TRA
2018
TRA
(in qualità di Somministrante) E
EASYJOINT PROJECT SRL
(in qualità di Somministrato)
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
IL PRESENTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, ai sensi dell’articolo 1559 c.c. (il
“Contratto”) è stipulato in , il 2017,
TRA:
(1) , con sede legale in
, via
, con Xxxxxx Xxxxxxx, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di : , in qualità di suo legale rappresentante , nato a , il giorno
, Codice Fiscale
, residente a
in (di seguito il “Somministrante”);
(2) Easyjoint Project Srl, con sede legale in Parma (PR), Strada agli Ospizi Civili n. 6, con Codice
Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma (PR):
02836930343, in qualità di suo legale rappresentante Xxxx Xxxxxx, nato a Reggio Xxxxxx (RE), il giorno 08/06/1977, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, residente a Parma (PR) in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 (xx seguito il ”Somministrato”);
(il Somministrante e il Somministrato, congiuntamente, le “Parti”, e ciascuno di essi come “Parte”).
Le Parti, facendo seguito alle intese intercorse e premesso che:
(A) il Somministrante e il Somministrato sono aziende operanti nel settore della coltivazione, lavorazione e commercializzazione della canapa e dei suoi derivati;
(B) il Somministrante è un’impresa che intende vendere in esclusiva le infiorescenze al
Somministrato;
(C) le infiorescenze che il Somministrante intende cedere in esclusiva al Somministrato, devono essere solo ed esclusivamente di diretta derivazione delle piantine di canapa precedentemente acquistate e coltivate (di seguito la “Biomassa”);
(D) il Somministrato ha l’obbligo di visionare la Biomassa prodotta dal Somministrante nell’anno
2018;
(E) il Somministrato si è dichiarato interessato ad acquistare dal Somministrante la Biomassa prodotta nell’annata agricola e il Somministrante si è dichiarato disponibile a cedere al Somministrato la quantità di Biomassa richiesta.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto avranno, salvo quanto altrimenti specificato, il significato agli stessi attribuito.
Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il Somministrato si impegna ad acquistare la Biomassa dal Somministrante, che, a sua volta si impegna a vendere, in via esclusiva, il quantitativo di Biomassa acquistata o quell’altro minore o maggiore quantitativo, così come risulterà dalla resa della coltivazione in corso.
2.2 La Biomassa oggetto del presente Contratto, ai sensi dell’Articolo 4 della Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, verrà acquistata e messa in commercio solo ed esclusivamente nel caso in cui dalla trasformazione della canapa, a seguito dell’esito del controllo del contenuto complessivo di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), questo risulti in percentuale inferiore al limite legale (ad oggi lo 0,2% p/p). Contestualmente il Somministrante è obbligato a fornire al Somministrato le sopra menzionate analisi di THC con riferimento alla gamma di Biomassa acquistata.
Articolo 3 – OBBLIGHI DEL SOMMINISTRANTE
3.1 Il Somministrante si obbliga a vendere la Biomassa al Somministrato, con continuità e per tutta la durata del presente Contratto alle condizioni di vendita di cui al successivo Articolo 5. Il Somministrante inoltre si impegna a rispettare gli ordini ricevuti, compatibilmente con la capacità produttiva ottenuta dalla coltivazione dell’anno in corso.
3.2 Data la possibilità di mutevoli cambiamenti del mercato, in relazione anche alle condizioni metereologiche, il Somministrante potrà variare i tipi e le unità di prodotti venduti dandone congruo preavviso al Somministrato, onde permettere a quest’ultimo di prendere cognizione circa le caratteristiche degli stessi.
3.3 Il Somministrante si obbliga a fornire al Somministrato tutte le necessarie informazioni sulla
Biomassa, relativamente alla loro qualità e caratteristica.
3.4 Il Somministrante dovrà assicurare, manlevando il Somministrato da tutte le possibili conseguenze negative, che i Prodotti siano etichettati e certificati conformemente alle normative di settore vigenti.
3.5 Il Somministrante ha l’obbligo di consegnare la Biomassa oggetto del presente Contratto nel rispetto del precedente Articolo 2.2.
3.6 Il Somministrante si impegna ad inviare dettagliata fattura al Somministrato, in relazione all’ordine ricevuto, riportante i prezzi e le quantità nel rispetto delle condizioni di vendita di cui al successivo Articolo 5.
