PREMESSO
OGGETTO: contratto per l'affidamento in gestione del campo sportivo di Mugnai con la società
PREMESSO
- che con la deliberazione consiliare n. del , esecutiva, sono stati approvati i criteri per l'espletamento delle gare, le procedure selettive e la durata della gestione degli impianti sportivi;
- che con deliberazione n. del sono stati approvati il bando di gara ed il contratto di servizio;
- che con la deliberazione n. del è stata affidata alla Ditta , individuata nel testo della convenzione come "Aggiudicatario", la gestione del Campo Sportivo , ubicato in frazione di Mugnai, con durata di 4 anni a partire dalla disponibilità della struttura, ad avvenuta omologazione della posizione del complesso del Boscherai destinata al gioco del rugby, alle condizioni previste nel presente contratto;
- le premesse citate e gli allegati formano parte integrante del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra indicate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO
Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto da parte del Comune di Feltre all'Aggiudicatario , del seguente impianto sportivo di proprietà del Comune, denominato Campo Sportivo di Mugnai, individuato catastalmente come segue:
NCT al FG 46 Mappali 198, 864, 1021 (porzione) e lo spogliatoio identificato catastalmente NCT al FG 46 Map. 1041.
L' area sopra descritta è meglio evidenziata nella planimetria allegata (allegato "b planimetria") che fa parte integrante del presente atto.
Lo scopo del presente contratto consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive che l'Aggiudicatario persegue. La gestione degli impianti non può essere effettuata per altro scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
I sotto elencati articoli valgono per tutti i beni affidati in gestione e sopra descritti, salvo diverse specificazioni.
ART. 2 - DURATA
Il presente contratto ha durata di quattro anni a partire dal verbale di consegna degli impianti. E' esclusa la tacita proroga.
In ogni caso, il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.
A prescindere dalla sua rinnovazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute fino al subentro di altro eventuale nuovo Aggiudicatario e comunque per un periodo di norma non superiore a sei mesi.
Qualora la Società Aggiudicataria venisse sciolta dovrà comunque essere garantito lo svolgimento completo dell’attività fino al 30 aprile dell’anno successivo allo scioglimento.
ART. 3 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Il Comune consegna l’impianto in normale stato di funzionamento e funzionalità e con le dotazioni che risultano da apposito verbale di consegna e di inventario che integrerà il presente contratto, e nel quale verrà indicato lo stato di consistenza delle dotazioni stesse e sarà firmato da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dal Rappresentante Legale Società aggiudicataria per accettazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dell'uso. Gli eventuali danni o deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere rifusi dall'Aggiudicatario, con facoltà da parte del Comune di rivalersi sulla fideiussione di cui al successivo art. 12. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili deve essere redatto, a cura dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con l'Ente, un verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione, di cui al successivo art. 12, prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.
Ove l'Aggiudicatario, in violazione delle presenti prescrizioni, non abbia redatto lo stato di consistenza, proprietà, valore e stato di conservazione, risulteranno da insindacabile dichiarazione del responsabile del Comune.
ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
1. ORDINARIA MANUTENZIONE. L'Aggiudicatario deve provvedere alla regolare manutenzione dell'area, garantendo la fruizione pubblica, proponendo modalità e strumenti da utilizzare, d'intesa con l'Amministrazione comunale. Per manutenzione ordinaria e programmata si intende quell’attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti e quella di riparazione di quelle parti degli impianti che non siano sottoterra e sottotraccia. L'Aggiudicatario assume a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione impianto e quelle di ordinaria e programmata manutenzione dei locali e dei beni mobili ed immobili, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati e delle verifiche di legge. In particolare (e non esaustivo) riguardo a:
⮚ impianto elettrico compreso l’impianto di emergenza;
⮚ impianto idraulico di tutta la struttura, compreso l'eventuale impianto di irrigazione;
⮚ impianto termico;
⮚ impianto antincendio, estintori, idranti interni ed esterni, segnaletica e impianto di emergenza;
⮚ balaustre, ringhiere, protezioni in ferro compresa tinteggiatura, serramenti della struttura da gioco e dell’edificio interni ed esterni, pali, cancelli delle recinzioni, reti interne all'impianto; manutenzione periodica delle protezioni in legno;
⮚ riparazioni e rifacimento degli intonaci interni, tinteggiatura interna; riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
⮚ riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
⮚ riparazione e sostituzione di apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie;
⮚ riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza all'uso;
⮚ riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
⮚ cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
⮚ verifica periodica degli idranti;
⮚ riparazioni e rifacimento degli arredi fissi e mobili e di tutte le opere di finitura generale;
⮚ riparazione e mantenimento della pavimentazione dei campi di gioco;
⮚ area circostante, compresi sfalci come risulta dalla scheda tecnica allegata, garantendo la pulizia dell'area;
⮚ gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno dell'impianto per agibilità dello stesso secondo le disposizioni emanate in materia dal Comune;
⮚ garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici.
