CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Settore Governo del Territorio e SUAP
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER LA “Realizzazione di un progetto di valorizzazione del centro storico del Comune di Monza attraverso la riqualificazione di arredo urbano con realizzazione di dehors ad uso commerciale e di servizi denominato: Le Rive del Lambro” .
L’anno 2015 - duemilaquindici- addì – - del mese di in Monza, nel Palazzo Municipale, tra i Sigg.:
- Arch. ……………………., nato a …………, il …………………, Dirigente del Settore Governo del Territorio e SUAP, il quale interviene e stipula in nome e nell’interesse del Comune stesso in esecuzione della deliberazione della G.C. n. ……… del , esecutiva ai sensi di legge
- E
- Il sig (generalità e carica);
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione comunale ha promosso il progetto denominato: “Le Rive del Lambro” oltre all’approvazione del master plan per la riqualificazione dei Boschetti Reali e dei Giardini reali di Monza.
L’integrazione dei citati progetti comporrà un sistema integrato di offerta turistica, commerciale e di ristoro finalizzato alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche, paesaggistiche e monumentali della Città di Monza.
Il progetto “Le Rive del Lambro” prevede la realizzazione e la gestione di n. 13 chioschi/dehor nelle localizzazioni e con le dimensioni riportate negli elaborati progettuali allegati al presente atto.
L’Amministrazione ha esperito apposita gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dei n. 13 chioschi/dehor, a seguito della quale è risultato aggiudicatario
………………………….
Il presente rapporto è da ritenersi di natura puramente amministrativa, senza alcun carattere di natura privatistica e senza alcuna possibilità di identificazione dello stesso in rapporto di natura privatistica. In ogni caso le parti dichiarano di rinunciare anche in via di transazione ad ogni e qualsiasi
1
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 000.0000000/316| Fax 000.0000000 Email xxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax x00.000.0000.000 Email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx | Posta certificata xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
diritto ove dallo stesso possa derivare una qualificazione privatistica e locativa del rapporto.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1 – OGGETTO
Il comune concede in uso al Concessionario, che accetta, n. 11 (undici) aree pubbliche, oltre a 2 (due) postazioni su proprietà privata, corredate da assenso dei proprietari riportate negli allegati progettuali finalizzati:
1. alla realizzazione, a regola d’arte, dei lavori per la costruzione di dehors ad uso commerciale come descritto negli elaborati progettuali, grafici e documentali, approvati dall’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. …….. del………..., da sottoporre comunque all’ottenimento dei singoli permessi di costruzione oltre al pagamento dei contributi di costruzione relativi;
2. alla gestione delle predette strutture destinata all’esercizio delle attività di commercio e di somministrazione per le quali dovranno sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere anche dei punti di informazione turistico culturale sulla Città nonché degli eventi organizzati sul territorio.
3. alla collaborazione con il Comune per animazione e partecipazione a eventi/manifestazioni pubbliche.
Il Concessionario manterrà la proprietà privata delle strutture con il conseguente obbligo di rimozione alla scadenza o nel caso di prolungato inutilizzo (superiore a mesi sei).
Art. 2 – DURATA E RINNOVO
1. La presente concessione ha la durata di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Allo scadere del termine del predetto punto 1 la concessione si intenderà automaticamente decaduta senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. Pertanto a tale data o alla cessazione anticipata di cui ai successivi punti 4 e 5, il concessionario deve lasciare l’area pubblica nelle pristine condizioni verificate con verbale degli uffici comunali che in caso di inottemperanza provvederanno ad utilizzare le somme versate a titolo cauzionale.
3. Il Concessionario potrà presentare richiesta di rinnovo della concessione 12 (dodici) mesi prima della sua scadenza, a mezzo di apposita istanza da trasmettersi a mezzo di posta elettronica certificata del Comune. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della concessione e pertanto resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le relative condizioni. L’efficacia ed il rinnovo sono subordinati alla verifica della sussistenza di tutti i
necessari requisiti.
4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, fermo restando comunque in tale caso l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento. E’ escluso il rinnovo tacito.
5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio delle strutture, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione con la restituzione del canone residuo già corrisposto. In ragione dell’investimento previsto, il Comune garantisce, ove possibile, la ricollocazione della struttura in altra posizione avente analoghe caratteristiche all’interno dell’abitato cittadino.
7. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d’azienda.
Art. 3 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo per la concessione sarà costituito dalla T.O.S.A.P. (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) in vigore e dal canone di € ooooooooooo( 0000000000), da aggiornare automaticamente ed annualmente, nella misura del 100%, in relazione alle variazioni registrate dall’ISTAT nell’anno precendente e da versarsi in due rate semestrali anticipate. La
T.O.S.A.P. verrà riscossa mediante iscrizione a ruolo, mentre il canone sarà riscosso direttamente dal Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa mediante l’emissione di ordinativi di pagamento. Sia il canone che la TOSAP saranno soggetti alle variazioni annuali eventualmente adottate dall’Amministrazione Comunale.
2. In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro eventuale corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, che saranno computati nella rata successiva; trascorsi infruttuosamente 90 gg. senza che il Concessionario abbia provveduto a sanare la morosità, la presente concessione si intenderà risolta ipso iure, con conseguente diritto per il Comune di incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo punto 3 del presente articolo, in misura corrispondente al debito, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. A garanzia degli adempimenti previsti dal presente atto, viene costituito un deposito cauzionale nelle forme consentite dalla legge di € 103.400,00
(centotremilaquattrocento) pari a due annualità del canone. La cauzione non potrà mai essere imputata in conto canoni.
La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
c) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di credito e/o assicurativi pari alla durata del presente atto di concessione e contente clausola espressa di rinnovo automatico fino a che non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di svincolo, ed esigibile a semplice richiesta scritta del Comune medesimo.
La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione/fideiussione, non fruttifera di interessi, viene restituita/svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d’arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del Settore competente.
Art. 4 – ULTERIORI IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO
In questo articolo verranno disciplinate le priorità eventualmente offerte in sede di gara (vedi testo delibera)
Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. L’installazione di ogni singola struttura è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire e dovrà avvenire nel rispetto dei Regolamenti e delle indicazioni impartite dagli uffici comunali competenti ed è subordinata al relativo pagamento dei contributi di costruzione. La richiesta dei titoli edilizi abilitativi deve essere presentata dal concessionario entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
2. Il mancato rilascio del Permesso di costruire nonché di tutte le autorizzazioni previste per legge (es.: Soprintendenza) non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale.
3. I costi di realizzazione del manufatto e dell’allestimento ad esso connesso, nonché quelli di progettazione e allacciamenti, sono a carico del concessionario. Per la manomissione del sedime è necessario richiedere presso il competente Ufficio il permesso di manomissione del sottosuolo pubblico (permesso di scavo).
Per le opere eseguite senza il preventivo consenso del Comune, si potrà richiedere l’immediata riduzione in pristino.
4. Il Concessionario assicura il finanziamento:
a) di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture per tutta la durata della concessione;
b) di tutti i lavori necessari per la riqualificazione di arredo urbano secondo il progetto definitivo approvato;
c) degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
5. Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia.
6. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere il chiosco in condizioni di funzionalità e decoro, provvedendo alle necessarie manutenzioni periodiche.
Il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla pulizia dell'area circostante il chiosco per un raggio di m. 5 dal perimetro dell'area avuta in concessione.
Il concessionario non può, a pena di revoca della concessione, modificare, neppure temporaneamente, l’originaria destinazione per la quale l’area viene concessa, salvo specifica autorizzazione del Comune su istanza del concessionario medesimo.
7. Il concessionario dovrà gestire l’attività di somministrazione alimenti e bevande con il massimo decoro e scrupolosità, secondo una condotta irreprensibile nonché un elevato standard igienico e con la piena osservanza delle disposizioni amministrative, sanitarie, penali e fiscali in materia
8. Sono in capo al Concessionario le utenze per i servizi tecnologici (acqua, luce, etc..). nonché gli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d’acqua, luce, sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. La riconsegna della cosa locata dovrà avvenire con il perfetto funzionamento degli impianti tecnologici.
9. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi
10. Il concessionario, nello svolgimento dell’attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall’uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile, da depositare, presso gli uffici competenti, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.
11. il Concessionario non può effettuare e/o pubblicizzare attività inerenti gioco d’azzardo (slot machine, apparecchi da intrattenimento e svago, gratta e vinci, altri giochi che prevedano vincite in denaro) nonché il commercio di materiale pornografico
Art. 6 – SUBENTRO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE
Non saranno accettate richieste di subentro nella titolarità della concessione.
Art. 7 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ATTIVITA’
Eventuali richieste di affidamento in gestione dell’attività potranno essere accettate dall’Amministrazione comunale previa istanza del Concessionario ed a patto che lo stesso rimanga responsabile dell’attuazione della presente convenzione in solido con il gestore.
L’affidamento in gestione a terzi dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 – ORARI DI ESERCIZIO
Gli orari di esercizio dell’attività dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale.
Art. 9 –PROVENTI DI ESERCIZIO
I proventi derivanti dall’esercizio della gestione funzionale ed economica dell’opera nel suo complesso sono attribuiti al Concessionario.