Articolo 4 – OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATO
4.1 Il Somministrato dovrà acquistare la Biomassa direttamente dal Somministrante al prezzo e secondo le modalità pattuite al successivo Articolo 5.
4.2 Il Somministrato si impegna a fornire al Somministrante l’ordine dettagliato della Biomassa
che intende acquistare, dichiarando la quantità e la varietà genetica della stessa.
4.3 Il Somministrato, una volta consegnatogli la Biomassa, ha l’obbligo di analizzarla al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite dal Somministrante. Nel caso in cui la Biomassa non sia conforme a quanto disposto dall’Articolo 2.2, il presente Contratto non avrà alcun effetto tra le Parti.
4.4 Il Somministrato manleva il Somministrante da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi della consegna della Biomassa in ragione di circostanze estranee alla volontà del Somministrante stesso, quali problemi di logistica connessi all’attività di trasporto, sia essa svolta per conto proprio o per conto terzi.
4.5 Il Somministrato è tenuto, in ogni caso, al puntuale pagamento del prezzo, prima della successiva consegna, per cui non potrà far valere alcuna azione e/o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento nei termini definiti al successivo Articolo 6.1 (a).
Articolo 5 – CONDIZIONI DI VENDITA
5.1 Il Somministrante e il Somministrato concordano quale corrispettivo per la vendita della
Biomassa di cui al precedente Articolo 2.1:
(a) Euro 200 (duecento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti almeno due delle seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze non lavorate (presenza del ramo principale e di fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale inferiore all’1,5% (uno virgola
cinque per cento);
(b) Euro 250 (duecentocinquanta) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti almeno due delle seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze non lavorate (presenza del ramo principale e di fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale compreso tra l’1,5% (uno virgola
cinque per cento) ed il 3% (tre per cento);
(c) Euro 300 (trecento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti almeno due delle seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze non lavorate (presenza del ramo principale e di fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale superiore al 3% (tre per cento);
(d) Euro 350 (trecentocinquanta) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale inferiore all’1,5% (uno virgola
cinque per cento);
(e) Euro 400 (quattrocento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale compreso tra l’1,5% (uno virgola
cinque per cento) ed il 3% (tre per cento);
(f) Euro 450 (quattrocentocinquanta) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 5 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale superiore al 3% (tre per cento);
(g) Euro 500 (cinquecento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 3 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale inferiore all’1,5% (uno virgola
cinque per cento);
(h) Euro 550 (cinquecentocinquanta) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 3 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale compreso tra l’1,5% (uno virgola
cinque per cento) ed il 3% (tre per cento);
(i) Euro 600 (seicento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) presenza di seme (media di 3 semi per singola infiorescenza);
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale superiore al 3% (tre per cento);
(l) Euro 650 (seicentocinquanta) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) assenza di seme;
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale inferiore all’1,5% (uno virgola
cinque per cento);
(m) Euro 700 (settecento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) assenza di seme;
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale compreso tra l’1,5% (uno virgola
cinque per cento) ed il 3% (tre per cento);
(n) Euro 800 (ottocentocento) per ogni singolo Kilogrammo di Biomassa qualora la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
(i) presenza di infiorescenze lavorate (infiorescenze singole e perfettamente ripulite dal fogliame);
(ii) assenza di seme;
(iii) percentuale media di Cannabidiolo totale superiore al 3% (tre per cento).
5.2 Il Somministrato effettuerà i propri ordini al Somministrante per iscritto a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito al successivo Articolo 16.1 indicando la tipologia della varietà genetica di Biomassa e la quantità della stessa.
5.3 Il Somministrante provvederà alla consegna della Biomassa presso la sede del Somministrato o altro luogo dallo stesso indicato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’ordine di cui sopra.
5.4 Qualora insorgano obiettivi problemi di approvvigionamento, dovuti a fatti non imputabili al Somministrante di cui al precedente Articolo 3.2, ovvero qualora alcuni prodotti oggetto di questo Contratto non siano nella mera disponibilità del Somministrante, lo stesso ne darà pronta comunicazione al Somministrato onde permettere a quest’ultimo di non impegnarsi.
