Contract
IL LAVORO PART-TIME
DOCUMENTO NORMO ATTUATIVO
DCRUO
Relazioni Industriali
Dicembre 2003
INDICE
Struttura del documento pag. 3
Scopo e Campo di applicazione pag. 4
Sezione Prima
Assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale
Definizione e tipologia dei contratti di lavoro a tempo parziale pag. 7 Forma del contratto pag. 9
Obblighi di informazione pag. 10
Sezione seconda
Trasformazione del rapporto di Xxxxxx
Aspetti formali pag. 13
Aspetti procedurali pag. 13
Sezione Terza
Disciplina del rapporto di lavoro
Limiti percentuali di ricorso al part time pag. 16
Lavoro supplementare e lavoro straordinario pag. 16
Clausole flessibili pag. 18
Clausole elastiche pag. 19
Principio di non discriminazione pag. 20
Ferie e comporto pag. 20
Ambito di estensione della disciplina pag. 21
Allegati
• Lettera di assunzione a tempo parziale orizzontale (all.1)
• Lettera di assunzione a tempo parziale verticale o misto (all. 2)
• Lettera di assunzione a tempo parziale a tempo determinato (all. 3)
• Lettera di Conversione (all.4)
• Richiesta di trasformazione (all. 5)
• Comunicazione interna di trasmissione richiesta di trasformazione (all.6)
• Comunicazione interna di trasformazione del rapporto di lavoro (all.7)
• Lettera di xxxxxxx a domanda di trasformazione (all. 8)
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il presente documento ha ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale in Poste Italiane –profili normativi, disciplina contrattuale e aspetti procedurali- e presenta un’articolazione in sezioni, ciascuna delle quali ha ad oggetto un argomento specifico.
In considerazione delle modifiche intervenute nella disciplina del part-time con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 276/03, per ogni tema trattato, accanto alla vigente disciplina contrattuale, sono segnalate le novità legislative intervenute.
Dal punto di vista dei contenuti il documento è così strutturato:
• una prima sezione in cui vengono analizzati gli aspetti relativi all’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale;
• una seconda sezione in cui è analizzato il tema della conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
• una terza sezione in cui è analizzata la disciplina (normativa e contrattuale) di tale tipologia di rapporto di lavoro.
In allegato al documento, infine, è riportata la modulistica utilizzabile.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento analizza la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale sulla base della disciplina del vigente CCNL e della disciplina di legge in materia (Decreto Legislativo 61/00 come modificato dal Decreto legislativo 100/01 e dal Decreto Legislativo 276/03).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 276/03, attuativo della Legge Delega 30/03 (c.d. Riforma Biagi), sono intervenute infatti alcune significative modifiche alla disciplina di tale tipologia contrattuale considerata oggi dal legislatore uno dei principali strumenti di politica attiva del lavoro, soprattutto in funzione dell’incremento dei tassi occupazionali di alcune categorie di lavoratori (giovani, donne, soggetti di età compresa tra i 55 e i 64 anni).
Tali innovazioni legislative sono peraltro immediatamente operative non richiedendo ulteriori interventi regolamentari o da parte della contrattazione collettiva.
Il presente documento fa propria l’impostazione secondo cui le clausole contrattuali in deroga, che prevedano trattamenti di miglior favore per i lavoratori, conservano la loro validità ed efficacia.
L’eventuale revisione della disciplina del part-time in Poste Italiane potrà essere valutata alla luce delle prime attuazioni e in coerenza con la volontà aziendale di incentivarne l’utilizzo in quanto strumento di sostegno ai livelli occupazionali e alla flessibilità dell’organizzazione del lavoro.
Oltre agli aspetti inerenti la disciplina giuridica dell’istituto, particolare attenzione sarà dedicata alla illustrazione degli aspetti procedurali ed operativi.
In allegato è riportata la modulistica utilizzabile per gli adempimenti relativi all’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale e alla conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
∗∗∗
Il presente documento ha validità per Poste Italiane e per le Aziende del Gruppo alle quali si applica il vigente CCNL, fermo restando gli adattamenti resi necessari dalla struttura organizzativa e dalle esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale.
Con l’adozione della presente disciplina ogni precedente disposizione aziendale in materia deve intendersi superata.
