Contract
Oggetto | Lavori di manutenzione presso le Sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale OPERE EDILI ED AFFINI |
Stazione Appaltante | Giunta Regionale del Veneto- Area Risorse Strumentali - Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio - Unità Organizzativa Gestione delle Sedi, “Palazzo della Regione”, Fondamenta S. Lucia, Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx |
Documento | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | |
1 | - PARTE PRIMA - Norme contrattuali generali e particolari dell'accordo quadro |
CIG 77822102DA | |
Responsabile del Procedimento x.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx. Acquisti XX.XX. e Patr. il Direttore x.xx Avv. Xxxxxx Xxxxxxx |
Data | Gennaio 2019 |
C.S.A. PARTE PRIMA Opere edili ed affini
Sommario
Abbreviazioni e definizioni 5
Capo 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 7
1.1. Oggetto dell’Accordo Quadro 7
1.1.1. Luoghi di esecuzione dei lavori e delle prestazioni 8
1.2. Articolazione dei lavori e delle prestazioni 9
1.2.1. Manutenzione “su richiesta” - Tipologie di interventi 10
1.2.1.1. Lavori e prestazioni non urgenti (ordinari) 10
1.2.1.2. Lavori e prestazioni urgenti 11
1.2.1.3. Lavori e prestazioni in emergenza 11
1.2.1.4. Reperibilità e pronto intervento 12
1.2.2. Prestazioni a Canone 12
1.2.2.1. Squadra di Manutenzione 13
1.3. Ammontare dell’Accordo Quadro 15
1.4. Categorie di opere 16
1.5. Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti successivi per tipologie di interventi 17
1.5.1. Contratti attuativi - modalità di stipula e termini generali di esecuzione 18
1.5.2. Ordinativi - modalità di stipula e termini generali di esecuzione 20
1.6. Ordine di prevalenza delle norme 20
1.7. Elenchi prezzi di riferimento 21
1.7.1. Nuovi prezzi 22
1.7.2. Invariabilità dei prezzi 22
1.8. Orari di lavoro 22
Capo 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 24
2.1. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi 24
2.2. Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei contratti attuativi e del CSA 25
2.3. Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo 26
2.4. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori 27
2.5. Norme regolatrici dell’appalto 28
2.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 29
2.7. Convenzioni in materia di valuta e termini – Lingua ufficiale 30
2.8. Gestione ed organizzazione dei lavori e delle prestazioni da parte dell’Appaltatore 30
2.9. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere 31
2.10. Responsabilità a carico dell’Appaltatore 32
2.11. Obblighi a carico dell’Appaltatore 33
2.11.1. Definizione delle forniture e della loro messa in opera 34
2.11.2. Oneri a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori 35
2.11.3. Oneri specifici relativi al personale 37
2.11.4. Oneri a carico dell’Appaltatore per elaborati e rilievi in corso d’opera 38
2.11.5. Oneri a carico dell’Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge 38
2.11.6. Oneri a carico dell’Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti ..
.......................................................................................................................................... 39
2.11.7. Incompatibilità di incarico 40
2.11.8. Oneri a carico dell’Appaltatore per adempimenti normativi dedicati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) 40
2.12. Oneri a carico della Stazione Appaltante 40
2.13. Fallimento dell’Appaltatore 40
2
Capo 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 42
3.1. Durata dell’Accordo Quadro 42
3.2. Consegna, inizio dei lavori e delle prestazioni e termini per l’esecuzione 42
3.3. Proroghe dei singoli Contratti attuativi / Ordinativi di lavoro 43
3.4. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 44
3.5. Penali 44
3.6. Programma esecutivo degli interventi 45
3.7. Inderogabilità dei termini di esecuzione 46
Capo 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 47
4.1. Contabilizzazione dei lavori a misura – Resoconto contabile 47
4.2. Lavori in economia 49
4.3. Contabilizzazione delle prestazioni 50
4.4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 51
Capo 5. DISCIPLINA ECONOMICA 52
5.1. Anticipazione 52
5.2. Contabilità semplificata 52
5.3. Pagamenti in acconto 53
5.4. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione 54
5.5. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 54
5.6. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 54
5.7. Cessione dell’Accordo e dei contratti attuativi e cessione dei crediti 54
5.8. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 55
Capo 6. GARANZIE 57
6.1. Garanzie per la partecipazione 57
6.2. Garanzie per l'esecuzione 57
6.2.1. Riduzione delle garanzie 58
6.3. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore 59
Capo 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 61
7.1. Norme di sicurezza generali 61
7.2. Documentazione 61
7.3. Piano sostitutivo di sicurezza e gestione interferenze 61
7.4. Piano operativo di sicurezza 62
7.5. Piano di sicurezza e coordinamento 62
7.6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 63
Capo 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 64
8.1. Subappalto 64
8.2. Responsabilità in materia di subappalto 65
8.3. Pagamenti dei subappaltatori 66
8.4. Disciplina del subappalto 66
8.5. Subaffidamenti 67
Capo 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 69
9.1. Accordo bonario e transazione 69
9.2. Definizione delle controversie 69
9.3. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 69
9.4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 70
9.5. Risoluzione dell’Accordo e dei contratti e recesso 71
9.6. Casi specifici di risoluzione del contratto 73
9.7. Esecuzione d’ufficio 74
9.8. Eventuale sopravvenuta inefficacia dell’Accordo 74
Capo 10. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 75
10.1. Verifica della regolare esecuzione dei lavori e prestazioni 75
Capo 11. NORME FINALI 76
11.1. Difesa ambientale 76
11.2. Mezzi provvisionali 77
11.3. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 78
11.4. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 78
11.5. Danni 78
11.6. Accordi multilaterali 79
11.7. Spese contrattuali, imposte e tasse 79
11.8. Foro competente 80
Abbreviazioni e definizioni
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:
⮚ Accordo: l’Accordo Quadro di cui all’art. 54 co. 3 del Codice, sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto;
⮚ Appaltatore / Esecutore: l’operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
⮚ Capitolato Speciale di Appalto / CSA: il presente documento, suddiviso in due parti, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
1. Parte prima - Norme contrattuali generali e particolari dell'accordo quadro;
2. Parte seconda - Norme contrattuali specifiche e definizione delle modalità per l’espletamento delle prestazioni;
⮚ Codice dei contratti / Codice: il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
⮚ Committente: la Giunta Regionale del Veneto – Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio;
⮚ Contratto Attuativo: i contratti successivi all’Accordo perfezionati con la sottoscrizione dell’Appaltatore e del RUP;
⮚ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione / CSP: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
⮚ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione / CSE: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
⮚ Capitolato Generale Appalto / CGA: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 Aprile 2000;
⮚ D.Lgs. n. 81/2008 / TUSL: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
⮚ DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
⮚ DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del Regolamento generale;
⮚ Minuto mantenimento: si intendono tutte le operazioni, anche di modesta entità, relative alla manutenzione ordinaria e alla riparazione, necessarie alla conservazione e al buon funzionamento degli immobili, compresa la verifica e il monitoraggio delle strutture edili e dei loro complementi;
⮚ Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
⮚ Ordinativo di lavoro: richiesta di intervento/i qualificati come “urgenti” o di “somma urgenza” o di “pronto intervento” da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante contratti attuativi;
⮚ POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 89 co. 1 lettera h), e 96 co. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008;
⮚ Xxxxxxxx: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come individuati nel presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
⮚ PSS: il Piano di Sicurezza Sostitutivo realizzato secondo i contenuti di cui all'allegato XV x.xx 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
⮚ Regolamento generale / Regolamento: il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti in vigore;
⮚ Responsabile Unico del Procedimento RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori, di cui all’art. 31 del Codice ed alle Linee Guida n. 3 di attuazione del Codice;
⮚ Scheda di Manutenzione: scheda dell’applicativo regionale “Manutenzione sedi”, finalizzato alla raccolta delle richieste manutentive;
⮚ Scheda Segnalazione Intervento: Scheda con la quale l’ufficio della DL avvia una richiesta di valutazione di intervento da parte dall’Appaltatore e l’eventuale predisposizione di una valutazione tecnica economica e/o progettazione esecutiva;
⮚ Squadra di manutenzione: composta da almeno due operai specializzati, i quali con i mezzi e materiali messi a disposizione dall’Appaltatore e nel rispetto delle norme di sicurezza, avranno il compito di individuare le necessità ed eseguire – in linea generale - gli interventi di modesta entità e/o piccole riparazioni;
⮚ Valutazione tecnico-economica (VTE): predisposta dall’Appaltatore in merito all’intervento, contenente il Programma esecutivo dell’intervento, il preventivo (CME) e gli eventuali elaborati progettuali, e valutata dal Direttore dei Lavori;
⮚ SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
⮚ Stazione Appaltante: la Giunta Regionale del Veneto – Direzione Acquisti XX.XX. e Patrimonio;
Capo 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1. Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Oggetto dell’Accordo è l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di minuto mantenimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle prestazioni di sorveglianza e manutenzione programmata, con reperibilità e pronto intervento, presso le Sedi centrali della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera e in alcuni altri edifici regionali ubicati nel Veneto, oltre alla sede di Roma, di cui all’elenco riportato nel presente documento e negli altri documenti ed elaborati a base di gara e dell’Accordo, riconducibili principalmente alla seguente categoria di lavori:
opere edili ed affini
2. I lavori riguardano oltre alle opere edili anche interventi su finiture di opere generali
3. Nell’appalto sono previste anche prestazioni a canone, riguardanti le attività della Squadra di manutenzione e la reperibilità.
4. Si evidenzia che la maggior parte degli edifici interessati dall’appalto sono sedi di uffici pubblici, le cui attività non possono subire interruzioni e che molti immobili sono vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Parte Seconda;
5. Il presente Accordo, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche dei lavori e delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l’operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato “Appaltatore”) e la Regione del Veneto (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione dell’affidamento dei lavori relativi alla specifica categoria di opere.
6. Nel corso della durata del presente Accordo la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, di eseguire i lavori relativi alla specifica categoria di opere, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare le ordinarie condizioni di esercizio gli immobili regionali. L’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
7. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti attuativi (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi in caso di interventi “urgenti”, di “emergenza”, di “pronto intervento”). L’esecuzione dei lavori e delle attività svolte dalla Squadra di manutenzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
8. Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l’Appaltatore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest’ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Appaltatore.
9. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
10. Anche ai fini dell’art. 3 co. 5 della L. n. 136/2010, sono stati acquisiti i seguenti codici: Codice identificativo della gara (CIG): 77822102DA.
1.1.1. Luoghi di esecuzione dei lavori e delle prestazioni
1. Le Sedi Regionali oggetto di intervento sono le seguenti:
⮚ VENEZIA CENTRO STORICO
• Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx
• Palazzo Ca’ Xxxx Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx
• Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx
• Palazzetto Sceriman Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx
• Palazzetto Contarini Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx
• Palazzo Linetti Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx
• Xxxxxxx Xxxxx X. Xxxx 0000, Xxxxxxx
• Xxxxxxx xx XXXX X. Xxxxx 0000, Xxxxxxx
• Xxx Xxxx - Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx
• Xxx Xxx Xxxxx - Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxx
• Fondamentata S. Lucia Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx
• Palazzo Gussoni-Grimani – Xxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx
⮚ MESTRE-VENEZIA
• Xx Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx
• Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx
• Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
• Calle Due Portoni, Mestre
• Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 15 – 00, Xxxxxx
x XXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX
• Edificio Lybra xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx (porzioni ai piani primo secondo e terzo)
• Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxx
• Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx
• Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx
• Xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx
• Xxx Xxxxxxxxx 000X e 123 P/Q, Malcontenta Venezia
⮚ MOGLIANO VENETO (TV)
• Polo logistico di Bonisiolo.
⮚ MOTTA DI LIVENZA (TV)
• Villa Rietti Rota.
⮚ ROMA
• Xxx xxx Xxxxxxx, 00.
2. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale della Stazione Appaltante, di proprietà o gestita. L’Accordo si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo della Regione del Veneto, anche all’interno del territorio regionale fino ad un massimo del 20% dell’importo dell’accordo, senza che l’Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. In caso di variazione in aumento, la formalizzazione contrattuale avverrà senza ulteriori modifiche dell’accordo, ma con la semplice comunicazione formale da parte della Stazione Appaltante all’Appaltatore.
4. Si segnala all’attenzione dell’Appaltatore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto, alcuni dei quali sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Architettonici; l’Appaltatore, con la firma del contratto, prende atto dell’importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell’edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
5. La consistenza degli edifici oggetto dell’appalto si intende accertata dall’Appaltatore, e da questi confermata con la presentazione dell’offerta, esaminando i documenti di gara, nonché mediante appositi sopralluoghi e acquisizione di tutte le informazioni utili disponibili presso la Stazione Appaltante.
6. In particolare l’Appaltatore deve inoltre operare, nella esecuzione delle prestazioni, al fine di: assicurare e mantenere nel tempo adeguate condizioni di sicurezza e di funzionalità nei fabbricati; rispondere in maniera rapida ed adeguata alle esigenze d’utilizzo degli utenti degli uffici; conoscere l’iter di ogni richiesta;
assicurare un rapporto ottimale con gli utenti;
migliorare le caratteristiche tecniche degli edifici e la loro attitudine a rendere il servizio cui sono destinati;
evitare e prevenire, nei limiti del possibile, pericoli alla pubblica e privata incolumità, e degli utenti in particolare, o danni patrimoniali.
