Gentile Cliente,
Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver scelto la Toyota Financial Services (UK) PLC per la stipula del contratto di locazione finanziaria.
Le ricordiamo che, ai sensi dell’art. 11.3 delle condizioni generali di contratto, la Toyota Financial Services (UK) PLC provvederà al pagamento della tassa automobilistica annuale (c.d. “bollo”) per tutta la durata della locazione finanziaria.
Pertanto lei non dovrà provvedere al pagamento, che le sarà riaddebitato annualmente. Cordiali saluti
Toyota Financial Services (UK) PLC
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
ART. 1 – PREAMBOLO – DEFINIZIONI
Nelle presenti condizioni generali, le seguenti espressioni avranno i significati sotto descritti: “PAG. 1”: la prima pagina del modulo sul cui retro le presenti condizioni sono trascritte; “LOCATORE”: Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana, con uffici in Roma, Via X. Xxxxxx
n. 2, intermediario finanziario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, dell’UIF (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e dell’IVASS (con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00); “AUTOVEICOLO”: l’autoveicolo (o autoveicoli) identificati nel Fronte;
“LOCATARIO”: la persona fisica o giuridica indicata nella PAG. 1;
“VENDITORE”: un concessionario o altro soggetto autorizzato a vendere prodotti “Toyota”; “RICHIESTA”: la richiesta di locazione finanziaria i cui estremi risultano nella PAG. 1 ed a cui si applicano le presenti Condizioni Generali;
“CONTRATTO”: la richiesta di locazione finanziaria accettate dalla Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana: esso consta delle Condizioni Generali e della PAG. 1.
ART. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 La Richiesta costituisce proposta.
2.2 In caso di accettazione da parte del Locatore della presente Xxxxxxxxx, il Locatore ne darà comunicazione scritta al Locatario e acquisterà l’Autoveicolo. (o attraverso altro canale di comunicazione ad esso equiparato).
2.3 Il Contratto ha come oggetto la locazione finanziaria dell’Autoveicolo, nei termini previsti e accettati dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali e da quelle riportate nella PAG. 1.
2.4 L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza comporta costi aggiuntivi pari a € 10,00 a titolo di spese per la identificazione e l’adeguata verifica della clientela.
ART. 3 – DURATA DELLA LOCAZIONE
3.1 Il Contratto avrà la durata indicata nella PAG. 1, con inizio dalla data del ricevimento da parte del Locatario dell’accettazione del Locatore e si estinguerà alla scadenza prevista nel prospetto finanziario di cui alla PAG. 1 senza necessità di disdetta.
ART. 4 – CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
4.1 Il Locatario prenderà in consegna l’Autoveicolo, munito dei relativi documenti di circolazione, presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato.
4.2 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell’Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest’ultimi.
4.3 Le condizioni ed il funzionamento dell’Autoveicolo e la dotazione di accessori all’atto della consegna saranno documentati da un verbale di consegna sottoscritto dal Locatario e dal Venditore.
ART. 5 – IMMATRICOLAZIONE
5.1 L’immatricolazione dell’Autoveicolo verrà effettuata a spese e per conto del Locatario, il quale dovrà prontamente fornire al Locatore tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tale fine.
5.2 Il Locatario si impegna ad anticipare le spese di immatricolazione dell’Autoveicolo.
ART. 6 – USO DEI VEICOLI - RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO
6.1 Il Locatario si impegna ad utilizzare l’Autoveicolo usando la diligenza del buon padre di famiglia ed inoltre:
a) a non sublocare o cedere a terzi a qualsiasi titolo l’Autoveicolo e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti vincoli o gravami di sorta;
b) a non utilizzare l’Autoveicolo per corse, gare o competizioni e comunque per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
c) a rispettare tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano l’uso e la circolazione dei veicoli;
d) ad assicurarsi che l’Autoveicolo sia condotto esclusivamente da suoi familiari o dipendenti, muniti di una valida patente di guida;
e) a dotare l’Autoveicolo, a propria cura e spese, di tutti quegli accessori o dispositivi prescritti da norme di legge o regolamentari sulla sicurezza, la guida e l’inquinamento emanate successivamente alla consegna;
f) a non effettuare trasformazioni o adattamenti dell’Autoveicolo, senza il preventivo consenso scritto del Locatore;
g) a non esportare l’Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto del Locatore, provvedendo a sua cura e spese, nel caso di consenso, ad ottenere la necessaria documentazione e copertura assicurativa;
h) a non cedere il contratto o alcuno degli obblighi o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
6.2 Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell’Autoveicolo, sul suo stato d’uso ed efficienza e ogni altro esame o ispezione che il Locatore ritenga opportuno.
ART. 7 – ASSICURAZIONE
7.1 Il Locatario dovrà assicurare l’Autoveicolo presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Locatore, contro rischi e con i massimali minimi seguenti:
a) Responsabilità Civile Terzi: massimale unico di Euro 2.500.000,00, con obbligo di estensione a tutti i paesi Europei;
Al Locatario potrà essere altresì richiesto di assicurare l’Autoveicolo presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Locatore, contro rischi e con i massimali minimi seguenti:
b) Furto ed Incendio: per una somma pari al valore dell’autoveicolo su strada.
7.2 Le coperture assicurative decorreranno dal momento della consegna dell’Autoveicolo e sino alla restituzione ovvero al trasferimento di proprietà dello stesso.
7.3 Il Locatario avrà l’obbligo di mantenere operanti le coperture assicurative e di munire obbligatoriamente l’Autoveicolo della Carta Verde per tutti i paesi in cui sia richiesta, rispettando scrupolosamente le scadenze dei premi.
