Disciplina generale
Disciplina generale
Allo scopo di reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore, il nostro ordinamento (art. 2109 del Codice Civile e art. 10 D.lgs. 6672003) riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ciascun anno di servizio (art. 7 Direttiva CEE del 23/11/1993 n. 93/104/CE), fermo restando le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Detto periodo minimo di quattro settimane non potrà essere indennizzato a causa della mancata fruizione da parte del lavoratore, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le nuove disposizioni di legge (decreto legislativo n. 66/2003) prevedono la facoltà di monetizzare, da parte del datore di lavoro, i periodi di ferie non goduti, solo con riferimento ai periodi residui rispetto la fruizione effettiva delle 4 settimane (Messaggio INPS 79/2003).
Il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite è inoltre sancito dall’art.36 della Costituzione che può essere derogato solo in casi eccezionali e per particolari esigenze aziendali.
Le ferie costituiscono la terza e più importante pausa nella prestazione lavorativa, il cui periodo di fruizione è generalmente continuativo, predeterminato dai contratti collettivi e proporzionato all’anzianità di servizio.
Un patto, pertanto, che preveda il mancato godimento di ferie, dietro compenso, è nullo o quanto meno annullabile.
Il codice civile dispone che il diritto alle ferie spetta al lavoratore solo dopo un anno di ininterrotto servizio, ma il decorso annuale dovrà essere inteso come unità di misura della quantità di riposo e non anche come presupposto del diritto a fruirne.
Non sarà necessario, pertanto, ai fini del godimento delle ferie che sia trascorso un intero anno, poiché la loro maturazione avviene giornalmente.
E’ il datore di lavoro normalmente a stabilire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore. Qualora il datore di lavoro rifiuti espressamente la concessione delle ferie al prestatore, lo stesso non potrà assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o permessi, in un periodo da lui scelto in modo arbitrario, poiché ciò contrasterebbe con un ordinato e regolare svolgimento dell’attività tecnico-produttiva dell'impresa. Il lasso temporale, infatti, dovrà alternativamente coincidere, o con quello stabilito dall'imprenditore o concordato con le rappresentanze aziendali o preventivamente stabilito all'inizio dell'anno.
Costituirà grave infrazione disciplinare, pertanto, tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore, che senza autorizzazione del datore di lavoro si assenti per ferie.
Maturazione
Le ferie maturano di regola in relazione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa ed alle frazioni di mese superiori ai 15 giorni salvo diversa previsione contrattuale.
Il prestatore, pertanto, che lavori ininterrottamente per un anno, avrà diritto all’intero periodo di ferie previsto dal C.C.N.L., mentre qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o fine durante l’anno, il relativo diritto sarà riproporzionato in base a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati.
I C.C.N.L., infatti, dispongono che il calcolo delle frazioni di mese per il conteggio delle ferie, si effettua, considerando che ogni mese di effettivo servizio darà al lavoratore il diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie.
Teoricamente ciascun lavoratore matura il diritto alle ferie dal giorno della sua assunzione, ma per ragioni di praticità ogni azienda adotta propri criteri per stabilire una data di inizio del periodo di maturazione delle stesse, valido per tutti i dipendenti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, invece, nel corso del periodo di maturazione, eventuali ferie maturate e non fruite dovranno essere liquidate al lavoratore a titolo di indennità in quanto non godute, mentre daranno luogo ad una ritenuta, eventuali ferie fruite in eccesso rispetto a quelle spettanti.
Si precisa che in virtù del principio, secondo il quale il periodo di riposo ritenuto necessario per ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore, può essere frazionato in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda, qualora il datore di lavoro decida di recedere dal rapporto di lavoro, durante il periodo di prova, sarà tenuto a corrispondere al prestatore l'indennità sostitutiva per le ferie non godute (Sent. Corte Cost. 22/12/1980 n. 189).
Secondo quanto disposto dai singoli C.C.N.L., per determinare il periodo feriale, sarà possibile misurarne l’intervallo temporale facendo riferimento alle settimane, ai giorni di calendario o ai giorni lavorativi.
Maturazione delle ferie durante i periodi di assenza dal lavoro
Rientrano, inoltre, nei periodi di servizio, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, anche quelli durante i quali il prestatore si sia assentato per le seguenti cause (art.5 Conv. OIL 132/70):
- malattia o infortunio con obbligo alla conservazione del posto di lavoro (art.2110, comma 3 cod. civ.);
- astensione obbligatoria per maternità (art.6, legge 1204/71);
- congedo matrimoniale (R.D.L. 1334/1937);
- adempimento di funzione presso seggi elettorali (art.11, legge 53/1990);
- aspettativa sindacale, salvo diversa previsione contrattuale;
- altri permessi retribuiti;
- periodi di riduzione dell’orario di lavoro (Nota M.L. n. 32381/1966).
Non saranno computabili, invece, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, le seguenti assenze:
- astensione facoltativa (art.7, comma 1 legge 1204/71);
- malattia del bambino di età inferiore a tre anni (art.7, comma 2 legge 1204/71);
- servizio militare sia di leva che di richiamo alle armi;
- sciopero (Sent. Corte Cass. 15/2/1985 n.1315);
- preavviso non lavorato.
Gli orientamenti della giurisprudenza
Si precisa che il diritto alla maturazione delle ferie è interrotto in caso di in Cassa integrazione guadagni a zero ore, con totale sospensione dell’attività produttiva e assenza di corresponsione della retribuzione (Sent. Corte Cass. 17/1/1991 n.408).
Nel caso di Cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, il diritto al godimento delle ferie non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate, pertanto, spetterà ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, contrattualmente previsto, il cui importo sarà, proporzionalmente, a carico del datore di lavoro per le ore effettivamente prestate ed a carico della cassa integrazione, per la parte corrispondente alla riduzione di orario (Sent. Corte Cass. 28/5/1986 n.3603; Sent. Cass. 1/10/1991 n. 10205).
