Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese edili e di gestione immobiliare
Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese edili e di gestione immobiliare
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS Impresa Edile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’attività delle imprese edili, di costruzioni e delle società di gestione immobiliare che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.
L’assicurazione è esclusa per:
x gli eventi che derivano da fatti dolosi dell’assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l’assicurato è assolto o prosciolto con sentenza definitiva, o se il procedimento si conclude con un provvedimen- to definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento o se interviene la prescrizione del reato;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, serrate e eventi naturali per i quali viene riconosciu- to lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
x le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere.
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito del- le materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investi- gative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite an- nuo. È possibile aumentare tale somma fino a
100.000 euro per sinistro, o diminuirla a 15.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguen- ti ambiti:
✓ ambito penale: difesa in caso di procedimen- to penale;
✓ ambito amministrativo: prevede tutela lega- le per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di leg- ge diverse da quelle di natura fiscale e tribu- taria, inclusa la fase antecedente l’emissione del provvedimento sanzionatorio. Include inoltre alcune garanzie di perdite pecuniarie in caso di attacco cyber che provochi un dan- no reputazionale, in caso di violazione dei dati personali (Data Breach) che comporti l’avvio di un procedimento penale o ammini- strativo o in caso di presunta violazione del
D. Lgs. 231/2001 per ridurre l’impatto delle sanzioni interdittive.
È possibile estendere la garanzia, con il paga- mento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
- danni extracontrattuali;
- ambito civile contrattuale;
- controversie con i clienti, scegliendo fra quattro diverse opzioni di copertura;
- ambito penale, per la retroattività della ga- ranzia;
- ambito fiscale-tributario e per le controversie con enti e istituti previdenziali e assistenziali (pacchetto fisco e previdenza);
- ambito concorrenza sleale;
- procedimenti davanti al TAR per gare pubbli- che d’appalto.
È inoltre possibile estendere il periodo di po- stuma a 10 anni.
La garanzia non vale:
! se il valore economico di una controversia, di un procedimento o se il valore della sanzio- ne amministrativa è inferiore a 500 euro;
! per la materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto indicato nelle garanzie;
! per controversie relative alla costruzione di immobili che rappresentano la sede legale e/o operativa del contraente;
! per controversie che riguardano la vendita e/o locazione e/o leasing immobiliare se gli im- mobili non rappresentano l’oggetto sociale del contraente e in assenza di un’estensione di garanzia per le vertenze con i clienti;
! per controversie che riguardano la vendita e/o la locazione di beni immobili e/o leasing immobiliare, salvo quando si riferiscono ad immobili all’interno dei quali viene svolta l’attività;
! per controversie che riguardano l’acquisto di immobili;
! le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
! le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d’azienda o di quote societarie;
! per controversie nei confronti di DAS;
! per controversie e procedimenti relativi ad immobili in cui non viene svolta l’attività, ec- cetto quelli che rappresentano l’oggetto sociale del contraente;
! per controversie contrattuali, salvo quanto indicato nelle garanzie;
! per controversie con istituti ed enti pubblici previdenziali e sociali, salvo quanto indicato nelle garanzie;
! per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d’auto- re o di esclusiva;
! per controversie e procedimenti che riguardano la concorrenza sleale, salvo per i proce- dimenti penali e per quanto indicato nelle garanzie.
DAS non copre le seguenti spese:
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
! spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in par- cella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n.55/2014;
! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! spese di viaggio e soggiorno dell’avvocato;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’assicurato secondo il principio di soli- darietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali.
! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autoriz- zate da DAS;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA indetraibile nelle fatture dei professioni- sti incaricati.
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali e controversie che riguardano la concorrenza sleale.
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzione amministrativa e per le restanti garanzie.
Obblighi prima di sottoscrivere il contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l’azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione “rimozione contenuti lesivi della reputazione” devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadri- mestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3%. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell’apposito spazio a disposizione, è indicato “indicizzazione: sì” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è am- messo nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.
DIP Danni DAS Impresa Edile mod. DIPD-DIE 2022 - Documento aggiornato a maggio 2022
Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese edili e di gestione immobiliare
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: DAS Impresa Edile
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 31/05/2022 Il DIP Aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 51,39 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 37,62 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 31,70 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 14,27 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 61,20 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 193%
Al contratto si applica la legge italiana.