7.4 Le polizze dovranno essere vincolate a favore del Locatore come da testo unificato predisposto dall’ANIA per gli autoveicoli concessi in locazione, fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010. Copia delle stesse dovranno essere fornite al Locatore prima o contestualmente alla consegna dell’Autoveicolo.
7.5 In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, come in ogni caso di interruzione o sospensione della copertura assicurativa, è facoltà del Locatore provvedere direttamente al ripristino della stessa, anche con diversa compagnia e con rivalsa nei confronti del Locatario.
7.6 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell’apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio, calcolato sulla base dell’imponibile della fattura (IVA esclusa), sarà corrisposto dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1.
Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione riportate in appendice alla presente richiesta di locazione e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell’autoveicolo o di estinzione ai sensi dell’art. 14.7, la copertura assicurativa suddetta si interromperà e la TFS sarà tenuta a rimborsare al Richiedente la quota relativa al periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l’attivazione della copertura. Su istanza del Locatario, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.
7.7 È altresì facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell’apposito riquadro nella PAG. 1 del Contratto, stipulare una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa alla responsabilità civile obbligatoria verso terzi con una compagnia di assicurazione previamente individuata e reperita dal Locatore. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione e del preventivo redatto dalla compagnia di assicurazione, di accettarle
integralmente e di averne ricevuto copia. I premi d’assicurazione saranno corrisposti dal Locatore alla compagnia assicuratrice per conto del Locatario e rimborsati unitamente ai canoni di locazione. Il contratto di assicurazione è stipulato direttamente tra il Locatario e la compagnia di assicurazione ed è totalmente autonomo, anche sotto il profilo causale, dal contratto di locazione finanziaria.
In caso di risoluzione anticipata della polizza, per qualsivoglia motivo, il Locatario, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, potrà chiedere alla compagnia assicuratrice e/o alla TFS il rimborso dei ratei del premio per il periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l’attivazione della copertura. Su istanza del Locatario, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.
Resta inteso che rimane sul Locatario l’onere di inviare la formale e tempestiva lettera di disdetta nei termini di legge alla propria compagnia di assicurazione che, antecedentemente alla stipula della locazione finanziaria, copra la responsabilità civile verso terzi.
Il Locatore non è responsabile dei danni derivanti dal mancato o non tempestivo invio della disdetta. Ai sensi dell’art. 193 C.d.S. il Cliente è responsabile in caso di circolazione senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
In caso di trasferimento della proprietà del veicolo mediante l’esercizio del diritto di opzione, il Locatario potrà richiedere la cessione del contratto di assicurazione, che verrà trasferito a beneficio del proprietario del veicolo, ovvero l’estinzione anticipata del medesimo; in quest’ultimo caso il contratto sarà annullato e la Compagnia di Assicurazione provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
ART. 8 – SINISTRI
8.1 In caso di sinistro (parziale o totale), il Locatario che abbia aderito ad una polizza assicurativa tramite il Locatore, si dovrà attenere alle condizioni e procedure previste nell’appendice assicurativa che è parte integrante del Contratto; in ogni caso il Locatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione ed al Locatore a mezzo di lettera raccomandata a.r., preceduta da telegramma qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali o decessi e dovrà seguire, con la necessaria diligenza, la conseguente procedura assicurativa di liquidazione del danno.
8.2 Il Locatore è sin d’ora legittimato dal Locatario a incassare il risarcimento dalla compagnia di assicurazione fermo restando che il Locatore verserà al Locatario gli indennizzi eventualmente liquidati dalla compagnia di assicurazione, dedotte le spese a tal fine sostenute e previa deduzione delle somme ancora dovute al Locatario al momento del sinistro (parziale o totale), ferme restando le incompatibilità previste dal Regolamento ISVAP n. 5/2006.
8.3 Nel caso di sinistro totale dell’Autoveicolo (ad es. furto), dovuta a qualsiasi causa, anche non imputabile al Locatario, il Contratto si risolverà di diritto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva:
a) dei canoni di locazione non ancora scaduti alla data del sinistro o della perdita;
b) dei canoni scaduti e non ancora pagati;
c) del prezzo previsto per l’esercizio dell’opzione di acquisto di cui al successivo art. 15.
8.4 Gli importi di cui ai paragrafi a) e c) saranno attualizzati al tasso ufficiale di riferimento pro tempore alla data del sinistro totale.
8.5 Il “momento del sinistro totale” viene convenzionalmente fissato alla scadenza del primo canone successivo alla data del sinistro totale stesso (data di presentazione della denuncia presso le competenti Autorità di Polizia ovvero data di avvenuta rottamazione del veicolo). Fino a tale data sarà pertanto dovuto il pagamento dei canoni di locazione.
8.6 Il Locatario sarà inoltre obbligato ad espletare, a sua cura e spese, tutte le formalità conseguenti il furto del veicolo e necessarie per ottenere l’annotazione della perdita di possesso dello stesso o la demolizione al Pubblico Registro Automobilistico ed a provvedere al puntuale pagamento di ogni onere derivante dalla proprietà o dall’uso dell’Autoveicolo fino ad annotazione avvenuta, fornendone prova al Locatore a semplice richiesta.
8.7 Il Locatario sarà responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione, al possesso e all’utilizzazione dell’Autoveicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative.
8.8 Il Locatore avrà la facoltà di provvedere all’immediato pagamento di qualsiasi pena pecuniaria o sanzione amministrativa relativa a contestazioni ad esso pervenute, con diritto di rivalersi sul Locatario e di applicare un diritto amministrativo di Euro 10,00 oltre IVA per ogni pagamento.
8.9 Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio, anche se dipendente da caso fortuito o da forza maggiore e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell’Autoveicolo.