Qualora vengano stipulati contratti di solidarietà, il lavoratore avrà diritto alle ferie in misura intera e la CIG coprirà la quota di retribuzione mancante, causata dalla riduzione dell’orario di lavoro, mentre non è integrabile, in quanto non costituisce un corrispettivo diretto ed immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitutiva delle ferie (Circolare INPS 13/7/1994, n. 212).
Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante l’insorgenza della malattia, invece, la giurisprudenza prevalente afferma che, essendo il diritto del lavoratore alle ferie annuali, ricollegabile non all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì alla permanenza del rapporto di lavoro, nello stato morboso non va ravvisata una causa ostativa alla maturazione del diritto stesso. Va precisato, infatti, che il diritto alle ferie non coincide solo con quello al riposo ma anche con il diritto alla fruizione di un periodo di tempo libero e pertanto tutti quegli eventi che potrebbero impedirne il godimento non potranno costituire impedimento alla maturazione delle stesse (Massima Cass. 23/1/1997, n. 704).
Maturazione delle ferie durante il preavviso
In virtù del principio, (derogabile soltanto per accordo delle parti) secondo il quale il preavviso comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutte le obbligazioni ad esso connesse, fino alla scadenza del relativo termine, lo stesso periodo non può coincidere con le ferie (art.2109 cod. civ.) e qualora il prestatore d'opera abbia diritto, durante tale periodo ad un ulteriore periodo di ferie, questo non potrà coincidere con l’eventuale preavviso non lavorato.
Il periodo di preavviso, pertanto, dovrà essere considerato ai fini della maturazione del diritto alle ferie o alla corresponsione dell’indennità sostitutiva qualora vi sia stata effettiva prestazione lavorativa; mentre nel caso in cui il datore abbia dispensato il lavoratore dalla prestazione durante il preavviso, quest’ultimo non avrà diritto ai ratei di ferie corrispondenti a tale periodo.
Durata
La durata minima delle ferie per la generalità dei lavoratori, disciplinata dalla normativa internazionale (art.7, Direttiva CEE del 23/11/1993, n.93/104CE) e recepita dal nostro ordinamento (art. 10 D.lgs 66/2003) è pari ad un intervallo temporale non inferiore a 4 settimane, mentre la contrattazione collettiva stabilisce condizioni di miglior favore e provvede a regolamentare concretamente i vari settori produttivi.
La legislazione nazionale (art.7 Regio Decreto Legge 1825/1924) prevede, per la categoria degli impiegati, qualora non siano protetti da disposizioni contrattuali di miglior favore, il diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con corresponsione della retribuzione, che varia in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore e che non potrà essere minore di:
- 10 giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai cinque anni;
- 15 giorni, in caso di anzianità di servizio da cinque a quindici anni;
- 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da quindici a venticinque anni;
- 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre venticinque anni.
Per esigenze aziendali, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi, a patto che sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.
Modalità di calcolo
La contrattazione collettiva prevede una durata delle ferie variabile in relazione all’anzianità di servizio ed alla qualifica attribuita al prestatore di lavoro, infatti per quanto riguarda la prima, il calcolo per la determinazione delle ferie dovrà essere effettuato dalla data di assunzione fino alla maturazione del diritto alle stesse, considerando anche il periodo di prova e qualsiasi altro che sia utile ai fini del calcolo dell’anzianità.
Per quanto riguarda la qualifica contrattuale, invece, alcuni CCNL prevedono una durata delle ferie che si differenzia in base al livello di inquadramento, pertanto, nel caso in cui il prestatore durante l’anno di maturazione delle stesse cambi qualifica, il calcolo dei giorni di ferie a cui avrà diritto, andrà effettuato tenendo in considerazione l’anzianità lavorativa precedente al passaggio.
Modalità di fruizione
E’ il datore di lavoro a stabilire il periodo feriale, definendone l'anno di riferimento e le modalità di fruizione, potendo le ferie essere in tutto o in parte anticipate, differite o parallele alla maturazione del relativo diritto (Cass. 6/6/1991 n. 6431, Sent. Cass. 5/10/2000, n. 13258).
Per quanto riguarda l’anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore per l'anno successivo, il datore non può unilateralmente prevederne la disposizione, in quanto il suo potere non è assoluto, ma condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze aziendali con quelle del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continuativo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritempramento fisico e morale (Massima Cass. 15/7/1987 n. 6205).
E’ consentita, inoltre, anche la modifica successiva del periodo di godimento delle ferie, inizialmente stabilito, nel caso in cui il datore abbia ritenuto opportuno riconsiderare le esigenze aziendali.
In ogni caso, comunque, onde consentire al prestatore, la conoscenza del periodo in cui può fruire delle ferie o la possibilità di sollevare eventuali obiezioni, circa la fruizione dello stesso, sarà necessario che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione (art.2109 del Codice Civile), in forma scritta o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo (Xxxxxxx Xxxx. 11/02/2000, n.1557).
Ferie frazionate
La fruizione delle ferie generalmente dovrà avere carattere continuativo, sebbene sia demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di frazionarle nel corso dell’xxxx.Xx alcuni settori produttivi, infatti, è consentito lo scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno, a condizione che la direzione aziendale abbia raggiunto un preventivo accordo con le R.S.U. circa le esigenze organizzative che impongono tale tipo di fruizione o che abbia provveduto a darne comunicazione ai lavoratori.
Ferie collettive e individuali
Sono previste dalla contrattazione collettiva due tipologie di ferie: collettive ed individuali.Quelle collettive, godute dalla totalità dei lavoratori, sono stabilite dal datore di lavoro in accordo con le R.S.U. e comportano una sospensione dell’attività aziendale, anche solo parziale, per un determinato periodo.
Potrà verificarsi che il prestatore di lavoro abbia maturato un periodo di ferie inferiore a quello di chiusura aziendale ed in tal caso avrà diritto alla retribuzione per le sole giornate di ferie maturate.Le ferie individuali invece, garantiscono il normale svolgimento dell’attività produttiva, in quanto l’azienda stabilisce dei turni, tenendo conto delle esigenze personali o familiari dei singoli lavoratori e dell’anzianità di servizio.