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente: a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber. DAS rimborsa le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d’identità che comporti l’accesso non autorizzato a: i. sistemi informatici aziendali; ii. account aziendali di posta elettronica; iii. profili aziendali su siti web o social media. b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, DAS rimborsa le spese per: i. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione; ii. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative; iii. la consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato. c) Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali: i. redigere un piano di azioni di rimedio all’evento di Data Breach e di mitigazione del rischio; ii. la consulenza necessaria per l’implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Retroattvità della garanzia nei procedimenti penali | La garanzia di tutela legale in sede penale opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all’assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la |
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garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, l’assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d’Ufficio. | |||||
La garanzia opera per: a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi; b) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell’assicurato; c) richiedere l’eventuale citazione in giudizio dell’assicuratore della responsabilità civile. | |||||
Pacchetto contrattuale | La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere controversie per: 1. forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati a fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, i lavoratori somministrati, gli agenti e i rappresentanti che prestato la propria attività nei confronti del contraente; 3. controversie riguardanti gli immobili assicurati. | ||||
Questa garanzia può essere acquistata se è stata acquistata anche la garanzia aggiuntiva “pacchetto danni extracontrattuali”. La garanzia opera per le controversie contrattuali con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. Sono comprese le controversie con gli inquilini e quelle che riguardano la vendita degli immobili, quando tali attività rientrano nell’oggetto sociale del contraente. Il contraente può scegliere fra una o più delle seguenti opzioni: | |||||
Opzione numero casi | Fase di risoluzione amichevole delle controversie | Fase giudiziale | |||
5 casi | Con il limite di 5 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 5 previste | |||
10 casi | Con il limite di 10 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 10 previste | |||
15 casi | Con il limite di 15 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 4 casi per ciascun anno assicurativo delle 15 previste | |||
3 casi senza azione in giudizio | Con il limite di 3 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo | La garanzia non opera in questa fase | |||
Pacchetto fisco e previdenza | La garanzia opera per: a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997, se il contraente necessita dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato tra quelli indicati dall’art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente; b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi. | ||||
La garanzia opera per agire o resistere in giudizio in una controversia che riguarda il risarcimento di danni subiti o causati dall’assicurato per presunto fatto illecito, in tema di concorrenza sleale. La garanzia opera se le richieste dell’assicurato siano integralmente accolte o se le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo. | |||||
Ricorso al TAR per gare pubbliche d’appalto | La garanzia opera per agire o resistere in giudizio davanti al TAR solamente in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo. | ||||
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro dieci (10) anni dalla sua cessazione, anziché entro due (2) anni; la scelta di tale estensione è riportata in polizza. |
Rischi esclusi | Per il pacchetto base le garanzie sono inoltre escluse: a) per le controversie di diritto civile in genere; b) per l’opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria. Per il pacchetto danni extracontrattuali le garanzie sono inoltre escluse: a) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile; b) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l’assicurazione di responsabilità civile non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato; c) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l’assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi e se non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi. Per il pacchetto contrattuale le garanzie sono inoltre escluse per controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti. |
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Per i pacchetti controversie con i clienti 5 casi di cui 2 in giudizio, controversie con i clienti 10 casi di cui 2 in giudizio, controversie con i clienti 15 casi di cui 4 in giudizio e controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio le garanzie sono inoltre escluse: a) per controversie di lavoro; b) per controversie con i fornitori. Per il pacchetto fisco e previdenza le garanzie sono inoltre escluse: a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale; c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 472/97; d) per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali. Per il pacchetto concorrenza sleale le garanzie sono inoltre escluse: a) se le richieste dell’assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte; b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell’azione in giudizio per il risarcimento danni; c) per controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell’azione in giudizio; d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall’inosservanza di norme di legge in tema di concorrenza; e) per controversie di diritto civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura. |
Per la garanzia pacchetto base valgono i seguenti limiti:
1. nella garanzia opposizione contro una sanzione amministrativa, le spese per la difesa dell’assicurato nell’eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l’emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, sono incluse nel limite di 5.000,00 euro per sinistro;
2. la garanzia di tutela legale non copre anticipi di spese in caso di procedimento penale per delitto doloso in attesa del provvedimento defintivo oltre i 5.000 euro.