ART. 9 – MANUTENZIONE - SERVIZI ACCESSORI
9.1 Il Locatario si obbliga a mantenere l’Autoveicolo in perfetto stato di efficienza meccanica e di carrozzeria e ad osservare le prescrizioni fornite in merito dal costruttore e sarà responsabile dell’anormale deterioramento di esso. È fatto divieto al Locatario di apportare modifiche all’Autoveicolo, salvo approvazione scritta del Locatario. Il Locatario rinuncia sin d’ora ad ogni indennità per i miglioramenti apportati sull’Autoveicolo restando essi acquisiti dal Locatario, in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto.
9.2 Il Locatario provvederà inoltre ad effettuare a proprie spese tutte le riparazioni necessarie durante il termine contrattuale, anche se i danni o guasti derivino da incidenti od eventi a lui non imputabili, avvalendosi esclusivamente, a tal fine, dei servizi della rete ufficiale dei concessionari Toyota; le operazioni di riparazione verranno effettuate dietro presentazione del certificato di garanzia dell’Autoveicolo, con le modalità e nei limiti ivi indicati.
9.3 Il Locatario risponderà di ogni conseguenza derivante dal mancato assoggettamento dell’Autoveicolo ai controlli ed alle verifiche meccaniche periodiche prescritte dal costruttore nella documentazione accompagnante l’Autoveicolo.
9.4 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell’Autoveicolo nei limiti di cui all’art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione.
9.5 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell’apposito riquadro nella PAG. 1 del Contratto, usufruire di servizi accessori (“Manutenzione”, “Estensione di Garanzia”, “Marchiatura dei Cristalli”, ecc.), con onere incluso nei canoni di locazione. Il Locatario, in caso di esercizio della facoltà prevista nel presente articolo e di accettazione della Richiesta, avrà diritto alle prestazioni di assistenza come previste dal programma dei servizi accessori. La TFS è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ai servizi accessori formalizzandosi il predetto rapporto tra Locatario e Xxxxxxxxx con la consegna del libretto ove sono contemplate le relative norme. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla TFS non potrà pertanto essere sospeso a causa di pretese del Locatario relative alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni d’assistenza.
ART. 10 –TUTELA DELLA PROPRIETÀ
10.1 Il Locatario si impegna a proteggere e tutelare il diritto di proprietà del Locatore sull’Autoveicolo.
10.2 In caso di pignoramento, sequestro e perdita di possesso dell’Autoveicolo, il Locatario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Locatore, entro le 48 ore successive all’evento.
ART. 11 – ONERI FISCALI E ADEMPIMENTI DI LEGGE
11.1 Saranno a carico del Locatario le spese per eventuale passaggio di proprietà a fine locazione oltre alle spese di voltura richieste.
11.2 I canoni di locazione ed ogni altro corrispettivo e/o addebito di cui al presente contratto saranno assoggettati ad IVA con emissione di regolari documenti contabili.
11.3 La tassa automobilistica e ogni altro tributo o onere gravante sull’Autoveicolo, sull’uso e sulla circolazione dello stesso sono a carico del Locatario. Il Locatario autorizza il Locatore a provvedere al pagamento della tassa automobilistica e ad addebitarne il relativo importo al Locatario in occasione della scadenza del canone di locazione successivo al pagamento della suddetta tassa, unitamente alle spese amministrative come quantificate a PAG. 1 del presente Contratto.
11.4 Ogni imposta o tributo inerente il Contratto di locazione sarà a carico del Locatario.
ART. 12 – PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
12.1 Il Locatario è obbligato a versare i canoni di locazione nella misura prevista ed alle scadenze indicate a PAG. 1, secondo le modalità stabilite dal Locatore.
12.2 I pagamenti si considereranno effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale e alla data dell’accredito o ricevimento in ogni altro caso. Salvo prova contraria, i pagamenti dei canoni di locazione si considerano ad ogni effetto di legge come effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
12.3 Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contrassegno assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l’Autoveicolo.
12.4 Eventuali contestazioni inerenti al presente rapporto non legittimeranno il Locatario a sospendere il pagamento delle somme dovute.
12.5 Il Locatore si riserva la facoltà di addebitare la somma massima di Euro 3,50 + IVA a titolo di spese di incasso e di gestione al Locatario ed agli eventuali coobbligati e/o garanti la somma di Euro 5,00 + IVA per ogni comunicazione periodica.
12.6 È facoltà del Locatore richiedere al Locatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, un deposito cauzionale infruttifero che sarà restituito 90 (novanta) giorni dopo il termine del Contratto in caso di mancato riscatto, a seguito di verifica dello stato dell’Autoveicolo, dedotte le eventuali spese previste dall’art. 16.
ART. 13 – INTERESSI DI MORA, COSTI PER AZIONI DI RECUPERO E IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
13.1 Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora nella misura pari al tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all’effetto soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.
13.2 Gli interessi di mora sui canoni pagati in ritardo verranno conteggiati sull’importo dell’intero canone dovuto, comprensivo quindi della quota capitale, di eventuali oneri contrattuali e dell’IVA con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun canone sino al momento del saldo. È facoltà del Locatore imputare i pagamenti a sua insindacabile discrezione, anche in difformità ad eventuali imputazioni pretese dal Locatario ed anche in deroga agli artt. 1193 e seguenti del C.C., ed in particolare, nell’ipotesi di più contratti stipulati con lo stesso Xxxxxxxxx, scegliere il contratto cui imputare i pagamenti effettuati.