Acronimi
DCRUO Direzione Centrale Risorse Umane
KAC Key Account Corporate
RUD Risorse Umane Divisionali
DCRUO – SAP Direzione Centrale Risorse Umane – Servizi di Amministrazione del Personale
Assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale
Sezione Prima
Definizione e tipologia dei contratti a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale è il contratto di lavoro subordinato stipulato ad orario ridotto rispetto a quello normale di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 66/03 o al minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.
In Poste Italiane, pertanto, i contratti di lavoro a tempo parziale prevedono una prestazione di lavoro di durata inferiore all’orario contrattuale di 36 ore settimanali di cui all’art. 28 del vigente CCNL.
In base alla vigente disciplina contrattuale inoltre, la durata della prestazione individuale in regime di part-time non può essere inferiore alle 900 ore e superiore alle 1300 ore annue.
Tuttavia, mediante accordi sindacali di secondo livello, i predetti limiti possono essere superati a fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale.
Il contratto di lavoro part-time può essere stipulato a tempo indeterminato, o, ricorrendone i requisiti sostanziali e formali previsti dal Decreto legislativo 368/01, a tempo determinato.
Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno.
Sono previste tre tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale1:
• part-time orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
• part-time verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
• part-time misto, quando l’attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale.
1 La scelta del modello di part-time, tra quelli previsti dalla legge, può essere considerata la prima operazione che attiene alla redazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale in quanto presuppone l’esatta individuazione delle situazioni pratiche da regolare in funzione del miglior contemperamento possibile delle esigenze organizzative dell’ impresa con quelle dei lavoratori.
Le previsioni del Decreto Legislativo 276/03
Si segnala che il Decreto Legislativo 276/03 ha previsto la possibilità da parte dei contratti collettivi nazionali di stabilire “per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva”.
La forma del contratto
I contratti di lavoro a tempo parziale richiedono la stipulazione in forma scritta ai fini della prova.
Il ricorso alla forma è da ritenersi necessario in quanto la prova per testi è consentita solo nell’ipotesi in cui il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento.
In mancanza della scrittura, pertanto, il lavoratore potrà agire in giudizio e ottenere agevolmente la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data dell’accertamento giudiziale della mancanza della scrittura.
Il contratto a tempo parziale deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
• la data di assunzione o di trasformazione;
• l’inquadramento professionale;
• la mansione;
• il luogo di lavoro;
• la struttura di assegnazione;
• il trattamento economico iniziale;
• la durata del periodo di prova;
• la durata della prestazione lavorativa;
• la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
La carenza di tali requisiti non comporta la nullità ma sanzioni differenziate a seconda dei casi:
• Nel caso in cui manchi la forma scritta ovvero non sia indicata la durata, il lavoratore avrà diritto all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data del relativo accertamento giudiziale.
• Qualora l’omissione riguardi la collocazione temporale dell’orario di lavoro, la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa è demandata al giudice con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o con valutazione equitativa.
In entrambi i casi il lavoratore ha diritto, per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, alle corresponsione, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un emolumento a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa.
Obblighi di informazione
Per la disciplina dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione ed informazione, si rinvia a quanto previsto in materia di assunzione di lavoratori a tempo pieno (cfr. Documento normativo sulla Costituzione del Rapporto di lavoro).
Si segnala soltanto che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 276/03, è stato abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di inviare il contratto di lavoro al Servizio Competente (Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale è collocata la sede di lavoro) entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto.
Naturalmente nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato è necessario consegnare al lavoratore copia del contratto contestualmente alla stipulazione e comunque non oltre cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Informativa al Personale in servizio a tempo pieno
In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, l’Azienda è tenuta a fornire un’informativa al personale dipendente a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso comune “anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa” ed è tenuto a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione avanzate dai lavoratori a tempo pieno.
Diritto di precedenza
In Poste Italiane, in caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno, la Società deve riconoscere la precedenza al personale a tempo parziale già precedentemente impiegato a tempo pieno e, in subordine, a quello assunto con part time a tempo indeterminato che ne faccia richiesta e sia in possesso dei requisiti previsti o che ricopra posizioni di identico o equivalente contenuto professionale.
Le previsioni del Decreto Legislativo 276/03
Per effetto del Decreto legislativo 276/03 è stata abrogata la norma che prevedeva un diritto di precedenza a favore dei lavoratori assunti a tempo parziale; l’attuale disciplina di legge prevede soltanto che nell’ambito del contratto individuale di lavoro possa essere previsto, in caso di assunzioni di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza a favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
Informativa sindacale
L’azienda è tenuta a fornire un’informativa annuale alle rappresentanze sindacali stipulanti in merito all’andamento delle assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.
Trasformazione del rapporto di lavoro
Sezione Seconda
Aspetti formali
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere realizzata per atto scritto e convalidata dalla DPL competente per territorio.
La conversione può avvenire a tempo indeterminato o determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi.
In quest’ultimo caso, salvo disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, il contratto si intende tacitamente prorogato per la stessa durata.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Aspetti procedurali
Le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono presentate al Responsabile dell’unità produttiva di appartenenza e per conoscenza alle Risorse Umane Regionali (allegato 4).
Il Responsabile dell’unità produttiva esamina la richiesta -avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile RU di riferimento- sulla base delle esigenze individuali del lavoratore e in funzione della compatibilità di una prestazione di lavoro ad orario ridotto con la natura delle mansioni espletate e con le esigenze organizzative e produttive della struttura di appartenenza.
La domanda di trasformazione, corredata dal parere del Responsabile dell’Unità Produttiva di appartenenza, dovrà essere trasmessa (allegato 5), alle Risorse Umane Regionali che in caso di riscontro positivo, previa comunicazione al RUD competente, o al KAC-DCRUO, procedono alla stipula del contratto.
Analogamente si procederà, sul piano operativo, qualora l’iniziale parere negativo della struttura interessata venga riconsiderato nei passaggi successivi sulla base degli approfondimenti intervenuti.
Anche in caso di riscontro negativo all’istanza dovrà essere fornita per iscritto risposta all’interessato (allegato 6).
Relativamente al personale in forza presso le Strutture Centrali si precisa che:
• la percentuale di riferimento va correlata a quella della Regione Lazio;
• le domande vanno presentate alle Risorse Umane Divisionali per il personale assegnato alle Divisioni, al KAC/ DCRUO per il restante personale;
• l’esame e il parere competono alla Funzione Risorse Umane di competenza o al KEY Account Corporate per le Direzioni Centrali.
La lettera di conversione deve essere redatta in triplice copia (firmata, a seconda dei casi dal RUD o dal Key Account), firmata dal dipendente e inviata al Servizio (DPL) competente per la convalida.
Copia della lettera di conversione deve inoltre essere trasmessa, per i necessari adempimenti, all’Ipost, alla DCRUO - SAP e naturalmente alla Struttura di appartenenza del lavoratore.
Disciplina del rapporto di lavoro
Sezione Terza
Limiti percentuali di ricorso al lavoro a tempo parziale
In Poste Italiane, il numero di rapporti a tempo parziale non può superare, su base regionale, complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, percentuale elevabile di un ulteriore 5% con accordi stipulati nell’ambito del secondo livello di contrattazione.
Lavoro supplementare
Nei contratti part-time di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la Società ha la facoltà di richiedere, previo consenso del lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare nelle fattispecie previste dall’art. 23, comma 9, del CCNL:
➢ incrementi di attività non prevedibili;
➢ esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;
➢ esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
➢ operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
➢ esigenze di formazione;
➢ esigenze in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In proposito si segnala che l’art. 15 del Decreto Legislativo 61/00, come modificato dal Decreto Legislativo 100/01, prevedeva che “le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsione dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003”.
Un’interpretazione prudenziale di tale previsione ci induce a ritenere, fino a quando non interverrà una diversa regolamentazione collettiva dell’istituto, che le clausole del vigente CCNL di Poste Italiane in materia di lavoro supplementare sfuggono a tale effetto di caducazione in quanto trattasi di clausole definite tra le parti in data successiva all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
Ne consegue che in Poste Italiane lo svolgimento di lavoro supplementare è consentito nella misura massima del 10% della prestazione annua individuale e comunque nel limite di 100 ore annue e di due ore giornaliere.
Peraltro è prevista la possibilità, mediante una regolamentazione specifica da definirsi con accordi tra le parti stipulanti, di superare i predetti limiti per il personale impiegato presso i call center.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di prestare lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le previsioni del Decreto Legislativo 276/03
Tra le novità intervenute per effetto del Decreto Legislativo 276/03 si segnala innanzitutto che, in base alle nuove disposizioni, il lavoratore che si rifiuti di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, previste dal contratto collettivo o consentite sulla base del contratto individuale, può essere sanzionato disciplinarmente, essendo vietata, a differenza della precedente disciplina, il solo ricorso a sanzioni espulsive.
Altra novità significativa è che oggi il consenso del lavoratore all’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare è richiesto dalla legge solo ove il ricorso al lavoro supplementare non sia previsto e regolamentato dal contratto collettivo, e non più in ogni caso come nella previgente disciplina.
Allo stato deve tuttavia ritenersi che in Poste Italiane il ricorso al lavoro supplementare possa avvenire solo con il consenso scritto del lavoratore interessato, in presenza delle causali e nei limiti percentuali previsti dal CCNL, in quanto trattasi di disciplina di miglior favore per il lavoratore rispetto a quella di legge.
Infine, ulteriore innovazione di rilievo introdotta dal Decreto Legislativo 276/03, è l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro supplementare prestate nel limite del 10% dell’orario mensile e la maggiorazione del 50% per le ore di lavoro supplementare svolte oltre il limite consentito dai contratti collettivi. In proposito si segnala che il CCNL di Poste Italiane non disciplina gli effetti del superamento dei limiti del lavoro supplementare consentito, aspetto questo espressamente demandato alla contrattazione collettiva dalle nuove disposizioni di legge, e che pertanto, allo stato, in caso di superamento dei tetti previsti non si applica alcuna maggiorazione.
Lavoro straordinario
Il ricorso a prestazioni straordinarie è consentito nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario, fermo restando il riproporzionamento del limite annuo (250 ore) delle prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Clausole flessibili e facoltà di denuncia
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare, mediante accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, la sottoscrizione di clausole flessibili – le clausole elastiche della precedente disciplina- che prevedano una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Per effetto delle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 276/03 è venuta meno per il lavoratore la facoltà di denuncia della clausola flessibile ed è stato ridotto il periodo di preavviso che deve essere di almeno due giorni lavorativi fatte salve diverse intese tra le parti.
Si ritiene tuttavia che permanga sul punto l’efficacia delle previsioni del vigente CCNL in quanto trattasi di disciplina di miglior favore per il lavoratore e pertanto:
• Poste Italiane può esercitare la facoltà di avvalersi della clausola flessibile pattuita dandone apposita comunicazione al lavoratore con un preavviso di 10 giorni;
• per tutta la durata della variazione al lavoratore è dovuta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione globale di fatto;
• il lavoratore può disdire il patto con preavviso di un mese, decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
Il preavviso può essere ridotto in caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) che precedono.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto e l’esercizio della facoltà di disdetta non integrano gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Clausole elastiche
Le clausole elastiche rappresentano un’importante innovazione nell’ambito della disciplina del part-time.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale, anche se stipulato a tempo determinato, possono concordare, in base alla nuova disciplina legislativa, l’inserimento nel contratto di una clausola elastica che preveda la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi di livello nazionale, territoriale o aziendale possono stabilire:
• condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
• i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
In caso di ricorso a clausole elastiche la legge fissa un periodo di preavviso non inferiore a due giorni lavorativi nonché il diritto del lavoratore a specifiche compensazioni nella misura e nelle forme stabilite dai contratti collettivi.
In proposito resta tuttavia da chiarire la portata e il significato della previsione del Decreto Legislativo 276/03 secondo cui in assenza di contratti collettivi le parti possono concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche.
Si potrebbe infatti ritenere sulla base del dato testuale che l’accordo individuale sia sufficiente solo nell’ipotesi in cui manchi un qualsiasi contratto collettivo applicabile.
Ciò induce a ritenere in via cautelativa l’inapplicabilità di tale previsione in Poste Italiane, fermo restando, che in ogni caso, per espressa previsione contrattuale permarrebbe comunque il limite massimo di durata della prestazione lavorativa individuale del lavoratore a tempo parziale pari a 1300 ore annue.
Si segnala infine che il Decreto Legislativo 276/03 prevede che il lavoratore possa farsi assistere, al momento in cui presta per iscritto il consenso alla formalizzazione di una clausola elastica o flessibile, da un componente della rappresentanza sindacale aziendale da lui stesso indicato.
Principio di non discriminazione
Al lavoratore a tempo parziale si applica il medesimo trattamento normativo ed economico dei lavoratori a tempo pieno inquadrati nel medesimo livello, fermo restando il riproporzionamento dei singoli istituti in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
In particolare la parità di trattamento si intende riferita ai seguenti istituti:
• retribuzione oraria;
• prova;
• ferie;
• maternità;
• comporto;
• sicurezza;
• iniziative di formazione;
• servizi sociali;
• diritti sindacali;competenze indirette e differite.
Il riproporzionamento si applica invece ai seguenti trattamenti:
• retribuzione globale e singole componenti;
• retribuzione feriale;
• trattamenti economici di malattia, infortunio, malattia professionale e maternità.
Ferie e comporto
I lavoratori in regime di part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori che svolgano un’attività lavorativa in regime di part-time verticale hanno diritto, invece, ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate lavorate nell’anno.
Il numero delle ferie viene calcolato combinando i suddetti criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto.
Per quanto riguarda le previsioni relative al comporto, si rinvia al documento normativo in materia di malattia.
Ambito di estensione della disciplina del part-time in Poste Italiane
L’assunzione con contratto di lavoro part-time e la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono avvenire nei confronti di tutto il personale non dirigente, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio proprie della struttura di appartenenza e tenuto conto delle caratteristiche proprie del ruolo e dell’attività svolta dal lavoratore interessato, con particolare riferimento alle figure professionali con responsabilità di coordinamento e alle posizioni di seguito specificate:
Direzioni Centrali
▪ Personale impegnato su progetti, processi e attività per la cui realizzazione è necessaria una prestazione lavorativa a tempo pieno.
Divisione Rete Territoriale
▪ Responsabile di Servizi di Filiale;
▪ Responsabile di Ufficio Postale, fatta eccezione per gli Uffici Postali con apertura ad orario ridotto, compatibile appunto con l’orario di lavoro a part-time;
▪ Personale impegnato su progetti per la cui realizzazione è necessaria un’attività a tempo pieno;
▪ Personale che svolge turnazioni, attività specialistiche (Specialista processi operativi di Filiale - SPOF -, forza vendita commerciale ecc.);
▪ Operatori polivalenti e Portalettere che operano su zone che, per i volumi di traffico, non consentano prestazioni a tempo ridotto.
Divisione Corrispondenza
▪ Responsabili di Servizi di Polo;
▪ Personale con funzioni di Capo turno o di Capo squadra;
▪ Autisti;
▪ Portalettere che operano su zone che, per volumi di traffico, non consentono prestazioni a tempo ridotto.
Allegato 1
Oggetto: fac simile lettera di assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute, ci è gradito comunicarLe la Sua assunzione presso la nostra Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale di tipo orizzontale con regime orario settimanale articolato su……ore a decorrere dal ………...
L’orario di lavoro sarà il seguente: dalle ore……..alle ore… di
(specificare i giorni lavorativi).
Come convenuto, Lei viene inquadrato/a, secondo il vigente sistema di classificazione professionale per il personale di Poste Italiane S.p.A, nella qualifica di (operaio, impiegato, quadro, nel Livello di
…., nel ruolo di ………., per lo svolgimento di attività di ……ed assegnato presso (indicare struttura e luogo di lavoro).
Il Suo rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane S.p.A. che alleghiamo.
La Sua prestazione, secondo quanto consentito dalla normativa legale vigente, ed in particolare dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001,
n. 100, e dal decreto legislativo 24 ottobre 2003, n. 276, sarà quantitativamente ridotta rispetto a quella prevista per il rapporto a tempo pieno dalla contrattazione collettiva. In conseguenza, quale remunerazione per la Sua attività e come corrispettivo di ogni Sua obbligazione, Le verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda composta da:
− minimo tabellare (€ )
− indennità di contingenza (€ )
− (eventuale: assegno personale assorbibile in caso di eventuali miglioramenti economici).
Resta inteso che il riproporzionamento verrà effettuato su tutti gli istituti retributivi, sia diretti che indiretti ovvero differiti.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni del più volte richiamato contratto per quanto concerne, in particolare:
♦ la durata delle ferie e le modalità della loro fruizione;
♦ i termini del preavviso in caso di recesso.
Dal giorno dell’assunzione decorre il periodo di prova di mesi… ,
durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso.
Le facciamo presente, in particolare: l’obbligo di mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; il divieto di trarre profitto da quanto forma oggetto delle Sue funzioni e di non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l’Azienda; l’obbligo di astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in Imprese od Organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori.
Alleghiamo alla presente l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e l’apposito modello in cui Lei presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali.
Le precisiamo che il Suo contratto potrà essere ceduto a Società partecipate, direttamente o indirettamente da Poste Italiane. A tale cessione Ella dà il Suo preventivo consenso di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile con la sottoscrizione della presente lettera di assunzione.
Nell’invitarLa a confermare il Suo accordo su quanto precede, sottoscrivendo per accettazione e ricevuta copia della presente, Le formuliamo i migliori auguri per un proficuo lavoro presso Poste Italiane S.p.A.
IL DIRETTORE
PATTO DI DISPONIBILITA’ ALLA VARIABILITA’ DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE
settimanali.
In relazione al suddetto patto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del vigente CCNL di Poste Italiane S.p.A., Le è riconosciuta la facoltà di denuncia, in forma scritta, non prima di 5 mesi dalla data di stipulazione del patto stesso e con preavviso non inferiore ad un mese al datore di lavoro, quando ricorrono le seguenti ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
IL DIRETTORE
Allegato 2
Oggetto: fac simile lettera di assunzione a tempo parziale di tipo verticale o misto
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute, ci è gradito comunicarLe la Sua assunzione presso la nostra Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale di tipo (specificare se verticale o misto).
Le prestazioni lavorative saranno rese limitatamente ad alcuni periodi dell’anno (ovvero della settimana, ovvero del mese) e precisamente dal…al…e dal…al…di ciascun anno (ovvero nei giorni di…di ciascuna settimana, ovvero nei giorni di…di ciascun mese).
Il rapporto di lavoro, durante i periodi dell’anno in cui non sarà prestata attività lavorativa, resterà consensualmente sospeso a tutti gli effetti e pertanto durante detti periodi, non maturerà alcun diritto normativo e retributivo, neppure per ciò che concerne l’anzianità di servizio.
L’orario di lavoro sarà il seguente: dalle ore……..alle ore…….
Come convenuto, Xxx viene inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione professionale per il personale di Poste Italiane S.p.A., con qualifica di (operaio, impiegato o quadro) nel livello di……., nel ruolo di …… per lo svolgimento di attività di ….ed assegnato presso….. (indicare struttura e luogo di lavoro).
Il Suo rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane S.p.A. che alleghiamo.
La Sua prestazione, secondo quanto consentito dalla normativa legale vigente, ed in particolare dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001,
n. 100, e dal decreto legislativo 24 ottobre 2003, n. 276, sarà quantitativamente ridotta rispetto a quella prevista, per il rapporto a tempo pieno, dalla contrattazione collettiva. In conseguenza, quale remunerazione per la Sua attività e come corrispettivo di ogni Sua obbligazione, Le verrà corrisposta una retribuzione annua lorda di: Le verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda composta da
− minimo tabellare (€ )
− indennità di contingenza (€ )
− (eventuale: assegno personale assorbibile in caso di eventuali miglioramenti economici)
Resta inteso che il riproporzionamento verrà effettuato su tutti gli istituti retributivi, sia diretti che indiretti ovvero differiti.
Le ricordiamo inoltre che in conformità alla disciplina del vigente CCNL il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione lavorativa pattuita.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni del più volte richiamato contratto per quanto concerne, in particolare:
♦ la durata delle ferie e le modalità della loro fruizione;
♦ i termini del preavviso in caso di recesso.
Dal giorno dell’assunzione decorre il periodo di prova di mesi , durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Le facciamo presente, in particolare: l’obbligo di mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; il divieto di trarre profitto da quanto forma oggetto delle Sue funzioni e di non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l’Azienda; l’obbligo di astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in Imprese od Organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori.
Alleghiamo alla presente l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e l’apposito modello in cui Lei presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali.
Le precisiamo che il Suo contratto potrà essere ceduto a Società partecipate, direttamente o indirettamente da Poste Italiane. A tale cessione Ella dà il Suo preventivo consenso di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile con la sottoscrizione della presente lettera di assunzione.
