Corresponsione Clausole campione

Corresponsione. Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o, ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione.
Corresponsione. Le ferie maturano in relazione ai mesi di lavoro effettivamente prestato, conseguentemente anche la retribuzione feriale dovrà essere proporzionata ai giorni realmente spettanti e non a quelli goduti. Potrà verificarsi la situazione secondo la quale il lavoratore fruisca di un numero di giorni di ferie superiore a quello dei giorni realmente maturati; in tal caso occorrerà operare una distinzione tra prestatori di lavoro retribuiti in misura fissa (impiegati) e lavoratori retribuiti con paga oraria (operai). Ai primi spetterà, alternativamente, o la corresponsione della normale retribuzione mensile, provvedendo il datore di lavoro a sottrarre dal periodo successivo di maturazione i giorni goduti in più o il pagamento di un importo dal quale saranno detratti i giorni di ferie non maturati. Per gli operai invece dovrà essere moltiplicato il numero delle ore corrispondenti alle ferie fruite per la paga oraria, indicando separatamente nel prospetto paga la retribuzione feriale da quella per le ore lavorate. Si precisa che la retribuzione feriale dovrà essere corrisposta prima dell’inizio del periodo di congedo.
Corresponsione. La 13esima mensilità deve essere corrisposta entro la fine di dicembre. Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordarne la corresponsione in due rate (giugno e dicembre).
Corresponsione. È stabilita contrattualmente in percentuale da conteggiare sul minimo stipendiale e indennità di contingenza della categoria di appartenenza dell’impiegato preposto alla cassa; deve essere quindi variata ad ogni variazione di questi due elementi.
Corresponsione. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto. Dalla scadenza di cui al precedente comma, nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al Lavoratore, sarà corrisposto un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto. Resta comunque impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. L'importo così determinato s’intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Corresponsione. La corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, è una tipica obbligazione pecuniaria ( artt.1277 e ss. Codice Civile), anche se l’ultimo comma dell’ art.2099 Codice Civile prevede l’ipotesi del tutto marginale in cui la retribuzione venga corrisposta in natura. La legge, inoltre, dispone che la retribuzione sia corrisposta in moneta avente corso legale, nel momento in cui avviene il pagamento (art.1277 Codice Civile), ma gli usi ne prevedono l’erogazione anche mediante assegno o bonifico bancario a patto che vi sia il consenso del lavoratore (Cassazione 3/4/1998, n. 3427) e che le somme siano accreditate con valuta non posteriore all’ultimo giorno utile per il versamento della retribuzione stessa. In caso di lavori in appalto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per il pagamento dei dipendenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante ( art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, entrato in vigore il 7 settembre 2010). Le transazioni effettuate comportano: una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione, se effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione, se effettuate senza l’indicazione del codice CUP (art. 6, della legge 13 agosto 2010, n. 136). L’ art.2099 del Codice Civile stabilisce che la retribuzione sia corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui la prestazione viene eseguita e nel caso in cui la legge, i contratti collettivi o individuali non contengano specifiche previsioni in merito, saranno gli usi aziendali a stabilire le modalità di adempimento dell’obbligo retributivo. E’ importante ricordare che, indipendentemente dal termine entro il quale la retribuzione dovrà essere corrisposta, indicato dai contratti collettivi o dagli usi, trova applicazione la reg...
Corresponsione di mezzo stipendio mensile fino a mesi
Corresponsione. La corresponsione della quota di incentivo è disposta, dai Responsabili delle competenti Unità Operative interessate, con propri singoli atti, previo accertamento positivo da parte del RUP delle specifiche attività svolte dal personale interessato; l’importo corrisposto nel corso dell’anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo, ex art. 113 comma 3 del Codice. La quota parte del fondo destinata alle attività di “Programmazione della spesa per gli investimenti” (punto A) e di “Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici” (punto C) è ripartita fra tutto il personale in servizio presso le rispettive Unità Operative che espletano la specifica attività per ogni singola procedura di gara e in relazione alla categoria di appartenenza, nel rispetto delle percentuali e dei correlati rapporti (pesi) meglio specificati nella tabella di seguito riportata: Qualifica personale dipendente (categoria) Percentuale Peso a Ds/D* (Competenza professionale specifica > 10 anni) 30,00% 15 b D* (Competenza professionale specifica > 3 anni e < 10 anni) 26,00% 13 c D [Competenza professionale specifica < 3 anni] 22,00% 11 e C 15,00% 7,5 f Bs/B 5,00% 2,5 g A 2,00% 1 (*) ivi compresi i titolari di Posizione Organizzativa 100,00% L’incentivo così determinato è soggetto a riduzione proporzionalmente alle giornate di assenza eventualmente effettuate da ciascun operatore interessato. Il compenso non dovuto per le decurtazioni effettuate sarà ridistribuito fra il rimanente personale coinvolto. La corresponsione dell’incentivo ha luogo, per ciascun appalto, con l’approvazione della deliberazione di aggiudicazione e in relazione alle attività già espletate. Con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto (lavori, servizi o forniture) sarà corrisposto il 50% del fondo “Incentivi per funzioni tecniche” costituito per ogni singolo intervento. Il restante 50% sarà corrisposto in base all’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto (graduali liquidazioni proporzionali al prezzo sul totale del contratto fino a conclusione dell’appalto: pubblicazioni e certificazioni di legge, chiusura pratica in ANAC, chiusura fascicolo ex art. 99 comma 4 del Codice, archiviazione). Per gli appalti di durata pluriennale il restante 50% dell’incentivo per funzioni tecniche sarà corrisposto gradualmente in base all’avanzamento dell’esecuzione d...

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  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o co- munque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.