Ferie non godute
Nonostante la disposizione contenuta nell'art.36 della Costituzione garantisca la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, attraverso il riconoscimento del diritto alle ferie, potranno essere ammesse deroghe circa il godimento infra-annuale delle stesse, in riferimento ad alcune attività, svolte nell’ambito di servizi di pubblica utilità, rese legittime dall’insorgere di situazioni eccezionali, non previste né prevedibili (Sent. Corte Cost. 19/12/1990, n. 543).
Generalmente sono gli usi aziendali a stabilire, entro i limiti stabiliti dalla legislazione internazionale (art.9, Conv. OIL 132/1970), le modalità, per il differimento della fruizione delle ferie o per il pagamento di un‘indennità sostitutiva, in caso di mancato godimento delle stesse.
Considerando che la normativa (art. 2109 del Codice Civile e art. 10 D.lgs. 667/2003) riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ciascun anno di servizio (art. 7 Direttiva CEE del 23/11/1993 n. 93/104/CE), si precisa che qualora detto periodo non venga fruito lo stesso non potrà essere indennizzato, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le nuove disposizioni di legge (decreto legislativo n. 66/2003) consentono la possibilità di monetizzare solo i periodi di ferie non goduti eccedenti le 4 settimane (Messaggio INPS 79/2003).
FERIE NON GODUTE
Imposizione previndenziale
Contribuzione su ferie non godute
L’Inderogabilità del diritto alle ferie è attenuata dalla contrattazione collettiva qualora preveda la corresponsione di un’indennità sostitutiva per ferie non godute, in caso di mancata fruizione delle stesse a causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali (Circolare INPS 186/1999).
Non sussistono complicazioni circa l’imponibilità fiscale e previdenziale dell’indennità sostitutiva delle ferie, qualche problema, invece, sorge riguardo l’individuazione del momento impositivo, cioè quello in cui deve essere dichiarata la sussistenza dell’obbligazione contributiva, se i CCNL non fissano un termine entro il quale sussiste l’obbligo di retribuire le ferie.
In ogni caso per agevolare l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, tenuto conto delle esigenze delle imprese e del lavoratore, è rimessa ai regolamenti aziendali o alle pattuizioni individuali la possibilità di procrastinare, entro i limiti fissati dalla legge (Convenzione OIL n. 132/1970), la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale.
In tale ipotesi il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi relativi al compenso ferie non fruite si individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione.
In assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali trova applicazione il criterio in base al quale la scadenza dell’obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi dovranno essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie (ad esempio, gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30/6/2002; quelli per le ferie 2001, al 30/6/2003 e così via)
Individuato il momento impositivo i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto
Ferie godute successivamente all'assolvimento degli obblighi contributivi
Poiché l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie, potrà verificarsi il caso in cui le ferie siano godute in un periodo successivo al momento impositivo; in tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non sarà più dovuto (Circolare INPS 15/2002).
Affinché siano semplificate le operazioni di recupero del contributo versato sui predetti compensi il datore di lavoro dovrà
procedere come segue:
Ferie fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo o in quello successivo ma prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770 semplificato (30 giugno 2002)
In tal caso le aziende potranno adottare alternativamente una delle seguenti procedure:
Recupero contributi nel quadro "D" del mod. DM10:
- assoggetteranno a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga;
- porteranno a conguaglio nel quadro "D" del mod. DM10/2 l'importo dei contributi versati relativi al compenso sostituivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. FERIE";
- indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnadolo con i seguenti codici di nuova istituzione:
“H400” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare in corso;
“H401” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare precedente.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.
Procedura di “decontribuzione” diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie:
- assoggetteranno a contribuzione la retribuzione del mese in cui le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- attribuiranno l’intera retribuzione corrisposta al periodo di paga nel quale le ferie vengono fruite;
- se l’operazione di decontribuzione viene effettuata l’anno successivo a quello in cui è stata versata la contribuzione sul compenso ferie dovrà essere riportato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi, contrassegnandolo con il previsto codice “D000” (importo che ha determinato la diminuzione dell’imponibile dell’anno in corso, ma di competenza dell’anno precedente).
Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.
Il criterio della decontribuzione è consentito qualora il regime di contribuzione sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale è stato assolto l’obbligo contributivo sul compenso ferie e purché la riduzione dell’imponibile non incida sul rispetto del minimale giornaliero.
Ferie fruite successivamente alla trasmissione dei dati relativi al modello 770-semplificato (30 giugno 2002)
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie sarà collocato nel quadro “Altre competenze” del CUD e del mod. 770; ne deriva che, per il recupero dei contributi sul compenso ferie, dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V.
Inoltre, essendo stato già trasmesso il mod. 770 con l’indicazione del compenso ferie, è necessaria una apposita comunicazione di rettifica attraverso il mod. SA/RETT, con la quale viene modificata la voce altre competenze riferita al compenso ferie.
Contributi sul compenso ferie non godute per i dirigenti ex INPDAI
Il recupero dei contributi versati nell'anno 2002 sul compenso delle ferie non godute per i dirigenti ex INPDAI a seguito della fruizione delle stesse nel corrente anno, prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770, dovrà avvenire secondo le istruzioni impartite dall’Istituto (INPS - Messaggio 11 luglio 2003, n. 87)
Nell’ipotesi di superamento del massimale INPDAI nell'anno 2002 dovranno essere recuperati i soli contributi minori versati all'INPS.
La compilazione delle denunce contributive del modello DM10/2 dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- indicare l'importo dei contributi minori versati all'I.N.P.S. relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando il codice L480 nel quadro “D”;
- indicare l'importo della retribuzione riferita al compenso stesso nei quadri “B-C”, con la dicitura "Rid. imponibile anno precedente" e dal codice H500.
Nel caso in cui non vi sia stato il superamento del massimale, al fine del recupero delle contribuzioni minori versate all’INPS, e di quelle versate all'INPDAI (IVS e F.G.), potranno essere indifferentemente utilizzate le procedure previste dalla Circolare INPS punto 1.3.1.1 e 1.3.1.2 n. 15/2002.
