Comune di Ponzano Veneto
Xxx X.X. Xxxxxxx, xxx 00000 Xxxxxxx Xxxxxx X.X. x X.X. 00000000000
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx
Dipartimento Coordinamento del Territorio
UFFICIO Lavori Pubblici
ALLEGATO 4
Tel: 0000 000000
Fax:0000 000000
Email: info@ xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE “IL RIFUGIO DEL CANE”
AVENTE SEDE NEL COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)
(ADERENTE ALLA S.U.A. - COMUNE DI TREVISO)
Premesse
Ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 spetta ai Comuni, in forma singola od associata, la gestione dei canili.
I Comuni associati sottoelencati: Ponzano Veneto (comune capofila) Altivole
Arcade Asolo
Borso del Grappa Caerano San Marco Castelcucco Castelfranco Veneto Castello di Godego Cavaso del Tomba Cessalto
Ceggia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Crespano del Grappa Crocetta del Montello Fontanelle
Fonte
Giavera del Montello Gorgo al Monticano Istrana
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Meduna di Livenza Monastier di Treviso Monfumo Montebelluna Morgano
Motta di Livenza Nervesa della Battaglia Oderzo
Ormelle
Paderno del Grappa Paese
Pederobba Portobuffolè Possagno Povegliano Quinto di Treviso Resana
Riese Pio X Salgareda
San Donà di Piave
San Polo di Piave
San Zenone degli Ezzelini Segusino
Spresiano Trevignano Treviso Valdobbiadene Vedelago Vidor
Villorba
Volpago del Montello Zenson di Piave Zero Branco
hanno tutti aderito, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad una convenzione sottoscritta in data 30.03.2017 per la gestione in forma associata del servizio di gestione del canile (ricovero, custodia, mantenimento e affidamento dei cani randagi), presso la struttura denominata “Rifugio del Cane”, sita nel Comune di Ponzano Veneto, in xxx Xxxxx x. 0, avendo il proprietario della struttura, Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana, dato in comodato d’uso l’utilizzo della struttura medesima, a condizione che questa venga utilizzata per l’espletamento di un servizio di pubblica utilità, gestito da soggetti non aventi fini di lucro.
I Comuni associati sopra menzionati nella convenzione, hanno individuato il Comune capofila nel Comune di Ponzano Veneto, sede territoriale del “Rifugio”, dando mandato allo stesso di procedere, quale stazione appaltante, all’appalto del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e affidamento dei cani randagi presso la struttura in parola ed alla conseguente stipula del relativo contratto d’appalto.
Si precisa, comunque, che ai sensi dell'art.13 della sopracitata convenzione altri Comuni potranno aderire al servizio di cui trattasi.
Tutto ciò premesso, si intende stabilire, con il presente capitolato speciale d'appalto, le condizioni tecniche dell'appalto medesimo, nei modi che seguono:
Art. 1 – Natura e oggetto dell’appalto e sede di svolgimento del servizio
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Xxxxx e di Regolamento vigenti in materia.
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia, mantenimento, cessione definitiva e affido temporaneo dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale ed intercomunale e quelli, che devono essere ricoverati su disposizione dei Sindaci associati per comprovate motivazioni o per assenza forzosa del proprietario/detentore o affidati dall’Autorità Giudiziaria.
Il Comune di Ponzano Veneto - Comune capofila dei Comuni associati sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), del D.P.R. in data 8.2.1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), della legge del 14.08.1991, n 281 (c.d. legge sul randagismo), Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996 e Legge Regione Veneto 28.12.1993, n. 60 e previo espresso mandato dei succitati Comuni, intende affidare, quale stazione appaltante, mediante apposito contratto d'appalto ed in forma associata, il servizio di ricovero, custodia, mantenimento, cessione definitiva e affido temporaneo dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale ed intercomunale presso la struttura denominata il “Rifugio del cane” avente sede a Xxxxxxx Xxxxxx (XX), xx Xxx Xxxxx x. 0, a favore degli stessi Comuni convenzionati e di eventuali altri subentranti. Detta struttura è di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana di Treviso, che l'ha concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Ponzano Veneto per tutta la durata del presente appalto.
Il contesto esterno è quanto mai favorevole all'uso previsto, in quanto la struttura risulta decentrata rispetto alla fascia territoriale abitata a ridosso ad un ambito di cava, quindi in assenza di rumori che possono irritare gli animali e di disagio per i residenti per gli eventuali latrati degli stessi. La struttura è stata progettata con la previsione di box esterni coperti e box interni adibiti al ricovero degli animali in stato di salute particolare e comunque nell'ottica secondo la quale i cani devono permanere nella struttura per un tempo limitato, per essere ceduti e/o affidati in breve tempo.