Il Locatore si riserva comunque in tutti i possibili casi di morosità la facoltà di addebitare al Locatario moroso i costi sostenuti per eventuali azioni di recupero, nella misura forfettaria del 15% di ogni importo dovuto e con un minimo di Euro 26,00 (ventisei/00) oltre IVA per ogni azione. Ai sensi del Codice Deontologico sulla Privacy, il mancato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nella Informativa sulla Privacy.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - RECESSO
14.1 Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:
a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
b) mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte del Locatario;
c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore;
d) inadempimento degli obblighi relativi all’uso dell’Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell’Autoveicolo.
14.2 La risoluzione avverrà di diritto, a seguito di comunicazione del Locatore al Locatario di volersi avvalere della clausola risolutiva. Detta comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata a.r. o con altro idoneo mezzo scritto.
14.3 Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del Contratto ex artt. 1353 ss. Cod. Civ.:
a) la riduzione delle garanzie offerte dal Locatario e/o dai Suoi garanti, fallimento o apertura nei suoi confronti di una qualsiasi procedura concorsuale, cessazione dell’attività commerciale o vendita d’azienda, messa in liquidazione, cambiamento diretto od indiretto di controllo;
b) la totale distruzione o perdita (furto) dell’Autoveicolo.
c) la confisca del veicolo derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 6.1.
14.5 Nel caso di risoluzione, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui all’art.
14.3 lettera b) - l’Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d’uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest’ultimo avrà il diritto:
I) di trattenere l’importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Xxxxxxxxx;
IV) al pagamento, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., dei canoni non ancora scaduti attualizzato al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione;
V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l’Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.
Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d’uso, sarà dedotto un importo pari all’80% del valore di quest’ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione “Infocar” relativa al mese di restituzione.
14.6 Il mancato esercizio del diritto di risolvere il contratto, allorché nel corso del rapporto se ne siano verificate le relative condizioni, non costituirà e non potrà in ogni caso essere considerato quale rinuncia tacita all’esercizio del suddetto diritto; diritto di cui il Locatore potrà avvalersi in qualsiasi momento.
14.7 Al Locatario è riconosciuto il diritto di estinguere anticipatamente il Contratto in qualsiasi momento, ma con contestuale esercizio dell’opzione di acquisto dell’Autoveicolo ai sensi del successivo Articolo 15, esercitabile mediante comunicazione scritta al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r.: in tale caso il Locatario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l’estinzione anticipata, oltre ai canoni scaduti ed eventualmente impagati con i relativi
interessi di mora, la somma dei canoni a scadere, dei canoni assicurativi dovuti per l'annualità in corso e l’importo contrattualmente previsto per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La somma complessiva dovuta, esclusi i canoni scaduti ed impagati, sarà attualizzata al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa in tema di usura. L’operazione sarà assoggettata a IVA.
14.8 Qualora il diritto di cui sopra venga esercitato durante gli ultimi sei mesi di durata del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere le somme di cui al precedente paragrafo senza alcuna attualizzazione e senza diritto a sconti o abbuoni. Anche in caso di estinzione anticipata o di risoluzione, le spese di istruttoria resteranno acquisite al Locatore.
ART. 15 – OPZIONE DI ACQUISTO
15.1 Alla scadenza del presente contratto, viene riconosciuta al Locatario un’opzione per l’acquisto dell’Autoveicolo secondo quanto previsto nel presente articolo ed al prezzo indicato a PAG. 1. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato facendo pervenire al Locatore lettera raccomandata a.r. che identifichi chiaramente l’Autoveicolo, almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto. A tale comunicazione dovrà essere allegata la documentazione necessaria all’espletamento delle formalità richieste ed un assegno circolare non trasferibile intestato al Locatore e/o bonifico bancario per un importo comprensivo del prezzo di acquisto (oltre IVA), delle eventuali imposte, spese ed oneri di vendita e di voltura al P.R.A. e di ogni altra somma dovuta dal Locatario al Locatore.
15.2 L’opzione non potrà essere esercitata qualora il Locatario non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dandone prova documentale.
15.3 Il Locatore si riserva, a sua totale discrezione, la facoltà di concedere il finanziamento e/o la dilazione del pagamento dell’importo di cui al precedente art. 15.1.
ART. 16 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO - DETERMINAZIONE DEI DANNI
16.1 Qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 15, il Locatario dovrà riconsegnare l’Autoveicolo entro il giorno di scadenza della locazione in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso previsto, presso la sede del Venditore o in altro luogo indicato dal Locatore.
16.2 Le condizioni dell’Autoveicolo saranno constatate mediante firma congiunta del verbale di riconsegna da parte dei rappresentanti del Locatore e del Locatario.
16.3 Il Locatario dovrà inoltre rimborsare al Locatore il costo delle eventuali operazioni di recupero e di ripristino dell’Autoveicolo nel normale stato di efficienza meccanica e di carrozzeria, oltre ai danni derivanti da eventuale usura straordinaria e all’importo dovuto per le eccedenze chilometriche.
16.4 Per la determinazione dei danni derivanti dall’usura straordinaria, il Locatario accetta sin d’ora che l’importo venga determinato a cura di un soggetto terzo, nominato dal Locatore e iscritto all’Albo dei Periti; il Locatore e il Locatario convengono pertanto di attenersi alla
suddetta stima ai fini del calcolo dei rimborsi di cui al precedente art. 16.3. Le spese di perizia sono a carico del Locatario.
16.5 Per la determinazione delle eccedenze chilometriche verranno conteggiati i chilometri in esubero rispetto al totale indicato a PAG. 1 del Contratto applicando la formula ivi prevista. In caso di anomalia di funzionamento del contachilometri, al fine di determinare se sia dovuto il corrispettivo per le eccedenze, il chilometraggio effettivo verrà convenzionalmente determinato su base presuntiva, tenendo conto dei chilometri effettivi rilevati nell’ultimo controllo del Venditore.
