Prot. 9526
Prot. 9526
Codognè, 19.05.2020
Tramite portale di E-Procurement
Xxxxx.xx
Operatori Economici invitati Xxxx Xxxx
Oggetto: invito alla procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di risanamento non distruttivo delle reti fognarie nel territorio di competenza di Piave Servizi” (CIG: 83084784F1 – CUP: D83E20000070005).
La scrivente Società, dovendo provvedere, nell’ambito della propria attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, all’affidamento dei lavori in oggetto, con la presente indice una procedura negoziata
- ai sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)”, adottato dal C.d.A. di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) con delibera del 19.12.2016, ed in particolare del suo paragrafo 15 - ed invita codesto spettabile operatore economico a partecipare alla stessa.
L’appalto è disciplinato dalla presente Lettera d’invito, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dagli elaborati tecnici/amministrativi e dalla modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. La documentazione è disponibile, previa registrazione, per l’intera durata dell’appalto sulla Piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx .
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata. (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824).
1. ENTE AGGIUDICATORE
Piave Servizi S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione: l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento: avv. Xxxxx Xxxxxxx
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di risanamento no- dig delle reti fognarie esistenti nel territorio di competenza di Piave Servizi come meglio specificato all'art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I suddetti lavori sono classificati nella categoria di opere «OS35» - “Interventi a basso impatto ambientale” per la classifica adeguata all’importo dei lavori.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 31.03.2020, con atto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione.
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 619.000,00 (Euro seicentodiciannovemila/00), comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento/00), che in quanto tali non sono soggetti a ribasso.
I lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scale, ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. L’importo dei costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 è stimato pari ad Euro 154.750,00 (Euro centocinquantaquattromilasettecentocinquanta/00).
Poiché l’importo dell’Accordo Quadro è stato determinato sulla base di una programmazione di medio periodo per interventi che non possono essere quantificati in maniera puntuale, l’importo dello stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell’accordo quadro, ma sarà applicato all’elenco prezzi.
Considerata la tipologia dei lavori in oggetto non e possibile prevedere in anticipo né il numero né il tipo di lavoro richiesti, pertanto, alla scadenza dei termini di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto (Durata dell’Accordo quadro), l’importo finale dei lavori potrà risultare inferiore anche oltre il quinto d’obbligo, previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/16, rispetto a quello dell’accordo quadro. L’Appaltatore non avrà comunque diritto ad ulteriori compensi di nessun tipo oltre a quelli derivanti dall’applicazione dei prezzi contrattuali né potrà avvalersi del diritto di recesso.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo quadro avrà durata di anni 2 (due) dalla consegna formale, come risultante dalla sottoscrizione di apposito verbale e, in qualsiasi caso, cesserà di avere efficacia nel caso in cui, prima della scadenza del predetto termine, venga esaurito l’importo dell’accordo stesso.
Trattandosi di lavori di manutenzione su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e riprese tra i diversi Ordini di Lavoro. In caso di urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inizio dei lavori potrà essere disposto nelle more della stipula dell’Accordo quadro non appena divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.
L’Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso in cui l’importo complessivo dell’Accordo non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali. Le condizioni previste nell’Accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di Xxxxxx richiesti prima della scadenza del termine di cui al comma 1, anche qualora la materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L’accordo quadro verrà stipulato interamente “a misura”.
6. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del D.Lgs.
n. 50/16, attraverso il ricorso ad una Piattaforma informatica e relativo software applicativo, utilizzando il Portale E-procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di affidamenti telematici.
Tale Portale è accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, con le modalità specificate nelle “Condizioni Generali di Registrazione” e nel “Manuale d’uso” reperibili nell’Area “Documentazione del Portale”.
Ai sensi del paragrafo 23, secondo capoverso, del sopra citato Regolamento aziendale, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad Euro 2.000.000,00, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018, gli operatori economici partecipanti dovranno versare un contributo all’ANAC pari a Euro 70,00 (Euro settanta/00).
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità reperibili sul sito web dell’ANAC.
Gli operatori sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione. L’omesso pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.1
8. FORMA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 se in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente alla procedura negoziata può presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori economici riuniti.
