CONVENZIONE
BOLLO/esenti da bollo secondo L’art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017
ALLEGATO A
L’anno _________, il giorno _____ del mese di _________________, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
il Comune di Firenze, C.F.01307110484, rappresentato dal __________________________ della Direzione Servizi Sociali dott. _____________________, domiciliato per la carica a Firenze, in Viale E. De Amicis, 21 , d’ora in poi denominato “Comune”;
E
______________________________________________ (d’ora in poi “Gestore”) con sede legale in______________________________________________________ indirizzo_____________________________________________________________ Codice Fiscale____________________________________________________ Partita IVA __________________________________________________________
gestore della struttura per minori denominata _______________________________________________________________________________________________________________________________________ (di seguito Struttura) sita in ___________________________ indirizzo_____________________________________________________________, nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra/Sig.______________________________nata/o a ______________________e domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore
PREMESSO
Il Comune di Firenze, nell’ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali di tutela e protezione nei confronti di minori, garantisce risposte differenziate ai minori in considerazione dei diversi bisogni, delle condizioni psico-fisiche, dell’età e dei progetti di vita. Per tale ragione intende avvalersi di strutture semiresidenziali e residenziali e per l’erogazione di prestazioni socio-educative, assistenziali e di tutela a beneficio di minori in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di disagio socio-familiare, di età compresa tra 0 e 18 anni.;
Il Comune di Firenze intende far proprie le raccomandazioni (nei limiti consentiti dall’organizzazione e dalle risorse) delle “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato-Regioni il 14/ 12/2017, delle “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato- Regioni il 21/12/2017 e delle “Linee di indirizzo per l’affidamento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato- Regioni nel 2013.
CONSIDERATO
Che il gestore è in regola con la vigente disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento quale servizio semiresidenziale e/o residenziale per minori e per madri con minori, i cui provvedimenti si trovano agli atti del Comune;
Che il gestore, in conformità alle norme vigenti ed al proprio Statuto svolge, nel quadro del sistema nazionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona;
Che, la struttura ubicata in________________________________, può accogliere fino ad un massimo di minori n.___________ di età compresa tra ____ed ____ anni e/o madri con minori (n. madri______e n. minori______ di età compresa tra______ed_____ anni);
Che sono stati acquisiti e conservati in atti a fascicolo istruttorio, il Regolamento interno e la relativa Carta dei Servizi, mentre le planimetrie sono conservate agli atti del gestore medesimo;
Che tale rapporto convenzionale per gli aspetti professionali è strettamente interconnesso al “Protocollo Operativo fra Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze e gli enti gestori delle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per gestanti e/o per madri con figli minori” di seguito denominato Protocollo che definisce le modalità di collaborazione tra il Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze ed i Gestori delle Strutture Semiresidenziali e Residenziali per minori e per gestanti e/o madri con figli minori. Il Protocollo è pertanto parte integrante del rapporto convenzionale tra il Comune di Firenze e le Strutture ed è vincolante per entrambe le parti; è predisposto con l’apposita modulistica che deve essere sempre utilizzata da entrambe le parti.
RICHIAMATE
La Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. che riconosce al minore il diritto a vivere nell’ambito della propria famiglia e richiede allo Stato, alle Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, di sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;
La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, rimuovendo e superando le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persone incontra nel corso della vita, in particolare i minori, chiede che la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgano nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008 n. 15R e succ. mod. che definiscono per le comunità a dimensione familiare:
a) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
b) le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
c) i requisiti professionali per il personale addetto;
La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 e ss.mm.ii. che, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell’offerta dei servizi, disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private;
Il DPGR 2R/2018 del 9 gennaio 2018, “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” che disciplina le strutture residenziali e semiresidenziali.
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Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e finalità
La presente convenzione ha per oggetto l’acquisto di servizi a carattere semi-residenziale e/o residenziale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo le condizioni di seguito previste. A tal fine il Comune di Firenze, nell’ambito della programmazione delle prestazioni socio assistenziali, laddove emerga le necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata ......................................................................................................... gestita da ...................................................................................................., per l'accoglienza di minori, e/o madri con minori (n.madri_____ e n. Minori_____di età compresa tra i______ed i_____anni ).