16.6 In caso di ritardata restituzione dell’Autoveicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale, pari al canone di locazione per ogni mese di ritardo sino ad un massimo di sei mesi, fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa in tema di usura. E’ inoltre fatto salvo il diritto del Locatore di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 14.
16.7 Il Locatario prende atto che la mancata restituzione dell’Autoveicolo nei termini contrattualmente previsti potrà configurare la fattispecie del reato previsto dall’art. 646 C.P.
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO
17.1 Il Locatario non potrà cedere il contratto o alcuna delle obbligazioni con esso assunte senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
17.2 Tutti gli adempimenti derivanti da eventuali variazioni che possa essere necessario apportare ai documenti dell’Autoveicolo saranno a cura e carico del Locatario.
17.3 Il Locatore potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal contratto dandone comunicazione al Locatario ai sensi di legge.
ART. 18 – FORO CONVENZIONALE
18.1 Le parti espressamente convengono che qualora il Locatore sia convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro di Roma; qualora invece il Locatore si faccia attore in giudizio, potrà a sua discrezione adire il Foro di Roma, oppure il Foro del domicilio del Locatario.
18.2 Il Cliente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC - Ufficio Reclami - Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx; Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xx.xxx. La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
18.3 Il tentativo di conciliazione avanti all’ABF o ad altro organismo di conciliazione è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA LEASING AL CONSUMO
ART. 1 – OGGETTO
Le presenti Condizioni Speciali si applicano ai contratti di locazione finanziaria perfezionati tra la Toyota Financial Services (UK) PLC, sede secondaria italiana (il “Locatore”), e un soggetto che rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il “Locatario”).
Il Locatore e il Locatario si danno reciprocamente atto che le disposizioni previste nelle presenti Condizioni Speciali costituiscono una deroga espressa a quanto previsto dalle Condizioni Generali e che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Generali e le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Speciali, saranno quest’ultime a prevalere.
ART. 2 – DEROGHE
Le disposizioni previste dagli artt. 4.2, 6.2, 7.6, 8.9, 9.4, 12.3, 13.1, 14.1, 14.5, 16.4 e 18.1 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria (Leasing) si intendono abrogate e sostituite automaticamente dalle seguenti disposizioni:
4.2 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell’Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest’ultimi, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.
6.2 Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell’Autoveicolo, sul suo stato d’uso ed efficienza.
7.6 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell’apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio sarà corrisposto dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di Assicurazione riportate in appendice alla Richiesta e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell’autoveicolo o di risoluzione contrattuale per causa imputabile al Locatario, quest’ultimo sarà obbligato al pagamento, in favore del Locatore, del premio assicurativo sino alla scadenza dell’anno in corso al momento dell’evento, ovvero alla corresponsione del rateo di premio anticipato dal Locatore e delle franchigie previste in caso di furto ed incendio, oltre alle imposte e alle spese amministrative necessarie per la attivazione della polizza.
8.9 Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell’Autoveicolo.
9.4 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell’Autoveicolo nei limiti di cui all’art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.
12.3 Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contrassegno assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l’Autoveicolo. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.
13.1 Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora al tasso di riferimento BCE maggiorato di tre punti su base annua e, comunque, sempre nel limite di legge, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all’effettivo soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.
14.1 Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:
a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
b) mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte del Locatario;
c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1525 cod. civ.;
d) inadempimento degli obblighi relativi all’uso dell’Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell’Autoveicolo.
14.5 Nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo intervenuta, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui al comma 14.3 lettera b) - l’Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d’uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest’ultimo avrà il diritto:
I) di trattenere l’importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Xxxxxxxxx;
IV) al pagamento di una somma a titolo di penale pari ai canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso di riferimento. Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d’uso, sarà dedotto un importo pari all’80% del valore di quest’ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione “Infocar” relativa al mese di restituzione;
V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l’Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.
18.1 Le parti espressamente convengono che qualora il Locatore sia convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro del domicilio o della residenza del Locatario.
ART. 3 – DIRITTO DI RECESSO
3.1 In caso di offerta fuori sede, il Locatario avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo inviando, entro quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto, una comunicazione in tal senso con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede TFS.
3.2 La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r..
3.3 Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall’art. 3.1, il Locatario è tenuto a restituire alla TFS il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il Locatario è tenuto inoltre a rimborsare a TFS le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione.
3.4 In caso di inadempimento da parte del Venditore, il Locatario ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento dopo aver effettuato la costituzione in mora del Venditore medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del veicolo ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. In tal caso TFS è tenuta a rimborsare al Locatario quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Venditore.
3.5 Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U.B., il Locatario ha il diritto di ottenere da TFS chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi ad oggetto:
a) la documentazione precontrattuale fornitagli;
b) le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
c) gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
ART. 4 – AMMORTAMENTO
4.1 Il Locatario ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, una tabella di ammortamento che comprenda: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
ART. 5 – RINVIO
5.1 Le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali non derogate espressamente nelle presenti Condizioni Speciali si considerano valide, efficaci ed applicabili ai contratti perfezionati
tra la Toyota Financial Services (UK) PLC e il consumatore, come definito nel precedente Articolo 1.
