QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI Clausole campione

QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI. I CASI DI DECADENZA a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa; b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI i casi di decadenza Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni: a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare tempestivamente ARAG su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare ARAG e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di ARAG. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, ARAG non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di ARAG, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, ARAG garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.
QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI. I CASI DI DECADENZA
QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI i casi di decadenza a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve informare tempestivamente e puntualmente l’Ente di Appartenenza sull’avvio del procedimento a suo carico al fine di attivare l’eventuale beneficio del patrocinio legale; c) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; d) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; e) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.
QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI. I CASI DI DECADENZA 24.1. Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di perdite pecuniarie, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni: a) deve denunciare il sinistro entro il termine utile per proporre un’eventuale ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti; b) deve aggiornare DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; c) deve presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, se richiesto espressamente da DAS. 24.2. Il contraente autorizza DAS a richiedere informazioni presso altri assicuratori in merito alla stipula di polizze che assicurano lo stesso rischio. In caso di presenza di altre assicurazioni le prestazioni previste dalla garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” decadono.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.