Nel primo caso, i datori di lavoro effettueranno il conguaglio nel quadro D, operando come di seguito indicato:
- indicare l'importo dei contributi minori versati all'I.N.P.S. relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando il codice del quadro "D" L480;
- indicare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero, mediante l’utilizzo del codice “H500”.
- indicare l'importo dei contributi IVS e FG versati all'INPDAI relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando il codice del quadro "D" L481;
- riportare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, indicando la dicitura " Rid. imponibile INPDAI anno 2002" e il codice “H503”.
Nel secondo caso, per effettuare contestualmente le operazioni di decontribuzione, i datori opereranno come segue:
- riportare l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, oggetto di recupero, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del DM10/2, con la dicitura "Rid. imponibile INPDAI anno 2002" e il codice “D300”;
- indicare l’importo del compenso ferie non godute sul quale sono stati versati i contributi minori, utilizzando il codice “D000”.
Con messaggio INPS del 16 luglio 2003, n. 90 l’istituto comunica, ad integrazione di quanto sopra, che, ai fini del recupero del contributo dello 0,40% destinato al Fondo di Garanzia sul compenso sostitutivo, anche nell’ipotesi di superamento del massimale INPDAI, i datori di lavoro dovranno provvedere ad indicare il relativo importo utilizzando il codice L482 nel quadro "D" del DM10/2.
Non sarà necessario indicare nessun dato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “somme a debito”.
Si precisa, che l’utilizzo dei suddetti codici “H503” e “D300” è relativo alle operazioni di rettifica, per l’anno 2003, dell’imponibile INPDAI relativo all’anno 2002.
Imposizione fiscale
L'indennità sostitutiva di ferie non godute, rientra nella nozione di reddito percepito e come tale è tassabile ai fini IRPEF (Cass. n. 7868 del 26/9/1994 e CTR di Torino del 25/10/1996).
Il diritto alla percezione dell'indennità per ferie non godute sorge normalmente nello stesso anno in cui il dipendente lascia il servizio per qualunque causa, senza aver completamente fruito del periodo di congedo ordinario a esso spettante; eccezionalmente, e solo nel caso in cui, al dipendente sia consentita la fruizione delle ferie entro i primi mesi dell'anno successivo, il diritto sorge nel medesimo anno. In tal caso l'indennità in questione si cumula con la retribuzione erogata nello stesso anno e concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente.
Qualora, invece, il pagamento dell'indennità in argomento venga effettuato in un periodo d'imposta successivo a quello di riferimento sopra indicato, alla predetta indennità si deve applicare il regime della tassazione separata specificamente previsto per gli emolumenti arretrati (Circolarre Ministero del lavoro 12/1/1995, n. 5 e Circolare INPS 7/10/1999, n. 186).
Esempio
Il dipendente si dimette il 23 aprile 2001
Situazione delle ferie non godute:
- xxxxx xxxxxxxx nel 2001: 20
- ferie non godute nel 2000: 15
- ferie non godute nel 1999: 10
Totale: 45
Se ad esempio la disposizione contenuta nel CCNL prevede che le ferie maturate nell'anno possano essere godute entro il mese di settembre dell'anno successivo la tassazzione dovrà essere effettuata come segue:
- le ferie relative al 2001 (n. 20) e le ferie relative al 2000 (n. 15) sono soggette a tassazione corrente;
- le ferie relative al 1999 (n. 10) sono soggette a tassazione separata.
CONCOMITANZA TRA LA FRUIZIONE DELLE FERIE ED ALTRI ISTITUTI PARTICOLARI
Ferie durante malattia
Malattia insorta prima delle ferie
La malattia che si sia manifestata prima che il lavoratore abbia iniziato il periodo di fruizione delle ferie, protraendosi nel medesimo arco temporale, decorre in modo regolare senza avere alcuna incidenza sulle ferie che dovranno essere godute in momento successivo.
Qualora le ferie siano state già programmate il prestatore sarà considerato in malattia, fino a completa guarigione, con facoltà di fruire del periodo feriale in epoca successiva, se invece la guarigione del lavoratore avviene durante le ferie collettive, cessato lo stato di malattia, egli potrà fruire del restante periodo, recuperando successivamente i giorni di ferie non utilizzati.
Malattia insorta durante le ferie
Qualora la malattia insorga durante il periodo di fruizione delle ferie (art.6 Convenzione OIL, 132/1970), lo stato morboso sospende il godimento delle stesse, affinché non venga vanificato il diritto al reintegro delle energie psicofisiche del prestatore (Corte Cost. 30/12/1987, n. 616). Anche questa ipotesi è disciplinata dalla convenzione OIL e dalla prassi giurisprudenziale, lasciando comunque che la contrattazione collettiva ne regolamenti in modo più dettagliato la fattispecie in esame.
Affinché la malattia del lavoratore insorta durante le ferie, ne sospenda la fruizione occorre che vi siano due condizioni:
- la necessità che lo stato morboso denunciato risulti incompatibile con la funzione stessa di riposo e recupero delle energie psicofisiche (Sent. Cass. 11/6/1999, n.5772);
- la comunicazione da parte del lavoratore, dello stato di malattia (Sent. Corte Cass. 1/6/2000, n. 7303), laddove la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, avverrà dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, a meno che egli stesso non dimostri l'infondatezza di tale presupposto e la mancanza di sostanziale ed apprezzabile pregiudizio arrecato dalla malattia al godimento delle ferie (Sent. Corte Cass. 23/2/1998, n.1947).
Sarà rimessa al giudice di merito, pertanto, la valutazione del pregiudizio arrecato dalla patologia denunciata al godimento delle ferie, senza che sul lavoratore gravi alcun onere probatorio del godimento delle stesse, in quanto le sue incombenze sono limitate al tempestivo invio del certificato medico al datore di lavoro, senza la necessaria prova di un ricovero ospedaliero (Sent. Corte Cass. 3/8/1999, n. 8408).