In base al contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto tra Comune di Ponzano Veneto, quale utilizzatore della struttura e Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana di Treviso quale proprietaria degli immobili, il Comodatario in via diretta ovvero tramite il Gestore individuato con gara d'appalto si è impegnato a:
1. sostenere tutte le spese per la conduzione del fabbricato e dell'area concessi in uso, ovvero energia elettrica, acqua, fognatura, gas, rifiuti, telefono, ecc..;
2. sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e degli impianti;
3. sostenere le spese per la conduzione dell'impianto termico e degli adempimenti di legge relativi;
4. provvedere alla pulizia del fabbricato e delle altre strutture;
5. mantenere il decoro dei locali oggetto del contratto di comodato e della relativa area di pertinenza e riconsegnarli alla scadenza in eguale stato, salvo il normale degrado d'uso;
6. eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area esterna recintata;
7. garantire la guardania del fabbricato concesso in uso e della relativa area di pertinenza;
8. non locare o per qualsiasi motivo affittare a terzi gli immobili suddetti per tutto il periodo contrattuale;
9. assumere di fronte a terzi le responsabilità civili e penali che ad esso derivano in qualità di comodatario delle parti concesse in uso;
10. non far sorgere servitù attive o passive sull'immobile ricevuto in comodato;
11. acconsentire in qualsiasi momento l'accesso al personale incaricato dall'Azienda ULSS2 di compiere visite ricognitive od ispettive.
Il Soggetto che intende partecipare alla procedura concorsuale per la gestione del Canile Rifugio di Ponzano Veneto deve eseguire un preventivo sopralluogo nella struttura di xxx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx congiuntamente a personale dell'Ufficio Tecnico, previo appuntamento al fine di prendere visione dei locali.
Del sopralluogo effettuato sarà redatto apposito verbale in duplice copia in cui si dichiara che è stata presa visione della struttura.
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio - Obblighi a carico del gestore
Il Comune di Ponzano Veneto affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sottoelencate.
Il gestore del servizio avrà l’obbligo di:
a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
b) ritirare e custodire (nei limiti dei posti disponibili) presso “il Rifugio del cane” sito all’interno della struttura:
• i cani presenti o in ingresso al canile rifugio, già correttamente identificati e registrati nell’anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti;
• i cani catturati in territorio intercomunale provenienti dal canile sanitario, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;
• i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore/osservazione sanitaria, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
• i cani rinunciati dai legittimi proprietari o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per comprovate motivazioni o per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel limite dei posti di stabulazione disponibili;
• i proprietari che intendono cedere al canile i propri cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentalista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista) per le cure da prestare all’animale dovranno essere sostenute dal proprietario;
• dovranno essere altresì accolti presso il rifugio del cane, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati e a seguito delle opportune verifiche condotte dai Comuni, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l'animale nel caso di cani con problematiche comportamentali e/o sanitarie, e per quanto riguarda il proprietario nel caso di situazioni di
particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso dei Comuni che, a fronte di motivata richiesta del proprietario, condurranno le opportune verifiche e consulteranno il gestore in merito alla disponibilità di spazi e alla compatibilità dei cani stessi con gli altri animali della struttura;
• nel rifugio del cane non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati;
c) tenere un registro di carico e scarico che sarà custodito nel Rifugio, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale. Nel registro dovranno essere annotate: il n. Progressivo di ingresso, e i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio). È necessario comunicare al Comune di Ponzano Veneto, l’ingresso nel canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario entro giorni 30. In caso di cani ceduti definitivamente o dati in affido temporaneo vanno comunicati entro giorni 30 anche la data della cessione o dell'affido, la motivazione e le generalità del cessionario o dell'affidatario.
Ogni tre mesi si dovrà fornire una rendicontazione al Comune ed al servizio veterinario dell’azienda ULSS. n. 2 il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro.
Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell’attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in questione è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne fanno richiesta previo espletamento della procedura di accesso agli atti presso il Comune di Ponzano Veneto. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell’ultima registrazione e sarà a disposizione dell’azienda ULSS. n. 2 e del Comune per ogni controllo e/o verifica. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo;
d) custodire i cani in adeguate condizioni igienico sanitarie e di benessere animale secondo le necessità etologiche di specie, e comunque fino ad eventuale affido temporaneo/ cessione definitiva; nello specifico inoltre, agli stessi, dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
• nominare un Direttore Sanitario, che sarà responsabile delle operazioni elencate nei confronti del Comune di Ponzano, come Comune capofila. Il Direttore Sanitario sarà altresì responsabile dell’armadietto dei farmaci ed in generale delle modalità d’uso e di conservazione di tutti i presidi medici all’interno della struttura, che saranno accessibili esclusivamente allo stesso Direttore ed al personale da lui designato. Esso dovrà altresì garantire una presenza minima presso il canile rifugio pari a una volta a settimana per un totale di 6 ore e dovrà essere reperibile per ogni eventuale emergenza o necessità che sarà segnalata dallo stesso gestore. Dovrà inoltre avvalersi di cliniche o strutture veterinarie e di mezzi diagnostici adeguati necessari a garantire le cure agli ospiti della struttura;
• tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario (Veterinario responsabile
sanitario formalmente incaricato dal gestore della struttura e da esso retribuito senza costi aggiuntivi per l’Ente Appaltatore) e durante la permanenza dovranno essere sotto la Sua sorveglianza ed assistenza veterinaria.
