Ammortamento Clausole campione

Ammortamento. Tasso fisso: francese sull’importo originario erogato Tasso variabile: francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo. Mensile Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio/pensione ad eccezione dei mutui fondiari per acquisto/ristrutturazione 1^ casa figlio per i quali è possibile l’addebito su una qualsiasi delle tipologie di c/c agevolato concesse a dipendenti/pensionati. Esenti  Spese incasso rate esenti  Spese perizia esenti  Spese per l’invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite  Spese per l’invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite  Spese estinzione parziale o totale esenti  Allungamento o riduzione durata Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento. Alla nuova scadenza del mutuo, l’età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare i 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate). L’opzione non è esercitabile, altresì, nei periodi di vigenza del periodo di “Sospensione Rate”. Mutuo Amico Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità, il dipendente potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare/accorciare fino a 5 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Pertanto, la facoltà di allungamento non è esercitabile per i finanziamenti di originaria durata quarantennale. Alla nuova scadenza del mutuo, l’età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni ...
Ammortamento. L’ammortamento del prestito ordinario, in base alla scelta dell’Ente, è regolato a tasso fisso o variabile ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, a seconda della tipologia dell’investimento finanziato. La durata dell’ammortamento deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile degli investimenti finanziati. La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati alla copertura dei debiti fuori bilancio (cfr. sez. 15), la cui legittimità sia stata riconosciuta dall’Ente ai sensi dell’art. 194 del TUEL, nonché dei finanziamenti delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore a duecentocinquantamila euro, non può essere superiore a 20 anni. La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati all’acquisto di arredi ed attrezzature informatiche non può essere superiore a 10 anni. Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito, inclusa. L’ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell’Ente: ˗ dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di stipula del prestito; ˗ dal 1° gennaio ovvero dal 1° luglio dell’anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito; ˗ dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito. Il prestito ordinario a tasso fisso è ammortizzato mediante rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese). Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale dei prestiti a tasso fisso:
Ammortamento. Per le categorie dei cespiti e le relative percentuali di ammortamento si fa riferimento alla Parte 3: principi contabili, punto 3.2. Principi di valutazione delle poste di Bilancio del Manuale di Amministrazione e contabilità.
Ammortamento. L’ammortamento del prestito è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi ciascuno coincidenti con il primo (1 gennaio – 30 giugno) ed il secondo semestre (1 luglio – 31 dicembre) dell’anno solare. Il mutuo sarà rimborsato mediante rate semestrali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi.
Ammortamento. L’ammortamento del prestito ordinario, in base alla scelta dell’Ente, è regolato a tasso fisso o variabile ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, a seconda della tipologia dell’investimento finanziato. La durata dell’ammortamento deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile degli investimenti finanziati. La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati alla copertura dei debiti fuori bilancio (cfr. sez. 15), la cui legittimità sia stata riconosciuta dall’Ente ai sensi dell’art. 194 del TUEL, nonché dei finanziamenti delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore a duecentocinquantamila euro, non può essere superiore a 20 anni. La durata di ammortamento dei prestiti ordinari destinati all’acquisto di arredi ed attrezzature informatiche non può essere superiore a 10 anni. Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito, inclusa. L’ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell’Ente: • dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di stipula del prestito; • dal 1° gennaio ovvero dal 1° luglio dell’anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito; • dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stipulato il prestito. Par. 1 Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso fisso Il prestito ordinario a tasso fisso è ammortizzato mediante rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese). Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale dei prestiti a tasso fisso: i ⋅ (1+ i)n Ratasemestrale = C ⋅ (1+ i)n −1 dove: C = importo del prestito i = tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2 n = numero delle rate semestrali di rimborso Par. 2 Ammortamento dei prestiti ordinari a tasso variabile Il prestito ordinario a tasso variabile è ammortizzato mediante rate aventi quota capitale costante (metodo italiano). La quota capitale di ciascuna rata è pari all’importo del prestito diviso il numero complessivo delle rate. Il capitale da ammortizzare dopo il pagamento di ciascuna rata si ottiene sottraendo al debito iniziale la somma delle quote capitale delle rate già pagate. La quota interesse di ciascuna rata si calcola, secondo il criterio giorni effettivi/360, a partire dal capitale da ammortizzare risultante dopo il pagamento della rat...
Ammortamento. L’ammortamento computato nel finanziamento collettivo è calcolato secondo le seguenti quote, in quanto non concerna edifici e attrezzature interamente ammortati, salvo che il rinnovamento di questi edifici o di queste attrezzature sia effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento; in tal caso, l’ammortamento può essere computato fino a quando gli edifici o le attrezzature rinnovati siano parimente am- mortati:
Ammortamento. Il mutuo fondiario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, ed è ammortizzato in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni. Nel caso di scelta del regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti (metodo francese, con quota capitale crescente), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di scelta del regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (metodo italiano). La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del mutuo. Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (ciascuna detta “Data di Pagamento”). Il numero di rate non può essere inferiore a dieci o superiore a sessanta. La scadenza della prima rata di ammortamento (“Prima Data di Pagamento”) è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.
Ammortamento. Nel cimitero di Torre, al termine del 2021, sono stati autorizzati e realizzati lavori di estensione dell’impianto di illuminazione votiva e punti luce per n. 200 loculi e n. 144 ossari. I relativi impianti, con tutte le annesse apparecchiature elettriche, verranno trasferiti al nuovo concessionario, nello stato in cui si trovano. E’ a carico del concessionario il versamento, in favore del gestore uscente, della somma di € 7.880,00 oltre all’IVA, quale quota di ammortamento ancora da perfezionarsi, delle predette opere di illuminazione votiva presso il cimitero di Torre. Tale versamento dovrà essere effettuato dal nuovo concessionario al concessionario uscente, contestualmente alla stipula della convenzione con l’Amministrazione comunale, a pena di revoca dell’affidamento. La somma di cui sopra, poiché di importo contenuto, non ha determinato una revisione del PEF (vedi delibera di Giunta 247/2021 del 30.09.2021).
Ammortamento. Sono ammissibili i costi di ammortamento di strumentazioni, attrezzature e prodotti software specialistici e funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo acquistati dal soggetto beneficiario per il progetto ed ammortizzabili sulla base del loro utilizzo effettivo nell’ambito del progetto, alle seguenti condizioni: • che i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la loro acquisizione; • che il costo di ammortamento sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base alla tabella dei coefficienti di ammortamento fissati con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente D.M. 31 dicembre 1988 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, come modificato con Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996); • che il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di utilizzo del bene nell’ambito dell’attività del progetto; • che il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente. Nel caso di utilizzo parziale dell’attrezzatura, per la determinazione del costo ammissibile al rendiconto, l’ammortamento annuo dovrà essere parametrizzato all’effettivo utilizzo della stessa. In particolare, dovrà essere rendicontata la quota di ammortamento annuale dei singoli beni utilizzati per lo svolgimento delle attività di ricerca, utilizzando il foglio di calcolo predisposto (Allegato B). Nel caso di rendicontazioni che riguardino più annualità, dovranno essere predisposti i fogli di calcolo per ciascuna delle annualità rendicontate. Strumentazioni, attrezzature e prodotti software il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 Euro sono ricompresi alla voce di spese per materiali, forniture e prodotti analoghi.
Ammortamento. 4.1 Il Locatario ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, una tabella di ammortamento che comprenda: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.