Si applicano le norme poste dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016:
- è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- all’operatore economico che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è fatto divieto di partecipare anche in forma individuale.
La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutti gli operatori economici partecipanti in forma individuale alla gara.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai fini della ammissione alla gara, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
1 “Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l’obbligo di versamento del contributo ANAC come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”, l’omesso pagamento non può essere sanato “(…) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).
Non sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per attività corrispondenti ai lavori da eseguire;
d) attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria «OS35» (“Interventi a basso impatto ambientale”) per la classifica adeguata all’importo dei lavori;
e) l’appalto prevede lavorazioni in luoghi confinati, pertanto le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti in detti luoghi confinati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a sub-appalti se non espressamente autorizzati da Committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i.. Il tempo necessario all’ottenimento di detti certificati non può essere oggetto di riserva da parte dell’appaltatore né di richiesta di proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso di affidamento, per l’intera durata di esecuzione dell’accordo quadro.
Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, i requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:
✓ i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e e) da ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE;
✓ il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. In qualsiasi caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
Nel caso di Consorzio stabile che esegue il lavoro con la propria struttura: tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) ed e), devono essere posseduti dal consorzio.
Nel caso di Consorzio stabile che esegue l’appalto tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori, o di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori, i requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:
✓ requisiti di cui alle lettere a), b), c) e e) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
✓ il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal Consorzio e/o dalle consorziate;
Si precisa che le Imprese riunite in raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno dichiarare, in sede di ammissione alla gara d’appalto, le quote di partecipazione al raggruppamento, pena l’esclusione (Sentenza 1° marzo 2007, n° 1001 del Consiglio di Stato – Sezione IV).
Si ricorda che l’Impresa dovrà documentare, prima della sottoscrizione dell’Accordo quadro, di avere la disponibilità, a titolo di proprietà, locazione, comodato, ecc., di una base operativa, a non più di 30 Km dal limite territoriale dell’area di competenza di Piave Servizi, necessaria per custodire tutti i mezzi, tutte le attrezzature e tutti i materiali necessari, per la rapida esecuzione degli interventi urgenti, in modo da garantire che gli stessi siano iniziati nei tempi previsti.
La dimostrazione di tale requisito dovrà avvenire tramite consegna, in originale o in copia autentica, copia dichiarata conforme dell’atto che attesti la suddetta disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato ecc).
L’impossibilità per l’Impresa di dimostrare la disponibilità dell’area nelle forme sopra indicate e nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, comporta l’impossibilità di sottoscrivere l’Accordo quadro e, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione, senza che l’Impresa stessa possa vantare alcunché nei confronti di Piave Servizi.
10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti morali (insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura).
L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Piave Servizi S.p.A. in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto della disciplina posta dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite del quaranta per cento dell’importo complessivo dell’accordo quadro. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. RICEZIONE DELLE OFFERTE
La gara viene espletata con il supporto di strumenti elettronici all’interno della Piattaforma informatica, mediante lo strumento della “Richiesta di offerta in busta chiusa digitale” (RDO on-line). Per partecipare all’appalto, gli operatori economici invitati dovranno accedere all’evento “Tender 1679 - “Lavori di risanamento non distruttivo delle reti fognarie” - RdO: rfq_2527.
Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della Piattaforma informatica l’operatore economico potrà contattare il Centro Operativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al numero di
telefono 02/000000000 o all’indirizzo di Posta Elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del 05.06.2020, la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste digitali denominate:
• “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa);
• “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica).
Si segnala che, i soggetti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti (A.T.I., Consorzio ordinario, R.I., G.E.I.E.) non sono ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori. L’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato, può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di costituendo raggruppamento temporaneo, a condizione che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell’Albo fornitori di Viveracqua alla data di presentazione dell’offerta, pena l’irricevibilità della stessa (per tali casi è istituito un canale preferenziale per l’espletamento del processo di qualificazione in tempi compatibili con il termine temporale valido per la presentazione delle offerte (v. paragrafo 13.6 del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori” di Viveracqua S.c.r.l.).