In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni descritte nelle schede allegate,contraddistinte con la lettera "c. scheda".
Non possono essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente contratto, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, l'Aggiudicatario deve acquisirle a sua cura e spese, salvo diversa disposizione normativa.
L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza, conducendo l’impianto con la cura del buon padre di famiglia.
2. ATTREZZATURE. L'Aggiudicatario assume a proprio carico le attrezzature, le attrezzature sportive, la manutenzione e le spese del personale addetto alle stesse.
L'Aggiudicatario potrà eseguire interventi di miglioramento e incrementi di dotazione e attrezzature sportive. Di ogni intervento e incremento l'Aggiudicatario dovrà fare specifica richiesta al Comune di Feltre che darà risposta entro 45 giorni.
3. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i costi di custodia . Esso è tenuto altresì a:
- imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti ed altresì del deterioramento non dovuto al normale uso;
- garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente; alla sorveglianza dell'accesso agli impianti e, comunque, nel corso delle attività sportive; al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
assolvere all'onere di segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture degli impianti ed al terreno e all'onere di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi all'Aggiudicatario per il risarcimento danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti agli impianti sportivi, in base alla sua capacità
ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovano all'esterno della struttura sportiva;
Oltre a quanto stabilito con i punti che precedono, nell’esercizio della propria attività, il gestore dovrà:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per attività/iniziative che il Comune di Feltre proporrà di attuare, in accordo tra le parti;
b) secondo l’art. 19 del D.M. del 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, individuare nel legale rappresentante del gestore il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l’esercizio delle attività, quale “responsabile della sicurezza”.
- compete al gestore tra l'altro la adozione e attuazione del piano delle emergenze di cui al D. L.vo 81/08; il gestore deve quindi consegnare copia conforme ed in data certa della propria documentazione di valutazione dei rischi redatta in conformità dell’art.28 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.e i. e specifica per le attività svolte all’interno dell’edificio, comprensiva anche della gestione delle possibili emergenze (incendio, terremoto, ecc.) che si possono verificare all’interno dell’immobile stesso. Di conseguenza l’Associazione deve provvedere ad applicare tutti i provvedimenti così come previsti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 in merito all’informazione e alla formazione specifica dei lavoratori e /o associati sui rischi lavorativi presenti nei locali assegnati.
4. PULIZIA. L'Aggiudicatario assume tutte le spese della pulizia delle attrezzature, dei locali, dei servizi, degli accessori, delle aree di pertinenza, comprese le aree verdi, garantendone il decoro, nel periodo di durata del presente contratto. L'Aggiudicatario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato altresì a dotare i servizi igienici di materiali occorrenti (saponette, carta igienica, asciugamani, ecc.). L'Aggiudicatario stesso dovrà provvedere allo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, secondo la normativa vigente.
5. CONSUMI. L'Aggiudicatario assume a proprio carico l'onere di:
- spartire i consumi degli impianti di erogazione centralizzati non agevolmente frazionabili non ripartiti tra i diversi eventuali utenti secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e segg. del c.c., così come le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome tutti i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti (per i rifiuti, per il telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti), escluso le utenze relative al servizio idrico integrato, ovvero a rimborsare integralmente l'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, l'Aggiudicatario provvederà al rimborso delle quote parte delle spese relative ai consumi derivanti dalle letture rilevate e/o concordate, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. OBBLIGHI. L 'Aggiudicatario si obbliga a:
- non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente;
- acquisire, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, le licenze e le autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo degli impianti ed eventuali attività accessorie. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, l'Aggiudicatario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli impianti;
- concedere l'uso dell'impianto alle altre Associazioni Sportive, Sociali, Culturali e Ricreative;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a disposizione la struttura senza alcun onere per il Comune;
-a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare;
- garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che il Comune può indicare (militari; giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.);
-consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate
- mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune;
- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che verrà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune;
- chiedere, nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, agli stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli impianti;
- mettere a disposizione delle autorità le aree oggetto del presente contratto in caso di calamità naturali.
ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purchè non conseguenti ad incuria o dolo:
- manutenzione straordinaria degli impianti sottoterra, dei tetti, coperture;
- modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per i miglioramenti funzionali;
- sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso, nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti.