Nonostante sia consentito al lavoratore convertire l’assenza per malattia con la richiesta di fruizione delle ferie (Sent. Cass. 11/5/2000, n. 6043) al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, non è comunque, configurabile un principio generale di conversione delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del prestatore, né d’altronde sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore la fruizione delle ferie a tal scopo, considerato che la determinazione del momento della fruizione del periodo annuale di xxxxx retribuite è collegata ad una scelta dell'imprenditore in ordine all'organizzazione dell'impresa (Massima Corte Cass. 2/10/1998, n. 9797).
Non esiste una specifica regolamentazione legislativa della materia, ma solo interventi giurisprudenziali, in particolare la Sentenza della Cassazione del 23/2/1998, n. 1947, fu emanata allo scopo di tutelare la capacità del lavoratore di raggiungere un recupero psicofisico, principio posto alla base dell'istituto delle ferie, che non necessariamente deve scaturire dall’incapacità lavorativa dovuta ad uno stato morboso.
Nasce, pertanto, la necessità di separare i due istituti: le ferie e la malattia, poiché aventi diverse finalità.
La ricezione, da parte dell’Istituto previdenziale, degli orientamenti della Corte ha così generato dettagliate disposizioni, al fine di consentire una corretta procedura circa la sospensione del periodo feriale, qualora durante il loro decorso insorga una malattia che sia incompatibile con la fruizione dello stesso.
Sarà necessario premettere che il principio, secondo il quale la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione, non è assoluto, in quanto occorrerà considerare la specificità dei singoli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreative, tipica delle ferie.
Occorrerà, pertanto, accertare, di volta in volta, in relazione alla specifica situazione di cui è portatore il singolo lavoratore, se lo stato di malattia possa essere ritenuto incompatibile con la funzione propria del periodo feriale, incombendo sul prestatore, che intende modificare il titolo della sua assenza da "ferie" a "malattia", l’unico onere di dover comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro affinché ne venga a conoscenza e proceda alla sua conversione.
Adempimenti
Del datore di lavoro
Il datore di lavoro che intende verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con le ferie dovrà inoltrare all'INPS o alla ASL la richiesta di controllo precisando espressamente che si tratta di lavoratore ammalatosi durante il periodo feriale e per il quale è richiesto l’accertamento delle condizioni che interrompono il decorso delle ferie stesse, a partire da una data da indicare, che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.
Considerando che il datore di lavoro ha il potere di attivare controlli per provare l'inesistenza o l'irrilevanza della malattia idonea ad interrompere le ferie, qualora tale verifica sia resa impossibile, per fatto imputabile al lavoratore, è preclusa la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva delle ferie.
La finalità del controllo dovrà essere opportunamente evidenziata dalle sedi INPS al medico incaricato per l'accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale, precisando che i due aspetti, relativi all'incapacità temporanea assoluta al godimento delle ferie e all'incapacità al solo svolgimento dell'attività lavorativa specifica, non sono coincidenti tra loro.
Si precisa, inoltre, che lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre è idoneo all'interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell'individuo, diventa causa di un parziale, ma sostanziale pregiudizio alle finalità delle ferie, cioè al ristoro ed al reintegro delle energie psicofisiche.
Nel caso in cui il datore di lavoro riconosca, a seguito di specifico accertamento sanitario, l'effetto sospensivo della malattia sulle ferie, ne consegue che:
- la data di inizio dell'evento, anche ai fini previdenziali, sarà quella del ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dell'intervenuto stato di malattia, effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato, ecc.;
- dovrà essere comunicata tempestivamente all'INPS la data corrispondente, che sarà considerata ai fini del computo della carenza e del 21° giorno, a partire dal quale è elevata la misura dell'indennità.
E’ da tener presente che gli eventuali giorni precedenti alla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di malattia, anche se compresi nel periodo certificato, non sono imputabili a malattia, ma a ferie e pertanto non dovranno essere conteggiati ai fini del periodo massimo indennizzabile.
Del lavoratore
Il prestatore di lavoro, nel caso in cui insorga uno stato morboso, durante il periodo in cui è in atto la fruizione delle ferie, sarà tenuto a trasmettere, entro 2 giorni dalla data di rilascio, a mezzo raccomandata A.R., il certificato di malattia, sia all’INPS che al datore di lavoro, onde consentire allo stesso di esperire gli opportuni accertamenti.
Il pagamento dell’indennità, pertanto, sarà subordinato, alla produzione, da parte del lavoratore, di idonea documentazione attestante lo stato di malattia, all’invio della certificazione, alla reperibilità durante le fasce orarie ed alla comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale.
E’ possibile affermare, a titolo puramente esemplificativo, che l’inabilità temporanea assoluta generica, dovuta ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., di solito inibisce la possibilità di godimento delle ferie, mentre qualora si ravvisi inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico potranno riscontrarsi due possibilità:
- una menomazione funzionale, importante per lo svolgimento del lavoro specifico, con riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie che pertanto non risulterà idonea ad interromperle (cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso depressive reattive all'ambiente di lavoro e in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia);
- una menomazione funzionale, che producendo un sostanziale ed apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle.
Il giudizio sull’idoneità o meno della malattia ad interrompere le ferie avverrà con referto medico compilato su apposito modulo predisposto (Circ. INPS 17/5/1999, n. 109).
Malattia insorta in paesi esteri
La medesima regolamentazione (Circ. INPS 17/5/1999, n. 109) dei casi in cui la malattia insorge durante il periodo feriale si riferisce anche agli eventi morbosi sopraggiunti nel corso di ferie, fruite in Paesi esteri, distinguendo quelli appartenenti alla CEE o extracomunitari, con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, estesi alla tutela del rischio di malattia, ed il resto dei Paesi terzi non convenzionati (Circ. INPS. 09/01/1991, n. 11).
Paesi CEE e paesi extracomunitari convenzionati
Per quanto riguarda i paesi CEE ed i paesi extracomunitari convenzionati la notifica dell'evento morboso alla sede INPS territorialmente competente secondo la residenza italiana del lavoratore è disciplinata da specifici accordi internazionali (regolamenti CEE e convenzioni bilaterali).