Si segnala inoltre, affinché l’operatore economico interessato possa programmare con il necessario anticipo le attività per la partecipazione alla gara, che, come indicato nelle “Condizioni Generali di Registrazione” art. 2.2, reperibile nell’Area “Documentazione del Portale”, il tempo tecnico necessario al completamento della registrazione sul portale è di 24 ore lavorative.
In caso di partecipazione in forma aggregata (RTI, Consorzi, GEIE) l’offerta deve essere inviata dal soggetto mandatario/capogruppo, il quale dovrà:
a. Accedere al dettaglio della RdO
b. (se previsto) selezionare “Accedi ai dettagli della gara”
c. Selezionare “Rispondi” nella sezione “Mia Risposta”
d. Cliccare su “Rispondi” e “Ok”
e. Selezionare la forma di partecipazione tra (Impresa Singola, Consorzio, RTI e GEIE);
f. Cliccare su “Salva”
g. In caso di partecipazione in forma aggregata:
1. Cliccare “Gestisci gruppo di Offerta”;
2. Cliccare “Aggiungi Utente”;
3. Indicare obbligatoriamente la Ragione Sociale, il Codice Fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo e la quota di compartecipazione;
4. Salvare
5. Ripetere le operazioni se necessario, sulla base dei membri del raggruppamento. (eventuale)
Per inviare la propria offerta e firmare le Buste digitalmente, è necessario:
1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica;
2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i file pdf delle “risposte create” e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante ecc…), a pena di esclusione, secondo le indicazioni della Piattaforma medesima. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato apposta la sottoscrizione digitale nelle risposte di qualifica e/o nelle risposte tecniche e economiche, non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno di delle relative buste risultano tutti sottoscritti digitalmente.
3. nell’ipotesi di R.T. di concorrenti costituendo o di Consorzio ordinario costituendo, la “Risposta di Qualifica creata” e la “Risposta Economica creata”, dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o institore/procuratore dell’impresa indicata quale Capogruppo mandataria che da quello/i della/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.
13.1 CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA
1) Documento di Gara Unico Europeo, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, conforme al “Modello DGUE”, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione del concorrente, singola o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero della normativa applicabile.
Si rammenta che le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. parte III: motivi di esclusione - Lettera A” del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2013, ovvero:
• se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico
• se si tratta di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
• se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o di socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
• eventuali soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno precedente la data della lettera di invito.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III Motivi di esclusione
- Lettera D” prima riga del DGUE), si intendono riferite a tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” (si veda Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016).
A norma dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nel DGUE la condanna quando il reato è stato depenalizzato, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
2) Dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al firmatario con relativa dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente), resa compilando il “Modello Dichiarazione integrativa al DGUE”;
Il DGUE e la dichiarazione integrativa allo stesso, dovranno essere presentati per tutti gli operatori individuati nella “Parte II lettera D – Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione e, in particolare:
• se il concorrente è un operatore economico singolo, questi dovrà presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa;
• se il concorrente è un raggruppamento temporaneo, un consorzio, una rete d’imprese o un GEIE, di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa;
• se il concorrente è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) dovranno presentare il DGUE e la dichiarazione integrativa, sia il consorzio medesimo che le imprese consorziate indicate come esecutrici;
• nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa;
• in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria deve presentare il proprio DGUE; non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, sostituita dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
Il DGUE e la dichiarazione integrativa dei membri del raggruppamento dovranno essere inseriti nell’area generica allegati.
3) Attestazione del versamento del contributo versato a favore dell’X.X.XX (scansione della ricevuta di pagamento). In caso di R.T. di concorrenti il pagamento del contributo deve essere effettuato da una sola delle imprese raggruppate.
4) PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario), rilasciato dall’X.X.XX., previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione dei C.I.G. che identificano le procedure. Si ricorda che il “PASSOE” deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all’operatore economico ausiliario.