Art. 2 - Ammissioni
Il Servizio Sociale Professionale, sulla base della necessità e in ragione del Progetto Quadro di cui all’articolo 3 propone l’ammissione dei minori, ovvero del nucleo madre con figlio/i presso la struttura di cui all’art. 1.
La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della struttura di accoglienza che avrà cura di riscontrare la richiesta entro sette giorni dal ricevimento della stessa. Il Comune, entro 48 ore dall’ingresso del minore, comunicherà al gestore della struttura il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno al pagamento della relativa retta.
Art. 3 - Progetto Quadro, Progetto Quadro Integrato, costituzione delle Equipe Multidisciplinare Integrata e Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
Secondo quanto dettagliatamente descritto nel Protocollo ogni intervento di protezione e tutela si realizza secondo un “Progetto Quadro”, che definisce la cornice complessiva nella quale si inserisce l’accoglienza residenziale/semiresidenziale ma anche gli interventi precedenti svolti a favore del minore e della sua famiglia. Il Progetto Quadro (PQ) è redatto dall’Assistente Sociale case manager che ha in carico il minore o il nucleo madre con figlio all’interno dell’Equipe Multidisciplinare (se presente); successivamente all’inserimento in stuttura il Responsabile della struttura e l’Educatore di riferimento si aggiungono all’ Equipe Multidisciplinare che diventa pertanto Equipe Multidisciplinare Integrata ed elabora il primo Progetto Quadro Integrato (PQI). Nella prima fase dell’inserimento la struttura di accoglienza, in base ai contenuti del primo Progetto Quadro Integrato, definisce il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).
Art. 4 - Prestazioni garantite all'utente: modulo base delle strutture residenziali
Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai destinatari, le seguenti prestazioni:
vitto e alloggio - Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda e cena, secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
igiene e cura della persona;
servizio di lavanderia per il vestiario personale, secondo le regole interne della struttura;
cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della struttura;
adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari ;
interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi del minore;
interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
uso dei trasporti pubblici urbani;
partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
fornitura di prodotti per l'igiene personale e la cura della persona;
fornitura del corredo personale di base al bisogno;
accompagnamento in vari luoghi in relazione al progetto intervento nell'ambito del territorio di riferimento.
La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento interno della struttura che verrà consegnato al minore o nucleo madre con figlio al momento dell'ingresso.
Art. 5 - Modulo rinforzato per le strutture residenziali.
L’inserimento di un minore con il “modulo rinforzato” avviene su proposta del Servizio Sociale Professionale competente e del Servizio Sanitario che ha in carico/cura il minore (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e/o Unità funzionale Salute Mentale Adulti e/o Servizio per le dipendenze SerD), mediante stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria.
L’accordo viene redatto sulla modulistica predisposta, allegata al Protocollo, e deve contenere il periodo e l’onere economico relativo e deve essere inoltrato alla Direzione Servizi Sociali - P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione, successivamente alla sottoscrizione del medesimo da parte della P.O. Professionale competente e del Responsabile dell’Unità Funzionale di riferimento dell’Azienda Sanitaria di Firenze.
Nell’ambito dell’accordo, l’Azienda Sanitaria garantirà la partecipazione dell’operatore sanitario che ha in cura il minore all’Equipe Multidisciplinare Integrata, la collaborazione alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro Integrato nonché il supporto all’inserimento del minore in percorsi e servizi socio-sanitari alternativi.
Art. 6 - Prestazioni garantite al minore: modulo base per le strutture semiresidenziali.