FOGLIO INFORMATIVO N. 14 DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01 / 2015
FOGLIO INFORMATIVO
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono in alcun modo offerta al pubblico
Informazioni sull’intermediario
Denominazione sociale: Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito “TFS”) Sede legale: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx XX00 0XX
Sede secondaria italiana (sede operativa per l’Italia): Xxx X. Xxxxxx 0, 00000 Xxxx - Xxx. 00/000000 – Fax 06/00000000
Indirizzo telematico: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xx.xxx Sito Internet: xxx.xxxxxx-xx.xx
Gruppo di appartenenza: Gruppo Toyota Codice Fiscale e Partita IVA: 05303901002 Codice ABI: 31284-4
Autorità di vigilanza nel paese d’origine (Regno Unito): FCA (Financial Product Authority) e della PRA (Prudential Regulation Authority)
Numero di Registrazione nelle FSA Register tenuto dall’Autorità di vigilanza nel paese d’origine: 310226 (codice interno elenco: UE00005458)
Iscritta negli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari (artt. 106 e 107 del D.Lgs 385/1993) al n. 29757, soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia e dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria)
Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n.: 229451/1997, R.E.A. 871520 Capitale Sociale: GBP 200.000.000, versato GBP 94.000.000
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione e dei servizi
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da un intermediario finanziario (locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (locatario), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal
momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. La durata minima del contratto è pari a dodici mesi.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
– ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO
– ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO e KASKO
– ASSICURAZIONE RCA
– MANUTENZIONE E SERVIZI ACCESSORI
Gli importi finanziati sono erogati direttamente ai Concessionari autorizzati al netto dei canoni versati dal cliente come anticipo.
Rischi
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria Sul piano contrattuale il locatario, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del locatore, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sono fatti salvi i diritti inderogabili previsti dal D.Lgs. n. 141/2010.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Condizioni economiche del servizio o dell’operazione (valori massimi)
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.
Il prezzo totale del servizio finanziario è indicato sul frontespizio del contratto.
Modalità di pagamento canoni mensili posticipati, scadenti il 5, 15 o 28 di ogni mese, da rimborsare a mezzo addebito in conto corrente bancario.
XXX xxxxxxx (tasso nominale annuo massimo) ovvero Tasso Leasing massimo 8,50% (e comunque, di volta in volta, contenuto nei limiti di legge).
Il “tasso leasing” è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente
funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
Il "tasso effettivo globale medio" - TEGM - è rilevato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ed è pubblicato dal Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale. Si precisa che il TEGM rappresenta il tasso globale medio; per tale ragione, il tasso effettivo globale applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore al corrispondente TEGM, ma non potrà superare il tasso di usura di cui al comma 4, art. 2 della medesima Legge 7 marzo 1996, n. 108, che viene calcolato aumentando il TEGM medesimo, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede sociale e presso le concessionarie convenzionate ovvero sul nostro sito: xxx.xxxxxx-xx.xx ovvero sul sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxx/xxxx_xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
ALTRI ONERI DELL’OPERAZIONE
COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI
Spese di istruttoria fino ad un massimo di euro 350,00 + IVA
Spese amministrative per anticipo pagamento imposte e tasse: sino ad un massimo di euro 10,00 + IVA.
Spese amministrative per recupero veicolo: sino ad un massimo di Euro 400,00 + IVA
Spese per coperture assicurative secondo i premi assicurativi di volta in volta previsti
Spese amministrative per l’estinzione anticipata della copertura assicurativa: Euro 30,00 + IVA Interessi di mora in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraia, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all’effetto soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.
Invio piano di ammortamento: Euro 5,00 + IVA Variazione coordinate bancarie: Euro 3,00 + IVA Invio conteggi di riscatto anticipato: Euro 5,00 + IVA
Atto di assenso a liquidazione di sinistri assicurativi: Euro 5,00 + IVA
Variazione compagnia assicurativa: Euro 5,00 + IVA
Variazione massimali assicurativi: Euro 5,00 + IVA
Variazione anagrafica: Euro 5,00 + IVA
Invio fattura cartacea: Euro 5,00 + IVA
Spese per emissione duplicati di documenti: Euro 5,00 + IVA
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi: tasso annuo nominale (T.A.N.) periodale mensile con riferimento all’anno civile (365 giorni), salvo deroga contrattuale;
Spese di incasso e gestione pratica Euro 3,50 + IVA
Spese di profilatura e di invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche Euro 5,00 + IVA oltre alle imposte di bollo
Spese accodamento rata: Euro 8,00+ IVA
Costi per solleciti di pagamento spese di intervento per il recupero del credito in misura forfettaria pari al 15% di ogni importo dovuto con un minimo di euro 26,00 + iva per ogni intervento.
Spese di recupero pagamenti violazioni Euro 10,00 + IVA
Valute applicate ai fini del calcolo degli interessi
• versamento contanti = data ricezione
• versamento assegni = 5 gg data ricezione
• altri mezzi di pagamento = data di accredito
Riscatto anticipato canoni a scadere piu’ riscatto finale (attualizzati al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data di ricevimento della comunicazione di recesso) + IVA; l’attualizzazione non sarà effettuata negli ultimi 6 mesi di durata del contratto.
Sono a carico del riscattante le spese di passaggio di proprietà.
Spese per subentro: Euro 250,00 + IVA
Spese per trasferimento di proprietà a fine locazione Euro 200,00 + IVA oltre imposte Spese per trasferimento di proprietà su riscatto anticipato Euro 200,00 + IVA oltre imposte I costi delle garanzie richieste (bolli delle cambiali, ecc...) sono a carico del Cliente.
Le spese per l’imposta di bollo sui contratti di finanziamento sono altresì a carico del Cliente.
Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio
In caso di offerta fuori sede ovvero di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente avrà il diritto di recedere inviando, entro i quattordici giorni successivi alla data di sottoscrizione o di conclusione del contratto, una comunicazione in tal senso, con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede della TFS; la suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r.
Il rapporto contrattuale si intende chiuso con il perfezionamento dell’acquisto del veicolo ovvero con l’esercizio di un’altra delle opzioni previste dall’art. 15, fatti salvi gli obblighi di rimborso di cui all’art. 16.
