CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI LOTTO N. 4
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
XXXXX X. 0
XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX PATRIMONIALE
Codice CIG: 8667486BB5
La presente polizza è stipulata tra
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA |
Xxx Xxxxxx Xxxxx XXXXX (XX) |
C.F. 80003950781 |
e
Società Assicuratrice |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 | del 01/01/22 |
Alle ore 24.00 | del 31/12/25 |
XXXXXX RIEPILOGATIVA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO
1 | Società: L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. | |
2 | Contraente ed Assicurato: Università della Calabria, Xxx Xxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxx (XX) C.F. / P.IVA 80003950781 | |
3 | Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 01/01/22 alle 24.00 ore del 31/12/25 | |
4 | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: €. 3.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: €. 7.500.000,00 | |
5 | 5.1 Franchigia per sinistro: 0. € 1.500,00 Opzione base. Vale 0 punti) 1. € 750,00 Opzione migliorativa 1. Vale 15 punti) 2. € Nessuna franchigia Opzione migliorativa 2. Vale 20 punti) | |
6 | 6.1 Data di retroattività: illimitata 6.2 Garanzia postuma: • 5 anni, ai sensi dell’art. 3.5 di polizza (2.2. Opzione base. Vale 0 punti) • 6 anni, ai sensi dell’art. 3.5 di polizza (2.2. Opzione migliorativa 1. Vale 10 punti) • 7 anni, ai sensi dell’art. 3.5 di polizza (2.2. Opzione migliorativa 2. Vale 20 punti) | |
7 | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |
A) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL’OPERA | Euro 1.500.000 | |
B) DANNI ALLE OPERE | Euro 1.500.000 | |
C) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | Euro 1.500.000 | |
8 | Retribuzioni lorde: Euro 82.145.681,00 | |
9 | Tasso annuo imponibile: ‰ | |
10 | Premio annuo imponibile: € Imposte: € Premio annuo lordo: € |
La presente è una polizza di responsabilità nella forma “made”, quindi copre i sinistri notificati dall’Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Art. 1.1 - Definizioni
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:
• l’Ente Contraente;
• tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività.
Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.
Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Fatto noto/Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave.
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale: La massima esposizione della Società per ogni sinistro. Polizza: Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto digitalmente; Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione: Università, Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde: ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoperto: La parte di danno risarcibile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato.
Sinistro: si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione,
l’Assicurato riceve:
• una formale comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico;
• una formale richiesta scritta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
• Società: l’impresa assicuratrice, le eventuali imprese coassicuratrici identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno in maniera solidale.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1 - Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni quattro con effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del . L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata a mezzo Pec da inviare con almeno sei mesi di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (1.1. Opzione base. Vale 0 punti)
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (1.1. Opzione migliorativa 1. Vale 10 punti)
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
c) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
d) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Qualora richiesto dalla legislazione vigente, il pagamento del premio, nonché di eventuali regolazioni e rimborsi, dovrà avvenire a seguito di regolare emissione, da parte della Società, di fatture elettroniche, appositamente caricate sul sistema di interscambio del sistema di pagamenti della pubblica amministrazione. Il rifiuto della fattura per erronea determinazione di premi, regolazioni o rimborsi comporta l’interruzione dei termini di pagamento, senza sospensione della copertura e l’obbligo di riemettere o ricaricare la fattura secondo le indicazioni del Contraente. Il mancato rifiuto della fattura on line sulla piattaforma dei crediti della pubblica amministrazione non ne determina comunque l’accettazione, che avverrà a seguito di verifica di correttezza nei tempi previsti nel presente capitolato di polizza.
Art.2.5 - Regolazione del premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione (premio FLAT)
Art 2.6 – Recesso per sinistro (1.1. Opzione base. Vale 0 punti)
Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata a mezzo PEC. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata a mezzo PEC da parte dell’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative.
Per la Società la facoltà di recedere di cui sopra è subordinata al verificarsi di una delle condizioni di seguito riportate e documentate:
- numero dei sinistri: superiore di oltre il 30% rispetto alla frequenza media annua risultante dalle statistiche riferite al triennio precedente la decorrenza della presente polizza qualora si intenda esercitare il recesso nel periodo assicurativo compreso tra la data di effetto e la prima scadenza anniversaria; se si intenda esercitare il recesso dopo la prima scadenza anniversaria si farà riferimento alla statistica sinistri dell'anno immediatamente precedente, fermo restando il superamento del predetto 30%;
- indennizzi corrisposti: superiori di oltre il 30% rispetto al premio imponibile corrisposto dall’Ente
alla Società per il presente contratto.
La Società, contestualmente alla comunicazione del recesso, deve inviare al Contraente la statistica sinistri aggiornata necessaria per la redazione del nuovo bando di gara. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata presentazione della statistica sinistri.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.