Nell’invitarLa a confermare il Suo accordo su quanto precede, sottoscrivendo per accettazione e ricevuta copia della presente, Le formuliamo i migliori auguri per un proficuo lavoro presso Poste Italiane S.p.A.
IL DIRETTORE
PATTO DI DISPONIBILITA’ ALLA VARIABILITA’ DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE
settimanali.
In relazione al suddetto patto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A., Le è riconosciuta la facoltà di denuncia, in forma scritta, non prima di 5 mesi dalla data di stipulazione del patto stesso e con preavviso non inferiore ad un mese al datore di lavoro, quando ricorrono le seguenti ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
IL DIRETTORE
Per accettazione e ricevuta :
Allegato 3
Oggetto: fac simile lettera di assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale a tempo determinato
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute, ci è gradito comunicarLe la Sua assunzione presso la nostra Azienda con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale di tipo orizzontale con regime orario settimanale articolato su……ore a decorrere dal fino al….
La Sua assunzione viene effettuata ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere (tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo2); in particolare, per l’ espletamento dell’attività di (specificare le ragioni che consentono l’apposizione del termine).
Il Suo rapporto di lavoro, disciplinato sul piano normativo ed economico dal vigente C.C.N.L. di Poste Italiane Spa, decorre
dal il .
e cesserà, senza necessità di preavviso,
Il presente contratto avrà durata fino alla scadenza del termine sopra indicato subordinatamente al superamento da parte Sua del periodo di prova, pari a (indicare numero dei giorni), durante il quale ad ognuna delle parti è consentito di recedere liberamente dal presente rapporto di lavoro, sulla base di semplice comunicazione scritta all’altra parte.
L’orario di lavoro sarà il seguente: dalle ore alle ore di tutti i giorni lavorativi.
Come convenuto, Xxx viene inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione professionale per il personale di Poste Italiane S.p.A., con qualifica di (operaio, impiegato o quadro) nel livello …., nel ruolo
2 La causali generali vanno utilizzate in alternativa tra loro e sono individuate in relazione alle ragioni specifiche che vanno contestualmente indicate nella lettera di assunzione, ad esempio:
− acquisizione di una specifica commessa;
− realizzazione di un progetto specifico;
− intensificazione dei ritmi di produzione;
− sostituzione di lavoratrice assente per maternità;
− causali di cui al comma 2 dell’art. 22 del vigente CCNL nel limite massimo dell’8% su base regionale.
di ….. ed assegnato presso………(indicare struttura e luogo di lavoro).
La Sua prestazione, secondo quanto consentito dalla normativa legale vigente, ed in particolare dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, e dal decreto legislativo 24 ottobre 2003, n. 276, sarà quantitativamente ridotta rispetto a quella prevista, per il rapporto a tempo pieno, dalla contrattazione collettiva. Pertanto, quale remunerazione per la Sua attività e come corrispettivo di ogni Sua obbligazione, Le verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda composta da:
− minimo tabellare (€ )
− indennità di contingenza (€ )
− (eventuale: assegno personale assorbibile in caso di eventuali miglioramenti economici).
Alla cessazione del rapporto Le verranno inoltre corrisposti il TFR e i ratei di tredicesima e quattordicesima spettanti in relazione ai mesi di servizio prestato.
In caso di assenze per malattia, che intervengano dopo il superamento del periodo di prova, Lei ha il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza di un periodo massimo di comporto corrispondente ad 1/6 della durata del contratto e comunque non oltre la data di scadenza del medesimo. Nel computo del predetto periodo si terrà conto delle assenze per malattia dovute all’unico continuato episodio morboso ovvero a più episodi morbosi, i cui giorni e/o periodi di riferimento vanno a tal fine sommati tra loro.
Resta inteso che il riproporzionamento verrà effettuato su tutti gli istituti retributivi, sia diretti che indiretti ovvero differiti.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni del più volte richiamato contratto per quanto concerne, in particolare:
♦ la durata delle ferie e le modalità della loro fruizione.
Le facciamo presente, in particolare: l’obbligo di mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; il divieto di trarre profitto da quanto forma oggetto delle Sue funzioni e di non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l’Azienda; l’obbligo di astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in Imprese od Organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori.