Al Locatario è riconosciuto il diritto di recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, ma con contestuale esercizio dell’opzione di acquisto dell’Autoveicolo ai sensi dell’Articolo 15 del contratto; in tale caso il Locatario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l’estinzione anticipata, oltre ai canoni scaduti ed eventualmente impagati con i relativi interessi di mora fino all’effettivo soddisfo, la somma dei canoni a scadere e l’importo contrattualmente convenuto per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La somma complessiva dovuta, esclusi i canoni scaduti ed impagati, sarà attualizzata al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
L’operazione potrà essere assoggettata ad IVA. Qualora il diritto di cui sopra venga esercitato durante gli ultimi sei mesi di durata del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere le predette somme senza alcuna attualizzazione e senza diritto a sconti o abbuoni. Anche in caso di recesso o di risoluzione, le spese di istruttoria resteranno acquisite al Locatore.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari previste dalle legge, nonché la lingua in cui TFS si impegna a comunicare per la durata del contratto è quella italiana.
TFS aderisce a procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore. Per l’effetto, il cliente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC - Ufficio Reclami - Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx; Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xx.xxx. La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente; può essere presentato anche tramite un’associazione di categoria ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato.
Esso è redatto utilizzando la modulistica reperibile presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e pubblicata sul sito internet dell’ABF (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); può essere inviato, secondo le modalità indicate sulla modulistica, direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente ovvero a qualunque Filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico. Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Il tentativo di conciliazione avanti all’ABF o ad altro organismo di conciliazione è obbligatorio nei casi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può comportare costi aggiuntivi, come dettagliati nel contratto.
LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI IN ESSI RIPORTATE
Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
Consumatore: nel c.d. “leasing al consumo” è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
Foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
ISC (Indice Sintetico di Costo): Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Locatore: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione
finanziaria;
Locatario: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria;
Opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
Soggetto convenzionato: è il Concessionario autorizzato (fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
Tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Condizioni Economiche
del Servizio o dell’operazione; Per i contratti di leasing finanziario, indica il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.
Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) E’ il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
a) le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Tasso Effettivo Globale Medio: è il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.
I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede o presso le concessionarie, sul nostro sito: xxx.xxxxxx-xx.xx ovvero sul sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxx/xxxx_xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n 5/2006
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sui suoi principali obblighi di comportamento, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente. La consegna di tale documentazione deve risultare da apposita dichiarazione che il contraente deve sottoscrivere;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue
esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente su supporto accessibile e durevole copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTO, DAL CONTRATTO
A) Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Compagnie di Assicurazione
Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 000 Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx X0 0XX, Xxxx Xxxxxxxx, per mezzo della Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. FACL è soggetta all’autorità di vigilanza della FCA (Financial Product Authority) e della PRA (Prudential Regulation Authority), ed è iscritta al Registro dell’FSA al nr. 229586. FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I. 00051.
Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 000 Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx X0 0XX, Xxxx Xxxxxxxx, per mezzo della Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. FICL è soggetta all’autorità di vigilanza della FCA (Financial Product Authority) e della PRA (Prudential Regulation Authority) ed è iscritta al Registro dell’FSA al nr. 202639. FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I. 00018).
DIRECT LINE INSURANCE S.p.A., capitale sociale € 25.823.000,00, iscritta all’Albo imprese di assicurazioni presso l’IVASS al numero 01384, partita IVA e codice fiscale n. 1224420153, con sede in Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00.
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), corrente a Xxxx 00000 in xxx Xxxxxxx Xxxx 00, è una
compagnia assicurativa inglese facente parte del “Gruppo Toyota”, vigilata dalla FCA (Financial Product Authority) e della PRA (Prudential Regulation Authority). Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all’elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.
Telefono: 0000000000
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito “TIM”).
La Toyota Financial Services UK (PLC), Sede secondaria italiana, effettua la proposta contrattuale cui la presente informativa si riferisce per mezzo del Concessionario specificato nella richiesta di locazione finanziaria, il quale opera quale collaboratore iscritto nella sezione E del R.U.I.
B) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che l’intermediario Toyota Financial Services PLC ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione delle Polizze descritte infra, sia perché l’adesione alla polizza viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con il medesimo intermediario finanziario Toyota Financial Services PLC un contratto di finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, sia perché Toyota Financial Services PLC percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l’attività di raccolta delle adesioni. Si precisa che, in ogni caso, l’Assicuratore, pur in presenza di potenziale conflitto di interessi dell’intermediario, ha attivato ogni procedura utile ad evitare ogni possibile pregiudizio agli Assicurati e a consentire loro di ottenere loro il miglior risultato possibile.
Nella ipotesi di collocamento di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, matura un compenso riconosciutogli dalla impresa in relazione alle polizze offerte pari al 10% del premio assicurativo(valore assoluto medio: Euro 107,77), al netto delle imposte (ulteriori dettagli disponibili nel preventivo).
C) Altre informazioni relative al contratto proposto
Nell’effettuare la propria attività di presentazione dei prodotti assicurativi oggetto della presente informativa precontrattuale, la Toyota Financial Services (UK) PLC si ispira a criteri di imparzialità e massima tutela del contraente e si basa sull’esperienza consolidata nel corso degli anni.
D) Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
I premi eventualmente pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazioni della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario
o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo
o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano.
A. Fonte dei dati personali
I dati personali sono raccolti direttamente tramite la propria rete di Convenzionati nonché presso terzi, come nel caso in cui la TFS acquisisca dati da soggetti esterni a fini di informazioni commerciali.