5.5 La Biomassa verrà consegnato dal Somministrante in contenitori ermetici il cui contenuto sarà già predisposto allo smistamento e all’inscatolamento, etichettato a norma di legge, riportante le informazioni e le indicazioni richieste dalla normativa di settore applicabile in materia di commercio.
5.6 Sono a carico del Somministrato le spese di Spedizione, più eventuale assicurazione sulla Biomassa, fermo restando che il Somministrante viene fin da subito manlevato da furti o danneggiamenti della merce per la quale il Somministrato abbia deciso di non assicurarsi.
5.7 Nel caso di perimento della Biomassa, ovvero se lo stesso presenti difformità rispetto alle specifiche concordate ai sensi del precedente Articolo 3.3, è fatta salva la possibilità al Somministrato di rifiutare l’ordine senza nulla dovere al Somministrante, fermo restando che
nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal presente Articolo, le spese di consegna di cui al precedente Articolo 5.6 saranno a carico del Somministrante.
5.8 Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto disposto dal precedente Articolo 5.7, il Somministrato potrà, in via discrezionale, accettare l’ordine per quella parte la cui qualità possa essere destinata ad uso tecnico e/o industriale, e solo per quella parte dovrà corrisponderne il prezzo.
Articolo 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO
6.1 Il prezzo complessivo dovrà essere pagato dal Somministrato nei seguenti termini:
(a) alla consegna della Biomassa, verificato il quantitativo di ritiro e lo stato di fatto della merce ricevuta, sarà dovuto un acconto di importo non inferiore ad 1/3 del totale dovuto, così come risulterà determinato a seguito della pesatura; 1/3 entro e non oltre i 30 giorni successivi ed il restante 1/3 entro e non oltre i 60 giorni dalla consegna della Biomassa.
Il Somministrato si impegna a saldare l’intera somma oltre alla corrispondenza dell’IVA
pari al 10%;
(b) le Parti potranno stabilire di comune accordo di dividere la commessa totale in un numero massimo di 10 consegne da effettuare entro e non oltre il mese di Maggio 2019;
(c) nel caso in cui il ritiro venga concordato dilazionato, l’importo verrà suddiviso in tante
parti quante sono le consegne concordate;
(d) il mancato pagamento di una sola fattura determinerà la risoluzione immediata del presente Contratto.
Come risarcimento del danno, a titolo di indennizzo, il Somministrante riceverà una somma pari al 10% della cifra complessivamente pattuita;
(e) il mancato rispetto, in tutto od in parte, del Capitolato (come definito nell’Allegato “A”), rende nullo l’impegno da parte del Somministrato senza nulla dovere al Somministrante;
(f) i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Somministrante identificato con codice IBAN
, dietro comunicazione delle relative fatture da parte del Somministrante medesimo.
Articolo 7 – ESCLUSIVA
7.1 Ai sensi del precedente Articolo 4.1 il Somministrante dovrà vendere la Biomassa solo ed esclusivamente al Somministrato.
7.2 L’esclusiva qui menzionata è disciplinata dall’Articolo 1568 c.c., per cui si fa divieto al Somministrante di compiere, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura dell’oggetto del presente Contratto, con terze parti che non siano il Somministrato.
Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1 È fatto divieto, per entrambe le Parti, di cedere a terzi il presente Contratto.
Articolo 9 – DURATA
9.1 Il presente Contratto acquisirà efficacia dal momento dalla sottoscrizione dello stesso ed avrà durata di anni 1 (uno).
9.2 Qualora, alla scadenza pattuita al precedente Articolo 9.1, le Parti non abbiano manifestato espressamente la loro formale volontà di non proseguire il rapporto oggetto di questo Contratto, a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., si intende che le stesse Parti intendano tacitamente rinnovare la durata del presente Contratto di anni 1 (uno).
Articolo 10 - CLAUSOLA DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
10.1 Il Somministrato esclude fin d’ora qualsiasi propria responsabilità nei confronti di terzi, per eventuali comportamenti o azioni del Somministrante contrarie alle regole commerciali e alla legislazione civile e penale al momento vigente.
10.2 Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto disposto dal successivo Articolo 11.2, il Somministrato esclude fin d’ora la propria responsabilità nei confronti del Somministrante, senza nulla dovere a titolo di risarcimento del danno. Congiuntamente, il Somministrante è tenuto alla lettura e all’eventuale accettazione del presente Contratto previa visione e sottoscrizione del Patto di esclusione della responsabilità (come definito nell’Allegato “B”).
Articolo 11 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO
11.1 Le Parti si riservano la facoltà di interrompere in via precauzionale la distribuzione, la vendita e/o l’acquisto di Biomassa, sia con riferimento alla legislazione vigente, sia per pronunciamenti e decisioni dell’autorità competente al momento considerato, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento o reso merce per il Somministrato.
11.2 Il presente Contratto diverrà nullo, senza alcun onere per le Parti, nel caso in cui intervenissero nuove leggi, o specifiche più restrittive di leggi attualmente vigenti, quali la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, tali da rendere le azioni oggetto del presente Contratto illegali o illecite.
Articolo 12 – PATTO DI NON CONCORRENZA
12.1 Il Somministrante si impegna per tutta la durata del Contratto, come disposto dai precedenti Articoli 7 e 9.1, e ai sensi dell’Articolo 2596 c.c., a non svolgere attività di vendita e acquisto di prodotti, accessori e derivati tali da porsi in concorrenza con il Somministrato ed Easyjoint, in merito a quanto disposto nell’oggetto del presente Contratto.
12.2 In caso di mancato rispetto di quanto disposto al precedente articolo 12.1, il Somministrante dovrà corrispondere al Somministrato una penale pari ad Euro 20.000 (ventimila), salvo la dichiarazione dello stesso Somministrato, di aver subito un maggior danno.
Articolo 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
13.1 Le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti del presente Contratto e a far rispettare tale impegno anche ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del presente Contratto stesso. L’obbligo di riservatezza di cui al presente Articolo si estende anche alle informazioni inerenti le materie prime, i prodotti e le tecniche produttive, nonché delle specifiche della Biomassa, della sua composizione e del suo metodo produttivo e/o estrattivo.
Articolo 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI
14.1 Ogni modifica, integrazione e/o abrogazione dei patti di cui al presente Contratto, dovrà avvenire per iscritto a pena di nullità.
Articolo 15 – DISPOSIZIONI VARIE
15.1 In relazione al presente Contratto, il Somministrato dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’oggetto del Contratto, di essere a perfetta conoscenza dei prodotti e dei servizi distribuiti dal Somministrante, delle possibilità di reddito e delle modalità di rientro del capitale investito e di essere perciò consapevole di voler procedere all’investimento e alla sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 16 – COMUNICAZIONI
16.1 Tutte le comunicazioni necessarie, o comunque previste dal presente Contratto dovranno essere trasmesse per iscritto e avverranno a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r. presso i rispettivi indirizzi delle Parti, come di seguito indicati, o ad altro indirizzo comunicato per iscritto ai sensi del presente Articolo:
se al Somministrante:
:
Via CAP email:
se al Somministrato:
Easyjoint Project Srl:
Xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0
XXX 00000
email:
Articolo 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
17.1 Il presente Contratto ed i diritti costituiti in forza dello stesso sono regolati dal diritto italiano.
17.2 Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, le Parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento giurisdizionale, si obbligano preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successivi D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 aggiornato ai sensi del D.M 139/2014, secondo il regolamento di mediazione di un Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo o non venisse risolto entro il termine di mesi 4 a decorrere dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
17.3 Qualsiasi controversia che dovesse essere intrapresa in via giurisdizionale, e che non sia riservata per legge alla competenza di altra autorità giudiziaria, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma. È tuttavia fatta salva la facoltà del Somministrante di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Somministrato avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia ai sensi di legge.
Articolo 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
18.1 Le spese di registrazione del presente Contratto saranno poste a carico della Parte che, con il
suo comportamento, l’avrà resa necessaria.
Articolo 19 - PRIVACY
19.1 Le Parti accordano reciprocamente l’utilizzo dei dati personali e/o comunque attinenti al presente Contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, rispettandone scrupolosamente i principi di tutela, consenso e riservatezza.
Letto, confermato e sottoscritto.
, 2018
IL SOMMINISTRANTE IL SOMMINISTRATO
ALLEGATO “A”
CAPITOLATO
Requisiti Richiesti per il ritiro dell’infiorescenza di Canapa
(1) Il materiale oggetto del ritiro è la sola infiorescenza femminile di Canapa Sativa L. essiccata e non impollinata, quindi priva di seme (o con presenza minima di seme, massimo 5 semi in media ad infiorescenza). La Varietà coltivabile sarà specificamente concordata con l’Azienda Somministrato e munita di regolare cartellino identificativo. Copia di tale documentazione, all’atto della prima consegna, deve essere duplicata e consegnata al Somministrato.
(2) La consegna preventiva di una campionatura di infiorescenza di controllo prevede l’invio ad indirizzo del Somministrato di un campione rappresentativo dell’intero lotto di peso non inferiore a grammi 50.
Contestualmente verrà inviato al laboratorio di analisi, indicato dal Somministrato, o ad altro laboratorio accreditato, campionatura sufficiente per effettuare le analisi di seguito elencate. Tali analisi sono a carico del Somministrante.
Analisi visiva da effettuare ad ogni invio
TIPOLOGIA DI ANALISI |
METODO |
CRITERI DI ACCETTAZIONE |
Varietale |
Visivo |
Corrispondenza visiva delle caratteristiche specifiche della varietà dichiarata |
Porzione di pianta |
Visivo |
Racemo floreale con infiorescenza integra |
Diametro di taglio |
Metrico |
2x2 mm |
Presenza seme |
Visivo |
Solo occasionale max 5 semi/infiorescenza |
Odore |
Test sensoriale |
Aromatico senza sensore di marcescenza |
Infestazione |
Ph. Eur 2.8.2 |
Assenza di insetti o altre contaminazioni animali |
Analisi da effettuare ad ogni invio
TIPOLOGIA DI ANALISI |
METODO |
CRITERI DI ACCETTAZIONE |
CANNABINOIDI |
|
|
Δ-9 THC totale (THC+THCA) |
HPLC/MS |
< 0.2 (% p/p) |
CBD totale (CBD+CBDA) |
HPLC/MS |
> 1 (% p/p) |
CBN |
HPLC/MS |
> 0.1 (% p/p) |
CBG |
HPLC/MS |
> 0.01 (% p/p) |
|
|
|
AGENTI CONTAMINANTI |
|
|
Aflatossine B1 + B2 |
|
< 2.0 µg/Kg |
M1 |
|
Assenti |
|
|
|
Umidità |
|
< 20% |
Analisi aggiuntive da effettuare al solo primo invio
TIPOLOGIA DI ANALISI |
METODO |
CRITERI DI ACCETTAZIONE |
PESTICIDI |
|
|
Spettro pesticidi |
GC |
Xxxxxx accettati dalla Farmacopea Europea Ph. Eur 2.8.13 |
|
|
|
METALLI PESANTI |
|
|
Piombo (Pb) |
Ph. Eur 2.4.27 |
< 5.0 ppm |
Cadmio (Cd) |
Ph. Eur 2.4.27 |
< 0.2 ppm |
Mercurio (Hg) |
Ph. Eur 2.4.27 |
< 0.1 ppm |
ALLEGATO “B”
PATTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto ,
dichiaro di aver preso visione del presente Contratto e del presente Patto di esclusione della responsabilità che manleva Easyjoint Project Srl dall’obbligo del risarcimento del danno ai sensi dell’Articolo 1223 c.c. nelle ipotesi di emanazione di una legge sopravvenuta ovvero specifiche più restrittive di leggi attualmente vigenti che dichiarino l’oggetto del presente Contratto illecito o illegale, per i quali sono previste sanzioni penali, sequestri degli stessi prodotti, prelevamenti di campioni di questi all’interno dei locali commerciali presso i quali vengono venduti e/o multe.
In tal senso Easyjoint Project Srl intende escludere la non applicabilità dell’articolo 1229 c.c. non essendo riscontrabile alcuna colpa grave, rimanendo inteso che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 90, successivamente modificato dal Decreto Legge 20 marzo
2014, n. 36, convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 79, non vi è alcuna normativa che dichiari
l’illiceità e l’illegalità del prodotto commercializzato.
Letto, confermato e sottoscritto.
, 2018
IL SOMMINISTRANTE
1