Le disposizioni di tali accordi, infatti, prevedono che il lavoratore, prima di recarsi all'estero, in temporaneo soggiorno, si premunisca di un apposito formulario E 111 o altro equipollente, a seconda del Paese di destinazione, da esibire all'istituto sanitario straniero competente, che provvederà a trasmettere in Italia la certificazione medica acquisita unitamente al referto.
Per consentire la sospensione del periodo feriale e quindi la relativa erogazione delle prestazioni economiche, incomberà sul lavoratore l'onere di comunicare al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia.
Paesi extracomunitari non convenzionati
Nel caso in cui un soggetto si ammali durante la fruizione di ferie trascorse in un paese straniero che non intrattiene con l'Italia rapporti convenzionali, dovrà provvedere alla trasmissione, entro due giorni dall’insorgenza dell'evento morboso, al proprio datore ed all’INPS, della certificazione sanitaria comprovante lo stato morboso.
Quanto detto ha validità qualora si tratti di soggetti che lavorano normalmente in Italia e che si recano nei suddetti Paesi per ferie, ma nel caso di lavoratori italiani, dipendenti da aziende tenute agli adempimenti contributivi in Italia, occupati in Paesi non convenzionati, che decidano di fruire negli stessi del loro periodo feriale, vale la normativa (Circ. INPS 12/7/1988, n. 156), circa la malattia dei lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari.
Cure termali
I lavoratori dipendenti pubblici e privati potranno fruire delle prestazioni idrotermali, al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, solo qualora ricorrano effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’ASL o su motivata prescrizione dei medici dell'INPS e dell'INAIL.
Si precisa che i congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle suddette prestazioni non possono superare il periodo di 15 giorni l'anno (art.13 D.L. 463/1983).
I dipendenti, invece, che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario, dovranno iniziare la terapia entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante, considerando che le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.
La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30% delle tariffe convenzionate, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura (art.1, comma 8, D.L. 382/1989).
Gli orientamenti della giurisprudenza
Non sussiste, generalmente, incompatibilità tra le ferie annuali e le cure idrotermali, pertanto, tra le esigenze dell'impresa di cui il datore di lavoro dovrà tener conto, onde stabilire il periodo feriale, rientra anche quella di far coincidere le ferie con le cure termali del lavoratore, a condizione che il godimento del riposo annuale sia compatibile con il trattamento terapeutico; al riguardo si dovrà precisare che nel conflitto, tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore, che tenderà a far coincidere il periodo di xxxxx con quello delle cure termali prevarrà quello di quest’ultimo, a condizione che dimostri l’impossibilità dello spostamento delle ferie senza vanificare la finalità della terapia (Sent. Cass. 1/10/1997, n. 9607).
Qualora il lavoratore non provi la sussistenza dell’incompatibilità tra il godimento delle ferie annuali e le cure idrotermali, il datore di lavoro, in virtù del suo potere discrezionale potrà fissare il periodo di godimento del riposo annuale contemperando le esigenze dell'impresa con quelle del dipendente, anticipando le ferie del lavoratore in modo tale da farle coincidere con il periodo stabilito dallo stesso per sottoporsi alle cure, sulla base di una certificazione sanitaria comprovante la loro indifferibilità (Sent. Cass. 27/6/1997, n. 5743).
Il datore di lavoro non potrà unilateralmente mutare il titolo dell'assenza, già effettuata dal lavoratore, per cure termali, imputandola a ferie, nell'ipotesi in cui il dipendente, debitamente autorizzato (art.13 legge n. 463/1983), si sia assentato dal lavoro per fruire di cure termali, senza opposizione del datore di lavoro al quale aveva provveduto a comunicare l’autorizzazione ottenuta (Sent. Cass. 8/4/1992 n. 4267).
Il lavoratore, che ha beneficiato del trattamento termale durante il periodo feriale non potrà pretendere che i giorni dedicati alle cure non vengano imputati a ferie, richiedendo che gli vengano confermati a parte come ferie non godute o come indennità di malattia, a meno che le caratteristiche delle patologie per le quali le cure sono state praticate impediscano al lavoratore di realizzare le finalità ricreative e di recupero psicofisico, proprie delle ferie (Sent. Cass. 22/12/1997, n. 12947).
Festività durante ferie
La contrattazione collettiva prevede che qualora le festività ricadano durante il periodo feriale non dovranno essere computati nello stesso (art.6 Conv. OIL n. 132/1970), pertanto se il numero di giorni di ferie è pari a 15 ed in esse ricadono 3 festività, si ridurranno a 12.
Le soluzione sono diverse, infatti alcuni CCNL prevedono, in tal caso, un prolungamento delle ferie, mentre altri la corresponsione della relativa indennità.
La scelta è comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.
Ferie durante periodo di prova
E' costituzionalmente illegittimo, poiché in contrasto con gli artt.3 e 36 della costituzione, l'art.2109 cod. civ. nella parte in cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova, non prevede il diritto a ferie retribuite.
Il periodo di riposo, infatti, necessario per ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore, può essere frazionato e quindi riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata senza distinzione di sorta (Sent. Corte Cost. 22/12/1980 n.189).
TRATTAMENTO ECONOMICO
Retribuzione durante le ferie
Secondo un principio sancito dalla Costituzione al lavoratore spetta un periodo annuale di ferie retribuite a cui non può rinunciare (art. 36 Costituzione) in quanto necessario al ripristino delle energie psicofisiche (art. 2109, comma 2 Cod. civ.); in linea generale, durante l’assenza dal lavoro per ferie, al lavoratore spetterà il medesimo trattamento economico che avrebbe percepito in caso di svolgimento della prestazione lavorativa, anche se la disciplina della materia è demandata alla contrattazione collettiva.