La garanzia di perdite pecuniare sicurezza, privacy e cyber non copre:
a) spese per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo dei contenuti lesivi della reputazione oltre i 3.000 euro, purché il contraente abbia denunciato l’attacco informatico, il furto d’identità o l’accesso non autorizzato alle autorità competenti e unicamente tramite l’utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS;
b) spese per redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione o per predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative oltre i 5.000 euro;
c) spese per il piano di rimedio a un Data Breach oltre i 5.000 euro per sinistro.
Per la garanzia retroattività della garanzia nei procedimenti penali valgono i seguenti limiti:
a) se a favore dell’assicurato opera un’altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta;
b) se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
La garanzia tutela legale danni extracontrattuali opera con i seguenti limiti:
Danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi:
a) in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che copre l’evento: a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile;
b) in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo del massimale indicato in polizza;
c) se l’assicurato non ha un’assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino a 5.000 euro per evento; ad esempio, la garanzia di tutela legale opera a queste condizioni se la polizza di responsabilità civile prevede una franchigia o uno scoperto o se l’assicuratore di responsabilità civile non prende in carico la richiesta di risarcimento per mancanza di responsabilità dell’assicurato.
Citazione in giudizio dell’assicuratore di responsabilità civile: la garanzia opera con il limite di 2.500 euro per evento.
Per La garanzia tutela legale pacchetto contrattuale, in caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del contraente, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.
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La garanzia controversie con i clienti non copre l’assistenza in fase giudiziale se nei cofronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
La garanzia pacchetto concorrenza sleale opera fino alla metà dell’importo del massimale indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.
La garanzia ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto opera fino all’importo massimo di 5.000 euro per evento e con il limite di un (1) sinistro per anno assicurativo e non vale per procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall’esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo.
Per la garanzia postuma 10 anni, se il contraente interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore, la garanzia opera a esaurimento del massimale della polizza sottoscritta con l’altro assicuratore; se le condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch’essa in secondo rischio, la garanzia opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 800.84.90.90, dall’estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione “area clienti”. |
necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt 1892 e 1893 del Cod. Civ. | |
Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: • paga l’indennizzo; • comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. La garanzia non opera per: a) i primi 180 giorni dalla stipula della polizza per le garanzia “pacchetto fisco e previdenza”; b) i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie di natura contrattuale. Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 180 (per le sanzioni tributarie) e di 90 giorni (per le controversie contrattuali). | |
Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall’origine e quindi il contraente e |
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DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L’esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata. | |
Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione. |
Il prodotto è rivolto ad aziende con partita IVA e sede legale italiana per la tutela legale della propria attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,25% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all’indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LE IMPRESE EDILI E DI GESTIONE IMMOBILIARE
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- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori
- Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
INDICE
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DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 2 |
SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? | Pg. 3 |
Articolo fi.fi – Pacchetto base - Garanzie di tutela legale Articolo fi.2 – Garanzie di perdite pecuniarie “sicurezza, privacy e cyber” Articolo fi.3 – Estensione di garanzia “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali” Articolo fi.4 – Estensione di garanzia “Tutela legale danni extracontrattuali” Articolo fi.5 – Estensione di garanzia “Pacchetto contrattuale” Articolo fi.6 – Estensione di garanzia “Controversie con i clienti 5 casi di cui 2 in giudizio” Articolo fi.7 – Estensione di garanzia “Controversie con i clienti fi0 casi di cui 2 in giudizio” Articolo fi.8 – Estensione di garanzia “Controversie con i clienti fi5 casi di cui 4 in giudizio” Articolo fi.9 – Estensione di garanzia “Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio” Articolo fi.fi0 – Estensione di garanzia “Pacchetto fisco e previdenza” Articolo fi.fifi – Estensione di garanzia “Pacchetto concorrenza sleale” Articolo fi.fi2 – Estensione di garanzia “Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto” Articolo fi.fi3 – Estensione di garanzia “Postuma fi0 anni” Articolo fi.fi4 – Chi è assicurato e quali beni sono assicurati | |
SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? | Pg. 7 |
