Aspetti procedurali. Il comma 2-sexies demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.
Aspetti procedurali. Beneficiano di tale istituto i dipendenti di ruolo del comparto. Il numero massimo dei dipendenti fruitori non deve superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio dell’anno precedente, con arrotondamento all’unità superiore. Le assenze del dipendente sono considerate permessi straordinari retribuiti, ne consegue che tali periodi di assenza vanno considerati come servizio prestato, utile a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi al trattamento di quiescenza e previdenza; dalla retribuzione verranno ovviamente escluse quelle indennità o benefici che presuppongono l’effettiva presenza in servizio. Il dipendente può essere agevolato con turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. La Direzione Generale provvede, entro il mese di ottobre di ciascun anno, ad emanare avviso pubblico per la raccolta delle domande Il dipendente interessato a fruire dei permessi in argomento deve inoltrare domanda corredata dei documenti richiesti o da autocertificazione, come previsto dalla specifica regolamentazione. Le domande dovranno essere inviate al Servizio Personale Settore Economico-Previdenziale per la relativa valutazione di concedibilità e per l’eventuale predisposizione della graduatoria. L’esito della domanda viene comunicato al dipendente entro dicembre dell’anno stesso. Il dipendente per assentarsi deve richiedere il permesso di volta in volta utilizzando i moduli appositi, firmati dal proprio Responsabile di U.O. / Servizio. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo previsto dalla normativa verrà redatta a cura del Servizio Personale, una graduatoria sulla base dei criteri di priorità sottoindicati:
Aspetti procedurali. Le operazioni che determinano una nuova posizione rilevante o ne accrescono il valore in misura superiore al 10% devono:
Aspetti procedurali. Nel caso di trattori agricoli o forestali oggetto di adeguamenti conformi alla indicazioni tecniche previste nel presente documento è necessario che sia rilasciato dal soggetto che ha effettuato gli interventi tecnici di adeguamento un certificato di conformità (vedi allegato I) che deve essere conservato a cura dell’utente.
Aspetti procedurali. 1. KLM Royal Dutch Airlines («KLM») e Northwest Airlines inc. («NW») hanno concluso, dall'inizio degli anni Novanta, diversi accordi di cooperazione. Nel gennaio 1993 la coo- perazione ha assunto la forma di un «accordo di alleanza» in base al quale KLM e NW, pur conservando le loro identità giuridiche, agiscono de facto come un'unica en- tità (1). L'alleanza KLM/NW non è stata notificata alla Com- missione.
Aspetti procedurali. Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice, in rapporto alla specifica tipologia d’intervento, si è scelto di omettere il primo livello della progettazione consistente nel progetto di fattibilità tecnico- economica e di redigere, pertanto, i soli livelli definitivo ed esecutivo. Per quanto riguarda il ricorso agli operatori economici ai fini dell’esecuzione degli interventi manutentivi direttamente gestiti dall’Agenzia, secondo quanto impartito dalla Direzione Generale dell’Agenzia stessa e fatte salve le fattispecie espressamente derogabili, vige l’obbligatorietà di avvalersi delle ditte selezionate con gli Accordi Quadro di cui all’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011 (cosiddetto “Manutentore Unico”). Da un punto di vista procedurale si è scelto, ai sensi dell’art. 51 del Codice, di suddividere l’appalto in 2 lotti prestazionali così come definiti all’art. 3 lettera ggggg) del Codice stesso. Nel primo lotto (LOTTO 1 – € 1.928.291,39) vengono trattate tutte le lavorazioni edili (OG1) ed impiantistiche (OS3, OS28 e OS30) per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ascrivibili sinteticamente alle categorie OG1 e OG11, in modo da poter assolvere, per la selezione del contraente, all’obbligatorietà di ricorso agli Accordi Quadro citati secondo quanto detto sopra. La categoria rimanente, OS4, anch’essa di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) n. 248 del 10/11/2016, costituisce il secondo lotto prestazionale (LOTTO 2 - € 200.533,86) in quanto non trattabile con gli Accordi Quadro di cui sopra, aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi manutentivi ascrivibili alle categorie OG1 OG2 e OG11 per le quali è stata richiesta agli operatori economici selezionati, in sede di partecipazione alla procedura, il possesso della qualificazione. Trattandosi di due lotti prestazionali, e non funzionali, si è scelto in fase di progettazione definitiva di redigere un unico progetto che sviluppasse e mostrasse la totalità e l’unitarietà dell’intervento, pur già in un’organica suddivisione in nuce degli elaborati. In fase di progettazione esecutiva i rispettivi progetti dei due lotti saranno poi resi autonomi e scissi l’uno dall’altro. Il servizio di verifica preventiva della progettazione oggetto del presente Capitolato riguarda esclusivamente il progetto esecutivo del LOTTO 1.
Aspetti procedurali. 3. La Commissione ha avviato le seguenti procedure nei confronti dell’alleanza: — con decisione del 3 luglio 1996 la procedura pre- vista dall’articolo 89 del trattato CE in merito ai servizi fra l’Europa e gli Stati Uniti, — con decisione del 30 luglio 1996 una procedura, avente gli effetti giuridici previsti dall’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, concernente i servizi di trasporto aereo fra aero- porti comunitari, — con decisione del 31 luglio 1996 una procedura, avente gli effetti giuridici previsti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolmanento n. 17 del Consi- glio, concernente i servizi non direttamente colle- gati alla prestazione dei servizi di trasporto ae- reo.
Aspetti procedurali. Le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono presentate al Responsabile dell’unità produttiva di appartenenza e per conoscenza alle Risorse Umane Regionali (allegato 4). Il Responsabile dell’unità produttiva esamina la richiesta -avvalendosi anche della collaborazione del Responsabile RU di riferimento- sulla base delle esigenze individuali del lavoratore e in funzione della compatibilità di una prestazione di lavoro ad orario ridotto con la natura delle mansioni espletate e con le esigenze organizzative e produttive della struttura di appartenenza. La domanda di trasformazione, corredata dal parere del Responsabile dell’Unità Produttiva di appartenenza, dovrà essere trasmessa (allegato 5), alle Risorse Umane Regionali che in caso di riscontro positivo, previa comunicazione al RUD competente, o al KAC-DCRUO, procedono alla stipula del contratto. Analogamente si procederà, sul piano operativo, qualora l’iniziale parere negativo della struttura interessata venga riconsiderato nei passaggi successivi sulla base degli approfondimenti intervenuti. Anche in caso di riscontro negativo all’istanza dovrà essere fornita per iscritto risposta all’interessato (allegato 6). Relativamente al personale in forza presso le Strutture Centrali si precisa che: • la percentuale di riferimento va correlata a quella della Regione Lazio; • le domande vanno presentate alle Risorse Umane Divisionali per il personale assegnato alle Divisioni, al KAC/ DCRUO per il restante personale; • l’esame e il parere competono alla Funzione Risorse Umane di competenza o al KEY Account Corporate per le Direzioni Centrali. La lettera di conversione deve essere redatta in triplice copia (firmata, a seconda dei casi dal RUD o dal Key Account), firmata dal dipendente e inviata al Servizio (DPL) competente per la convalida. Copia della lettera di conversione deve inoltre essere trasmessa, per i necessari adempimenti, all’Ipost, alla DCRUO - SAP e naturalmente alla Struttura di appartenenza del lavoratore.
Aspetti procedurali. Lo schema di convenzione viene approvato dalla Giunta della Comunità previa intesa con la Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 17 bis della L.P. 3/2006. Questa ultima deliberazione con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti che rappresentino i 2/3 della popolazione presente sul territorio interessato.