Accordi internazionali Clausole campione

Accordi internazionali. L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del Trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).
Accordi internazionali. (art. 9, comma 1, Convenz. OIL 132/1970) prevedono la concessione di un periodo di ferie pari almeno a 2 settimane ininterrotte che dovranno essere accordate e fruite entro il termine di 12 mesi dalla fine dell’anno di maturazione; il periodo di congedo, invece, che supera le 2 settimane, dovrà essere fruito entro il termine di 18 mesi o con il consenso del lavoratore anche entro un periodo superiore.
Accordi internazionali. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, New York, 10 dicembre 1984. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969. Convenzione europea di assistenza sociale et medica, Parigi, 11 dicembre 1953. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Roma, 4 novembre 1950. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, Parigi, 20 dicembre 2006. Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, New York, 21 dicembre 1965. Convenzione sui diritti dell’infanzia, New York, 20 novembre 1989 Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966.
Accordi internazionali. A livello internazionale, la Svizzera ha firmato la Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO, 2003)13 per la lotta al tabagismo (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)14. Questa prevede l’applicazione di misure legislative, esecutive, amministrative o altro, al fine di vietare la vendita dei prodotti del tabacco alle persone che, 12 Xxxxxxxx, Stucki & Rihs-Middel, 2009 13 World Health Organization, 2003 14 Xxxxxx, Salla & Delmonico, 2012 in base alla legislazione interna, non hanno diritto di accedervi15. Si tratta, ad esempio, dell’affissione di cartelli della protezione della gioventù, dell’applicazione degli strumenti di verifica dell’età, della sistemazione dei prodotti del tabacco in luoghi non accessibili direttamente, del divieto di fabbricare prodotti che abbiano la forma dei prodotti del tabacco, o di controllare che i distributori automatici di tabacco non siano accessibili ai minorenni e che non facciano della promozione per la vendita di questi prodotti ai giovani (Articolo 16, paragrafo 1, FCTC)16.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).