Articolo 2.fi – Esclusioni comuni a tutte le garanzie Articolo 2.2 – Esclusioni specifiche garanzia “Pacchetto base” Articolo 2.3 – Esclusioni specifiche garanzia “Tutela legale danni extracontrattuali” Articolo 2.4 – Esclusioni specifiche garanzia “Pacchetto contrattuale” Articolo 2.5 – Esclusioni specifiche garanzie “Controversie con i clienti 5 casi di cui 2 in giudizio”, “Controversie con i clienti fi0 casi di cui 2 in giudizio”, “Controversie con i clienti fi5 casi di cui 4 in giudizio” e “Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio” Articolo 2.6 – Esclusioni specifiche “Pacchetto fisco e previdenza” Articolo 2.7 – Esclusioni specifiche “Pacchetto concorrenza sleale” | |
SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | Pg. 9 |
Articolo 3.fi – Limitazioni di copertura comuni Articolo 3.2 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali” Articolo 3.3 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Pacchetto contrattuale” Articolo 3.4 – Limitazioni di copertura specifiche per le garanzie “Controversie con i clienti: 5 casi di cui 2 in giudizio”, “Controversie con i clienti: fi0 casi di cui 2 in giudizio”, “Controversie con i clienti fi5 casi di cui 4 in giudizio” e “Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio” Articolo 3.5 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto” Articolo 3.6 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Postuma fi0 anni” Articolo 3.7 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS | |
SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? | Pg. fi0 |
SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | Pg. fi0 |
Articolo 5.fi – Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.fi0 – Prescrizione | |
SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? | Pg. fi2 |
Articolo 6.fi – A quanto ammonta e come si paga l’assicurazione Articolo 6.2 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione Articolo 6.3 – Regolazione del premio per le successive annualità | |
SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | Pg. fi3 |
Articolo 7.fi – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto Articolo 7.3 – Quando un sinistro è considerato in garanzia | |
SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | Pg. fi4 |
Articolo 8.fi – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento Articolo 8.2 – Disdetta Articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro | |
Pg. fi4 | |
Articolo 9 – Foro competente Articolo fi0 – Tasse e imposte Articolo fifi – Richiamo alle norme di legge Articolo fi2 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali |
GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. | |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Evento | Fatto dannoso che dà origine al sinistro. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Franchigia | Quota di spese che restano a carico dell’assicurato. |
Libro Unico del lavoro | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Patteggiamento | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero circa l’entità della pena da irrogare (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo. |
Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. | |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l’imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. fi57-fi6fi. | |
Primo rischio | Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima. |
È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. | |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Secondo rischio | Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l’esaurimento del massimale dell’altro assicuratore. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell’assicurato ma che sarebbero onere della controparte. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
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SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?
ARTICOLO 1.1 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
fi.fi.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza. fi.fi.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 2.1 lettera a) per i delitti dolosi;
b) presentare opposizione, davanti all’autorità competente, contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria. Sono incluse le spese per la difesa dell’assicurato nell’eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l’emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione) nel limite di 5.000,00 euro per sinistro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:
i. Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 20fi6/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo fi96/2003, successive integrazioni e modifiche);
ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 8fi/2008, successive integrazioni e modifiche);
iii. Responsabilità amministrativa da reato (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, Decreto Legislativo 23fi/200fi, successive integrazioni e modifiche);
iv. Controlli in materia di sicurezza alimentare (“HACCP” – Decreto Legislativo fi93/2007, successive integrazioni e modifiche) v. Codice dell’ambiente (“Testo unico in materia ambientale”, Decreto Legislativo n. fi52/2006, successive integrazioni e
modifiche).
fi.fi.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale o amministrativo in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.fi.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per delitto doloso, con il limite di 5.000,00 euro per sinistro in attesa della definizione del giudizio, con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L’importo anticipato va restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia. Il contraente e l’assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;
c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
ARTICOLO 1.2 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE “SICUREZZA, PRIVACY E CYBER”
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente:
a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber. DAS rimborsa le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l’impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d’identità che comporta l’accesso non autorizzato a:
fi. sistemi informatici aziendali;
2. account aziendali di posta elettronica;
3. profili aziendali su siti web o social media.
DAS rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro; la garanzia opera se il contraente ha denunciato l’attacco informatico, il furto d’identità o l’accesso non autorizzato alle autorità competenti e unicamente tramite l’utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:
fi. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google); 2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
4. svolgere attività di “positive SEO” ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.
b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 23fi/200fi e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 23fi/0fi, DAS rimborsa le spese per:
fi. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
2. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative; 3. la consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato.
La garanzia rimborsa complessivamente fino a un massimo di 5.000,00 euro per sinistro.
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c) Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l’impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, fino a un massimo di 5.000,00 euro per sinistro, per: fi. redigere un piano di azioni di rimedio all’evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
2. la consulenza necessaria per l’implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente.
(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
ARTICOLO 1.3 – GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI”
fi.3.fi. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all’articolo fi.fi. lett. a) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.
Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all’assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, l’assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d’Ufficio.
fi.3.2. Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato.
fi.3.3. Il contraente dichiara, anche per conto degli altri assicurati, di non aver ricevuto alcuna notizia né di essere a conoscenza di comportamenti o situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento penale per fatto imputabile all’assicuratofi.
ARTICOLO 1.4 – GARANZIA “TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI”
fi.4.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza ed agli immobili assicurati indicati all’art. fi.fi4.
fi.4.2. La garanzia opera per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi, fino all’importo del massimale indicato in polizza;
b) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
i. in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che copre l’evento: a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all’importo del massimale indicato in polizza2;
ii. in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo del massimale indicato in polizza;
iii. se l’assicurato non ha un’assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all’importo massimo di 5.000 euro per evento; ad esempio, la garanzia di tutela legale opera a queste condizioni se la polizza di responsabilità civile prevede una franchigia o uno scoperto o se l’assicuratore di responsabilità civile non prende in carico la richiesta di risarcimento per mancanza di responsabilità dell’assicurato;
c) richiedere l’eventuale citazione in giudizio dell’assicuratore della responsabilità civile, nel limite di 2.500,00 euro per evento. 1.4.3. DAS si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all’assicurato o al contraente di fornire una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi; se l’assicurato o il contraente non adempie alla richiesta questa garanzia non è operante.
fi.4.4. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale sopra indicato per ciascuna garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.4.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.5 – GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
fi.5.fi. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza. se deve affrontare:
a) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori per inadempienze proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le controversie civili che riguardano contratti di appalto e subappalto commissionati dal contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
fi Secondo quanto previsto dagli artt. fi892 e fi893 del codice civile 2 Come previsto dall’art. fi9fi7 del codice civile
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b) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del contraente;
c) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, che riguardano gli immobili che rappresentano l’oggetto sociale del contraente, e inoltre, gli immobili identificati in polizza nei quali l’assicurato svolge la propria attività.
fi.5.2. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.5.3. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.6 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”
fi.6.fi. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.6.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono comprese le controversie con gli inquilini e quelle che riguardano la vendita degli immobili, quando tali attività rientrano nell’oggetto sociale del contraente.
fi.6.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di cinque (5) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei cinque (5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
fi.6.4. L’estensione della garanzia all’azione in giudizio è concessa se, da visure o da informazioni commerciali acquisite da
DAS, nei confronti del debitore non risultano:
a) situazioni economiche pregiudizievoli;
b) carenze di beni;
c) richieste pendenti di fallimento o altra procedura concorsuale.
In questi casi la garanzia è limitata alla risoluzione amichevole della controversia e, se la procedura concorsuale è già avviata, alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
fi.6.5. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.6.6. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.7 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”
fi.7.fi. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.7.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono comprese le controversie con gli inquilini e quelle che riguardano la vendita degli immobili, quando tali attività rientrano nell’oggetto sociale del contraente.
fi.7.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di dieci (10) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei dieci (10) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
1.7.4. L’estensione della garanzia all’azione in giudizio è concessa se, da visure o da informazioni commerciali acquisite da
DAS, nei confronti del debitore non risultano:
a) situazioni economiche pregiudizievoli;
b) carenze di beni;
c) richieste pendenti di fallimento o altra procedura concorsuale.