B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati con le finalità qui di seguito indicate:
1. finalità connesse alla stipulazione dei contratti con i propri clienti e loro garanti e alla esecuzione degli stessi; in tale ambito sono ricomprese tutte le attività di acquisizione di informazioni precontrattuali anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza e concernenti l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed al recupero dei relativi crediti, nonché la gestione dei contratti ancillari al contratto di finanziamento e la eventuale stipula di contratti di assicurazione a favore dei propri clienti;
2. finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio etc.), ivi compreso: a) l’adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati nonché degli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007); b) l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa anti-frode (Decreto Legislativo n. 64/2011).
3. finalità funzionali e strumentalmente connesse all’attività della TFS quali ad es.:
a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla TFS e/o da società del Gruppo Toyota;
b) promozione e vendita di prodotti e servizi della TFS e di società del Gruppo Toyota;
c) indagini di mercato;
d) promozione da parte di soggetti terzi, di cui meglio al seguente punto E, dei propri prodotti/servizi.
L’interessato ha la facoltà di non concedere il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto B.3 che precede, trattandosi di conferimento facoltativo.
C. Trasferimento all’estero
Per le finalità di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, i dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti all’estero nell’ambito dell’Unione Europea, all’interno del Gruppo Toyota ed a soggetti terzi di cui meglio al seguente punto E.
D. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avviene presso la TFS e presso terzi mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque con le modalità previste dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B del Codice della Privacy e nel rispetto delle misure previste dagli articoli 34 e 35 del Codice della Privacy.
E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La TFS, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di terzi. In particolare, la TFS si rivolge a soggetti esterni, menzionati nel sito xxx.xxxxxx-xx.xx, per:
– l’effettuazione di attività necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti;
– la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte dei Convenzionati italiani, che, con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa, sono all’uopo da Lei nominati titolari;
– il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
– il recupero del crediti o la cessione degli stessi.
Le attività sopra elencate per le quali la TFS si avvale della collaborazione di soggetti esterni sono essenziali per l’operatività della stessa TFS e pertanto il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che le svolgono per conto della TFS è condizione in mancanza della quale nessun contratto potrà essere stipulato.
La TFS potrà comunicare i dati personali degli interessati, oltre che a società del Gruppo Toyota, anche ad altre categorie di soggetti, elencati in una lista disponibile a richiesta, per lo svolgimento delle attività di cui al punto B. che precede.
Agli effetti del Codice della Privacy i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, essendo estranei all’originario trattamento, utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” da Lei appositamente nominati con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa. Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile presso la nostra sede, presso i Convenzionati della TFS ed è consultabile nel sito internet xxx.xxxxxx-xx.xx. Tra detti soggetti esterni a cui comunicheremo i suoi dati ci sono grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi
una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso invece di pagamenti con ritardo oppure di omessi pagamenti, oppure ancora nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, invii la sua richiesta a:
TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC
Sede Secondaria di Roma
Via X. Xxxxxx,2 – 00148 Roma, tel. 00.000000,
fax 00.00000000,
e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xx.xxx
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata e/o garante, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice Deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:
– anagrafica dell’interessato;
– cronologia dei rapporti di credito estinti;
– cronologia dei rapporti di credito in essere;
– richieste di credito effettuate;
– andamento dei pagamenti.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo contengono informazioni di tipo positivo e negativo e sono gestiti da:
CRIF S.p.A., con sede in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx; Fax 000- 0000000, Tel. 051 6458900la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.
Experian-Cerved Information Services S.p.A. con sede in Roma, Piazza dell’Indipendenza n. 11/b –00000 Xxxx; Tel. 000.000.000; Fax 000.000.000; sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx. La suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring. I dati oggetto di trattamento possono venire a conoscenza di Experian Ltd., con sede in Nottingham (UK), in qualità di Responsabile.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società in persona del Responsabile Privacy, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice Deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di una rata poi sanata entro 60 gg. | 6 mesi dalla regolarizzazione |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione | 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) | 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date |
F. Responsabile Privacy
Responsabile Privacy per la TFS sono l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx ed il Dott. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, entrambi domiciliati per la carica in Roma, Via X. Xxxxxx 2, presso la TFS medesima.
G. Diritti dell’interessato
La TFS informa infine, che l’art. 7 del Codice della Privacy riconosce al richiedente specifici diritti. Il richiedente, con salvezza dei limiti di legge e di formazione secondaria, può chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la modalità, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Inoltre l’interessato può chiedere al titolare di comunicargli se i suoi dati personali siano da esso trattati e di metterli a sua disposizione in forma intelligibile. La richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non inferiore a 90 giorni.
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
Per Finanziamenti, Leasing, Credito al consumo (fino a 30.987,42 euro) e altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.
DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE
Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.
Conoscere il TAEG (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC
(Indicatore Sintetico di Costo).
Essere informato su come recedere senza spese entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. AL MOMENTO DI FIRMARE
Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto. Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Se il cliente è un consumatore, recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del ricevimento. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati.
Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi.
In ogni caso l’intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con il preavviso minimo indicato dall’art. 118
T.U.B. e specificare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purché questa non superi l’ottava parte dell’importo originario complessivo.
ALLA CHIUSURA
Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’importo previsto dall’art. 126-sexies T.U.B.
Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a: Toyota Financial Services (UK) PLC
Ufficio Reclami Xxx X. Xxxxxx, 0 00000 Xxxx
Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx-xx.xxx
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
L’accesso al sito internet della Società non consente di concludere alcun contratto a distanza.
Nessuno può contattare il Cliente per offrire un servizio finanziario della Società senza il suo consenso. Il Cliente non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste.
Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari disciplinate dal D. Lgs. n. 385/1993.