Il Comune può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non possono mai essere unilaterali e devono essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 6 - CONTRIBUTO
Il Comune si impegna a versare l'eventuale contributo a parziale copertura delle spese di gestione nell'ammontare di € con le conseguenti modalità:
ART. 7 - RENDICONTAZIONE
L'Aggiudicatario deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale/sociale, un prospetto riassuntivo:
1. dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
2. delle attività o manifestazioni svolte;
3. delle manutenzioni effettuate;
4. dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti;
5. del prospetto di bilancio;
6. del conto economico.
L'Aggiudicatario si impegna di trasmettere tempestivamente al Comune ogni fatto che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e l’attività dell'Impianto sportivo.
ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLI
L'Aggiudicatario deve:
1. definire le modalità d’uso dell’impianto (orari per società sportive, per manifestazioni, prezzi, ecc.);
2. curare la promozione dell’impianto in ogni forma che riterrà opportuna;
3. compiere ogni operazione che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell’impianto.
L'Aggiudicatario è tenuto a consentire e ad agevolare le visite periodiche che tecnici o incaricati del Comune riterranno di effettuare.
Entro la fine di ogni anno di gestione l'Ufficio Tecnico del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del bene in gestione, in contraddittorio con l'Associazione. Quest'ultima sarà invitata a partecipare al sopralluogo mediante lettera raccomandata da inviare 15 giorni prima della data fissata: qualora il giorno prestabilito nessun responsabile della Società fosse presente al sopralluogo, il presente contratto si riterrà di fatto risolto.
ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE
L'Aggiudicatario è autorizzato ad effettuare ogni forma di pubblicità commerciale all'interno dell'Impianto sportivo oggetto del presente contratto, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti, potendone incassare i relativi proventi. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari del Comune. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune. L'Aggiudicatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Resta a carico dell'Aggiudicatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di
legge e di regolamento comunale.
L'Aggiudicatario, su richiesta delle Società di cui al precedente art. 4, punto 6, garantisce la pubblicità da questi richiesta e verserà l'imposta della pubblicità; l'Aggiudicatario e le Società interessate rispondono in solido per gli obblighi amministrativi e per gli oneri fiscali connessi.
In deroga al successivo articolo 13, è data facoltà all'Aggiudicatario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale.
L'Aggiudicatario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, decenza e alla pubblica sicurezza.
ART. 10 - PERSONALE
L'Aggiudicatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza delle aree assegnate.
Sono a carico dell'Assegnatario, inoltre, le spese necessarie per il Personale addetto alla custodia, sorveglianza e alla pulizia dell'impianto, o comunque impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Detto Personale dipendente incaricato, volontario deve tenere un contegno serio e corretto.
L'Aggiudicatario dovrà consegnare al Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, comunicare tempestivamente le variazioni, sostituire il personale giudicato non idoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra L'Aggiudicatario ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impegnato nell'attività oggetto del contratto e sarà sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti con l'Aggiudicatario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto nell'art. 1676 codice civile.
ART. 11 - RESPONSABILITA'
L'Aggiudicatario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e degli impianti all'interno dei quali si svolgono le attività cui sono adibiti in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.
A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona o per danni alle cose. Copia del contratto di assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del presente contratto.
Sono a carico dell'Aggiudicatario le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile.
Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività.
L'Aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai
sensi delle norme vigenti in materia.
ART. 12- FIDEIUSSIONE
A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione per un importo di
€ 10.000,00 (€ diecimila|00), che dovrà essere versata all'atto della firma del presente contratto.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'Aggiudicatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.
Alla scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione delle strutture ed attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso normale.
ART. 13 - CONCESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietato il subappalto a terzi tutto o parte l'attività di gestione del complesso sportivo, sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.
ART 14 - DECADENZA O REVOCA DALLA CONVENZIONE
Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Aggiudicatario.
In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può dichiarare la decadenza dell'Aggiudicatario con effetto immediato salvi comunque il diritto di risarcimento danni.
Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Aggiudicatario.
Il presente contratto decadrà di diritto per:
1. mancato esercizio delle attività nel termine prefissato;
2. mancato rispetto delle normative un materia di lavoro;
3. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
4. mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dal presente contratto, previa diffida;
5. scioglimento o cessazione della Società aggiudicataria;
6. cessione del contratto o subappalto;
7. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto;
8. mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste del presente contratto nei termini ivi previsti;
9. espressa comminatoria del presente contratto.
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del c.c.
ART. 15 - INADEMPIMENTO E RECESSO
Il Comune può recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione di raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
L'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
ART. 16 - SPESE
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le imposte e le tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto da presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto.E' esclusa la clausola arbitrale, competente è il Foro di Belluno..
Letto, approvato e sottoscritto unitamente agli allegati.------------------------