Nel Modulo base semiresidenziale la struttura si impegna ad assicurare ai minori accolti le seguenti prestazioni:
accoglienza nelle fasce orarie definite nel Progetto del Servizio della struttura secondo il programma di frequenza previsto dal Progetto Quadro Integrato;
trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in:
Pranzo,
Merenda;
osservazione finalizzata all’elaborazione del P.E.I.;
elaborazione e attuazione del P.E.I., con un’offerta educativa di attività quotidiane finalizzate a:
sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e delle competenze cognitivo-relazionali;
favorire la frequenza ai percorsi scolastici/didattici/formativi e facilitare il raggiungimento degli obiettivi, garantendo il raccordo con le Istituzioni Scolastiche;
favorire il processo di integrazione e partecipazione nella comunità locale.
interventi di sostegno alla famiglia finalizzati allo sviluppo/potenziamento delle competenze e capacità genitoriali.
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Art. 7 - Prestazioni aggiuntive per le strutture residenziali
L’Assistente Sociale ha facoltà di disporre, nell’ambito del Progetto Quadro Integrato, previo accordo con la P.O. Professionale competente, eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo, al costo orario stabilito in € 22,25 (euroventidue/25) per:
Accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Progetto Quadro Integrato. Ulteriore rimborso potrà essere dato per le spese di vitto dell’educatore ed il viaggio del minore e dell’accompagnatore a fronte della documentazione di spesa;
assistenza del minore presso gli ospedali durante i ricoveri, dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio Sociale Professionale del Comune;
Interventi di sostegno per particolari problematiche e per periodi definiti (anche nelle delicate fasi dell’inserimento e delle dimissioni).
Inoltre la struttura, in accordo con l’Assistente Sociale, ha facoltà di disporre, nell’ambito del Progetto Quadro Integrato, previo accordo con la P.O. Professionale competente e per un valore complessivo massimo del 15% della retta giornaliera rendicontabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
integrazione al corredo vestiario di base;
titoli di viaggio per trasporto extraurbano per motivi scolastici, per partecipazione a corsi di formazione, per lo svolgimento di tirocini o apprendistato, per la partecipazione ad attività ludico e/o sportiva;
la copertura di spese per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno/passaporto;
per i minori di età superiore ai 14 anni, qualora non provvedano i familiari o il tutore, nell’ambito del Progetto Quadro Integrato e/o in modo concordato con l’Assistente Sociale, l’erogazione di una piccola somma settimanale a titolo di “paghetta”, il cui importo non potrà comunque essere superiore a € 10,00 (non rendicontabile ma concordato nel Progetto Quadro Integrato);
la copertura di spese per la partecipazione a corsi scolastici o formativi qualora non siano assicurate con altri contributi da parte del Comune o altro Ente;
la copertura di spese sanitarie per prestazioni non assicurate dal Servizio Sanitario Pubblico.
L’indennità di trasferta degli operatori che accompagneranno i minori durante le vacanze estive sarà riconosciuta con rendicontazione massima di 2 ore giornaliere ad operatore al costo di € 19,50 (euro diciannove/50) l’ora.
I costi sostenuti dalla struttura saranno rimborsati previa presentazione di scontrini e/o fatture in fase di rendicontazione.
Art. 8 - Prestazioni aggiuntive relative alle strutture semiresidenziali
L’Assistente Sociale ha facoltà di disporre, nell’ambito del Progetto Quadro Integrato, previo accordo con la P.O. Professionale competente, eventuali prestazioni aggiuntive attraverso la predisposizione della modulistica specifica allegata al Protocollo denominata Lettera Accordo:
pasto aggiuntivo;
servizio di trasporto;
prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo che può essere attivato su proposta del Servizio Sociale Professionale competente, con eventuale pagamento della spesa compartecipato da parte del Servizio Sanitario che ha in carico il minore, in conformità a quanto definito nel Protocollo e utilizzando il modulo specifico.
Art. 9 - Modulo Semiconvitto
La struttura di Semiconvitto può trovare collocazione all’intero di strutture residenziali ovvero essere collegata con altri strutture residenziali. In particolare esso deve fornire le seguenti prestazioni:
a) accoglienza mattutina e pomeridiana non inferiore alle n. 4 h/giornaliere;
b) trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL, consistente in pranzo e merenda;
c) interventi di sostegno scolastico;
d) rapporti con la scuola frequentata dal minore;
e) supporto alla fruizione di attività di tempo libero finalizzate ad arricchire le capacità di lavorare in gruppo e a migliorare le competenze relazionali.