Il mancato inserimento nella busta di qualifica del PASSOE non costituisce causa di esclusione né di sanzione e non dà luogo a soccorso istruttorio o a richieste di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse il PASSOE, e risultasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo a Piave Servizi S.p.A. in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
5) Garanzia provvisoria, redatta in conformità allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 19.01.2018 e ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi ad Euro 12.380,00. La garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta dalla sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
RIDUZIONI: la garanzia potrà essere ridotta secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che:
✓ in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontali o consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
✓ in caso di partecipazione in R.T.I. verticale o misto, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
✓ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la condizione ricorra in capo al consorzio.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l’offerente sia una microimpresa, una piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in favore di Piave Servizi S.p.A., qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’accordo quadro di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per usufruire delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo il caso di riduzione per piccola e media impresa, l’operatore economico dovrà inserire nella busta di qualifica (area generica allegati) i relativi certificati, dichiarati conformi con sottoscrizione digitale.
La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve essere prodotta in forma digitale dal soggetto emittente in conformità al D.Lgs. 82/2005.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
6) Il Capitolato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario). In caso di raggruppamento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da inserire nell’area generiche allegati
7) in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 comma 2, lettere b) e c):
- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/ii quale/i il consorzio concorre alla gara, sottoscritta digitalmente;
8) in caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente;
- copia della delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici consorziati.
9) in caso di R.T. di concorrenti già costituito:
- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E’ consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto.
Nel caso in cui si tratti di documentazione rilasciata in formato cartaceo dovrà essere inserita copia del documento con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
10) in caso di R.T. di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito
specifica dichiarazione sottoscritta con firma digitale da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente:
- l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà l’accordo quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;
- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento;
- ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppandi o consorziati.
11) in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di organo comune con soggettività giuridica:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, oppure
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa in conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale le imprese retiste partecipanti attestino:
a) che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c- bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
b) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e la carica dei seguenti soggetti: titolare e direttori tecnici (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di altro tipo di società o consorzio) (a tal riguardo, si richiamano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”);
c) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e carica dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito ovvero che non vi sono soggetti, titolari delle cariche o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di xxxxxx;
d) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (allegato alla lettera di invito), inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
3.1) in caso di RTI costituito:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa in conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale le imprese retiste partecipanti attestino:
a) che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
b) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e la carica dei seguenti soggetti: titolare e direttori tecnici (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di altro tipo di società o consorzio) (a tal riguardo, si richiamano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”);
c) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e carica dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito ovvero che non vi sono soggetti, titolari delle cariche o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di xxxxxx;
d) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (allegato alla lettera di invito), inclusi i
diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
3.2) in caso di RTI costituendo:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, e sottoscritte con firma digitale, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le quote di partecipazione all’aggregazione di impresa e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
N.B: Il mandato deve essere conferito come di seguito:
✓ se il contratto di rete è stato stipulato con atto pubblico, scrittura privata autenticata o sottoscritto digitalmente (e autenticato) a norma dell’art. 25 del CAD, sarà sufficiente produrre una scrittura non autenticata unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
✓ se il contratto di rete è stato stipulato in forma diversa, il mandato dovrà essere fatto per scrittura privata autenticata, anche nelle forme dell’art. 25 del CAD.
12) in caso di avvalimento:
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, conforme al “Modello Dichiarazione impresa ausiliaria”;
- originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A norma dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La Busta Economica deve contenere la documentazione di seguito elencata:
1. allegare nella sezione “2.1.1. Offerta economica” il “Modulo offerta economica” sottoscritto digitalmente”;
2. allegare nella sezione “2.2.1 Costi della manodopera e costi della sicurezza” il “Modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza”, sottoscritto digitalmente, nella quale dovranno
essere indicati i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/16, stimati per l’esecuzione dell’appalto.
Il ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale; nel caso in cui fossero indicati più decimali, Piave Servizi S.p.A. procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime tre cifre dopo la virgola. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quest’ultimo.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento, richiesti espressamente con la presente lettera di invito a di pena esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, tranne quelli di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica:
• mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;
• offerta plurima o condizionata;
• offerta in aumento;
• mancanza dell’offerta o parte di essa;
• mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica;
• mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica;
• mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese).
