CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Entro novanta giorni dal termine finale di durata dell’Accordo Quadro, verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario, rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. All'ultimazione dei lavori, l'ACER eseguirà l’accertamento qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse. Il conto finale dei lavori verrà emesso, contestualmente al certificato di regolare esecuzione, entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Impresa nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento. Se, in sede di verifica, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 197 del Regolamento. In difetto, l'ACER farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Impresa. Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'ACER qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L' ACER non resterà comunque gravata da onere alcuno. In ogni caso il rilascio del certificato di regolare esecuzione non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale. Fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, l’Azienda Appaltante ha facoltà di procedere a nuove verifiche, ai sensi dell'art. 209 del Regolamento. Con l'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione, con le garanzie fideiussorie di cui all’art. 8. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione (art. 141 comma 3 del Codice). Sono a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 193 del Regolamento e dell'art. 37, comma 2°, del Capitolato Generale.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che verrà redatto entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ricadendo il presente appalto nella fattispecie dei lavori al netto del ribasso inferiori ad euro 1.000.000,00.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Art. 21 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo Art. 22 - Presa in consegna dell'opera
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, il conto finale sarà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Per ogni contratto applicativo, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori,verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Entro ed non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal termine dei lavori, accertato con apposito verbale, sarà redatto, da parte dell’Amministrazione, il Conto Finale dei lavori a norma e ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/10. ll conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Certificherà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Avrà, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Poiché nel presente appalto il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amministrazione Appaltante. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668, II comma, x.x.
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Xxxxx restando che le prove tecnico-funzionali dell’impianto devono aver luogo subito dopo l’ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Il conto finale verrà compilato entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei servizi, della consegna dei risultati delle prove di laboratorio geotecnico e delle prove sismiche, e deve risultare da apposito certificato del Direttore dei servizi. L’Impresa avrà diritto al pagamento a saldo che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione servizi.