Durata ed eventuale rinnovo Clausole campione

Durata ed eventuale rinnovo. 1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
Durata ed eventuale rinnovo. (Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione che, se non avviene contestualmente, è la data di apposizione dell’ultima firma, Può essere previsto il rinnovo prima della scadenza della Convenzione e occorre specificare le modalità di comunicazione della volontà di rinnovo. Secondo i principi generali dell’attività amministrativa enunciati nell’art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni. Occorre anche prevedere le conseguenze della scadenza della Convenzione sulle attività in corso al momento della scadenza e sui singoli Accordi attuativi sottoscritti. In caso di rinnovo è opportuno prevedere alla scadenza della Convenzione una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti e un programma sui futuri obiettivi da conseguire).
Durata ed eventuale rinnovo. La presente Convenzione ha una durata Biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.
Durata ed eventuale rinnovo. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. Il presente accordo ha durata per tutto il periodo necessario in cui si svolgeranno le attività oggetto della collaborazione di cui al presente accordo che si prevede sia circa un anno dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, con nota scritta tra le parti, nel caso in cui i corsi di cui trattasi non siano ancora conclusi.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’organo competente.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a se- guito di accordo scritto tra le parti, previa delibera dell’Organo com- petente.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. Il presente accordo ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’organo competente.
Durata ed eventuale rinnovo. 1. La presente Convenzione, della durata di 5 anni, decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata AR tre mesi prima della scadenza.