Informazioni precontrattuali Clausole campione

Informazioni precontrattuali. 1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Informazioni precontrattuali. Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del prodotto, tutte le informazioni contenute nella “Scheda del Corso”, accessibile sul sito e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del prodotto, l’indirizzo geografico e l’identità del Produttore, il prezzo e le modalità di pagamento.
Informazioni precontrattuali. 1) Chi siamo L’offerta è sottoscrivibile tramite un incaricato alla vendita diretta, incaricato dalla uBroker S.p.A.. La richiesta di attivazione dei servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale implica la permanenza o il passaggio al mercato libero. La uBroker S.p.A. ha sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxxx, 31 20124 Milano e sede operativa in xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
Informazioni precontrattuali. Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del prodotto, tutte le informazioni contenute nel “Documento Progettuale” del Corso, accessibile sul sito e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del Corso.
Informazioni precontrattuali. 1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" riportate nell'allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori". Le informazioni di cui trattasi riguardano:
Informazioni precontrattuali. 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vinco- lato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e com- prensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
Informazioni precontrattuali. Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del prodotto, tutte le informazioni contenute nella Scheda del Corso, accessibile sul sito e da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del prodotto, l’indirizzo geografico e l’identità di Wine Club, il prezzo e le modalità di pagamento.
Informazioni precontrattuali ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n 5/2006
Informazioni precontrattuali. La presente informativa precontrattuale, in conformità alle previsioni del Codice del Consumo (D.lgs. 6.09.2005 n. 206) e del Codice di Condotta Commerciale (Del. ARERA ARG/com 104/10 e ss.mm.ii.), riassume i principali contenuti del contratto applicabili ai Clienti Domestici e ai Clienti Non Domestici con consumi gas complessivamente non superiori a 200.000 Smc/ anno o alimentati esclusivamente in bassa tensione (BT energia elettrica).
Informazioni precontrattuali. 1. Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito o servizi di credito tramite crowdfunding sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore o dal fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore almeno un giorno prima che questi sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding. Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, o da un contratto o un'offerta di fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding inviino al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, un promemoria per ricordare la possibilità di recedere dal contratto di credito o dai servizi di credito tramite crowdfunding e la procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 26. Il promemoria è inviato al consumatore al più tardi un giorno dopo la conclusione del contratto di credito, del contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding, o l'accettazione dell'offerta di credito