Ferie non godute Clausole campione

Ferie non godute. Nonostante la disposizione contenuta nell'art.36 della Costituzione garantisca la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, attraverso il riconoscimento del diritto alle ferie, potranno essere ammesse deroghe circa il godimento infra-annuale delle stesse, in riferimento ad alcune attività, svolte nell’ambito di servizi di pubblica utilità, rese legittime dall’insorgere di situazioni eccezionali, non previste né prevedibili (Sent. Corte Cost. 19/12/1990, n. 543). Generalmente sono gli usi aziendali a stabilire, entro i limiti stabiliti dalla legislazione internazionale (art.9, Conv. OIL 132/1970), le modalità, per il differimento della fruizione delle ferie o per il pagamento di un‘indennità sostitutiva, in caso di mancato godimento delle stesse. Considerando che la normativa (art. 2109 del Codice Civile e art. 10 D.lgs. 667/2003) riconosce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane per ciascun anno di servizio (art. 7 Direttiva CEE del 23/11/1993 n. 93/104/CE), si precisa che qualora detto periodo non venga fruito lo stesso non potrà essere indennizzato, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Le nuove disposizioni di legge (decreto legislativo n. 66/2003) consentono la possibilità di monetizzare solo i periodi di ferie non goduti eccedenti le 4 settimane (Messaggio INPS 79/2003).
Ferie non godute. In deroga a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., al fine di consentire per quanto possibile, un effettivo godimento delle ferie maturate da parte dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze aziendali e di quelle dello stesso lavoratore, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi dovrà essere realizzata entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto della prassi aziendale in atto o in occasione della definizione dei calendari annuali delle assenze.
Ferie non godute. Imposizione previndenziale
Ferie non godute. Anche se il diritto al godimento delle ferie è un diritto costituzionalmente garantito al quale non è possibile rinunciarvi, è comunque possibile, in deroga a tale principio, riconoscere al lavoratore un’indennità economica, qualora, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire del periodo feriale spettantegli. La mancata fruizione delle ferie potrà essere risolta con il differimento delle stesse o con il pagamento di un’indennità.
Ferie non godute. Si conviene che, nel caso si debba procedere alla liquidazione di ferie non godute, la corrispondente indennità sostitutiva sarà calcolata dividendo per 22 la retribuzione del mese di corresponsione, previa maggiorazione della stessa dei soli ratei di mensilità aggiuntiva. Le Parti convengono inoltre che la presente normativa dovrà essere armonizzata con eventuali disposizioni in materia derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per il personale che utilizzi o che abbia utilizzato il part-time, l’eventuale liquidazione di ferie non godute sarà calcolata in base al regime orario del periodo in cui le ferie sono state maturate.
Ferie non godute. L’AMTAB si è conformata, sin della sua entrata in vigore, al disposto dell’art. 5 c.8 del D.L. 95/2012. La predetta normativa dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, siano obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, precisando che tale regola si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Conseguenza immediata di tale innovazione normativa è l’abrogazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono la monetizzazione delle ferie non godute all’atto di cessazione del rapporto. L’orientamento adottato dall’Amtab S.p.A. trova conforto anche nel parere n. 77/2014/Par della Corte dei Conti, nel comportamento di altre aziende pubbliche del settore TPL, della stessa Agenzia delle Entrate che ha così operato in relazione al Bilancio di esercizio 2012 “……….e quanto a 8,5 milioni di euro per la liberazione a conto economico delle somme accantonate per ferie non godute dai dipendenti dell’incorporata Agenzia del Territorio, operazione conseguente l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 ai sensi del quale le ferie debbono essere obbligatoriamente fruite e non debbono dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ” La società, in virtù di tale politica, applicata rigidamente anche nel 1° semestre 2015, in relazione alle ferie 2014, e successivamente, ha visto scendere il debito potenziale per ferie non godute al 31/12/2014 da euro 730.000 ad euro 454.671 (calcolandolo sul parametro medio aziendale “158” al costo di euro 72,29 per giornata lavorativa). Al 31/7/2015 il debito si è ridotto ad euro 332.945 mentre al 31/8/2015 si è assestato ad euro 196.603 per un totale di 2720 giornate (ore 17.678), dunque inferiore all’importo stanziato nell’apposito fondo che ammonta ad euro 227.362. Si ritiene, pertanto, di non procedere ad alcun ulteriore accantonamento anche nella considerazione che tra qualche mese (bilancio 2015), quasi sicuramente, la società si troverebbe a svalutare quanto accantonato per rilevare la conseguente sopravvenienza attiva e, dunque, attivando due procedimenti di senso contrario che di fatto si azzerano alterando di contro il risultato di due annualità.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.