Art 2.6 – Recesso per sinistro (1.1. Opzione migliorativa 1. Vale 5 punti)
La Società rinuncia ad avvalersi del recesso per sinistro.
Art.2.7 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art. 2.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata a mezzo Pec, indirizzata alla Società o all’Agenzia al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 2.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 2.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.2.14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
La successiva sezione 3 della polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona
giuridica che stipula l’assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto. Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei conti.
Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (1.2. Opzione base. Vale 0 punti)
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio
del recesso;
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso, il dettaglio dei sinistri denunciati, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
b) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro);
c) sinistri senza seguito o respinti (per questi ultimi mettendo a disposizione, se richiesto, la motivazione scritta);
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata Pec assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere. Laddove la Società persista nell’inadempimento verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (1.2. Opzione migliorativa 1. Vale 10 punti)
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del
recesso;
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso, il dettaglio dei sinistri denunciati, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
b) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro);
c) sinistri senza seguito o respinti (per questi ultimi mettendo a disposizione la motivazione scritta).
Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:
• numero sinistro attribuito dall’assicuratore;
• struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto o in ogni caso il luogo di verificazione
dell’evento e indicazione dei beni danneggiati;
• data denuncia;
• valore del danno denunciato;
• stato sinistro;
• causale del sinistro;
• valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
• data della liquidazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata Pec assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere. Laddove la Società persista nell’inadempimento verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 2.16 - Coassicurazione e delega (operante se ricorre il caso)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Società all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dovrà aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a
proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.17 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell’Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Art. 2.18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Contraente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede legale la Contraente. La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: ciò si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende xxxxxsi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.2.20 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
Art.3.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di
atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
• il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22, comma 2, del T. U. n.
3/1957,
• il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti
responsabili.
La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con
l’Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 3.2 – Estensioni di copertura
A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite l’assicurazione opera, alla luce della doppia natura del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all’Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all’attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti
626/1994 e 494/1996)
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:
1)“Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
2)“Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.
3)“Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori
e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
4)“Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209. E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
E) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al regolamento europeo privacy e s.m.i. nonché il GDPR
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione del regolamento europeo nonché il GDPR e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve rispondere.
F) Custodia e detenzione temporanee titoli e beni
Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in custodia o detenzione temporanee dal personale incaricato, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
G) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D.L. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. L. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
Art. 3.3 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato, indipendentemente dal
numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato
annuo per come indicate.
Art. 3.4 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a. danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b. atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla
data di retroattività stabilita in polizza;
c. responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d. stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e. azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo
dell’autorità competente;
f. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
x. xxxxxxxx, ingiuria, diffamazione;
h. multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i. possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
j. fatti noti o circostanze pregresse già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
k. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
l. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
m. Responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
n. danni nonché maggiori danni e perdite patrimoniali sofferti dai terzi danneggiati e/o alle Imprese di Assicurazione in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell’Autoassicurazione/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria, fatto salvo quanto inerente il rimborso delle franchigie se anticipate dalle Imprese di Assicurazione;
Art. 3.5 – Xxxxxx e termine della garanzia
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata, e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
L’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori negli anni successivi alla scadenza della presente polizza per la durata indicata. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni di garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Art. 3.6 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in
essere nel territorio dell’Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.
Art. 3.7 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.4.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza entro 90 giorni da quando l’ufficio che gestisce i contratti di assicurazione ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Art. 4.2 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.
Art. 4.3 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
La Società assumerà, fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del
Massimale di cui sopra. Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa al risarcimento del danno e/o indennizzo.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essa designati
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di cui all’art. 3.1 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
a. progettista e verificatore della progettazione;
b. direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
c. collaudatore;
d. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
e. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Preposto di fatto– Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
f. “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per
l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
g. RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
h. Responsabile del procedimento ex lege 241/1990;
i. Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
j. Responsabile del servizio finanziario;
k. Responsabile anticorruzione e trasparenza;
l. Responsabile protezione dati;
m. Responsabile transizione digitale;
n. Responsabile gestione documentale;
o. Responsabile conservazione;
p. altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento
dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica) con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e
ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dall’art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell’Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare,
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che
l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione;
j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto del Contraente;
k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non
direttamente derivategli dalla Legge;
p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono
destinate;
q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che
compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di
direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite
ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
L'ammontare del danno è concordato con la seguente modalità:
- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o perito da lui designato.
In caso di disaccordo tra la Contraente/Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione verrà demandata ad un terzo perito nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese per il terzo perito, quale che sia l’esito della perizia.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE
DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) punto r) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.
Il Contraente La Società
……………………………………………………… ………………………………………………………
Data: 2021.08.03
10:22:11
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