Art. 10 – DECADENZA
La concessione s’intenderà decaduta, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’area libera da cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui alle norme di riferimento;
b) mancato pagamento del canone dovuto;
c) riscontro di inerzia grave nella gestione manutentiva del chiosco/dehor, disposta con diffida da parte del Dirigente competente;
d) mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 8 e/o eventuale reintegro delle somme riscosse;
e) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
f) mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui all’art. 4;
g) effettuazione e/o pubblicizzazione di attività inerenti gioco d’azzardo (slot machine, apparecchi da intrattenimento e svago, gratta e vinci, altri giochi che prevedano vincite in denaro) nonché il commercio di materiale pornografico
Art. 11 – ACQUISIZIONE SPAZI
Il Comune assegna al Concessionario in diritto di superficie le aree da adibire a chioschi/dehor finalizzati all’esercizio di commercio su suolo pubblico, indicate negli allegati progettuali, nello stato di fatto e di diritto, liberi da vincoli che ne pregiudichino l’utilizzo ai fini della concessione.
Art. 12 – TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE
1. I lavori saranno eseguiti con modalità tali da limitare il più possibile disagi per la circolazione veicolare e pedonale e comunque concordate preventivamente con il Comune.
2. Il Comune si riserva il diritto di adottare la disciplina del traffico che più riterrà idonea, impregiudicati i diritti del Concessionario così come disciplinati dalla presente Convenzione.
Art. 13 – AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI
1. Il Comune si impegna a compiere nel più breve tempo possibile tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l’esecuzione della Concessione ed il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del progetto ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni commerciali e licenze d’uso necessarie per lo svolgimento delle attività previste nell’offerta.
Art. 14 – REGIME DI RESPONSABILITA’
1. Il Comune non è tenuto a rispondere, per nessuna ragione,per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il Concessionario instaurati con i terzi, utenti del servizio e non.
2. Il Concessionario esonera il Comune da ogni tipo di responsabilità civile verso terzi, derivante dalla gestione complessiva delle strutture, per i danni che dovessero derivare a persone e cose a seguito a seguito dell’esercizio stesso, in quanto l’eventuale responsabilità è in ogni caso del Concessionario.
Art.15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario dà atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente atto, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo dei conti correnti “dedicati” di cui alla nota del , considerata parte integrante del presente atto.
Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi ( estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).
Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art.118, comma 11, ultimo periodo, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3 comma 9 della legge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna
determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria. Il concessionario, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010 sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Art.16 CAUZIONE DEFINITIVA
Il concessionario ha costituito cauzione di € ( /oo), a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata in data / /2014 dall'istituto assicurativo
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di regolare ripristino delle aree oggetto del presente atto. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della stessa. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà applicato il provvedimento di cui all’art. 10 La cauzione verrà svincolata a seguito della sottoscrizione del verbale di regolare ripristino delle aree oggetto del presente atto.
Art.17 ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione delle strutture o a cause ad esse connesse, dovessero derivare al comune Committente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.
Lo stesso trasmette al Comune polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
Art.18 – PENALI
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l’esecuzione del servizio si applicheranno le seguenti penali:
1. euro 100 al giorno in caso di mancato rispetto del cronoprogramma concordato relativo alla realizzazione delle strutture ed avvio della attività;
2. euro 50 al giorno per violazioni di mancata ottemperanza della presente convenzione e degli atti da essa richiamati che non rientrano nella previsione di decadenza di cui all’art. 10.
In conformità alle prescrizioni dell’art. 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010,
qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale può essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art.19 RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, dagli artt. 135 – risoluzione del contratto per reati - e 136 – risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo- del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 10 della presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:
1. apertura di una procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta, di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
2. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
3. frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e della Legge 159/2011;
5. subconcessione non autorizzata;
6. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
7. ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
8. mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali concordate;
In caso si risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al concessionario, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.
Il Comune, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.
Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente atto o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio.
E’ altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui il concessionario decada dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.
Art.20 VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE
Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
La mancata comunicazione si configura come cessione del contratto e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.
Art.21 DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società.
Art.22 ONERI E SPESE
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 131/86.
Art. 23 CONTROVERSIE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs. 163/2006.
Art.24 CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt. (inserire gli articoli relativi a termini, pagamenti, – controversie – penali – risoluzione – oneri – garanzie – o comunque clausole che determinano a carico dell'appaltatore un significativo squilibrio dei diritti o degli obblighi derivanti dal contratto) sottoscrivendole separatamente nell’allegato A del presente contratto.
Art.25 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/03 e s.m.i., i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:
- dott. ………… mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- La Dirigente ……….., mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),
verificate a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013
Art. 26– NORME FINALI
1. Per ogni altra condizione non stabilita dal presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore.
2. I seguenti allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante: Allegato A: inquadramento generale delle collocazioni;
Allegato B: Schede di compatibilità dell’intervento
Allegato C: Pianta, Prospetti e Fotoinserimenti dei singoli chioschi/dehor Letto, firmato e sottoscritto
IL CONCESSIONARIO