Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.
Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel capitolo XX del presente contratto.
Orari di lavoro. Per orari di lavoro si intendono gli orari in cui sono disponibili i servizi menzionati nel contratto di assistenza.
Orari di lavoro. SIX SIS garantisce l’operatività tutti i giorni lavorativi dalle ore 7:30 alle 16:30.
Orari di lavoro. Premesso che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali per tutto il personale, le relative articolazioni sono strettamente correlate alla tipologia di orario di servizio delle singole aree e sono determinate in base ai seguenti criteri: Ottimizzazione delle risorse umane; Miglioramento della qualità delle prestazioni; Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dei turisti e degli utenti in genere; Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; Rispetto dei carichi di lavoro. Nelle tabelle allegate, oltre agli orari di servizio di massima, sono riportate le articolazioni degli orari di lavoro che il personale dipendente è tenuto ad osservare. I suddetti orari sono di norma applicati, salvo variazioni derivanti da esigenze di servizio.
Orari di lavoro. (AA 8/5/63, AA 19/12/80, OdS 67 del 17/6/88, AA 21/6/96, AA 20/7/00,AA 22/10/01, AA 27/11/01, AA 15/02/02, AA 03/05/02, VdR del 03/09/02)
1) PERSONALE VIAGGIANTE
Orari di lavoro. 1 Viene considerato orario di lavoro il tempo durante il quale una collaboratrice o un collaboratore sono occupati nell’ impresa. 2 Si calcola, inoltre, come orario di lavoro: a. le ore di viaggio senza alcuna prestazione di lavoro, cioè il tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro durante un turno di lavoro; b. le pause fatte dal personale sottoposto alla LDL; c. i seguenti supplementi per lavoro notturno: -10% per il lavoro svolto fra le 20.00 e le 24 (supplemento per lavoro notturno 2); -30% per il lavoro svolto fra le 24.00 e le 4.00 e per quello tra le 04.00 e le 05.00 purché la collaboratrice o il collaboratore prenda servizio prima delle ore 04.00 (supplemento per lavoro notturno 1); -40 % anziché 30 % a partire dall’anno civile in cui la collaboratrice o il collaboratore compie il 55° anno d’età (supplemento per lavoro notturno 3). d. I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base della durata effettiva del lavoro. Non vanno considerati nel calcolo del turno di lavoro più lungo; e. altri supplementi ed importi forfettari sono regolamentati in allegati specifici. f. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio delle ore di viaggio vale o il luogo di lavoro o quello di abitazione, ovvero il più vicino al luogo del colloquio. 3 Il supplemento di tempo per il turno di notte 3 è concesso in forma di giorni supplementari di compensazione.
Orari di lavoro. 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare il sabato pomeriggio e nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del servizio.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Dal 26 ottobre al 7 novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del servizio di non sospendere, in detto periodo di tempo, i lavori in corso.
6. Sono fatti salvi eventuali interventi straordinari che si rivelino necessari o obbligatori per motivi igienico-sanitari o di messa in sicurezza.
Orari di lavoro. Estendere l’attuale elasticità di orario fino ad un massimo di 60 minuti. - applicazione della riduzione dell’orario di pausa pranzo (FINO A 30 MINUTI cosi come previsto nel CCNL), per tutto il personale dell’istituto. Adeguamento dell’attuale accordo con : - Inserimento nuove motivazioni ( a titolo di esempio, l’accrescimento professionale ) - Per i lavoratori con figli di età fino a 8 anni, tutela per i trasferimenti oltre 25 km - Estensione delle tutele anche per QDL3 e QDL4 , con spostamenti massimi entro i 100 km - Attivazione mobilità infra - gruppo - Aumento del 10% delle indennità previste - Definizione più chiara dei casi di applicazione - Definizione dei tempi di erogazione dell’indennità richiesta. Occorre: - confermare il Protocollo sulle Relazioni Industriali in Banca Intesa dando maggior incisività alle relazioni sul territorio - definire l’utilizzo delle bacheche elettroniche e dell’e-mail Aziendale - definire standard minimi di idoneità delle sale sindacali - individuare un numero di Coordinatori Territoriali anche proporzionato agli iscritti; - definire specificità per i Centri Elettronici ( Vicenza e Parma ) - assegnare in rispondenza di un numero minimo di aderenti all’ O.S. Coordinatori territoriali a: Torino, Bari, Palermo, Bologna, Napoli, Firenze, Genova, Ve-Mestre. L’azienda consentirà l’utilizzo della posta aziendale anche per le comunicazioni private tra lavoratori, compresi i lavoratori Ausiliari, così come avviene oggi per la telefonia, delineando quali sono i limiti tecnici da rispettare per non creare appesantimenti e/o disagi al buon funzionamento del servizio. L’azienda renderà possibile ad ogni postazione di lavoro l’accesso ai siti internet istituzionali (white list).
Orari di lavoro. Fermo restando l’ orario contrattuale di lavoro di 36 ore settimanali, l’ articolazione settimanale oraria delle prestazioni lavorative nel settore recapito viene descritta nell’ allegato R pag. 22 . La collocazione della prestazione giornaliera per i portalettere delle Articolazioni Universale e Mercato sarà differenziata a seconda della sede di servizio. In via ordinaria inizierà e terminerà ai seguenti orari: • 07 , 00 – 14 ,12 ( a cui si aggiunge l’ intervallo) per i CD dei capoluoghi di provincia e per quelli distanti meno di 45 minuti dal CMP; • 08 , 00 – 15 ,12 ( a cui si aggiunge l’ intervallo) per tutti gli altri CD e per i PDD. L’ intervallo avrà una durata di 30 minuti, con conseguente prolungamento dell’ orario di lavoro giornaliero. Il personale indicherà nel modello 44 R l’ esatta collocazione dell’ intervallo. Inoltre il personale dotato di palmare attesterà l’ inizio e la fine dell’ intervallo medesimo attraverso l’ utilizzo dell’ apposita funzionalità. L’ intervallo dovrà essere collocato nel periodo centrale dell’ orario giornaliero nella fascia compresa tra le ore 12 . 00 e le ore 15 . 00 e comunque non durante l’ ultima ora della prestazione. Nell’ ambito dei previsti incontri territoriali le Parti potranno concordare: - una riduzione della durata dell’ intervallo fino ad un minimo di 15 minuti; - uno spostamento della collocazione oraria di inizio e termine della prestazione, compreso nel limite massimo di 45 minuti, in relazione alle specifiche modalità di alimentazione del CD e al rispetto degli orari di uscita dei portalettere per il giro di consegna, così come illustrati nell’ allegato R pag. 23; - fermi restando la prestazione giornaliera di h 7 , 12 di riferimento e l’ intervallo concordato, apposite articolazioni orarie destinate esclusivamente ai PDD situati in contesti geografici particolarmente disagiati dal punto di vista logistico ( piccole isole, località montane con valori altimetrici elevati, ecc). Per quanto riguarda l’ Articolazione Servizi Innovativi la collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, per i portalettere ivi applicati, sarà la seguente: dal lunedì al venerdì dalle 14 . 00 alle 20 . 00 sabato dalle 8 .00 alle 14 . 00 Con riferimento a quanto previsto nel vigente CCNL in materia di incentivazione commerciale ( art. 67 ) l’ Azienda conferma che entro il mese di settembre 2010 presenterà alle OOSS nazionali, firmatarie della presente intesa, uno specifico progetto dedicato al personale operante nell’ ...