Art. 10 - Dimissioni
Le dimissioni dalla struttura avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art.2, salvo eventuali proroghe.
Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individualizzato e/o il Progetto Quadro Integrato, il minore può essere dimesso previa valutazione congiunta dell’Equipe Multidisciplinare Integrata secondo modalità e tempi così come previsti dal Protocollo e comunque garantendo al minore la continuità assistenziale ed educativa necessaria al reperimento di una soluzione di accoglienza alternativa.
Qualora le dimissioni non siano realizzate in tempi brevi il caso dovrà essere portato all’attenzione del Gruppo Tecnico di cui all’articolo 12.
In nessun caso il Responsabile della struttura può procedere autonomamente alle dimissioni del minore ovvero al suo allontanamento dalla struttura.
In caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale, il Responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine e al Servizio Sociale Professionale competente.
Art. 11- Tavolo di Concertazione Permanente
La Direzione Servizi Sociali del comune e i gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali convenzionati con l’Amministrazione Comunale costituiscono un “Tavolo di Concertazione Permanente” che si riunisce periodicamente.
Sulla sua composizione, finalità, obiettivi e metodologia di lavoro si rimanda al Protocollo.
Ciascuna struttura convenzionata farà proprie le decisioni di natura organizzativa e operativa concordate dal Tavolo.
Art. 12 - Gruppo Tecnico
All’interno del tavolo viene costituito, su richiesta della Direzione Servizi Sociali, un Gruppo Tecnico (G.T.) per l’analisi e l’individuazione di soluzioni di accoglienza, dimissioni, fasi critiche a favore di minori e/o nuclei madri con figlio, in situazione di particolare complessità. Sulla sua composizione, finalità, obiettivi e metodologia di lavoro si rimanda al Protocollo.
Art. 13 - Conservazione del posto nelle strutture residenziali
In caso di assenza, l’ospite ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti motivi:
necessità di cure presso gli ospedali;
rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni).
È considerato assente l'utente rispetto al quale non viene erogato nessun servizio elencato al precedente art. 4 da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (h 0/24).
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Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dalla Struttura all’Assistente Sociale case manager e alla P.O. Professionale competente, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.
Art. 14 - Conservazione del posto nelle strutture semiresidenziali
Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza, per i seguenti motivi:
necessità di cure ospedaliere;
soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni continuativi nel mese);
motivi familiari (max. 15 gg continuativi nel mese);
motivi scolastici, gite (max. 6 gg continuativi nel mese);
corsi di recupero (max. 10 gg continuativi nel mese).
Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dal responsabile della struttura all’Assistente Sociale case manager e alla P.O. Professionale competente, la struttura semiresidenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.
Qualora sia previsto che l’assenza motivata superi i 15 giorni continuativi, la famiglia ed il Responsabile della struttura concorderanno con l’Assistente Sociale e la P.O. Professionale competente se la struttura semiresidenziale dovrà garantire la conservazione del posto, percependo la retta nella misura ridotta al 70%, o dovrà procedere alle dimissioni.
In caso di assenze del minore non giustificate dalla famiglia in numero superiore al 50% delle presenze mensili, l’Assistente Sociale dovrà convocare l’Equipe Multidisciplinare Integrata per procedere ad una rivalutazione del Progetto Quadro Integrato.
Articolo 15 - Progetti sperimentali relativi alle strutture semiresidenziali e residenziali
Per rispondere a particolari bisogni socio-educativi e di tutela di minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze, all’interno del tavolo di concertazione di cui all’art.11 i gestori e la Direzione Servizi Sociali (nei limiti consentiti dalla organizzazione e dalle risorse) potranno concordare l’avvio di progetti sperimentali all’interno delle diverse strutture.