Il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, pena l’esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il giorno 08.06.2020 alle ore _09:00, l’autorità di gara procederà come di seguito:
a) verifica delle offerte pervenute;
b) apertura delle “Buste di Qualifica” contenenti la Documentazione amministrativa e verifica dei documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
c) avvio, qualora ricorrano i presupposti di legge, della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) adozione degli eventuali provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;
e) apertura della “Busta Economica” dei concorrenti ammessi;
f) redazione della graduatoria (in ordine decrescente) delle offerte ammesse;
15 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Una volta determinata la soglia di anomalia:
1) nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci si procederà:
- all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, proposta che sarà comunque condizionata all’esito positivo della verifica relativa ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
2) nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci ma pari o superiori a cinque si procederà:
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria, proposta che:
✓ nel caso in cui l’offerta del predetto concorrente sia risultata anomale, sarà condizionata all’esito positivo del procedimento di verifica della stessa;
✓ nel caso in cui l’offerta del predetto concorrente non sia risultata anomala, sarà condizionata all’esito positivo del procedimento di verifica relativo ai costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Piave Servizi S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché valida e congrua.
Ai sensi dell’art. 97 comma 3bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In qualsiasi caso Piave Servizi, ai sensi dell’art.
97, comma 6, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
16 ANOMALIA DELL’OFFERTA
L’eventuale verifica di congruità verrà eseguita dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto, partendo dalla prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
I concorrenti interessati dovranno fare pervenire tramite l’Area “Messaggi” della Piattaforma, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di Xxxxx Xxxxxxx, le spiegazioni a sostegno della congruità della propria offerta, trasmettendo apposita relazione, firmata digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente.
Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare:
• il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …;
• il costo delle risorse tecniche utilizzate per l’appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …;
• le spese generali;
• l’utile d’impresa ed ogni altra voce di costo rilevante.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione:
• ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
• agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. procederà
- prima dell’aggiudicazione, laddove non vi abbia già provveduto in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta - a verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovverosia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
Piave Servizi S.p.A. si riserva di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscritti.
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà
l’esclusione dalla gara.
17 CAUSE DI ESCLUSIONE
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/16, costituiscono cause di esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi:
• inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta di qualifica;
• omesso versamento del contributo a favore dell’X.X.XX. entro il termine di partecipazione alla gara. Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa la ricevuta dell’avvenuto pagamento, si applicherà il Soccorso istruttorio;
• offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, restrizioni o riserve;
• offerta economica in aumento;
• mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi “interni” per la sicurezza stimati per l’esecuzione del presente appalto;
• mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica e/o della Busta Economica. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato apposta la sottoscrizione digitale nella risposta di qualifica e/o nella risposta economica, non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno delle relative buste risultano tutti sottoscritti digitalmente;
• mancata o non corretta sottoscrizione dell’offerta economica;
• mancata trasmissione delle giustificazioni nei termini indicati;
• in ogni altro caso in cui sia espressamente prevista negli atti di gara. Eccezioni alle regole di esclusione e soccorso istruttorio.
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra qualora, pur riscontrando un’omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.
Inoltre, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del documento di gara unico europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “attestino” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
18 AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’aggiudicazione sarà dichiarata dal sottoscritto Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. con apposito provvedimento, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo in caso di esito positivo dell’accertamento, cui l’Impresa aggiudicataria sarà assoggettata, in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei suddetti requisiti, Piave Servizi S.p.A. si riserva di procedere, secondo i casi, all’esclusione dalla procedura e/o all’escussione della garanzia provvisoria e/o alla revoca dell’aggiudicazione, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e fatta salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipulazione dell’accordo quadro avrà luogo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Dopo l’aggiudicazione, pena la decadenza dalla stessa, l’aggiudicatario dovrà presentare nei termini e secondo le modalità stabiliti da Piave Servizi S.p.A. (oltre all’eventuale documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara) la documentazione necessaria per la stipulazione dell’accordo quadro; in particolare, l’aggiudicatario dovrà presentare:
- la garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo e alla scheda tecnica 1.2 (1.2.1 in caso di più garanti) del D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- la polizza assicurativa di cui all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- documentazione attestante la qualifica per l’esecuzione dei lavori in spazi confinati;
- la documentazione atta a dimostrare la disponibilità dell’area di cantiere richiesta;
- in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, la scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula ovvero, se del caso, prima della consegna dei lavori, l’Impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare i documenti relativi alla sicurezza di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. si riserva di effettuare autonome comunicazioni, relative all’aggiudicazione dei lavori nonché all’ultimazione degli stessi, all’INPS, all’INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile ed all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno comunicare a Piave Servizi S.p.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula dell’accordo quadro ovvero, se del caso, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo dei lavoratori dipendenti e dei mezzi d’opera che prevede di impiegare in tali attività nonché le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza della stipulazione dell’accordo quadro, come previsto dalla vigente normativa, comunque non prima dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
Mentre l’offerta presentata è immediatamente impegnativa per l’operatore economico offerente, il vincolo per Piave Servizi S.p.A. sorge unicamente con la conclusione dell’accordo quadro.
19 FACOLTA’ DI INTERPELLO
Piave Servizi si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, la facoltà di interpellare progressivamente, nei casi ivi previsti, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
20 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Resta inteso che:
- tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste nella presente lettera di invito dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana;
- non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresso in aumento e/o in variante nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura;
- tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- le dichiarazioni e i documenti possono essere sottoscritti anche da procuratori degli operatori economici ed in tal caso dovrà essere allegata scansione e attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente della relativa procura;
- nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente, Piave Servizi S.p.A. si riserva di procedere egualmente all’aggiudicazione dei lavori;
- l’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, Piave Servizi S.p.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata da Piave Servizi S.p.A. e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi S.p.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- Piave Servizi S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, revocando la presente lettera di invito, dandone comunque comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- Piave Servizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all’affidamento dei lavori in oggetto, per motivi insindacabili dai concorrenti e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare a Piave Servizi S.p.A. gli estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall’accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata da Piave Servizi S.p.A. mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della deliberazione ANAC n. 157/2016; tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; per le modalità operative si rinvia alla citata determinazione ANAC; Piave Servizi S.p.A. si riserva di effettuare tramite sistemi tradizionali la suddetta verifica per eventuali subappaltatori e per l’appaltatore in caso di problemi di funzionamento con il sistema AVCPASS; per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall’art.
80, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. si atterrà a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 6;
- Piave Servizi S.p.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria - ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge, compreso l’eventuale risarcimento del danno - qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; Piave Servizi S.p.A. si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l’aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione dell’accordo quadro ovvero non intervenga per la sottoscrizione dell’accordo quadro medesimo; nelle suddette ipotesi, Piave Servizi S.p.A. procederà ad aggiudicare i lavori scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;
- sono a carico dell’appaltatore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relativi alla stipulazione dell’accordo quadro;
- i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell’informativa resa in osservanza all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), allegata alla presente lettera d’invito;
- le eventuali controversie derivanti dall’accordo quadro, non risolte mediante accordo bonario o transazione ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale;
- l’eventuale ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278 – 00000 Xxxxxxx – Telefono +39 041/0000000 www.giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo);
- ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. del predetto articolo, Piave Servizi S.p.A., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dall’accordo quadro ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’accordo quadro, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
- Piave Servizi S.p.A. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo” ed il relativo ‘Codice etico’, entrambi consultabili all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/Xxxxxxx/XXX.xxxx; l’operatore economico, pertanto, con la presentazione dell’offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi S.p.A., secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell’operatore economico, costituiranno cause di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente;
- con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute nella presente lettera di invito e nei suoi allegati.
21 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase di registrazione al Portale, nella Sezione “Informazioni Utente” della propria “Area Utente”. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo P.E.C.. In assenza di tale comunicazione l’Ente appaltante ed il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria s’intende validamente resa a tutte le imprese raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti inerenti la presente gara dovranno essere formulati entro e non oltre il 28.05.2020 - esclusivamente per iscritto tramite l’Area “Messaggi”, all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Il riscontro ai quesiti verrà dato entro le ore 12:00 del 29.05.2020; la Stazione Appaltante provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in Area “Allegati Aggiuntivi” assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, s’intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici nonché ad ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dell’appalto ed attinente all’oggetto dell’appalto.
In particolare, si applicano le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla forma di partecipazione alla procedura di gara.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
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