1.2. Articolazione dei lavori e delle prestazioni
1. I lavori, interventi e prestazioni da realizzarsi con l’appalto, riguardano in via esemplificativa e non esaustiva interventi di minuto mantenimento e manutenzione ordinaria o straordinaria che interessano anche edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Parte Seconda, e relativi principalmente a:
A) Strutture edili:
- · strutture verticali e tamponamenti (intonaci, rivestimenti, );
- · strutture orizzontali (solai, pavimentazioni, soffitti e controsoffitti,..);
- · partizioni interne fisse e mobili (intonaci, rivestimenti,..);
- · coperture e sistemi di smaltimento acque piovane.
- impermeabilizzazioni
B) Complementi alle strutture:
- · serramenti interni ed esterni e sistemi fissi di schermatura raggi solari / oscuramento;
- · recinzioni, cancellate e xxxxxxx.
C) Complementi agli edifici
- Aree esterne (pavimentazioni,…)
- Gestione attrezzature per l’Acqua Alta a Venezia Centro Storico
2. Le prestazioni a canone riguardano le attività della Squadra di manutenzione e il servizio di reperibilità.
3. L’articolazione dei lavori, interventi e delle prestazioni da attuarsi nel presente Accordo viene di seguito riportata.
1.2.1. Manutenzione “su richiesta” - Tipologie di interventi
1. Per lavori e prestazioni di manutenzione “su richiesta” si intendono tutti gli interventi che saranno attivati dalla Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione lavori, necessari a ripristinare l’originale funzionalità degli edifici riconducibili alla categoria di opere oggetto del presente Accordo.
2. In questa categoria di lavori sono comprese le seguenti tipologie di interventi:
Lavori / Prestazioni | Tipologie di interventi |
Manutenzione “su richiesta” | - Lavori non urgenti (ordinari) - Lavori urgenti - Lavori in emergenza - Interventi in reperibilità di pronto intervento |
1.2.1.1. Lavori e prestazioni non urgenti (ordinari)
1. Lavori e prestazioni non urgenti (ordinari): si tratta di interventi di manutenzione presso le Sedi, da eseguirsi con modalità e tempistiche che saranno definite di volta in volta fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, previo specifico contratto attuativo.
2. Possono derivare sia da esigenze organizzative e funzionali di adattamento proprie delle Sedi regionali, che da variazioni normative che impongano modifiche alle componenti esistenti, ovvero da eventi eccezionali ed imprevedibili che impongano modiche delle stesse.
3. In genere, trattasi di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo della Sede regionale, ma solo di limitate porzioni della medesima e non incidono in alcun modo sulla sicurezza.
4. Le procedure sono le seguenti:
a. Il Direttore dei lavori invia con email all’Appaltatore la scheda di segnalazione dell’intervento da eseguire;
b. L’Appaltatore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data di inoltro della scheda di segnalazione, se non diversamente disposto, trasmette via email alla Stazione Appaltante la Valutazione Tecnico-Economica (VTE) dell’intervento, contenente il Programma esecutivo dell’intervento, il preventivo (CME) e gli eventuali elaborati progettuali esecutivi;
c. Il Direttore dei lavori valuta se accettare, modificare o respingere la VTE;
d. La Stazione Appaltante predispone il contratto attuativo, che sarà firmato digitalmente dalle parti.
5. In tali interventi, il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione di specifico contratto attuativo fra le Parti.
6. Rientrano in tale categoria pure gli interventi di modesta entità di cui al successivo art. 1.5.1 co. 9 per i quali il contratto attuativo viene stipulato con una procedura semplificata.
7. Per questa tipologia di interventi, i lavori saranno corrisposi all’Appaltatore, a misura , sulla base dei prezzi unitari contenuti nel fascicolo Allegato 4 “Elenco Prezzi Unitari” e/o in economia applicando le tariffe di riferimento della manodopera.
1.2.1.2. Lavori e prestazioni urgenti
1. Lavori e interventi urgenti: si tratta di interventi di manutenzione aventi carattere di urgenza, determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che possano verificarsi danni (a persone e/o cose) a seguito del peggioramento dello stato di conservazione del componente edile da riparare presso la Sede regionale, da iniziarsi entro e non oltre 24 ore dal ricevimento a mezzo fax / e-mail dell’Ordinativo di lavoro da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento.
2. L’Ordinativo di lavoro riporterà la Sede regionale oggetto di intervento, il luogo di esecuzione, i motivi dello stato di urgenza, le cause accertate e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
4. In tali interventi, il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto attuativo fra le Parti, in cui sarà riportata l’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese per effetto dell’inoltro dell’Ordinativo di lavoro.
5. Per questa tipologia di interventi, i lavori saranno corrisposi all’Appaltatore, a misura e/o in economia, sulla base dell’Elenco Prezzi e dei costi della mano d’opera assunti a riferimento, ribassati applicando lo sconto offerto in sede di gara.
1.2.1.3. Lavori e prestazioni in emergenza
1. Lavori in emergenza: si tratta di interventi di manutenzione caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere, indifferibili, da eseguirsi immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, da iniziarsi entro e non oltre 2 ore dalla chiamata (anticipata a mezzo telefono) o dal ricevimento a mezzo fax / e-mail dell’Ordinativo di lavoro da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento.
2. La chiamata e/o l’Ordinativo di lavoro definiranno la Sede regionale oggetto di intervento, il luogo di esecuzione, i motivi dello stato di urgenza, le cause accertate e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. Tali interventi avranno luogo in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro: il personale dell’Appaltatore dovrà presentarsi (fatta salva la possibilità della Direzione dei lavori di fissare altro luogo per giustificati motivi di necessità e/o sicurezza) presso la sede Regionale di Palazzo S. Lucia, debitamente organizzato ed attrezzato per realizzare gli interventi necessari.
4. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
5. In tali interventi, il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto attuativo fra le Parti, in cui sarà riportata l’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese per effetto dell’inoltro dell’Ordinativo di lavoro.
6. Per questa tipologia di interventi, i lavori saranno corrisposti all’Appaltatore previo accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, a misura e/o in economia, sulla base dell’elenco prezzi e dei costi della manodopera assunti a riferimento - con una maggiorazione del 20% dell’importo complessivo – ribassato infine applicando lo sconto offerto in sede di gara;
7. Tale maggiorazione non sarà in nessun caso riconosciuta qualora i lavori non siano avviati entro i termini di cui al presente articolo, o non siano compiuti entro i termini fissati dalla Direzione Lavori.
1.2.1.4. Reperibilità e pronto intervento
1. Reperibilità e pronto intervento: Nel presente Accordo è prevista la “Reperibilità” 24 ore su 24 (compensata nel canone mensile), che deve essere garantita in tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi), ed il pronto intervento entro 1 dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante, a fronte di situazioni che rappresentino cause ostative al regolare espletamento delle attività presso le Sedi regionali ovvero rischi e/o pericoli per l’incolumità degli immobili, delle persone o delle cose in esse contenute.
2. Tali interventi avranno luogo in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi: il personale dell’Appaltatore dovrà presentarsi (fatta salva la possibilità della Direzione dei lavori di fissare altro luogo per giustificati motivi di necessità e/o sicurezza) presso la sede Regionale di Palazzo S. Lucia, debitamente organizzato ed attrezzato per realizzare in maniera autonoma gli interventi necessari.
3. Per i lavori eseguiti in Pronto intervento, i lavori saranno corrisposti all’Appaltatore in economia, sulla base dei costi della mano d’opera assunti come riferimento, incrementati con le maggiorazioni previste a seconda del giorno e della fascia oraria di riferimento, contabilizzati al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
4. La maggiorazione non sarà in nessun caso riconosciuta qualora i lavori non siano avviati entro i termini di cui al presente comma, o non siano compiuti entro i termini fissati dalla Direzione Lavori.
1.2.2. Prestazioni a Canone
1. Nelle prestazioni a Canone è compreso quanto segue:
• costituizione di una Squadra di manutenzione, composta e organizzata come successivamente specificato, operativa presso le sedi regionali, tutti i giorni lavorativi, per tutta la durata dell’accordo; Non sono compresi nel Canone le forniture e/o eventuali noli/trasporti necessari per l’esecuzione delle prestazioni della Squadra, che saranno contabilizzate e liquidate a misura.
• Servizio di Reperibilità attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno di cui al punto 1.2.1.4.1 che garantisca l’intervento del personale dell’Appaltatore entro 1 ora dalla chiamata; non sono compresi nel canone gli eventuali interventi necessari, corrisposti in economia secondo quanto definito al precedente punto 1.2.1.4
2. Oltre alle risorse umane impiegate per l’esecuzione delle sopradette attività, nel canone è compreso quanto segue:
- utilizzo da parte del personale dell’appaltatore delle attrezzature/macchinari necessari all’esecuzione delle prestazioni
- dotazione delle attrezzature personali di lavoro necessarie all’esecuzione delle prestazioni in conformità alle regole dell’arte ed alle normative vigenti (scale, carrelli, cassette attrezzi, attrezzi mobili,…)
- il trasporto, consegna dei materiali a piè d’opera, sul luogo di esecuzione dell’attività (inclusi oneri di approvvigionamento, trasporto, consegna sul posto,…)
- qualsivoglia onere che l’appaltatore dovesse sostenere nello spostamento sul luogo di esecuzione delle prestazioni
- tutti gli oneri per la pulizia delle aree di intervento nonché lo smaltimento, trasporto e conferimento a punto raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta
1.2.2.1. Squadra di Manutenzione
1. Per tutta la durata dell’accordo dovrà essere garantita la presenza una Squadra di manutenzione composta da almeno n. 2 (due) operai specializzati.
2. Almeno uno dei due operai specializzati deve avere esperienza di almeno 7 anni di manutenzioni edili di cui 2 anni di esperienza di manutenzione degli elementi di arredo.
3. I nominativi delle maestranze componenti tale squadra dovranno essere comunicati all’ufficio DL prima della consegna generale e non potranno variare fatti salvi giustificati motivi che andranno formalmente comunicati.
4. In ogni caso sarà facoltà della Direzione dei lavori chiedere la sostituzione di uno o entrambi i componenti la squadra di manutenzione.
5. Il personale della Squadra di Manutenzione dovrà garantire la propria presenza nella fascia oraria di normale apertura degli uffici regionali (7.30-19.30) e indicativamente con il seguente orario: 8.00-12.00 e 13.00-17.00
6. Dovrà essere garantita la presenza della squadra tutti i giorni lavorativi.
7. In caso di assenza (ferie, malattia,…) del personale della Squadra, l’Appaltatore dovrà provvedre alla sua sostituzione al fine di garantire la continuità del servizio.
8. L’Appaltatore sarà responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
9. L’appaltatore è responsabile altresì dell’osservanza delle normative vigenti ed in particolare delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività della Squadra; a tal fine si avvale anche della figura del proprio direttore tecnico
10. Il personale della squadra, con i mezzi e materiali messi a disposizione dall’appaltatore e nel rispetto delle norme di sicurezza, avrà il compito in linea generale, di operare preso le sedi regionali al fine di:
• osservare le disposizioni operative, le indicazioni e le istruzioni che, secondo i casi e le circostanze, sono impartite dal DL o dal personale dell’ufficio DL, nonché dal proprio direttore tecnico
• eseguire sopralluoghi ed eventuali rilievi secondo le indicazioni della DL
• segnalare necessità di intervento
• eseguire gli interventi di modesta entità e/o piccole riparazioni – minuto mantenimento
• eseguire piccoli interventi di manutenzione ordinaria
11. L’attività della squadra di manutenzione comprende anche il servizio di gestione “acqua alta”, per far fronte ai disagi dovuti ai fenomeni d’alta marea i quali, coinvolgono il centro storico di Venezia solitamente nel periodo che va dal mese di Novembre al mese di Aprile, inclusi, ed interessano le seguenti Sedi Regionali:
a. Palazzo Balbi / Cà Nova – Dorsoduro 3901;
b. Palazzo Molin – S. Polo 2513;
c. Palazzo Sceriman – Xxxxxxxxxx 000;
d. Palazzetto Contarini – Xxxxxxxxxx 000;
12. La Squadra di Manutenzione deve intervenire autonomamente – senza chiamata da parte dell’amministrazione – eseguendo tutti gli interventi necessari alla posa delle paratie, nonché alla posa e successivo lievo delle passerelle, ogni qualvolta sia prevista, dal “Centro Previsioni e Segnalazioni Maree” del Comune di Venezia, una marea di grado “sostenuta” o superiori.
13. Dovrà pertanto essere individuato dall’Appaltatore un Coordinatore del Servizio – che si assuma la responsabilità della gestione e del controllo del servizio in modo continuativo - 7 giorni su 7 / 24 ore su 24.
14. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del servizio (ferie, malattia, ecc.) l’aggiudicataria deve averne identificato il sostituto di pari livello e provveduto alla sua sostituzione entro 48 ore.
15. L’appaltatore pertanto si impegna a:
• Verificare giornalmente i bollettini di previsione del “Centro Previsioni e Segnalazioni Maree” del Comune di Venezia;
• Provvedere alla gestione dell’emergenza con l’impiego di tutte le attrezzature necessarie;
• Collaborare con il personale di supporto della Stazione Appaltante eventualmente presente nella sede interessata dall’esecuzione degli interventi;
16. La gestione delle emergenze acqua alta a Venezia è da ritenersi servizio pubblico, quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato da parte dell’affidatario.
17. Le attività previste per l’esecuzione del servizio sono le seguenti:
• L’attuazione degli interventi preventivi quali posa – da eseguirsi ogni venerdì sera (o nel giorno precedente una festività) - e successivo lievo – da eseguirsi ogni lunedì mattina (o al giorno successivo ad una festività) entro le ore 7.30 - delle paratie da posizionarsi presso le sedi di Palazzetto Contarini e Palazzo Balbi/Cà Nova.
• L’attuazione degli interventi in emergenza relativi la posa e il successiva rimozione e ricollocazione a magazzino delle passerelle di accesso alle sedi regionali individuate nei precedenti paragrafi. La posa deve essere completamente eseguita prima del raggiungimento del picco di marea previsto e in tempo per garantire l’accesso alle sedi negli orari di apertura delle stesse (7.30 – 19.30)
• Sorveglianza durante le operazioni di posa, per l’informazione al personale in servizio presso la sede, la segnalazione di pericoli, assistenza al personale della stazione appaltante e le attività atte ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, infortuni e/o danni nei confronti dei terzi.
• Sorveglianza continua presso la sede di Palazzo Sceriman per il posizionamento/rimozione del collegamento delle passerelle interne al Palazzo con quelle Comunali, al fine di consentire il transito sulla calle pubblica, qualora necessario, di persone, carrelli,ecc..
1.3. Ammontare dell’Accordo Quadro
1. Gli importi netti massimi presunti dell’Accordo, per il periodo della durata triennale, ammontano a:
TABELLA 1
QUADRO ECONOMICO POSTO A BASE DI GARA: | |||
LAVORI E PRESTAZIONI: | |||
A1) | Importo massimo per lavori di manutenzione “su richiesta”, da compensarsi a misura e/o in economia, soggetto a ribasso | € 630.000,00 | |
A2) | Importo massimo canone per prestazioni di sorveglianza e manutenzione, con reperibilità e pronto intervento, soggetto a ribasso | € 300.000,00 | |
A) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € 930.000,00 | ||
B) | Importo presunto per l’attuazione dei piani di sicurezza per lavori, da compensarsi a misura, non soggetto a ribasso | € 30.000,00 | |
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO | € 30.000,00 | ||
C) | IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO (A + B): | € 960.000,00 |
2. Oggetto dell’Accordo quadro di cui trattasi sono lavori e prestazioni di manutenzione non predeterminati nel numero ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta;
3. Pertanto, l’importo posto a base di appalto non è stato soggetto a precisa quantificazione preventiva e il ribasso offerto in sede di gara ha valore solo sui prezzi delle lavorazioni e/o prestazioni di volta in volta richieste all’Appaltatore con i singoli contratti attuativi ma non incide sulle quantità, ragion per cui il tetto di spesa massimo utilizzabile nell’Accordo è pari all’importo massimo dei lavori e delle prestazioni posti a base di gara.
4. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti attuativi, con applicazione del ribasso offerto sugli elenchi prezzi o sui lavori in economia individuati nel presente CSA.
5. Gli importi del presente Accordo sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici, sulla base delle precedenti esperienze di gestione inerenti la specifica categoria di opere, e tenendo conto della ulteriore programmazione ipotizzata; gli importi così individuati devono intendersi come presunti e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
6. L’importo massimo dei lavori relativi alle singole annualità non potrà peraltro determinare un impegno finanziario, per la Stazione Appaltante, superiore agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ogni singola annualità interessata dalla durata dell’Accordo.
7. L’importo dei lavori è puramente indicativo in quanto dipenderà dalle effettive esigenze manutentive e quindi la Stazione Appaltante non è vincolata ad emettere ordini di lavoro tali da coprire l’intera disponibilità contrattuale.
8. Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non vincolante per entrambe le Parti, con la determinazione effettiva degli stessi posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli contratti attuativi se si verificheranno
le relative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non è definito alcun valore limite ma l’importo relativo: se superiore all’importo di gara presunto, verrà decurtato dall’importo presunto dei lavori e prestazioni a misura a disposizione.
9. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo nell’eventualità che venga attivata una convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Regionale, avente ad oggetto attività analoghe al presente appalto o altra analoga convenzione da parte della Consip S.p.A. (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificata dall'art. 7, comma 1, Legge n. 94 del 2012), che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative, senza che l’Appaltatore medesimo possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli previsti dalla normativa sopra citata.
1.4. Categorie di opere
1. Trattandosi d’interventi di manutenzione non programmabili, non è possibile una indicazione quantitativa del numero di interventi che si renderanno necessari, e al momento, un livello di definizione dei documenti progettuali ulteriore rispetto a quanto contenuto nel presente CSA.
2. Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, si specifica quanto segue:
Lavori | Categoria | Qualific. Obbligat. (si/no) | Importo base appalto compresi oneri sicurezza | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente / Scorporabile | Subappalto | |||||
Opere edili beni immobili del patrimonio culturale | OG 2 I^ | Si | € 360.000,00 | 54,55 | Prevalente | max 30% |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 300.000,00 | 45,55 | Scorporabile | max 30% | ||
Totale lavori | € 660.000,00 | 100,00 |
3. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Appaltatore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
4. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Appaltatore. In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
1.5. Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti successivi per tipologie di interventi
1. L’appalto comprende principalmente lavori di manutenzione afferenti alle categorie di opere specificate, entro i limiti delle condizioni fissate dall’Accordo, e viene contabilizzato a misura, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. eeeee) del Codice, ed ai sensi dell’art. 43 co. 7 del Regolamento.
2. Nell’appalto sono previste anche alcune prestazioni, a canone, riguardanti l’attività della Squadra di manutenzione e il servizio di reperibilità; i materiali di consumo utilizzati per gli interventi della Squadra vengono contabilizzati a misura; gli interventi su chiamata in reperibilità vengono contabilizzati in economia.
3. L’Accordo sarà stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore per la regolamentazione dei lavori e delle prestazioni, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore.
4. Ai lavori e prestazioni da effettuarsi nell’arco di durata dell’Accordo, si darà seguito con:
a) contratti attuativi;
b) ordinativi di lavoro, con la successiva sottoscrizione a ratifica del relativo contratto attuativo.
5. Con la stipulazione dell’Accordo, l'Appaltatore è obbligato all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni che saranno oggetto dei contratti attuativi e degli ordinativi di lavoro.
6. Per ogni lavoro e/o prestazione ordinata all’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 149 del Codice.
7. L’Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
8. Nell’importo dell’appalto, composto di più lavori e prestazioni, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singolo intervento completo e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste.
9. L’Appaltatore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.
10. E’ onere dell’Appaltatore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i contratti attuativi e/o ordinativi d’intervento, anche di carattere urgente, e anche più Contratti e/o Ordinativi contemporaneamente. Qualora la DL ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati.
11. È altresì onere dell’Appaltatore costituire – per tutta la durata dell’accordo - una Squadra di manutenzione composta da almeno n. 2 (due) operai specializzati, i quali con i mezzi e materiali messi a disposizione dallo stesso e nel rispetto delle norme di sicurezza, avranno il compito – in linea generale - di individuare le necessità e di eseguire gli interventi di modesta entità e/o piccole riparazioni – minuto mantenimento - , osservando le disposizioni operative, le indicazioni e le istruzioni che, secondo i casi e
le circostanze, sono impartite dal DL o dal personale dell’ufficio DL. I nominativi delle maestranze componenti tale squadra dovranno essere comunicati all’ufficio DL prima della consegna generale e non potranno variare fatti salvi giustificati motivi che andranno formalmente comunicati. In caso si indisponibilità del personale della squadra l’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione al fine di garantire la continuità del servizio. In ogni caso sarà facoltà della Direzione dei lavori chiedere la sostituzione di uno o entrambi i componenti la squadra di manutenzione.
12. Qualora l’Amministrazione ritenesse necessario l’intervento di una seconda Squadra di Manutenzione, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere entro 48 ore o nei termini che saranno di volta in volta concordati; In tal caso l’intervento della seconda squadra verrà remunerato a misura sulla base della voce in elenco prezzi, ribassata dello sconto offerto.
13. L’Appaltatore è tenuto - al fine di ridurre i tempi di intervento ed i relativi i disagi alle strutture interessate - alla massima sollecitudine nell’adempiere alle disposizioni impartite, impiegando personale qualificato, di fidata moralità e responsabilità.
14. L’Appaltatore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d’intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all’interno delle Sedi.
15. In linea generale è facoltà della Stazione Appaltante:
a) variare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l’abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell’Appaltatore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all’Appaltatore;
b) ordinare all’Appaltatore l’esecuzione di più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l’Appaltatore deve garantire la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei contratti attuativi e/o ordinativi di intervento;
c) avvalersi di altre Imprese per I‘esecuzione di eventuali nuovi e/o specialistici elementi d'opera, comunque riconducibili ad attività manutentiva;
d) affidare all’Appaltatore I‘esecuzione di lavori/opere/interventi in zone diverse da quelle relative all’appalto in essere per il contratto stipulato, adottando ed applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato.
16. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
1.5.1. Contratti attuativi - modalità di stipula e termini generali di esecuzione
1. All’Accordo sarà data attuazione con la stipula la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, di uno o più contratti attuativi per l’attivazione dei lavori e prestazioni a misura o in economia “non urgenti” di cui all’art. 1.2.1.1 del presente CSA, e conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto attuativo.
2. Ogni contratto attuativo potrà ricomprendere una o più richieste d’intervento, su una o più Sedi regionali, e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell’Accordo.
3. Il valore del contratto attuativo non impegna la Stazione Appaltante a sottoscrivere ulteriori contratti sino agli importi netti massimi dell’Accordo quadro, né costituisce per l’Appaltatore minimo garantito. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti attuativi.
4. I singoli contratti attuativi si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione dell’Appaltatore e del RUP, nei quali sono indicati in via indicativa, ma non esaustiva:
a) la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire;
b) la classificazione del tipo d’intervento;
c) il termine di inizio lavori ed il termine di ultimazione;
d) il costo presunto di realizzazione (qualora sia stata elaborata la stima e/o il computo metrico estimativo);
e) i costi di sicurezza (la cui stima è elaborata dal Direttore dei lavori o qualora nominato dal Coordinatore per l’esecuzione);
f) la modalità di contabilizzazione.
5. In caso di “lavori non urgenti” potranno far parte integrante del contratto attuativo i seguenti documenti:
a) la valutazione tecnico-economica (VTE) dell’intervento e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall’Appaltatore, accettati / approvati dal Direttore dei Lavori;
b) il computo metrico estimativo e/o gli elaborati progettuali eventualmente sviluppati dal personale tecnico all’uopo incaricato;
c) il programma o il cronoprogramma lavori;
d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, l’indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel Piano di Sicurezza Sostitutivo che dovrà essere redatto dall’ Appaltatore;
e) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell’intervento e della sua esecuzione.
6. Si precisa che la VTE di cui al punto a) del comma precedente deve essere elaborata secondo le disposizioni impartite dalla DL e deve contenere i seguenti elementi:
✓ descrizione stato di fatto e delle criticità individuate durante il sopralluogo;
✓ descrizione dettagliata della soluzione adottata;
✓ considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla soluzione proposta;
✓ descrizione degli aspetti funzionali e manutentivi, individuazione di possibili interferenze ed indicazioni delle misure da adottare per farvi fronte;
✓ definizione delle fasi attuative dell’intervento e della durata delle singole fasi.
La VTE conterà altresì la stima (CME) di realizzazione dell’intervento elaborato applicando i listini prezzi di riferimento allegando, qualora necessario, le analisi / indagini previste. In sede di verifica la Direzione dei lavori ha il diritto di chiedere / apportare le modifiche che riterrà opportune e ha facoltà procedere o meno all’approvazione della medesima.
7. La gestione e contrattualizzazione degli interventi di cui al presente articolo - “lavori non urgenti” - sarà eseguita secondo le seguenti procedure:
a) la Direzione dei lavori invia e/o trasmette a mezzo email/fax apposita segnalazione di intervento;
b) l’Appaltatore entro e non oltre le tempistiche indicate dalla Direzione dei lavori, provvederà a redigere, utilizzando la modulistica predisposta, i documenti richiesti nella suddetta scheda ed inviarli via email/fax per presa visione e valutazioni alla Direzione dei lavori;
c) eseguite le opportune valutazioni e rettifiche, la Stazione Appaltante codifica il contratto attuativo che sarà inviato via email da parte della Direzione dei lavori all’Appaltatore, il quale dovrà sottoscriverlo digitalmente (unitamente ai sui allegati), e restituirlo alla Stazione Appaltante nei termini perentori prescritti.
8. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà iniziare i lavori nel rispetto delle tempistiche riportate nel singolo contratto attuativo.
9. In caso di “lavori non urgenti” definibili “di modesta entità e/o interventi di piccola riparazione”, che in linea generale potranno interessare anche diverse Sedi Regionali, si darà seguito a una procedura più semplificata di gestione e contrattualizzazione, così riassumibile:
a) la Stazione Appaltante predispone e codifica il contratto attuativo che sarà inviato da parte della Direzione dei lavori all’Appaltatore, contenente informazioni in forma tabellare:
✓ la descrizione sintetica e la localizzazione;
✓ La data entro cui l’intervento deve essere concluso;
✓ la priorità;
✓ la modalità di contabilizzazione.
b) L’Appaltatore dovrà sottoscriverlo digitalmente (unitamente ai sui allegati), e restituirlo alla Stazione Appaltante nei termini prescritti.
10. Al contratto potranno inoltre essere allegate le “Schede di manutenzione” recapitate all’ufficio preposto per mezzo di apposito applicativo in uso presso la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta delle richieste manutentive.
1.5.2. Ordinativi - modalità di stipula e termini generali di esecuzione
1. All’Accordo sarà data attuazione con la trasmissione all’Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, di ordinativi per l’esecuzione esclusivamente di lavori ”urgenti”, “in emergenza” e “in reperibilità”, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal CSA, e con la sottoscrizione a ratifica del contratto attuativo fra le Parti.
2. In caso di lavori “urgenti”, o “in emergenza e reperibilità”, da eseguire a fronte dell’Ordinativo emesso, saranno riportati nel successivo contratto attuativo:
a) il resoconto contabile elaborato dall’Appaltatore;
b) i riferimenti alla contabilità relativa all’intervento.
3. In caso di interventi urgenti, in emergenza e in reperibilità è ammesso che i lavori siano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l’obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto attuativo. Solo in caso di interventi di emergenza e reperibilità è ammesso che la richiesta di intervento sia anticipata a mezzo telefono.
4. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 4.2 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d’impresa.
1.6. Ordine di prevalenza delle norme
1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nell’Accordo e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati a base di gara e di contratto, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- l’Accordo e i contratti attuativi;
- il presente documento, Allegato 1;
- Capitolato Speciale D’appalto - Parte Seconda;
- Elenco Prezzi Unitari - Voci integrative;
- elenchi prezzi del Comune di Venezia e della Regione del Veneto.
2. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto
dell’Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
1.7. Elenchi prezzi di riferimento
1. Gli Interventi affidati saranno remunerati - fatta salva diversa indicazione prevista nel singolo contratto attuativo o ordinativo di lavoro - esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito specificati:
a) Elenco Prezzi Unitari - Voci integrative, afferenti alle categorie delle opere edili, da fabbro e da falegname;
b) Prezziario del Comune di Venezia 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 24.04.2014, consultabile nel sito del Comune - xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000;
c) Il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto del 2014 consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx0000/xxxx.xxxx per tutte le voci di opera o di fornitura non comprese nell’Elenco del Comune di Venezia suddetto e che ricadono al di fuori di Venezia Centro Storico;
2. Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili dei DL e/o dei RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 1.2.1.3. e 1.2.1.4. (lavori in emergenza e reperibilità), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:
a) lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
b) lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in zone con accesso disagiato;
c) lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l’accesso delle maestranze ed operatori;
d) lavori di pronto intervento, nei casi, cioè, di calamità pubbliche e di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità, per i quali ricorrono i presupposti della "somma urgenza", tale da imporre l'esecuzione dei lavori in tempi particolarmente contenuti;
3. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub a). Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati, all’importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto attuativo.
4. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxx potrà provvedersi:
a) per assimilazione ai prezzi esistenti;
b) determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
c) in economia.
5. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
6. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea
relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
7. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore.
8. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera.
9. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla DL delle copie dei FIR (Formulari Identificativi del Rifiuto) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
10. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
1.7.1. Nuovi prezzi
1. Qualora si dovesse far ricorso a lavorazioni non comprese negli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, si procederà alla determinazione, concordamento e sottoscrizione di nuovi prezzi ai sensi della vigente normativa.
2. Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di cui al punto precedente, verrà approvato dal Direttore lavori e dal R.U.P. e sarà immediatamente operativo ed esteso ed applicato per l'intero appalto.
3. I nuovi prezzi così concordati sono soggetti all’applicazione del ribasso d’asta contrattuale, salvo il caso che si tratti di oneri per la sicurezza.
1.7.2. Invariabilità dei prezzi
1. I prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata del contratto, e quindi le parti si danno reciprocamente atto che non è ammessa la revisione dei prezzi.
2. L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso offerto delle variazioni del costo della mano d’opera e dei materiali prevedibili nel periodo di durata dei lavori.
1.8. Orari di lavoro
1. Il normale orario di lavoro della Squadra di manutenzione (40 ore settimanali) dovrà essere il seguente: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, indicativamente dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.00, e comunque nella fascia oraria di apertura delle sedi regionali (7.30-19.30);
2. Eventuali ore di lavoro straordinario svolto dalla Squadra di Manutenzione oltre il normale orario stabilito, saranno corrisposti all’appaltatore, solamente se autorizzate della DL, come lavori in economia sulla base dei costi della manodopera assunti a riferimento e con le eventuali maggiorazioni di cui al presnte CSA; sull’importo ottenuto verra applicato il ribasso d’asta
3. Tutti i lavori, prestazioni, interventi di cui ai contratti attuativi e Ordinativi di Lavoro, verranno generalmente svolti nei giorni e nella fascia oraria di apertura delle sedi (generalmente dal Lunedi al Venerdi dalle 7.30 alla 19.30)
4. La Direzione Lavori, potrà richiedere ai sensi dell’articolo 27, co. 2, del DM 145/00, di avviare o proseguire le lavorazioni al di fuori del normale orario di apertura, come sopra definito, nel qual caso saranno riconosciute e contabilizzate le maggiorazioni, previste nel presente CSA:
Capo 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
2.1. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. Costituiscono parte integrante dell’Accordo, oltre al presente elaborato, i seguenti documenti, che potranno anche essere non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Settore Sedi regionali e Manutenzione debitamente sottoscritti dall’Appaltatore in segno di accettazione:
- Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- Capitolato Speciale D’appalto - Parte Prima;
- Capitolato Speciale D’appalto - Parte Seconda;
- Elenco Prezzi Unitari - Voci integrative;
- Gli elenchi prezzi del Comune di Venezia e della Regione del Veneto.
- Il DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze e programmatico ai fini del coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., a base di gara e i suoi eventuali aggiornamenti;
- il PSS di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e il PSC di cui all'art. 100 del citato X.Xxx. n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'art. 90 co. 5 dello stesso X.Xxx. n. 81;
- Il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori, con i contenuti di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e
s.m. e i.;
- le polizze di garanzia dell’appalto;
- l’offerta e le dichiarazioni dell’Appaltatore.
2. Formano inoltre parte integrante e sostanziale dell’Accordo, ancorchè non materialmente allegati:
- Prezziario del Comune di Venezia 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 24.04.2014;
- Il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto del 2014 consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx0000/xxxx.xxxx
3. Xxxxx parte integrante e sostanziale dei singoli contratti attuativi, ancorché non materialmente allegati:
a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) le integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento e al Piano Operativo di sicurezza.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 149 del Codice dei contratti;
b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
c) Il computo metrico e il computo metrico estimativo
5. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza di tutte clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come individuato all’art. 12.8 nel presente CSA.
6. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’Appaltatore
alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
7. L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
8. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo l’Appaltatore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto dell’ esecuzione.
9. L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo accetta incondizionatamente tutte le condizioni contenute nei documenti suindicati, e garantisce di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
10. L’Appaltatore, ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto, ha preso preliminarmente visione dello stato di fatto e della consistenza degli edifici oggetto dei lavori, accertando inoltre che i prezzi unitari contenuti negli elenchi a base di gara e di contratto sono congrui e remunerativi e tali da giustificare il ribasso offerto, e pertanto non potrà eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste.
11. Salvo quanto previsto dal presente documento e dal contratto, i lavori di manutenzione, sono disciplinati da tutte le disposizioni vigenti in materia.
2.2. Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei contratti attuativi e del CSA
1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai contratti attuativi, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione dei lavori. Va a tal proposito osservato il seguente ordine di prevalenza:
a) l’Accordo;
b) il CSA;
c) i contratti attuativi e i documenti ad esso allegati;
d) la descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
2. In caso di norme/disposizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nelle eventualità sopra descritte compete in ogni caso al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di formulare le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto attuativo e dei risultati ricercati con l'attuazione dello stesso.
5. Non costituisce comunque discordanza, una semplice incompletezza descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel CSA.
2.3. Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo
1. L’Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dell’Accordo e dei contratti attuativi, accetta specificatamente tutte le clausole contenute nelle disposizioni di Xxxxx vigenti, nella lettera di invito, nel presente documento, nei fascicoli allegati all’Accordo e nei Regolamenti attuativi della normativa di settore e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. La consistenza degli edifici si intende accertata dall’Appaltatore, e da questi confermata con la presentazione dell’offerta nonchè mediante appositi sopralluoghi e acquisizione di tutte le informazioni utili disponibili presso la Stazione Appaltante.
3. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dell’Accordo e dei contratti attuativi, da parte dell’Appaltatore, equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutti i documenti a base di gara e di contratto, nonché della natura e della consistenza delle penali, dei tempi contrattualmente stabiliti per l’effettuazione dei lavori e delle prestazioni e di ogni onere generale e particolare a proprio carico e di ogni altro obbligo previsto dagli atti di gara.
4. L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
5. Con la firma dell’Accordo e dei contratti attuativi, l’Appaltatore accetta la piena responsabilità penale e civile per la qualità e la perfetta riuscita dei lavori e delle prestazioni, rispondendo direttamente di tutti i danni di qualunque natura e specie, a persone, cose ed animali, che potranno derivare alla Stazione Appaltante e ai terzi, per vizio e difetto dei materiali o dei manufatti, per cattiva esecuzione, per fatto proprio e dei suoi dipendenti e subappaltatori, o per qualsivoglia altra ragione possano essere cagionati nell'ambito della propria attività lavorativa e per gli interventi manutentivi ordinati.
6. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e norme attuative vigenti, l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore di competenza ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori e subaffidatari, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito di eventuali subappalti.
7. L'Appalto, oltre alle disposizioni contenute nei documenti a base di gara e di Accordo, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le Prescrizioni, Leggi, Norme, Decreti, Regolamenti e Circolari, tutti vigenti durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni, ed agli ordini che saranno emanati durante il corso dei lavori dalla Direzione lavori, che abbiano comunque pertinenza con le opere oggetto dell'appalto, le azioni ad esse connesse e quant’altro necessario al compimento degli ordini da eseguire.
8. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, alle condizioni e prezzi contrattuali, tutti i lavori e delle prestazioni di manutenzione che saranno richiesti.
9. L’Appaltatore inizierà le prestazioni contrattuali con decorrenza dalla data indicata nel verbale di consegna, che potrà anche essere redatto in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione dell’Accordo,
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, senza sollevare eccezione alcuna sullo stato di fatto in cui si trovano gli edifici, di cui conferma di avere piena conoscenza.
10. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, potrà accadere che il numero degli edifici o loro porzioni, oggetto dell’appalto, siano soggetti a variazioni. Tali variazioni non daranno alcun diritto all’Appaltatore ad alcun compenso o risarcimento, ne potranno costituire titolo alla rinuncia o sospensione dei lavori e delle prestazioni.
11. L’Appaltatore dovrà, entro la data di sottoscrizione dell’Accordo, ovvero entro la data di consegna in via d’urgenza, avere comunicato formalmente tutti i recapiti (telefono cellulare, telefono fisso, posta elettronica, fax e PEC) in modo da consentire fin da subito la gestione delle comunicazioni, ordinativi di lavoro e disposizioni relative all’appalto.
12. L’Appaltatore deve assistere o dirigere personalmente i lavori e le prestazioni affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo persona formalmente delegata e professionalmente idonea, che possa immediatamente ricevere, disporre ed organizzare I'esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione lavori.
13. La Direzione lavori ha la facoltà di ordinare, motivatamente ed in qualunque circostanza l'allontanamento momentaneo e/o definitivo dai luoghi di esecuzione dei lavori e delle prestazioni, di qualsiasi dipendente dell’Appaltatore, compreso il rappresentante di cui al precedente punto, senza che l’Appaltatore possa opporre rifiuto o possa richiedere, per effetto del provvedimento stesso, compensi o indennizzi, di qualsiasi importo e natura.
14. E' facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi anche di altre Imprese per I'esecuzione di eventuali lavori agli impianti oggetto dell’Accordo, senza che l’appaltatore possa sollevare al riguardo eccezioni di sorta o richieste di maggiori compensi.
2.4. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori
1. Il Responsabile del Procedimento (RUP) svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 31 del Codice e dalle Linee Guida di attuazione del Codice.
2. Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nominerà il Direttore dei lavori e i suoi collaboratori, che costituiranno così l’ufficio di Direzione lavori per effettuare le attività descritte al comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, e comunicherà all’Appaltatore i nominativi dei componenti.
3. L’Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
4. Il Direttore dei Lavori:
a) trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
b) rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell’ operato degli assistenti dell’ Ufficio di direzione lavori.
c) cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
d) ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
5. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Xxxxxx, dal Regolamento e dal DM 49/2018.
6. I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso ai luoghi in cui si svolgono i lavori, per i compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e sotto il controllo del Direttore dei lavori, che potrà anche delegare ai collaboratori designati l’emanazione degli ordinativi di lavoro.
7. I collaboratori della Direzione lavori hanno la facoltà di impartire disposizioni per il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori e delle prestazioni.
8. Al Direttore lavori, ed agli eventuali collaboratori delegati, compete l’emanazione degli ordinativi di lavoro, il controllo dei lavori, la verifica della regolare ed idonea esecuzione, nonché la contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità specificate dal presente CSA.
9. Nel caso la Direzione lavori, in sede di verifica dei lavori eseguiti, accertasse la non corretta rispondenza degli stessi rispetto alle disposizioni impartire o alla regola dell'arte, comunicherà all’Appaltatore sia le dovute contestazioni sia le eventuali modifiche e correttivi da apportare, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore compenso. In tal caso saranno contabilizzate le lavorazioni e i servizi correttamente eseguiti, ma non quelle oggetto di contestazione.
10. E' facoltà dell’Appaltatore, in ogni caso ed indipendentemente da ogni altra azione, chiedere alla Direzione lavori, durante l'andamento dei lavori o a lavori eseguiti, una visita straordinaria, per l'accertamento della perfetta funzionalità e sicurezza del lavoro che si sta eseguendo o si è eseguito.
11. Se durante I'esecuzione dei lavori come definiti nell'ordine di servizio, l’Appaltatore rileva la necessità di apportare varianti e/o modifiche che contribuiscano ad una migliore soluzione dell'intervento, ne darà tempestiva ed opportuna comunicazione al Direttore lavori per le determinazioni del caso.
12. Eventuali varianti, non concordate o ordinate dalla Direzione lavori, non saranno ammesse, ne contabilizzate, salvo che la Stazione Appaltante accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità e/o l’inderogabilità.
13. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
2.5. Norme regolatrici dell’appalto
1. L’Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per la parte vigente, sia le leggi ed i regolamenti vigenti, nazionali, regionali e provinciali, in materia di opere pubbliche, e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il DPR 207/2010 e s.m. e i., sia la normativa tecnica vigente, anche se non espressamente richiamati nel presente fascicolo e negli altri documenti a base di gara e di contratto. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
2. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori e dei servizi;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite i lavori e i servizi oggetto dell’appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme CEI, UNI, EN, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo, conferma di conoscere perfettamente e accetta incondizionatamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori e i servizi oggetto dell’appalto, anche se non espressamente richiamate nel presente fascicolo e negli altri documenti a base di gara e di contratto.
3. L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di Legalità” sottoscritto in data 23.07.2014 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con DGR 1367 del 28.07.2014, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
4. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del DL 06/09/1982 n. 629, convertito nella legge 12/10/1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3 del DPR n. 252/1998.
2.6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti attuativi, nel presente CSA, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di riferimento.
2. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del CSA e dei contratti attuativi, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.
3. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati all’Accordo e al contratto attuativo. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Tra gli obblighi dell’Appaltatore rientra la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di Legge, la dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento, certificati di prova, certificati di corretta posa in opera redatta dall’installatore.
5. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti» del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
5. Salvo diversa indicazione, la provenienza dei materiali e delle apparecchiature sarà di libera scelta dell’appaltatore, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia preliminarmente riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
6. Qualora in corso d’opera, i materiali e le apparecchiature non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
7. Le forniture, i materiali e le apparecchiature non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dai luoghi di esecuzione dei lavori a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
8. L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture dei materiali e apparecchiature, la cui accettazione effettuata dalla Direzione lavori non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di verifiche o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
2.7. Convenzioni in materia di valuta e termini – Lingua ufficiale
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
4. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
2.8. Gestione ed organizzazione dei lavori e delle prestazioni da parte dell’Appaltatore
1. l’Appaltatore per organizzare, gestire e portare a termine i lavori e le prestazioni ha il compito di:
- Designare il Responsabile tecnico e comunicarne formalmente i nominativi alla Stazione Appaltante, allegando la documentazione prescritta e richiesta per la dimostrazione dei requisiti stabiliti al fascicolo Allegato 2 “Norme contrattuali specifiche e definizione delle modalità per l’espletamento delle prestazioni”.
- Individuare e segnalare tutti i lavori e gli interventi manutentivi e di controllo necessari per eliminare ogni situazione di pericolo o disfunzione che si dovesse presentare per il ripristino della funzionalità delle componenti delle Sedi.
- Assicurare l’esecuzione completa dei lavori ordinati, da realizzarsi in proprio o con ditte subappaltatrici, coordinandosi inoltre con le altre Ditte coinvolte in altre lavorazioni che la Stazione Appaltante invierà sui luoghi dei lavori.
- Mettere a disposizione la Squadra di manutenzione per tutta la durata dell’Accordo, dotata di adeguate attrezzature e mezzi, quale supporto anche per i sopralluoghi, ispezioni e operazioni di controllo da parte della Direzione lavori e del RUP, nei modi da questa individuati,
- Fornire la propria assistenza anche per quelle prestazioni che non rientrano in quelle previste per l'ordinaria manutenzione, a seguito di ordine scritto e/o verbale della Direzione lavori, e per lavori
la cui mancata esecuzione può conseguentemente creare pericolo o disagio all’utenza regionale e/o a terzi.
- Formare a proprio carico, il personale per l’utilizzo alle prescritte comunicazioni con la Stazione Appaltante.
2. Nel corso delle attività di controllo, reperibilità e pronto intervento l’Appaltatore è tenuto, previa immediata comunicazione alla Direzione lavori, a promuovere le riparazioni che necessitano una esecuzione d'urgenza e/o siano indispensabili a garantire la sicurezza, la funzionalità e la continuità di tutti i servizi essenziali.
3. Nei casi diversi da quelli prospettati al punto precedente, sarà compito dell’Appaltatore interpellare la Direzione lavori, per ottenere il parere favorevole preventivo, verbale e scritto, all'esecuzione dei lavori.
4. L’Appaltatore si impegna a fornire prontamente ogni informazione e/o segnalazione relativa a manomissioni, danneggiamenti, atti vandalici ed uso non adeguato degli immobili e degli impianti da parte dell’utenza, dei quali venisse a conoscenza, onde permettere alla Stazione Appaltante di adottare immediatamente i necessari provvedimenti.
2.9. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere
1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici regionali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'Appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma dell’Accordo. La Stazione Appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e della squadra di manutenzione. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore, per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Stazione Appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.
6. L’Appaltatore dovrà garantire i seguenti recapiti per l’intera durata dell’Accordo:
a. Posta Elettronica Certificata
b. Fax
Dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
c. Posta elettronica
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori un indirizzo di posta elettronica. Tale casella dovrà essere verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
d. Telefono cellulare
Il Rappresentante e il direttore Tecnico, dovranno essere dotati di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità, nei tempi e nei modi stabiliti. Analogamente dovrà essere dotato di telefono cellulare tutto il personale impiegato nei lavori. Inoltre per l’espletamento del servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere individuato uno specifico e univoco numero su apparecchio cellulare.
e. Telefono fisso
Presso l’ufficio operativo dovrà essere garantita la ricezione di chiamate da telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
7. Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione lavori.
2.10. Responsabilità a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è direttamente responsabile della esecuzione e dell’andamento dei lavori e delle prestazioni, della professionalità e moralità dei suoi dipendenti, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti.
2. E’ inoltre responsabile della corretta gestione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione, attraverso un efficiente uso dei documenti di gestione dell’appalto e una efficace collaborazione con la Direzione lavori.
3. L’Appaltatore deve tenere in particolare considerazione il fatto che la maggior parte dei servizi e dei lavori viene eseguita a diretto contatto con il personale regionale e con soggetti terzi a vario titolo presenti presso le sedi oggetto dell’appalto, quindi il personale impiegato deve mantenere sempre e in ogni caso un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza, della moralità, della serietà e dell'educazione.
4. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d'arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono presentare tutte le caratteristiche richieste e prescritte; diversamente la Direzione lavori potrà disporre la demolizione, il rifacimento o la sostituzione, a totale carico dell’Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite, di scadente qualità o non idonee alle prestazioni previste.
5. Tutti i materiali usati che vengono rimossi e/o sostituiti restano di proprietà dell’Appaltatore, salvo diversa disposizione della Direzione lavori qualora ne riconosca un possibile riutilizzo o un valore commerciale.
6. La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di verifica dei lavori in ogni momento, ordinando la modifica dei lavori eseguiti, il rifacimento e/o demolizione di opere male eseguite, applicandone le relative penali; questo potrà avvenire a giudizio insindacabile e motivato della Direzione lavori, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione dei lavori, fino al termine dell’Accordo, che si concluderà solo con il collaudo tecnico-amministrativo e l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
7. L’Appaltatore dovrà sempre predisporre opportuni accorgimenti, attrezzature e protezioni, in grado di recare il minimo disturbo e disagio possibile, non solo sul sito ristretto dell’intervento, ma anche in tutti gli altri luoghi vicini e condominiali degli stabili.
8. L’Appaltatore dovrà munirsi di copia delle chiavi per accedere ai locali e/o ai luoghi ove si svolgono i lavori e delle prestazioni, obbligandosi alla custodia ed alla successiva riconsegna secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Resta inteso che l’Appaltatore avrà la piena responsabilità dei luoghi, di ogni cosa contenuta e di ogni danneggiamento e/o furto che venisse riscontrato.
9. L’Appaltatore dovrà operare in modo da recare il minimo disturbo, interferenza o disagio, non solo sul luogo di intervento ma anche su tutte le zone comuni delle Sedi. Vi provvederà predisponendo tutti gli accorgimenti necessari a consentire l’accesso sia pedonale che carraio alla Sede senza creare intralci, impedimenti o pericoli.
10. L’Appaltatore deve avere sempre la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilità di tutti i locali e gli spazi comuni, sia per quanto riguarda il passaggio delle persone, anche portatrici di handicap fisici e/o motori, sia dei veicoli, ed all'interno dei locali la funzionalità e la fruizione di ogni basilare servizio essenziale ed impianto esistente (acqua, elettricità, impianti speciali, gas, accesso ai servizi igienici), senza pretendere compenso alcuno per eventuali opere provvisorie.
2.11. Obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Ogni danno e/o danneggiamento procurato ed accertato, dovrà essere immediatamente riparato e/o risarcito direttamente dall’Appaltatore, diversamente la Direzione lavori provvederà all’addebito della relativa spesa accertata e sostenuta, mediante iscrizione nei documenti di contabilità, previa semplice comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo email.
2. L’Appaltatore dovrà inoltre:
- Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli accessi alle parti comuni ed ai singoli uffici;
- Non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi;
- Non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione e/o sicurezza nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato.
3. Oltre a quanto esplicitamente ed implicitamente previsto dalle norme di leggi e regolamenti e dal presente documento, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:
- Tutte le segnalazioni di sicurezza diurne e notturne, mediante appositi cartelli, fanali, recinzioni, nei tratti stradali e nei cortili, nelle parti interne e/o nei fabbricati interessati dai lavori, ove il transito pedonale e/o veicolare debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e/o necessiti una sua parziale interruzione, nonché le spese per pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
- Al termine di ogni lavoro e attività manutentiva, la rimozione di tutti i materiali di risulta, delle attrezzature ed i mezzi impiegati nell'esecuzione, la pulizia sommaria, lo sgombero ed il trasporto di materiali di ogni genere presso il magazzino dell’Appaltatore o presso le Pubbliche Discariche autorizzate. Non saranno tollerati ingiustificati accatastamenti di nessun materiale e/o attrezzo, nei cortili, solai, cantinati, aree comuni ed in qualunque altro luogo delle sedi Regionali.
- In caso di inosservanza di quanto stabilito al punto precedente circa le operazioni di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere al riguardo a mezzo di altro soggetto, con addebito degli oneri conseguenti all’Appaltatore inadempiente, previa formale messa in mora.
- Ripristino immediato di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, ovvero immediata comunicazione alla propria compagnia assicuratrice per l'avvio della relativa pratica di
risarcimento e comunicare immediatamente l'accaduto, per opportuna conoscenza, alla Direzione lavori.
- Produrre, a sua cura, e consegnare alla Direzione lavori, tutta la documentazione richiesta e prescritta secondo le normative ed i regolamenti vigenti.
- Fatto salvo il caso di interventi in reperibilità e pronto intervento, in nessun caso l’Appaltatore o suo personale, per propria iniziativa e/o richiesta dell'utenza regionale, può intervenire e/o eseguire lavorazioni non concordate, anche solo telefonicamente, direttamente con la Direzione lavori.
- La disponibilità del proprio direttore tecnico e/o di uno o più operai, a supporto per sopralluoghi e per le operazioni di controllo ed ispezione, che la Direzione lavori discrezionalmente vorrà eseguire; gli oneri per detti sopralluoghi e attività di supporto devono intendersi ricompresi nell’offerta di appalto e non saranno oggetto, salvo casi di particolare complessità preventivamente concordati con la Direzione lavori, oggetto di riconoscimento economico alcuno.
4. L’Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante ed alla Direzione lavori i seguenti documenti:
- Copia di tutti i dati necessari per la richiesta del DURC da parte della Stazione Appaltante per la propria impresa, e per gli eventuali subappaltatori.
- Elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, da presentarsi almeno 10 giorni prima della data di sottoscrizione dell’Accordo e comunque prima della data della consegna dei lavori. Ogni variazione in merito, deve essere immediatamente comunicata alla Direzione lavori.
- Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nel rispetto delle norme vigenti, da presentarsi entro 10 giorni prima della data di sottoscrizione dell’Accordo d’appalto e comunque prima della data di inizio dei lavori.
- Ogni documentazione e notizia prevista nella lettera di xxxxxx e atti di gara, da presentarsi entro 10 giorni prima della data di sottoscrizione dell’Accordo e comunque prima della data di inizio dei lavori.
- Ogni altra richiesta di informazioni o documentazioni che potranno intervenire per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi e normative in materia.
2.11.1. Definizione delle forniture e della loro messa in opera
1. Resterà a carico dell’Appaltatore, compreso nel prezzo dell’appalto, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti e apparecchiature, di provvedere alle attività sottoelencate e di sostenere ogni onere connesso, per:
a) le attività di ricerca e di definizione degli stessi;
b) la verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;
c) la segnalazione alla Direzione lavori di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare;
d) le verifiche di idoneità statica-strutturale;
e) elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;
f) la dimostrazione alla Direzione lavori della rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto;
g) l’acquisizione del parere preventivo della Direzione lavori, quando necessario e opportuno.
2. L’Appaltatore sarà unico responsabile per l’esecuzione di tutti i lavori “a regola d’arte”, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, e per l’insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate.
3. In ogni caso l’Appaltatore terrà indenne la Stazione Appaltante da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l’effettiva realizzazione dei lavori e per la loro funzionalità, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
4. Le scelte dell’Appaltatore circa i materiali e le apparecchiature da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità e approvazione della Direzione lavori, prima del loro approvvigionamento ed, in ogni caso, prima della loro posa in opera. L’ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l’Appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.
5. Sarà a carico dell’Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle eventuali campionature delle forniture che saranno ritenute necessarie dalla Direzione lavori e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede indicata.
6. Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell’opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
2.11.2. Oneri a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori
1. Restano a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri generali relativi a:
h) adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
i) allestimenti di cantiere con delimitazione e segregazione delle aree interessate, con recinzione a paletti e griglie o a tavolato, in modo da impedire l’accesso ai non addetti ai lavori;
j) impiego di ponteggi, mezzi ausiliari, macchine operatrici, di sollevamento e di trasporto, necessarie per effettuare le varie fasi delle lavorazioni;
k) impiego di idonei ripari e protezioni, in generale, per attrezzature poste all’esterno;
l) mezzi ed opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con le aree in cui saranno svolti i lavori;
m) completa esecuzione dei lavori a regola d’arte, comprese demolizioni, asporto dei materiali di risulta, consegna al magazzino della Stazione Appaltante o a discariche autorizzate;
n) opere provvisionali, preliminari e preparatorie all’esecuzione dei lavori: demolizioni, smontaggi, rimozioni, compresi mezzi d’opera, trasporti e manodopera;
o) pulizie accurate degli ambienti oggetto di lavori che dovranno risultare immediatamente utilizzabili dalla Stazione Appaltante al più con l’esecuzione delle normali pulizie di finitura;
p) opere, prestazioni e mezzi richiesti ai fini della sicurezza, in riferimento alle norme di cui al D.Lgs 81/08;
q) accertamento preliminare dell’entità dei servizi o dei sottoservizi esistenti ed il loro esatto posizionamento mediante sopralluoghi da condurre con i tecnici allo scopo incaricati;
r) delimitazione e segregazione di aree particolari, oggetto di lavori, con tavolati, coperture, reti protettive, camminamenti, parapetti, ecc., in modo da proteggere i soggetti estranei ai lavori da
emissioni, cadute di materiali, ecc. ed atte, comunque, a garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori o di terzi non addetti ai lavori;
s) delimitazione delle aree oggetto dei lavori verso altre aree degli edifici, con strutture fisse e protezioni (tavolati e teli PVC) atte ad impedire la propagazione della polvere alla restante parte dell’edificio;
t) demolizioni, eseguite anche con attrezzature speciali, di qualsiasi elemento o manufatto edilizio di qualsiasi materiale, con raccolta del materiale di risulta, allontanamento e deposito a discarica, nei modi consentiti ed autorizzati;
u) impermeabilizzazioni, saggi, verifiche, sondaggi, demolizioni parziali e ricostruzioni;
v) maggiori oneri prevedibili dall’appaltatore ed accertabili in sede di sopralluogo, quali: interruzioni o soste nell’attività lavorativa, lavoro straordinario, notturno o festivo, minore produttività, particolare rallentamento od adozione di maggiori misure di cautela nell’esecuzione dei lavori, ecc…, determinati dal fatto che trattasi di ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico;
w) protezione delle apparecchiature e degli arredi esistenti, che resteranno in loco, affinché non risultino danneggiate dall’esecuzione dei lavori; per quelle mobili: allontanamento, ricovero e riposizionamento nel reparto, previo accordo preventivo e programmato con la direzione lavori;
x) protezione con tavolati, teli, cartoni, fogli di PVC od altro mezzo idoneo, di tutti gli elementi esistenti negli ambienti oggetto di lavori (pavimenti, porte, casseporte, finestre, stipiti, pareti, rivestimenti, strutture di controsoffittatura, ecc.) affinché i locali possano essere riconsegnati alla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovavano prima dei lavori, compresi gli eventuali ripristini, se risultassero necessari;
y) provvedimenti o cautele necessarie per consentire alle aree limitrofe e sottostanti, la normale attività di lavoro, con impedimento, quindi, dell’emissione di rumori o di polveri;
z) ripristino completo delle strutture esistenti ove interessate dai lavori per tracce, fori, danneggiamenti, ecc., con finiture analoghe alle esistenti;
aa) ripristini di qualsiasi area o manufatto interessato o danneggiato dalle nuove opere;
bb) smontaggio e rimontaggio di elementi di contenimento esistenti (canali, tubazioni, controsoffitti, ecc.);
cc) smontaggi e rimontaggi, nonché ripristini in genere;
dd) spostamento di arredi esistenti e loro ricollocazione, opere di protezione dei medesimi, ecc.;
ee) spostamento di impianti esistenti (prese, comandi, scatole di impianti elettrici, telefonici, dati, rubinetti, tappi, pozzetti, chiusini, ecc.) per conservarne la funzionalità quando interessati da nuove opere, da contropareti, da elementi di mascheramento, pavimentazioni, ecc.;
ff) ogni onere derivante o conseguente al fatto che i lavori siano da eseguire in edifici e ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico, che non potrà in ogni caso, risultare impedita, salvo autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
gg) assistenza tecnica all’esecuzione dei lavori;
hh) manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i materiali;
ii) tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
jj) esecuzione di tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
kk) demolizioni parziali o totali, eliminazione di impianti o di manufatti esistenti, compresi trasporti a luogo destinato o a discarica autorizzata;
ll) ripristini murari od impiantistici connessi o conseguenti alle demolizioni effettuate;
mm) interventi di
ricostituzione dell'integrità statica di strutture che risultassero interessate dall'esecuzione di quanto sopra;
nn) ripristini al grezzo per quanto sopra e sigillature; oo) nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
pp) mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale;
qq) macchine operatrici e gli ausili di qualsiasi genere necessari per l’esecuzione dei lavori e per la messa in opera dei materiali;
rr) i mezzi d’uso del personale dell’appaltatore: scale, carrelli, trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;
ss) i mezzi atti ad assicurare l’incolumità dei lavoratori e di terzi;
tt) misurazioni e le verifiche preliminari da condurre sui luoghi di esecuzione dei lavori; uu) impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;
vv) impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;
ww) la fornitura e
messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;
xx) la pulizia dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo o altro;
2.11.3. Oneri specifici relativi al personale
1. È contrattualmente stabilito che la gestione degli operai, delle squadre di Manutenzione e degli accessi alle aree oggetto dei lavori sarà diretta responsabilità del Direttore Tecnico e/o del preposto nominati dall’Appaltatore.
2. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari di contratto i seguenti oneri:
a) ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06, il personale occupato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei luoghi oggetto dei lavori, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto.
b) l’Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico o del preposto deve provvedere a comunicare, prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione lavori e all’eventuale Coordinatore della Sicurezza, i nominativi del personale componente la squadra di manutenzione e dell’ulteriore personale che l’Appaltatore prevede di utilizzare presso le aree di intervento. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le
squadre degli eventuali subappaltatori. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all’originale dei libri matricola. Il Direttore lavori fornirà autorizzazione formale per l’accesso del personale alle aree interessate dai lavori unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza sui luoghi di esecuzione dei lavori di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Tale procedura consentirà di verificare l’adempimento alle prescrizioni di cui al comma 6 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06;
2.11.4. Oneri a carico dell’Appaltatore per elaborati e rilievi in corso d’opera
Sarà onere particolare dell’Appaltatore, compreso nel prezzo dell’appalto, qualora richiesto dalla Direzione Lavori in base alla natura dell’intervento, aggiornare gli elaborati grafici da lui redatti o forniti dalla Stazione Appaltante, con le indicazioni di dettaglio riferite alle opere ed alle installazioni effettivamente eseguite, corredate dai dati tecnici e dimensionali necessari e opportuni per la completa definizione dei lavori eseguiti, e la rappresentazione delle misure e dei rilievi contabili relativi alle opere eseguite a misura ad ogni altro elemento utile per la conoscenza dei lavori eseguiti.
1. In particolare si prescrive che ogni elemento che non fosse più possibile localizzare a vista una volta ultimate le opere, risulti chiaramente riportato sugli elaborati, unitamente ai necessari riferimenti idonei e sufficienti ad individuarlo agevolmente e ad una esauriente documentazione fotografica.
2. Gli aggiornamenti dovranno essere prodotti con gli stessi standards e caratteristiche dei documenti originali, in conformità anche a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di riferimento, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dalla Direzione lavori L’Appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante ed in conformità alle indicazioni di quest’ultimo.
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile o in formato “.pdf”, secondo le prescrizioni e le tempistiche che saranno impartite dalla Direzione lavori.
4. La mancata o incompleta presentazione della documentazione suindicata richiesta dalla Direzione Lavori determinerà automaticamente la sospensione di ogni attività relativa alla contabilizzazione dei lavori stessi, che quindi saranno iscritti in contabilità solo ad avvenuta presentazione di tutta la documentazione, così come richiesta.
2.11.5. Oneri a carico dell’Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge
1. Sarà a carico dell’Appaltatore ogni onere per la raccolta, la produzione, il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti, compresa ogni attività principale e accessoria, con esclusione unicamente di:
yy) quanto di stretta pertinenza della Stazione Appaltante come sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;
zz) le competenze degli Enti di controllo.
2. Saranno da produrre a carico dell’Appaltatore quindi, ad esempio:
aaa) le prove e le certificazioni richieste in ordine alla igienicità e salubrità degli ambienti, alla sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione delle opere, ecc...;
bbb) le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o componenti facenti parte dell’opera eseguita, secondo norme CEI;
ccc)le omologazioni del Ministero dell’Interno e dichiarazioni di conformità CE complete della documentazione obbligatoria di accompagnamento;
ddd) le certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza alle prestazioni richieste degli elementi costruttivi e/o prodotti impiegati a firma di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/06;
eee) le dichiarazioni di corretta posa in opera di elementi significativi ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco (barriere passive in genere, sistemi costruttivi “a secco”, sistemi protettivi - vernici intumescenti, lastre, ecc. - materiali costruttivi omologati ai fini della reazione al fuoco, ecc.) su apposita modulistica VV.F. (mod. DICH. POSA OPERA-2004; mod. DICH.RIV.PROT.-2004);
fff) la copia dei certificati di prova/rapporti di classificazione degli elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco;
ggg) le eventuali relazioni valutative o di calcolo/dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti al fuoco ovvero delle protezioni al fuoco da realizzare, complete di disegni, schemi e quant’altro necessario ai fini della certificazione di resistenza al fuoco;
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile e in formato “.pdf”, secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
4. Resteranno, in ogni caso, a carico dell’Appaltatore le spese di produzione di ulteriori copie di cui egli ritenesse opportuno disporre per proprio uso. La documentazione dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante non appena intervenuta l’ultimazione dei lavori, prima della riconsegna anticipata dei servizi e dei lavori e comunque entro e non oltre il termine indicato nell’articolo successivo.
2.11.6. Oneri a carico dell’Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti
1. L’Appaltatore dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei singoli lavori ordinati, la documentazione necessaria per l'uso e per la normale manutenzione delle opere e manufatti realizzati, che dovrà comprendere:
• eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose
• scheda tecnica manutenzione;
• eventuali elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi;
2. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, in tre copie su carta e in file su CD ROM in formato standard editabile o in formato “.pdf”, secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
3. Gli elaborati grafici rappresentativi dell’eseguito dovranno essere resi con gli stessi standard tecnici ed esecutivi di quelli originali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dalla Stazione Appaltante.
4. L’Appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante ed in conformità alle indicazioni di quest’ultimo.
2.11.7. Incompatibilità di incarico
1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013. L'Appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013.
2.11.8. Oneri a carico dell’Appaltatore per adempimenti normativi dedicati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)
1. L’Appaltatore dovrà ottemperare ed adottare i criteri ambientali minimi (CAM) per la manutenzione di edifici pubblici di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e s.m.i. (in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) ed eventuali aggiornamenti, laddove applicabili. La necessaria conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali e alle condizioni di esecuzione di cui al predetto D.M. è stabilita dall’art. 34 del D.Lgs. 50/1016.
2.12. Oneri a carico della Stazione Appaltante
1. Per quanto attinente all’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto, resteranno a carico della Stazione Appaltante unicamente i seguenti oneri:
• la fornitura di acqua ed energia elettrica;
• le attività direzione lavori;
• il collaudo o il certificato di regolare esecuzione;
• I.V.A. sulle fatture;
• le competenze degli Enti di controllo, escluse eventuali multe o sanzioni per inadempienze.
2. Per l’esecuzione di tutte le attività lavorative e prestazionali di manutenzione nell’ambito delle sedi centrali della Giunta Regionale, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’impresa appaltatrice uno o più locali idonei per depositare e custodire le proprie attrezzature, DPI, e materiali vari di maggior consumo.
3. Tutti gli altri oneri e spese di qualsiasi natura correlati direttamente o indirettamente alla esecuzione dei lavori e delle prestazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari e/o nel canone.
2.13. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione dell’Accordo ai sensi dell'art. 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.
Capo 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
3.1. Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo quadro avrà durata complessiva di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna generale dei lavori ai sensi dell’art. 3.2 del presente CSA, con possibilità di proroga temporale fino ad un ulteriore anno, senza aumento dell’importo complessivo dell’Accordo.
2. L’Accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato nel presente CSA.
3. Rimangono validi gli eventuali contratti attuativi ancora in essere alla data di scadenza del termine di cui al co. 1, fino alla scadenza indicata dai medesimi contratti.
4. L’ultimazione dei contratti di cui al comma 3, oltre la durata dell’Accordo, non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Le condizioni previste nell’Accordo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti attuativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente co. 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti attuativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di cui ai co. 1 e 2.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo nell’eventualità che venga attivata una convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Regionale, avente ad oggetto attività analoghe al presente appalto o altra analoga convenzione da parte della Consip S.p.A. (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificata dall'art. 7, comma 1, Legge n. 94 del 2012), che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative, senza che l’Appaltatore medesimo possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli previsti dalla normativa sopra citata.
3.2. Consegna, inizio dei lavori e delle prestazioni e termini per l’esecuzione
1. L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale dell’Accordo, in seguito a consegna generale dei lavori e delle prestazioni, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula. Il verbale di consegna lavori sarà sottoscritto, previa convocazione dell’Appaltatore, presso la Sede della Stazione Appaltante.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione Appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'Appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.
3. L’Appaltatore inizierà a fornire le prestazioni contrattuali solo ed esclusivamente con decorrenza dalla data indicata nel Verbale di consegna dei lavori. La sottoscrizione - da eseguirsi entro i termini perentori indicati dalla Stazione Appaltante - di ciascun contratto attuativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più Sedi.
4. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, sotto le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula dell’Accordo, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva.
5. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
6. L’effettivo inizio dei lavori di ogni contratto attuativo deve essere comunicato - almeno 48 ore prima - a mezzo email all’ufficio della direzione lavori. Tale email è caratterizzata dai seguenti contenuti:
a) OGGETTO: Rif. contratto attuativo n. X - inizio lavori (Nota: “X” è il codice che identifica il singolo contratto attuativo così come codificato dall’ufficio DD.LL.);
b) CORPO CENTRALE: Xxxx e ora inizio lavori, nome e cognome xxxxxxx.
7. L’ultimazione degli interventi classificati come “Lavori non urgenti” deve essere comunicata al termine di tutti gli interventi previsti nel contratto attuativo a mezzo email all’ufficio direzione lavori. Tale mail è caratterizzata dai seguenti contenuti:
a) OGGETTO: Rif. contratto attuativo n. X - fine lavori (Nota: “X” è il codice che identifica il singolo contratto attuativo così come codificato dall’ufficio DD.LL.);
b) CORPO CENTRALE: in merito ai lavori in oggetto, il sottoscritto ............., in qualità di ……… dell’impresa appaltatrice dei predetti lavori, comunica che l’ultimazione è avvenuta in data ……..
8. Nel caso di lavori “urgenti”, “in emergenza” o in “reperibilità”, la conclusione sarà comunicata alla Direzione Lavori anche a mezzo SMS.
9. Qualora i lavori non siano avviati entro i termini stabiliti dal contratto attuativo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell’Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell’Appaltatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
10. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
3.3. Proroghe dei singoli Contratti attuativi / Ordinativi di lavoro
1. Qualora l’Appaltatore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause non a lui imputabili e tali termini siano classificati come flessibili nella documentazione contrattuale, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione alla Direzione Lavori, che la trasmette tempestivamente al RUP, o direttamente al RUP.
2. La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP.
3. Trova altresì applicazione l’art. 106 del Codice.
3.4. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze, sopravvenute esigenze funzionali delle Strutture presso le Sedi, impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al co. 1 non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
3. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
5. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, è inviato al RUP. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
3.5. Penali
1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati nel CSA, secondo il seguente prospetto:
a) lavori non urgenti:
I. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati nel co. 1: 0,6 per mille (Euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell’importo del relativo contratto attuativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
II. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1 per mille (Euro uno ogni mille) dell’importo del relativo contratto attuativo.
b) lavori urgenti:
I. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati nel co. 1: € 80,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
II. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 80,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
c) lavori in emergenza e in reperibilità:
I. Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati nei co. 1: € 150,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;
II. Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. L’Appaltatore sarà soggetto a penali nella misura:
a) di € 200,00 per ogni mancata sottoscrizione dei contratti attuativi nei termini indicati nell’art. 3.2 del presente CSA;
b) di € 500,00 per ogni mancata consegna della documentazione relativa la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 156/2006 e s.m.i.;
c) di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti richiesti dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme, dall’Accordo, dai contratti attuativi e dal presente CSA;
d) di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione delle informazioni richieste negli artt. 3.2,
3.3 e 3.4 del presente CSA.
3. Inoltre l’Appaltatore sarà soggetto alle seguenti Penali per mancato rispetto delle prestazioni richieste nella gestione del Servizio di emergenza dell’Acqua Alta da parte della Squadra di Manutenzione:
a) Per mancata comunicazione del coordinatore del servizio: penale pari a € 50,00;
b) Per mancata attuazione degli interventi preventivi “posa delle paratie”, penale pari a € 200,00 per ogni intervento non eseguito;
c) Per mancata attuazione degli interventi in emergenza “posa delle passerelle”, penale pari a € 200,00 per ogni intervento non eseguito o eseguito in ritardo;
d) Per mancata sorveglianza e presidio, penale pari a € 500,00;
4. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all’Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto attuativo la misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto attuativo l’ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo stesso, il Committente potrà risolvere l’intero Accordo per grave inadempimento dell’Appaltatore.
5. Le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento o al primo SAL utile.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
3.6. Programma esecutivo degli interventi
1. L’Appaltatore deve consegnare, in allegato alla VTE, il Programma esecutivo dell’intervento.
2. Tale Programma è caratterizzato da seguenti contenuti:
a) Xxxxxx complessiva dei lavori;
b) Individuazione tipologica dei locali interessati (ufficio, sala riunioni, pertinenze comune, archivi ecc…);
c) Individuazioni fasi e attività lavorative per ogni singola tipologia di locale interessato;
d) Durata dei lavori per ogni singolo locale;
e) Composizione squadra lavoro - numero di addetti;
f) N. squadre interessate dall’esecuzione degli interventi;
g) N. totale di locali giornalmente interessati dai lavori;
h) Data proposta per l’inizio dei lavori;
i) Osservazioni in ordine ad aspetti logistici quali ad esempio necessità di aree deposito, etc..
3. Nell’elaborazione del Programma, l'Appaltatore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante.
4. Il programma costituirà la base sulla quale pianificare di concerto con le strutture regionali interessate l’intervento. Il Programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Appaltatore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare.
5. In caso di ritardo sul Programma presentato, l’Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
6. Nel caso di lavori di piccola entità, le date di intervento sono direttamente concordate con gli utenti interessati in sede di sopralluogo preliminare.
3.7. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai co. 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art. 3.3, di sospensione dei lavori di cui all’art. 3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 3.5, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione dell’Accordo.
Capo 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
4.1. Contabilizzazione dei lavori a misura – Resoconto contabile
1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 4.2, le opere, lavori e forniture oggetto del presente Accordo saranno computate a misura. La contabilizzazione dei lavori avverrà in conformità a quanto disposto dal DM (MIT) 7.3.2018 n. 49.
2. Per ogni singolo contratto attuativo e ODL, l’Appaltatore consegnerà al Direttore dei Lavori un “Resoconto contabile” conforme al modello di rendicontazione consegnato dal medesimo. Il resoconto deve essere compilato in ogni sua parte e controfirmato in calce dall’Appaltatore, allegando inoltre:
a) adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento;
b) le eventuali fatture relative ai noli a caldo;
c) le dichiarazioni di corretta posa e/o di conformità, ove necessarie;
d) i manuali d’uso e manutenzione ove necessari;
e) ogni altra documentazione prevista dal presente CSA e/o dalla normativa vigente in materia.
3. Le varie quantità di lavoro eseguito saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti e/o materiali di risulta in discarica, l’Appaltatore dovrà allegare al Resoconto contabile i FIR (Formulari Identificativi del Rifiuto), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/ impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI (Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti).
5. Prima dell’inserimento in contabilità dei dati contenuti nei Resoconti, sarà eseguita una verifica da parte del direttore dei lavori che ha facoltà di apporvi ogni modifica che ritiene necessaria.
6. Tutti i Resoconti contabili riguardanti gli interventi ordinari eseguiti e conclusi nel corso del mese, dovranno essere consegnati – in un’unica soluzione - entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione dei lavori.
7. Il Resoconto contabile riguardante i lavori e gli interventi urgenti o in emergenza deve essere consegnato entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione, salvo diverse disposizioni della DL. Qualora sia necessario eseguire opere/lavori supplementari e/o di ripristino, al resoconto contabile deve essere allegata specifica valutazione elaborata secondo i criteri di cui all’art. 1.5.1 co. 5.
8. Il mancato adempimento delle prescrizione di cui ai co. 2,4,6,7 del presente articolo comporta la mancata contabilizzazione e liquidazione degli interventi effettuati e libera in ogni caso la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità associata al mancato pagamento della prestazione resa. Sono altresì applicate le penali di cui all’art. 3.5 co. 2. Il ripetitivo non adempimento dei suddetti commi comporta altresì la risoluzione dell’Accordo.
9. Per la contabilizzazione delle opere a misura i prezzi unitari applicati saranno quelli offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. I prezzi unitari di tale elenco saranno anche utilizzati, per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a corpo, che vanno contabilizzati a misura. Le forniture dei materiali saranno liquidate applicando i prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi assunti a riferimento, ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.
10. A seguito delle verifiche di cui al co. 5, la direzione lavori provvede alla contabilizzazione dei lavori secondo i criteri indicati dal Regolamento e DM 49/2018 . In nessun caso saranno comunque riconosciuti all’Appaltatore forniture e/o l’utilizzo di mezzi, strumenti e manodopera che siano ritenuti,
dalla direzione lavori, non indispensabili all'esecuzione delle opere, anche se presenti sul luogo dei lavori.
11. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l’esecuzione d’interventi al di fuori dell’orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali, per la sola quota riferita alla manodopera si applicano le disposizioni di cui al co. 4 del successivo art. 4.2.
12. Tutti i materiali saranno contabilizzati dopo il loro collocamento in opera e la loro misurazione seguirà le disposizioni prescritte negli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, desunte per opera o per singolo elemento.
13. Le varie quantità di lavoro saranno valutate con misure geometriche, escluso ogni altro modo, secondo le prescrizioni degli elenchi prezzi unitari allegati al contrato e le indicazioni della Direzione lavori. Le forniture dei materiali verranno liquidate all'Impresa applicando i prezzi elementari di cui agli elenchi prezzi di contratto, ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.
14. Per la contabilizzazione dei lavori a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli di cui agli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, da assoggettare al ribasso di gara, con l’aggiunta degli oneri per la sicurezza, che non saranno sottoposti a ribasso.
15. I prezzi a corpo, contenuti negli elenchi prezzi a base di gara e di contratto, anche per quanto non espressamente descritto, ma richiesto per la buona esecuzione secondo le regole dell’arte, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia.
16. Gli elenchi prezzi a base di gara, che formano parte integrante dell’Accordo, anche se materialmente non allegati, comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione dei lavori richiesti dalle indicazioni della Direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente documento.
17. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione sui luoghi di esecuzione dei lavori e la posa in opera dei materiali, il trasporto dei detriti alle pp.dd., includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, gli allestimenti di eventuali allestimenti, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
18. I costi della sicurezza sono contabilizzati e liquidati a misura applicando i prezzi nell’elenco prezzi allegato – voci integrative
19. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione lavori le misure dei lavori compiuti, nonché quelle delle eventuali liste e provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
20. La contabilità avverrà per singole voci applicando i prezzi di cui agli elenchi a base di gara e di contratto, sia per opere compiute, quindi comprensive di manodopera, mezzi e materiali, sia per i materiali forniti a piè d’opera per i lavori in economia, quindi con la puntuale indicazione di ogni elemento che contribuisce a formare il costo complessivo dell'opera.
21. Non verrà riconosciuto all’Appaltatore l’utilizzo di mezzi, strumenti e/o la manodopera di personale che non abbia partecipato attivamente ai lavori, o non indispensabile all'esecuzione dei lavori, anche se questo risultasse presente sul luogo dei lavori, ciò a insindacabile giudizio della Direzione lavori.
22. Per il nolo, a caldo o a freddo, di macchine operatrici e/o altre apparecchiature, sarà riconosciuto il noleggio comprensivo del tempo necessario per portare la macchina da e per il luogo di intervento,
salva la facoltà della Direzione lavori di richiedere la presentazione di copia della relativa fattura pagata dall’Appaltatore.
23. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse noleggiare dei mezzi a caldo (con l’utilizzo di personale specializzato non suo dipendente), dovrà richiedere alla Direzione lavori opportuna autorizzazione al subappalto o sub affidamento.
4.2. Lavori in economia
1. A particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, si procederà contabilizzando la sola manodopera. L’Appaltatore sarà pertanto responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori. Le forniture e/o eventuali noli/trasporti saranno contabilizzate e liquidate a misura. Si precisa che solo nel caso in cui l’elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
2. La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla completa, precisa e puntuale compilazione dell’apposita sezione presente nel “resoconto contabile” di cui all’art. 4.1 co. 2. con l'individuazione:
- del nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sarà ammesso, di norma, l’impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione lavori, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);
- del numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;
- dell’elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori, secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara.
3. Il costo della Manodopera viene ricavato dalle tabelle edite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D. n. 23 del 3 aprile 2017), in vigore alla data della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 17% (diciassettepercento) per spese generali e del 10% (diecipercento) per utile d’impresa, come previsto dall’art. 32 co. 2, lett. b) e c) del DPR 207/2010, sulle quali verrà applicato il ribasso contrattuale offerto in sede di gara.
4. La tariffa oraria della manodopera di cui sopra è riferita all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato. La tariffa oraria sarà incrementata della percentuale di seguito specificata nei seguenti casi:
a) Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, incremento del 25% (venticinque per cento);
b) Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, incrementato del 10% (dieci per cento);
c) Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste religiose e nazionali), incrementato del 20% (venti per cento);
d) Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), incrementato del 35% (trentacinque per cento);
5. Fatto salvo eventuali interventi in emergenza o pronto intervento, i lavori eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente su espressa e motivata richiesta scritta della Direzione dei Lavori. Diversamente non saranno liquidati applicando le maggiorazioni di cui il precedente comma.
6. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contradditorio con la Direzione dei lavori prima dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera anche a mezzo di visite presso la sede dell’Appaltatore.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.
8. Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente richiesta e prestata sui luoghi di esecuzione dei lavori, per il tempo di effettiva presenza.
9. Nel caso di noleggio di mezzi di trasporto, attrezzature, attrezzature, macchinari ecc... dell’Appaltatore, questi verranno ammessi al pagamento solo per le ore di reale operatività, quindi non saranno contabilizzati i tempi morti e/o le soste e/o gli spostamenti da e per il luogo di intervento del personale e della relative attrezzature.
10. Nel solo caso in cui la lavorazione sia eseguita in economia, il materiale di consumo, utilizzato per l’esecuzione dell’intervento quali viti, chiodi, minuterie simili, potrà essere inserito nel “Resoconto contabile” con la voce “Materiale di consumo” (codice E_UMO.1.26).
11. Qualora l’importo da contabilizzare sia maggiore, l’assuntore dovrà provvedere ad elaborare e consegnare alla direzione lavori, specifica analisi prezzi accompagnata dalle relative fatture di acquisto.
12. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente documento; i lavori dovranno essere dettagliatamente descritti (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione lavori.
13. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
14. Le tariffe orarie della manodopera saranno applicate alle ore effettivamente lavorate presso la Stazione Appaltante e dovranno comprendere ogni onere, anche se qui non specificato, necessario per consentire agli operatori di prestare i servizi soprarichiesti, senza esclusioni di sorta; compenseranno, quindi, in generale:
• l'effettiva prestazione di manodopera, gli oneri connessi, viaggi, trasferte, ecc…;
• l'uso dei normali mezzi d'opera quali: scale, carrelli, piccoli demolitori, perforatori, trapani, filiere, saldatrici, bombole, strumenti di misura, borsa attrezzi,..ecc., compreso il loro trasporto sul luogo di impiego;
• l'impiego di materiali d'uso e di consumo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: tasselli e fissaggi in genere; rondelle, viti, bulloni, minuteria,…
4.3. Contabilizzazione delle prestazioni
1. Tutte le prestazioni riguardanti le attività della Squadra di manutenzione regolarmente eseguite sono ricomprese nel canone, così come la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni per tutta la durata dell’accordo; i materiali di consumo e gli interventi in reperibilità vengono invece contabilizzati a parte a misura e/o in economia, secondo gli elenchi prezzi e le tariffe della manodopera di riferimento.
1.1 Squadra di manutenzione
Per le prestazioni svolte dalla Squadra di Manutenzione , l’Appaltatore dovrà compilare e trasmettere via email alla Direzione lavori note settimanali recanti i seguenti elementi:
• Registro presenze degli operai della Squadra di Manutenzione (nominativi e ore lavorate);
• Elenco delle schede di manutenzione eseguite;
• elenco dei materiali utilizzati, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori, secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara.
Le note settimanali dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore alla Direzione lavori via email, entro il lunedi della settimana successiva a quella di riferimento
1.2 Reperibilità
• In seguito ad ogni intervento eseguito in reperibilità l’appaltatore dovrà trasmettere entro il giorno successivo all’intervento il relativo Report di chiusura, debitamente sottoscritto
2. Per le prestazioni, si farà luogo alla corresponsione di rate di canone trimestrali posticipate, subordinatamente alla compilazione, consegna, verifica e accettazione da parte della Stazione Appaltante della documentazione di seguito elencata, relativa al trimestre di riferimento, debitamente sottoscritta dal Responsabile tecnico e dall’Appaltatore, entro 7 giorni dalla conclusione del trimestre:
• Registro presenze della Squadra di manutenzione;
• elenco dei materiali utilizzati, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori, secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara;
• relazione generale sull’andamento della prestazione della Squadra di Manutenzione;
• riepilogo analitico per ciascuna sede delle prestazioni eseguite dalla squadra di Manutenzione (sopralluoghi, manutenzione, acqua alta,…); copia dal «database» delle schede di manutenzione con l’indicazione delle operazioni eseguite e segnalazione di rotture, disservizi, non conformità rilevate per ogni sede ed eventuale proposte di intervento;
• riepilogo degli interventi di pronto intervento in reperibilità, con allegati report di chiusura debitamente sottoscritti.
3. Eventuali interruzioni delle prestazioni sopradescritte o la mancata trasmissione della documentazione sopraelencata relativa alle prestazioni svolte comporterà la relativa sospensione o riduzione in proporzione della rata del Canone, fatta salva l’applicazione delle penali previste al punto 3.5 del CSA.
4.4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.
Capo 5. DISCIPLINA ECONOMICA
5.1. Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del Codice, è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del singolo contratto attuativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al co. 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La fideiussione di cui al co. 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del co. 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al co. 3, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al co. 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del co. 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al co. 3, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
5.2. Contabilità semplificata
Per contratti attuativi di importo inferiore a Euro 40.000,00 si applica l’art. 15, comma 3 del DM 49/2018.
L’apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa emesse dall’Assuntore attesta la conformità delle lavorazioni svolte con quanto fatturato e sostituisce il certificato di regolare esecuzione.
Procedura:
1. I lavori eseguiti dovranno essere rendicontati dall’appaltatore con apposito resoconto trasmesso alla DL entro 15 giorni dalla fine dei lavori relativi ai singoli Contratti;
2. Le fatture saranno emesse successivamente alla verifica tecnico – economica dei rendiconti trasmessi dall’Assuntore, indicativamente ogni due mesi e/o al raggiungimento dell’importo contabilizzato di Euro 40.000,00, e dovranno riportare gli estremi del/i Contratto/i di riferimento.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente europeo comunicato dall’aggiudicatario.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5.3. Pagamenti in acconto
1. Per contratti attuativi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al comma seguente e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti (e al netto sul progressivo quale quota di recupero dell’anticipazione di cui all’art. 25 qualora versata), raggiunga un importo non inferiore a Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila). Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al presente comma.
2. I pagamenti avvengono previa verifica tecnico - economica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento entro 45 giorni dalla maturazione del SAL.
3. Per contratti attuativi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila) il certificato di regolare esecuzione viene emesso ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50, comma 2, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei Lavori del singolo contratto attuativo, o comunque dalla data di ultimazione dell’ultimo lavoro eseguito nell’ambito dell’Accordo.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Amministrazione deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale la Regione del Veneto è individuata con il codice univoco GFDZU1.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, relativamente al pagamento dei lavori nell’ambito dei contratti pubblici, la corresponsione della fattura è subordinata alla verifica della regolarità del D.U.R.C. – dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori. In presenza di DURC non regolare il pagamento della fattura è sospeso sino alla completa regolarizzazione. Le fatture che risultino non correttamente elaborate e/o consegnate sono sospese e trattenute sino all’invio della stesse in forma corretta. Inoltre, la mancata presentazione della fattura, riconosciuta dalla Stazione Appaltante come unico e solo documento probante ammissibile alla contabilizzazione dei lavori, sospenderà la liquidazione e quindi il pagamento delle lavorazioni rese.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro i successivi 60 giorni dall’emanazione del certificato di pagamento, nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
5.4. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo lavoro eseguito. La direzione lavori provvederà ad accertare con apposito verbale la conclusione generale dell’Accordo. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.
2. Il termine di cui al co. 1 decorrerà dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l’Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. La rata di saldo, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del conto finale previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5.5. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, l'Appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'Appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5.6. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1.6 co. 4, nel presente Accordo non si applicano né la revisione dei prezzi né l’adeguamento del prezzo chiuso.
5.7. Cessione dell’Accordo e dei contratti attuativi e cessione dei crediti
1. La cessione dell’Accordo e dei contratti attuativi è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 co. 13 del codice dei contratti e della L. n. 52/1991, é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.
5.8. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia
1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della L. n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 5.4 co. 4 del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al co. 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al co. 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal co. 2, lett. a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal co. 2, lett. a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, co. 3, della L. n. 136/2010.
4. Ogni pagamento di cui al co. 2, lett. a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al co. 2, lett. a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della citata L. n. 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al co. 2, lett. b) e c), o ai co. 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al co. 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, co. 8, della L. n. 136/2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del co. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti
gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'art. 1, co. 52-bis, della L. n. 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.
Capo 6. GARANZIE
6.1. Garanzie per la partecipazione
1. In accordo all’art. 93 del Codice, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
7. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al co. 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
6.2. Garanzie per l'esecuzione
1. L'Appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dell’Accordo nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al co. 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs.
n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al co. 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6.2.1. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'art. 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'art. 6.1 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al co. 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai co. 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6.3. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato a consegnare, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, e comunque almeno 10 gg. prima della consegna degli impianti e delle prestazioni dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione:
a. una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di opere ed impianti , anche preesistenti verificatisi durante l’esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo dell’Accordo;
b. una polizza che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d’opera (R.C.O.) nell’esecuzione sei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata dell’Accordo, decorre dalla data di consegna generale dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del “certificato di regolare esecuzione generale dell’accordo quadro” e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’ultimo contratto attuativo oppure ordinativo e risultante dal corrispondente certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi co. 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo dell’Accordo, cosi distinta:
Lettera a):
• partita 1) per le opere e prestazioni oggetto dell’Accordo: importo dell’intero Accordo;
• partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al co. 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al co. 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai co. 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 103, co. 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Nel caso di danneggiamento di qualsiasi natura, accaduto durante gli interventi, l’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro alla Stazione Appaltante, ed entro la giornata lavorativa seguente, presentare regolare denuncia presso la propria compagnia assicuratrice, e nei casi in cui è previsto, anche la necessaria denuncia alle Autorità competenti.
8. L’Appaltatore è responsabile di qualunque danno provocato alle persone ed alle cose, di terzi e della Stazione Appaltante, da se stesso e dai propri dipendenti e dai propri mezzi, e quindi la Stazione Appaltante Regionale si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sui luoghi di lavoro per cause delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme del presente documento, quanto da insufficiente prudenza, diligenza, sicurezza e previdenza dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti.
9. Non saranno addebitati all’Appaltatore i danni che saranno accertati come dovuti ad un uso non corretto, da un danneggiamento o da una causa violenta ed esterna non imputabile alla sua opera e/o intervento in appalto.
Capo 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
7.1. Norme di sicurezza generali
1. E’ a carico dell’Appaltatore, e di sua esclusiva spettanza, l’attuazione delle norme generali per la sicurezza sul lavoro previste X.Xxx. 81/2008.
2. I lavori e le prestazioni appaltati dovranno perciò svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. In particolare la ditta dovrà, durante l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante.
4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. Le gravi e ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore, delle norme generali e/o di quelle specifiche del piano di Sicurezza stesso, costituiscono cause per la risoluzione dell’Accordo in danno.
7.2. Documentazione
1. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell’Accordo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
2. Entro 10 giorni prima della data di stipula del Accordo e comunque entro la data di inizio lavori, l’Appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione ed alla Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo ed il Piano di Sicurezza Sostitutivo, riferito alle attività specifiche d’appalto, ove previsto. L’Appaltatore dovrà inoltre presentare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori ordinati con ogni contratto attuativo le schede integrative riferite ai medesimi lavori dei piani soprindicati.
3. In caso di mancata presentazione dei documenti di cui al co. 2, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo in danno all’Appaltatore.
4. Qualora si presenti richiesta di subappalto, l’Appaltatore dovrà necessariamente allegare il Piano di Sicurezza Operativo della ditta subappaltatrice, modificando il proprio con le opportune integrazioni.
7.3. Piano sostitutivo di sicurezza e gestione interferenze
1. L’Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi dell’ALL. XV del D. Lgs. n. 81/2008. Il piano di sicurezza sostitutivo deve essere consegnato all’Amministrazione
appaltante prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’Appaltatore per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
2. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Pertanto l’Appaltatore prima della stipula dell’Accordo o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei lavori, quando questo avvenga in pendenza dell’Accordo, dovrà comunicare al RUP, a mezzo di email, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni Infortuni. Inoltre l’Appaltatore si impegna a comunicare, durante la vigenza dell’Accordo, l’eventuale sostituzione dei nominativi sopra indicati.
3. Per interventi che prevedano una durata superiore ai tre giorni e qualora vi siano chiare e continue interferenze con il personale in servizio presso la sede oggetto di intervento, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 co. 2 del D.Lgs. 81/2008, effettuando un sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento individuando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tali misure potranno essere integrate con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.
7.4. Piano operativo di sicurezza
1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per l’esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, co. 1, e 2, e gli adempimenti di cui all’art., del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre gli elementi indicati dal punto
3. dell’allegato XV dello stesso decreto.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
4. È facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore qualora nominato richiedere l’elaborazione di specifiche schede di dettaglio ad integrazione del piano presentato qualora siano ordinati lavorazioni e/o interventi di particolare difficoltà sia in termini di esecuzione sia in termini di gestione e logistica del lavoro.
7.5. Piano di sicurezza e coordinamento
1. Nel caso in cui dopo l’affidamento o dopo la consegna dei lavori, l’esecuzione dei lavori relativi ad un singolo contratto comporti la presenza di più imprese, la Stazione Appaltante provvede alla nomina del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale elabora il Piano di sicurezza e coordinamento nelle modalità previste dal D.Lgs. 81/2008.
2. L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare il suo piano di sicurezza alle indicazioni contenute nel PSC, nonché ad ottemperare ad ogni prescrizione ivi presente.
7.6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano sostitutivo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
Capo 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
8.1. Subappalto
1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 co. 5 del codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al co. 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.
3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente del presente appalto, sono subappaltabili.
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:
a) che tale facoltà sia prevista espressamente nella lettera di invito / bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti.
5. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, siano di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la Stazione Appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui al citato art. 35.
6. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dei contratti.
7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
8. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la