All’interno del piano delle attività, ogni struttura può presentare uno o più specifici progetti sperimentali, il cui funzionamento all’interno della struttura non si sovrappone a quello del modulo base.
Nel progetto dovranno essere descritti:
destinatari: numero e fascia di età;
problemi e bisogni su cui si intende intervenire;
finalità e obiettivi del progetto;
modalità di inserimento e gestione del Progetto Educativo Individualizzato;
prestazioni garantite;
risorse professionali dedicate;
costo.
L’attivazione e la durata della sperimentazione del modulo sarà concordata con la Direzione Servizi Sociali.
I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.
Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.
Art. 17 - Personale
Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce, inoltre, la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale.
Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572, 574bis, 591 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 n. 66, dalla legge 01.10.2012 n. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 . Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.
Il gestore può avvalersi altresì di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. Dette figure non sostituiscono le figure profesisonali previste.
Art. 18 - Documentazione
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - G.D.P.R.) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare, conserva, garantedone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante:
Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio;
I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (Cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria);
I Verbali delle riunioni;
Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
Il Progetto Educativo Individuale e suoi aggiornamenti;
Le Registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero);
I Verbali delle riunioni interne dell’ Equipe educativa ;
Il registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.
Art.19 - Corrispettivo economico
Il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera che si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione,
BOLLO/esenti da bollo secondo L’art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017
così come indicato nella tabella seguente (prezzi in vigore dal 1/1/2023 come da determinazione n. 2022/10309):
TIPOLOGIA |
RETTA GIORNALIERA (esclusa Iva se dovuta) |
SERVIZIO RESIDENZIALE per minori soli Modulo base Modulo rinforzato |
€ 87,76 € 148,33 |
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA |
€ 87,76
|
SERVIZIO RESIDENZIALE per minori con proprio genitore 1. Madre e figlio xxx. 2. Gestante |
€ 45,07 € 61,04 |
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE Modulo Base Prestazioni aggiuntive: Pasto Trasporti (A/R) Costo Orario Educatore MODULO SEMICONVITTO |
€ 63,33
€ 5,42 € 2,85 € 22,25 € 41,65 |
Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture/rendicontazioni/altra richiesta equivalente di pagamento.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.
Art. 20 - Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato mediante comunicazione da notificare tramite PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, ed ha effetto immediato alla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.
Art. 21 - Inadempienze e Risoluzione
Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dal Comune di Firenze al gestore della struttura per scritto a mezzo PEC e con fissazione di un termine, fissato di norma in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata, pena la sospensione del pagamento delle fatture.
Trascorso inutilmente il tempo concesso, il Comune di Firenze ha facoltà di procedere alla risoluzione dalla presente convenzione.
Art. 22 - Durata ed eventuale rinnovo
La presente convenzione ha durata fino al ____________________
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
La convenzione potrà essere rinnovata periodicamente, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.
Il rinnovo è disposto agli stessi patti e condizioni, prevedendo l'aggiornamento annuo del corrispettivo sulla base dell'indice ISTAT - FOI, qualora richiesto.
I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutuate esigenze organizzative e gestionali, introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune.
Art. 23 - Sicurezza sul lavoro
Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e xx.xx. ii.. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale del comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il Comune è pertanto esonerato:
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
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da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura.
Art.24 - Coperture assicurative
Il gestore è tenuto nell'effettuazione del servizio a tenere sollevato il comune da eventuali responsabilità che alla stesso facciano capo, in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto della presente convenzione.
A tal fine il Gestore stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia al Comune qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), modificato ed integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 , n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione della presente convenzione e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati s’impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Art. 26 - Dipendenti delle P.A., divieti
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo la presente convenzione - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.
Art. 27- Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x.00, xxxxxxx xxxxxx - per quanto compatibili - ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 28 - Controversie
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze.
A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
Art. 29 - Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di xxxxx
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131.
Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Le spese del bollo, nel caso non sia esente, sono a carico del gestore.
Le parti, letto il presente atto e trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.
Per Comune di Firenze Per il Gestore
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