In questi casi la garanzia è limitata alla risoluzione amichevole della controversia e, se la procedura concorsuale è già avviata, alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
1.7.5. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.7.6. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
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ARTICOLO 1.8 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 15 CASI DI CUI 4 IN GIUDIZIO”
fi.8.fi. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.8.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono comprese le controversie con gli inquilini e quelle che riguardano la vendita degli immobili, quando tali attività rientrano nell’oggetto sociale del contraente.
fi.8.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di quindici (15) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l’azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di quattro (4) casi, dei quindici (fi5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.
fi.8.4. L’estensione della garanzia all’azione in giudizio è concessa se, da visure o da informazioni commerciali acquisite da
DAS, nei confronti del debitore non risultano:
a) situazioni economiche pregiudizievoli;
b) carenze di beni;
c) richieste pendenti di fallimento o altra procedura concorsuale.
In questi casi la garanzia è limitata alla risoluzione amichevole della controversia e, se la procedura concorsuale è già avviata, alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
fi.8.5. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.8.6. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.9 – GARANZIA “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
fi.9.fi. DAS tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.9.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono comprese le controversie con gli inquilini e quelle che riguardano la vendita degli immobili, quando tali attività rientrano nell’oggetto sociale del contraente.
fi.9.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.9.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.10 – GARANZIA “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”
fi.fi0.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza. fi.fi0.2. La garanzia opera per:
a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/fi997 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera se il contraente necessita dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall’art. fi2 del codice del processo tributario3, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
fi.fi0.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.fi0.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.11 – GARANZIA “PACCHETTO CONCORRENZA SLEALE”
fi.fifi.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza. fi.fifi.2. La garanzia opera per:
a) sostenere un’azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi da concorrenza sleale, solo se le richieste dell’assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;
b) resistere a un’azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell’assicurato per danni da concorrenza sleale, solo se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.
fi.fifi.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali
3 Decreto Legislativo n. 546/fi992 e successive modifiche
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necessarie per affrontare l’azione in giudizio, fino alla metà dell’importo del massimale indicato in polizza, con il limite di 25.000 euro, e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”.
fi.fifi.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.12 – GARANZIA “RICORSO AL TAR PER GARE PUBBLICHE DI APPALTO”
fi.fi2.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.fi2.2. La garanzia opera per presentare ricorso o difendersi davanti al TAR solamente in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo.
fi.fi2.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l’azione in giudizio, fino all’importo massimo di 5.000 euro per evento e con il limite di un (1) sinistro per anno assicurativo. Sono escluse le spese indicate all’articolo 3.7 “Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS”. fi.fi2.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ARTICOLO 1.13 – GARANZIA “POSTUMA 10 ANNI”
fi.fi3.fi. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi all’attività d’impresa indicata in polizza.
fi.fi3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro dieci (10) anni dalla sua cessazione.
ARTICOLO 1.14 – CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
fi.fi4.fi. La polizza assicura il contraente.
fi.fi4.2. Le garanzie di tutela legale del pacchetto base e l’estensione di garanzia “tutela legale danni extracontrattuali” (articolo fi.4) valgono inoltre:
a) per le ditte individuali e le imprese familiari a favore delle seguenti persone: i. il titolare;
ii. i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell’attività; iii. i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti; b) per le società di persone a favore delle seguenti persone:
i. i soci;
ii. i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
iii. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti; c) per le società di capitale, a favore delle seguenti persone:
i. il legale rappresentante e gli amministratori; ii. i soci lavoratori;
iii. i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
fi.fi4.3. La garanzia del pacchetto base “opposizione alle sanzioni amministrative” (articolo fi.fi.2. lett. b)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell’organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 23fi/200fi. fi.fi4.4. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza, quale sede legale del contraente, e per tutti gli altri immobili all’interno dei quali viene svolta l’attività d’impresa, ubicati in Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
fi.fi4.5. Le garanzie operano inoltre per gli immobili che non possono essere considerati sede legale od operativa, ma che rappresentano l’oggetto sociale del contraente, entro i limiti stabiliti dalle estensioni di garanzia acquistate.
