espressamente richiesto, eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. La Banca non è responsabile dell'accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento dovuto al fatto del Cliente, il quale rimane esclusivamente responsabile di qualsiasi conseguenza che possa derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento delle stesse imputabile al Cliente, che si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca - ed eventuali terzi cui tali informazioni vengano trasmesse dalla Banca nell’esecuzione delle proprie prestazioni a favore del Cliente ovvero in virtù di obblighi regolamentari - da eventuali pregiudizi che potessero essere subiti da questi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori.