Anomalia dell’offerta Clausole campione

Anomalia dell’offerta. Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Non essendo aggiornata la piattaforma MEPA, secondo quanto indicato da Consip, con il comunicato del 15 luglio 2019, le Stazioni Appaltanti dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia per le procedure pubblicate dal 19 aprile 2019, in attesa dell’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e modalità di calcolo.
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X. Xxxxxx” di Cagliari esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
Anomalia dell’offerta. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di ATM di Messina, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 1.ATM di Messina può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 2. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l’esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta e se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell’offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell’anomalia l’ATM di Messina si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili. 4. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l’ATM di Messina può prevedere nel bando/lettera d’invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso è opportuno indicare nella documentazione di gara che non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia 3. inferiore a dieci.
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. La valutazione di congruità verrà effettuata secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’articolo 121 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1- bis del citato D. Lgs. 163/2006.
Anomalia dell’offerta. Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Anomalia dell’offerta. 1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
Anomalia dell’offerta. Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs.50/2016. La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano i punteggi tecnico (prima della riparametrazione) ed economico entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Anomalia dell’offerta. In caso di anomalia dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 D. Lgv. 50/2017, il concorrente è tenuto a rendere spiegazioni tali da dimostrare e garantire la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta. In caso di criterio del prezzo più basso, il RUP si riserva la facoltà di avvalersi di una struttura di supporto oppure di una commissione nominata ad hoc. Inoltre, per importi complessivi inferiori a soglia comunitaria, è prevista l’esclusione automatica per le offerte anomale quando il numero di offerte ammesse risulta di almeno dieci ai sensi del comma 8 del succitato art. 97 Lgv. 50/2017.
Anomalia dell’offerta. Nel caso di offerte anormalmente basse si applica la disciplina di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Anomalia dell’offerta. L’eventuale verifica di congruità verrà eseguita dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto, partendo dalla prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. I concorrenti interessati dovranno fare pervenire tramite l’Area “Messaggi” della Piattaforma, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di Xxxxx Xxxxxxx, le spiegazioni a sostegno della congruità della propria offerta, trasmettendo apposita relazione, firmata digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente. Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare: • il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …; • il costo delle risorse tecniche utilizzate per l’appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …; • le spese generali; • l’utile d’impresa ed ogni altra voce di costo rilevante. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione: • ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; • agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08. In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. procederà - prima dell’aggiudicazione, laddove non vi abbia già provveduto in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta - a verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovverosia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016). Piave Servizi S.p.A. si riserva di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscrit...