ORARI DI ESERCIZIO Clausole campione

ORARI DI ESERCIZIO. Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere prestatocome di seguito dettagliato in relazione a ciascun Xxxxx, fermo restando che in occasione di eventi particolari e/o aperture straordinarie e previa comunicazione da parte di Zètema, il Concessionario dovrà garantire l’erogazione dei servizi anche in giorni ed orari diversi da quelli di seguito indicati: a. LOTTO 1 – CAFFE’ CAPITOLINO: b. LOTTO 2–CAFFETTERIA E RISTORANTE MACRO: c. LOTTO3 – CASINA DEL LAGO:
ORARI DI ESERCIZIO. 1. Gli orari e le giornate di esercizio dell’attività saranno fissati dal concessionario in relazione all’attività da svolgere e dovranno, comunque, essere comunicati all’Amministrazione concedente. 2. L’Amministrazione, a richiesta del concessionario, potrà consentire un calendario dell’attività differenziato nei diversi periodi dell’anno, in rapporto all’affluenza dell’utenza, prevedendo orari di attività più o meno ampi durante le stagioni estiva ed invernale. 3. Nel corso di ciascun anno solare, e quindi durante i periodi sia estivo che invernale, il concessionario dovrà comunque assicurare il servizio almeno nelle giornate del venerdì, sabato, domenica e giornate festive sia a pranzo che a cena. Il servizio dovrà essere assicurato, inoltre, in concomitanza con eventi particolari – sportivi, politici, convegni, raduni ecc. - promossi dall’Amministrazione Comunale. 4. Nel caso in cui l’offerta tecnica presentata in sede di gara preveda l’estensione del servizio oltre i limiti previsti nel precedente comma 3, il concessionario è obbligato ad osservare i periodi e gli orari di esercizio proposti.
ORARI DI ESERCIZIO. Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, il punto di ristoro dovrà aprire al pubblico negli orari indicati nel Piano di Gestione presentato in sede di gara e fermi restando gli orari minimi previsti nel presente Capitolato, salvo che, successivamente, le Parti concordino delle variazioni agli stessi. Il servizio di ristoro dovrà essere garantito come minimo nei giorni di apertura della ludoteca Technotown, dal martedì alla domenica, a partire dalle ore 9.00 e fino alla chiusura della ludoteca stessa, nonché nelle serate di programmazione del teatro/spazio culturale ubicato all’interno della Villa, nella zona adiacente alla Limonaia. Si segnala che è facoltà di Zètema modificare in qualsiasi momento i suddetti orari minimi di apertura, sia estendendoli che riducendoli. Il Concessionario, in considerazione della presenza di un accesso autonomo alla Limonaia, indipendente dall’ingresso di Villa Torlonia - in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 1A, autonomo rispetto a quello di Villa Torlonia posto invece a Xxx Xxxxxxxxx 00 - potrà estendere il suddetto orario minimo anche oltre l’orario di apertura al pubblico della Villa, nel rispetto del programma di apertura indicato in sede di gara e compatibilmente con le esigenze della Ludoteca. Fermo restando il rispetto degli orari minimi sopra indicati, il punto di ristoro non potrà aprire prima delle ore 7.00, orario di apertura di Villa Torlonia. Ove l’orario di apertura del punto di ristoro sia esteso oltre l’orario di chiusura serale della Villa, il Concessionario sarà responsabile della chiusura serale del cancello sito all’ingresso di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 1A. A tal fine Zètema, all’atto dell’affidamento della concessione consegnerà al Concessionario le chiavi del cancello di tale ingresso indipendente per consentirne la chiusura. Il Concessionario dovrà garantire l’apertura del punto ristoro anche in giorni ed orari diversi da quelli offerti in gara, in occasione di eventi particolari e previa richiesta da parte di Zètema.
ORARI DI ESERCIZIO. Le attività in concessione dovranno essere strutturate, secondo una diversificazione dell’offerta gastronomica e dell’accesso al pubblico rispettivamente per la Caffetteria e per il Ristorante, garantendo l’apertura giornaliera, considerando cumulativamente le due diverse attività, come minimo dalle ore 9.00 alle 19.00. Si segnala che è facoltà di Zètema, tenuto conto delle esigenze della Casa del Cinema, modificare in qualsiasi momento i suddetti orari minimi, sia estendendoli che riducendoli. Il Concessionario potrà a sua discrezione estendere il suddetto orario, nel rispetto del programma di apertura indicato in sede di gara e compatibilmente con le esigenze della Casa del Cinema, fermo restando il rispetto degli orari minimi sopra indicati. Il Concessionario dovrà comunque garantire l’apertura al pubblico delle attività in concessione in occasione degli eventi ufficiali organizzati presso la Casa del Cinema, per tutta la durata degli stessi, sia in occasione della programmazione invernale, che in occasione di quella estiva. A tal fine, Zètema comunicherà al Concessionario il calendario degli eventi ufficiali in programma presso la Casa del Cinema, con un preavviso di almeno 15 giorni.
ORARI DI ESERCIZIO. L’Aggiudicatario dovrà garantire l’apertura dei locali oggetto della presente concessione dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00: - tutti i giorni nel periodo da marzo ad ottobre come minimo; - durante il weekend (sabato e domenica) nel periodo da novembre a febbraio. Si segnala che è facoltà di LAZIOcrea, tenuto conto delle esigenze complessive del Complesso monumentale, modificare in qualsiasi momento i suddetti orari minimi, sia estendendoli che riducendoli. L’Aggiudicatario potrà estendere il suddetto orario, nel rispetto del programma di apertura indicato in sede di gara e previo assenso di LAZIOcrea, compatibilmente con le esigenze del Complesso monumentale, fermo restando il rispetto degli orari minimi sopra indicati. Compatibilmente con le esigenze del Complesso monumentale, e previo assenso di LAZIOcrea, potranno essere stabiliti eventuali giorni di chiusura dei locali.
ORARI DI ESERCIZIO. Gli orari di esercizio dell’attività dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale.
ORARI DI ESERCIZIO. 5.1 I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura della struttura culturale (ad oggi lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ore 9.00-21.00; giovedì ore 9.00-22.00) nonché, eventualmente, nel più ampio arco temporale indicato nel progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di Offerta tecnica. Il Concessionario è comunque tenuto a garantire lo svolgimento del servizio durante specifici eventi organizzati dal Concedente, anche ove eccedenti il normale orario di apertura della struttura culturale. Eventuali variazioni dell’orario di apertura della struttura saranno comunicate dal Concedente con congruo anticipo e le richieste saranno disciplinate da apposito regolamento. 5.2 In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati, al Concessionario si applicheranno le penali di cui al successivo art. 16.1, lett. d). Eventuali richieste di variazione, anche temporanea, di tale orario dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concedente ed il Concessionario.
ORARI DI ESERCIZIO. L'orario di apertura del Museo di X. Xxxxxxxx in Montalcino Civico Diocesano e Museo Archeologico oggetto del presente capitolato non può essere comunque inferiore a quanto indicato dalla Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, del Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 22/R del 6 giugno 2011 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2010 del 25 febbraio 2010” e comunque in conformità della normativa vigente in materia. Inoltre, il Concessionario, su richiesta motivata del Comitato di Gestione museale e dell’Amministrazione, deve assicurare eventuali aperture nei giorni di chiusura e/o garantire il servizio oltre l’orario ordinario in caso di iniziative speciali e/o straordinarie.

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  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.