Alleghiamo alla presente l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e l’apposito modello in cui Lei presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali.
Nell’invitarLa a confermare il Suo accordo su quanto precede, sottoscrivendo per accettazione e ricevuta copia della presente, Le formuliamo i migliori auguri per un proficuo lavoro presso Poste Italiane S.p.A.
IL DIRETTORE
PATTO DI DISPONIBILITA’ ALLA VARIABILITA’ DELLA COLLOCAZIONE TEMPORALE
In relazione al suddetto patto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del vigente CCNL Poste Italiane S.p.A., Le è riconosciuta la facoltà di denuncia, in forma scritta, non prima di 5 mesi dalla data di stipulazione del patto stesso e con preavviso non inferiore ad un mese al datore di lavoro, quando ricorrono le seguenti ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
IL DIRETTORE
Per accettazione e ricevuta :
Oggetto : fac simile accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 61/00
Premesso che tra il /la Sig./Sig.ra , nata a ,il , residente in (C.F. ), attualmente assegnata presso , con sede in e Poste Italiane S.p.A., è in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal , ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo 100/01 e dal decreto legislativo 276/03, si conviene, con il presente accordo, che la trasformazione del suddetto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avvenga, nel rispetto delle richiamate previsioni di legge e del vigente CCNL di Poste Italiane, alle seguenti condizioni:
• decorrenza;
• durata;
• inquadramento (qualifica, livello e ruolo);
• attività;
• tipologia della prestazione lavorativa: specificare durata, collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese;
• rideterminazione, dalla data di decorrenza della trasformazione, della retribuzione in proporzione al nuovo orario di lavoro.
Il presente accordo si integra con le altre disposizioni del CCNL sopra richiamato e la sua efficacia resta subordinata, ai sensi della legge citata, alla convalida da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Il lavoratore Poste Italiane
Oggetto : fac simile comunicazione interna di conversione del rapporto di lavoro
D.ssa
Responsabile Dell’Amministrazione del Personale della DCRUO - Sede
Dr. …….
Responsabile XXXXXXXX Sede
Responsabile Risorse Umane Regionale
IPOST
Settore Previdenziale
Xxxxx Xxxxxx,000 00000 Xxxx
Xxxx,
Oggetto: trasformazione part-time del rapporto di lavoro
Vi comunichiamo che dal ………………. Il/la dipendente ha trasformato il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo n. 61 del 25 febbraio 2000. Vi alleghiamo copia dell’accordo già convalidato dalla competente Direzione provinciale del lavoro in data , al fine di provvedere agli adempimenti di competenza.
• Cognome e nome
• Luogo e data di nascita
• Assunzione Poste
• Struttura
• Inquadramento
• Decorrenza Part-Time
• Durata Part-Time: fino al
• Tipologia
• Ore settimanali
• Articolato nel modo seguente Cordiali saluti.
Allegato 6
Fac simile domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Responsabile Unità produttiva
p.c. Responsabile Regionale Risorse Umane
Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Il sottoscritto Livello professionale In servizio presso
Chiede di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale con decorrenza dal alle seguenti condizioni…( indicare
orario di lavoro e tipologia contrattuale).
Motivi della richiesta
Luogo
Data Firma
Allegato 7
Fac simile lettera di trasmissione domanda di trasformazione
Al Responsabile Regionale Risorse Umane
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Il/la Sig/Sig.ra Livello in servizio presso ha presentato domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in data che si allega in copia.
PARERE :
MOTIVAZIONI:
Data Firma
(Il Responsabile dell’Unità produttiva )
Allegato 8
Fac simile lettera di diniego
Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Comunicazione diniego
La informiamo che in relazione alle esigenze tecnico-produttive della sua struttura di appartenenza e alla garanzia di funzionalità del servizio, non può essere accolta la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da Lei presentata.
Data Firma
(Responsabile Unità produttiva)
STRUTTURE CENTRALI
FUNZIONI | Responsabile Unità produttiva | RUR |
Esame della richiesta | ||
Stipula del contratto | ||
Legenda:
Responsabilità propria Responsabilità condivisa
STRUTTURE CENTRALI
FUNZIONI | RUD O o KAC CORPORATE | RUD O o KAC CORPORATE |
Esame della richiesta | ||
Stipula del contratto | ||
Legenda:
Responsabilità propria Responsabilità condivisa