Ferie godute
Secondo quanto disposto dalla normativa internazionale (art. 7, Convenz. OIL 132/1970) e dai C.C.N.L. la retribuzione corrisposta al lavoratore durante le ferie dovrà essere pari a quella percepita in caso di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della determinazione degli elementi che compongono la retribuzione feriale dovranno essere ricompresi nella stessa i compensi aventi carattere ricorrente ed i tipici elementi della paga base, quali, ad esempio, minimi tabellari, scatti di anzianità ed indennità di contingenza, ma in ogni caso è demandata ai C.C.N.L. la facoltà di individuare quali elementi della retribuzione dovranno essere posti come base del trattamento per ferie (Cassazione 15/12/1988, n. 6830).
Alcuni elementi pertanto saranno computati ed altri esclusi a patto che venga rispettata la corresponsione di un minimo retribuito che non potrà essere inferiore a quanto percepito dal lavoratore durante l’anno.
Si precisa, inoltre, che durante le ferie anche l’assegno per il nucleo familiare verrà computato nella retribuzione corrisposta in tale periodo (Circ. INPS del 17/4/1992, n. 110).
Corresponsione
Le ferie maturano in relazione ai mesi di lavoro effettivamente prestato, conseguentemente anche la retribuzione feriale dovrà essere proporzionata ai giorni realmente spettanti e non a quelli goduti.
Potrà verificarsi la situazione secondo la quale il lavoratore fruisca di un numero di giorni di ferie superiore a quello dei giorni realmente maturati; in tal caso occorrerà operare una distinzione tra prestatori di lavoro retribuiti in misura fissa (impiegati) e lavoratori retribuiti con paga oraria (operai).
Ai primi spetterà, alternativamente, o la corresponsione della normale retribuzione mensile, provvedendo il datore di lavoro a sottrarre dal periodo successivo di maturazione i giorni goduti in più o il pagamento di un importo dal quale saranno detratti i giorni di ferie non maturati.
Per gli operai invece dovrà essere moltiplicato il numero delle ore corrispondenti alle ferie fruite per la paga oraria, indicando separatamente nel prospetto paga la retribuzione feriale da quella per le ore lavorate.
Si precisa che la retribuzione feriale dovrà essere corrisposta prima dell’inizio del periodo di congedo.
Ferie non godute
Anche se il diritto al godimento delle ferie è un diritto costituzionalmente garantito al quale non è possibile rinunciarvi, è comunque possibile, in deroga a tale principio, riconoscere al lavoratore un’indennità economica, qualora, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire del periodo feriale spettantegli.
La mancata fruizione delle ferie potrà essere risolta con il differimento delle stesse o con il pagamento di un’indennità.
Accordi internazionali (art. 9, comma 1, Convenz. OIL 132/1970) prevedono la concessione di un periodo di ferie pari almeno a 2 settimane ininterrotte che dovranno essere accordate e fruite entro il termine di 12 mesi dalla fine dell’anno di maturazione; il periodo di congedo, invece, che supera le 2 settimane, dovrà essere fruito entro il termine di 18 mesi o con il consenso del lavoratore anche entro un periodo superiore.
Indennità sostitutiva delle ferie
A sostegno del principio in base al quale il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Costituzione), in quanto connesso alla personalità del lavoratore, disposizioni comunitarie (art. 7, Direttiva n. 93/104 CEE ) stabiliscono che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’inderogabilità di tale diritto è stata attenuata dalla contrattazione collettiva nell’ipotesi in cui prevede, in caso di mancato godimento delle ferie causato da esigenze aziendali, la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La monetizzazione delle ferie non godute, pertanto, rappresenta una ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse (Circolare Inps 186/1999).
In base a quanto disposto dalla normativa vigente (art. 6, D.lgs. 314/1997) l’indennità sostitutiva delle ferie risulta essere imponibile sia livello fiscale che previdenziale, ma alcuni problemi sono sorti circa l’individuazione del momento in cui deve essere dichiarata la sussistenza dell’obbligazione contributiva, nel caso in cui la contrattazione collettiva non fissi un termine entro il quale sussista l’obbligo di retribuire le ferie.
Si precisa che i compensi per le ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali in base al principio di onnicomprensività (art. 6, D.lgs. 314/1997), così come in campo fiscale (art. 48 DPR 917/1986) l'introduzione di una nozione di retribuzione più ampia fa si che sarà considerato reddito qualunque compenso erogato "in dipendenza del rapporto di lavoro" a prescindere dal collegamento o meno con il lavoro prestato. Il prelievo fiscale, pertanto, non sarà connesso solo alla cosiddetta "paga-base", ma si estende a qualsiasi indennità corrisposta a causa del rapporto di lavoro che rientri nel reddito imponibile.
La normativa (Decreto legislativo n. 314/1997) che ha consentito l'unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale ha rafforzato tale criterio causale, disponendo che il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo “maturati nel periodo di riferimento”, comprendendo pertanto, non solo quanto percepito ma anche quanto dovuto, in base al principio di competenza.
Nel caso in cui esista una previsione legale o contrattuale che regolamenti la fruizione delle ferie prevedendo un termine per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute e la collocazione temporale dei contributi dovrà essere individuata in base a quanto suddetto.
Tuttavia per agevolare l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore è rimessa ai regolamenti aziendali o alle pattuizioni individuali la possibilità di prorogare la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato dalla legge o dai CCNL, ma in ogni caso non oltre i limiti previsti dall’art. 9, della Convenzione. OIL 132 del 1970. In tal caso il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi relativi al compenso ferie non fruite sarà individuato nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione.
In assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali sarà applicato il criterio (circolare Inps n. 134/98) in base al quale la scadenza dell’obbligazione contributiva per le ferie non godute in ciascun anno solare cui si riferiscono dovrà essere fissata al 18 esimo mese successivo al termine di tale anno.
I predetti criteri sono applicati alle ferie maturate nel corso dell’anno 1999.
La scadenza dell'obbligazione contributiva per i periodi precedenti l'anno 1999 è fissata al 30 giugno 2001.
La natura dell'indennità sostitutiva di ferie è stata oggetto di dispute giurisprudenziali (Massima della Cassazione del 19 maggio 2003, n. 7836), secondo una parte, infatti, essa avrebbe natura risarcitoria, in quanto diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata concessione del riposo spettantegli (art.2109 cod. civ. e art.36 Costituzione) e come tale non dovrebbe essere assoggettabile a contribuzione previdenziale (Massima della Cassazione 2/8/2000, n. 10173).
A conferma, invece, di quanto disposto dall’Ente previdenziale (Circ. INPS 24/12/1997 n. 263) una parte della giurisprudenza sostiene che la predetta indennità abbia natura retributiva, in qualità di compenso corrisposto al prestatore di lavoro, in dipendenza dell’attività lavorativa svolta (Cassazione 19/10/2000, n. 13860) e come tale soggetta a contribuzione sia previdenziale che assistenziale.
Nel caso in cui il lavoratore inoltri la richiesta di indennità per ferie non godute, avrà l’onere di provare lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle giornate che avrebbero dovuto essere destinate alla fruizione delle ferie (Cassazione 21/8/2003, n. 12311).
Si precisa infine che l’importo erogato a titolo di indennità sostitutiva di ferie non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R..
Categorie particolari
Dirigenti
Sarà la contrattazione collettiva a stabilire, per tale categoria di prestatori, il periodo annuale di ferie, disciplinando, inoltre, l’ipotesi in cui le ferie sono maturate ma non godute .
Si considera che in deroga al principio dell'irrinunciabilità delle ferie, i dirigenti ed i prestatori appartenenti al personale direttivo, in quanto dotati di ampi poteri di autodeterminazione, hanno la facoltà di rinunciarvi, nell’anno in cui maturano, perdendo in tal modo il diritto all’indennità sostitutiva (Cassazione 18/6/1998, n. 4198).
Lavoratori part-time
In virtù del principio di non discriminazione, il lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un trattamento equiparato a quello di un lavoratore a tempo pieno che sia inquadrato nel medesimo livello, in base alla classificazione stabilita dai contratti collettivi.
Il part-timer, pertanto, avrà diritto alla fruizione delle ferie annuali e ad una retribuzione feriale riproporzionata alla ridotta entità della prestazione lavorativa (art. 4 D.Lgs. 61/2000).
Apprendistato
Premettendo che l’apprendista ha diritto ad un periodo di ferie di durata non inferiore a 30 giorni se di età non superiore a 16 anni ed a 20 giorni se ha superato i 16 anni di età (art. 14, Legge 25/1955), il datore di lavoro avrà l'obbligo di corrispondere al prestatore durante tale periodo la normale retribuzione (art. 11. lett. e Legge 25/1955).
In particolare sarà la contrattazione collettiva di settore a stabilire il trattamento economico feriale, in base ai differenti livelli retributivi.
Minori
I bambini (art. 2 D.Lgs. 345/1999), gli adolescenti e coloro che non hanno compiuto i 16 anni hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a 30 giorni; per coloro che hanno superato i 16 anni di età, invece, non può essere inferiore a 20.
La contrattazione collettiva di settore regolerà le modalità di godimento del periodo feriale, stabilendone il trattamento economico (art. 23, Legge 977/1967), precisando che saranno in ogni caso le disposizioni di legge a prevalere su quelle contrattuali, qualora queste ultime risultino meno favorevoli.
Edili
Operai
Premettendo che la durata delle ferie è pari a 4 settimane di calendario (160 ore di orario normale per gli operai di produzione), all'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento di un dodicesimo del suddetto periodo feriale, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa (art. 16 CCNL operai edilizia industria).
Si precisa che il trattamento economico spettante agli operai per le ferie è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva (comprendente anche la gratifica natalizia) pari al 14,2%, calcolata sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Gli importi della predetta percentuale verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti (art. 19 CCNL operai edilizia industria e Allegato F).
Sarà la Cassa Edile, pertanto, e non il datore di lavoro a corrispondere il trattamento economico per ferie, erogato periodicamente, secondo quanto stabilito dagli accordi locali.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie né sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.
Impiegati
Anche l'impiegato avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi.
Si precisa che, in caso di ferie frazionate, qualora l'orario normale settimanale sia distribuito su 5 giorni lavorativi, la fruizione dei medesimi come ferie equivale ad una settimana, mentre nel caso la distribuzione sia effettuata su 6 giorni, gli stessi, se fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.
Durante il periodo di ferie dovranno essere corrisposti:
- lo stipendio minimo mensile;
- il superminimo collettivo;
- il superminimo "ad personam" di merito;
- l’ex indennità di contingenza;
- il premio di produzione territoriale;
- l’elemento economico territoriale;
- l’indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario;
- gli aumenti periodici di anzianità;
- i compensi ed i premi aventi carattere continuativo e determinato;
- le provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
- l’indennità sostitutiva di mensa;
- l’indennità di cassa e di maneggio di denaro;
- l’indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria;
- l’indennità di zona malarica;
- altre indennità aventi carattere specifico ad esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese, anche in misura forfetaria.
Considerando le particolari caratteristiche dell'industria edile, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
In virtù del fatto che le ferie hanno una funzione igienico-sociale e quindi di reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, non sarà ammessa la rinuncia, da parte dell'impiegato, al godimento delle stesse.
Solo nel caso in cui, imprescindibili esigenze aziendali né impediscano la fruizione e comunque in via del tutto eccezionale, l'impresa sarà tenuta a versare al prestatore un'indennità equivalente al trattamento economico spettantegli in caso avesse goduto del periodo feriale.
Tale indennità andrà corrisposta entro 6 mesi successivi dalla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora secondo la misura prevista dalle disposizioni contrattuali.
Anche nel caso in cui l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, considerando che il periodo di tempo occorrente per il rientro in servizio non andrà computato come ferie.
Qualora esigenze di servizio impediscano all'impiegato il godimento delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli avrà diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo feriale, a condizione che attesti, attraverso idonea documentazione, il versamento dell'anticipo effettuato (art. 63 CCNL edilizia settore industria).