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SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?
ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
2.1.1. Le garanzie sono escluse:
a) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato4, derubricazione del reato da doloso a colposo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento;
b) per controversie che riguardano l’acquisto dei beni immobili;
c) per controversie che riguardano la vendita e/o la locazione di beni immobili e/o leasing immobiliare, salvo quando si riferiscono ad immobili all’interno dei quali viene svolta l’attività;
d) per controversie che riguardano vendita e/o locazione e/o leasing immobiliare, salvo quando gli immobili rappresentano l’oggetto sociale del contraente e solo se è stata acquistata un’estensione di garanzia per le controversie con i clienti;
e) per controversie che riguardano la costruzione di beni immobili che rappresentano la sede legale e/o operativa del contraente;
f) per controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
4 Art. 408 del codice di procedura penale
g) per controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
h) per controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d’azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione e partecipazione societaria;
i) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
k) per controversie nei confronti di DAS. 2.1.2. Le garanzie sono inoltre escluse:
a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal contraente;
b) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal contraente;
c) per controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l’estensione di garanzia “fisco e previdenza”, se sottoscritta dal contraente;
d) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d’autore o di esclusiva;
e) per controversie e procedimenti che riguardano la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali e per quanto indicato nella garanzia facoltativa “Pacchetto concorrenza sleale”, se sottoscritta dal contraente.
ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO BASE”
In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:
a) per le controversie di diritto civile in genere;
b) per l’opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria.
ARTICOLO 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI”
In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:
a) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile;
b) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l’assicurazione di responsabilità civile non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato;
c) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l’assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi o se non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse per controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti.
ARTICOLO 2.5 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 15 CASI DI CUI 4 IN GIUDIZIO” E “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:
a) per controversie di lavoro;
b) per controversie con i fornitori.
ARTICOLO 2.6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA”
In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:
a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 472/97;
d) per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.
ARTICOLO 2.7 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA “PACCHETTO CONCORRENZA SLEALE”
In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:
a) se le richieste dell’assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell’azione in giudizio per il risarcimento danni;
c) per controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell’azione in giudizio;
d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall’inosservanza di norme di legge in tema di concorrenza;
e) per controversie di diritto civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura all’articolo 1.11.
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SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI
3.1.1. La garanzia non vale:
a) se il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
b) per controversie e procedimenti ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati o che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa, salvo quando rappresentano l’oggetto sociale del contraente.
3.1.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del
contraente.
3.2.1. Se a favore dell’assicurato opera un’altra polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta.
3.2.2. Se le condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch’essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
ARTICOLO 3.3. – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del contraente, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.
ARTICOLO 3.4 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE “CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 15 CASI DI CUI 4 IN GIUDIZIO” E “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
3.4.1. Se nei confronti del debitore del contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l’azione in giudizio e, se la procedura concorsuale è già avviata, vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.
3.4.2. Le garanzie del pacchetto “Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio” non valgono mai per l’azione in giudizio.
La garanzia non vale per procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall’esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo.
ARTICOLO 3.6 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA “POSTUMA 10 ANNI”
3.6.1. Se il contraente interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del massimale della polizza sottoscritta con l’altro assicuratore.
3.6.2. Se le condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch’essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.
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ARTICOLO 3.7 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà5;
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
5 Art. fi292 codice civile
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
m) spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 superiori a 2.500 euro.
SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?
ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
4.fi.fi. Le garanzie operano per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari: a) di tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie di diritto civile di natura contrattuale e per le controversie che riguardano la concorrenza sleale;
c) d’Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e per controversie che sono incluse nel “Pacchetto fisco e previdenza” e nella garanzia “Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto”.
4.fi.2. Le garanzie di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber” operano per gli
eventi denunciati presso l’autorità competente in Italia.
4.fi.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
5.fi.fi. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 800.84.90.90, dall’estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle fi8:00;
b) sul sito www.das.it nella sezione “area clienti”.
5.fi.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica. 5.fi.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
5.fi.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
5.fi.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
5.fi.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 e fornire il numero di
polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
5.fi.7. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione”, l’assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio Linkiller incaricato a eseguire la prestazione, per individuare i contenuti da rimuovere.
ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
5.2.fi. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni: a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati6. A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura
per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS. 5.2.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
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6 Secondo quanto previsto dall’art. fi64 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05
5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
5.2.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo o ai casi di patteggiamento e prescrizione del reato. 5.2.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più
assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
5.2.7. Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni: a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente;
f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR e la garanzia di perdite pecuniarie “rimozione contenuti lesivi della reputazione” deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.
ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
5.4.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
5.4.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
5.5.fi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
5.5.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
5.5.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
5.5.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione7.
ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
5.6.fi. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un
sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri8.
5.6.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
11 di 14 7 Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 20fi0 8 Come previsto dall’art. fi9fi0 del codice civile
5.6.3. Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.
ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
5.7.fi. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione9.
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
5.8.fi. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
5.8.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recessofi0.
5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazionefifi .
5.8.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraentefi2, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
5.9.fi. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
5.9.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37fi35 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
5.9.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 5.fi. 5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 8.3.2.
5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondafi3. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?
ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
6.fi.fi. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3%. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
6.fi.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
6.2.fi. Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’<<indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati>> pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ
6.3.fi. Il premio annuo indicato in polizza costituisce il minimo dovuto ed è calcolato in base al parametro variabile riportato in
polizza. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle parti.
9 Come previsto dagli artt. fi892 e fi893 del codice civile fi0 Come previsto dall’art. fi898 del codice civile
fifi Come previsto dall’art. fi898 del codice civile fi2 Come previsto dall’art. fi897 del codice civile fi3 Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile
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6.3.2. Entro 90 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il contraente deve inviare a DAS o all’intermediario a cui è assegnato il contratto una dichiarazione scritta da cui risulta il valore del parametro per l’annualità trascorsa.
6.3.3. In caso di variazione in aumento del parametro, DAS emette una appendice di regolazione del premio, indicando la differenza tra quanto pagato anticipatamente e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. Il contraente deve pagare le differenze di premio risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell’appendice di regolazione.
6.3.4. Se l’aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del premio o se c’è una variazione in diminuzione del parametro variabile, DAS non deve emettere alcuna appendice di regolazione del premio.
6.3.5. In tutti questi casi il premio dovuto per la nuova annualità di contratto resta quello pagato in sede di rinnovo o di firma della
polizza. In caso di variazione in diminuzione il contraente può richiedere la sostituzione del contratto.
6.3.6. Se il contraente non comunica l’aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di premio di regolazione a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.
6.3.7. DAS si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal contraente, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il Libro unico del lavoro o l’ultimo bilancio approvato).
SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
7.fi.fi. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
7.fi.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.
7.1.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.
7.2.2. Entro fi5 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA
7.3.fi. Un sinistro rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
7.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione, salvo per quanto indicato nella garanzia facoltativa “Postuma fi0 anni”, se sottoscritta dal contraente. Il contraente non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore.
7.3.3. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
7.3.4. Per i ricorsi contro sanzioni tributarie un evento è considerato in garanzia se il primo atto di accertamento avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
7.3.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivofi4.
7.3.6. Per determinare la data in cui avviene un sinistro, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per danni extracontrattuali subiti o causati dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell’assicuratore di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto;
d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
7.3.7. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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fi4 Artt. 374-376 del codice di procedura penale
SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
ARTICOLO 8.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37fi35 Verona; PEC dasdifesalegale@ pec.das.it) oppure all’intermediario al quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall’origine e quindi il contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L’esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.
Se il contraente o DAS non intendono rinnovare l’assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall’articolo 5.9.2.
ARTICOLO 8.3 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO
8.3.fi. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
8.3.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
8.3.3. Entro fi5 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
fifi.fi. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolarefi5 l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
fifi.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI
DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Condizioni di assicurazione – Mod. CA 2022/DIE – Documento aggiornato a maggio 2022
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
fi5 Secondo quanto previsto dall’art. fi9fi4 del codice civile
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234 Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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