Il Direttore Sanitario dovrà altresì monitorare lo stato di salute ed intervenire, sia periodicamente che in emergenza, con visite e cure a tutela dello stato di benessere e di salute degli animali ricoverati (mantenimento per tutta la permanenza nella struttura di adeguata copertura vaccinale secondo le indicazioni previste dal produttore del vaccino utilizzato o di richiamo dei cuccioli vaccinati in prima istanza nel canile sanitario per le più comuni patologie , profilassi e trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.),
All’occorrenza devono essere garantite le adeguate cure veterinarie compresa la prescrizione e l’indicazione per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani, compresi gli interventi chirurgici, e all’occorrenza le visite di altri veterinari specialisti; dovrà inoltre fungere da supervisore affinché il personale che accudisce gli animali non metta in atto comportamenti pericolosi per la salute o il benessere degli animali;
• devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del Direttore Sanitario responsabile della struttura, finalizzate alla verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità degli animali;
• devono essere garantiti percorsi rieducativi e/o cure adeguate agli animali aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero degli animali con l’obbiettivo di rendere possibile l’affido/adozione degli animali stessi;
• ogni animale dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale con la classificazione di adottabilità;
• l’eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per gli animali gravemente malati e non più curabili per evitare sofferenze all’animale stesso, oltre ai casi previsti dagli art. 86, 87 e 91 del DPR 8/02/1954 n. 320 e all’art. 6 comma 8 della LR 28/12/1993 n. 6. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all’azienda ULSS2 entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento con la diagnosi di malattia o l’espressa motivazione sottoscritta dal Direttore Sanitario;
• nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all’Istituto Zooprofilattico di effettuare l’autopsia;
• il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario. Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d’inverno e non irrancidisca d’estate, nonché il suo allontanamento nelle ore notturne deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
• la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto e
le acque di lavaggio raccolte nella rete. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non arrecare disagio ai cani durante le suddette operazioni e garantire sicurezza nel contempo alle operazioni degli addetti alla pulizia;
• devono inoltre essere eseguite periodiche (minimo N. 12 interventi anno) disinfezioni, disinfestazioni della struttura e di tutti gli ambienti e deve essere previsto e presentato prima della stipula del contratto, un piano di lotta agli infestanti (mosche/zanzare/topi/ratti), tenendo un’adeguata tracciabilità ed evidenza delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idro-pulitrice e disinfezione deve essere effettuata all’uscita definitiva di un animale e prima dell’immissione di un altro animale. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;
• sarà inoltre a carico dell’Aggiudicatario la cura del verde e l’eliminazione delle erbe infestanti, sia all’interno della struttura che all’esterno in prossimità della struttura stessa, la manutenzione degli alberi e delle siepi e della recinzione;
• si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura;
e) evitare nuove nascite: gli animali custoditi in attesa di sterilizzazione dovranno essere mantenuti separati fra maschi e femmine. Eventuali cuccioli nati, derivanti dalla non corretta gestione degli animali, resteranno di proprietà del gestore che ne disporrà a propria cura e spese;
f) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle le attività di verifica dell’efficienza della gestione;
g) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dai Comuni associati, presso la struttura ed ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 in idoneo frigo congelatore adeguatamente identificato. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l’impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata, la documentazione relativa allo smaltimento va conservata per almeno tre anni e resa disponibile su richiesta del Sindaco e delle autorità competenti. Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti sono a carico del gestore del “Rifugio del cane” e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l’animale.
Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali
È compito altresì del gestore:
• assumersi ogni responsabilità per tutti i danni derivanti a persone, animali o cose da parte degli animali custoditi compresi i danni da aggressione e morsicatura, sollevando i Comuni da ogni responsabilità ed eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell’Ente. Il gestore del servizio è ritenuto responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone, animali e a cose all’interno del rifugio o anche all’esterno dello stesso per negligenze nell' attività di custodia; a tal fine il gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, d'importo non inferiore a tre milioni
di euro con primaria compagnia assicuratrice, per la copertura dei danni e degli infortuni a terzi;
• assicurare durante tutto l’arco giornaliero una presenza costante di almeno n. 3 unità dipendente non volontario competente, garantendo comunque una idonea e sufficiente presenza numerica (anche avvalendosi di personale volontario), anche negli orari di apertura al pubblico; dovrà altresì garantire l’applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
• comunicare l’elenco nominativo del personale non volontario che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
• dimostrare l’avvenuta assicurazione del personale non volontario contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
• provvedere all’affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, secondo le modalità indicate all’art. 6 della legge suddetta;
• possedere almeno un mezzo adibito e omologato al trasporto animale per provvedere al trasporto e trasferimento;
• gli animali dovranno essere ceduti/affidati già sterilizzati o a seguito di impegno sottoscritto da parte dell’affidatario o del cessionario a procedere alla sterilizzazione;
• garantire la visibilità degli ospiti del canile in attesa di adozione anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) tenuti costantemente aggiornati;
• garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani, e l'apertura al pubblico della struttura almeno 4 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno. L' accesso alla struttura dovrà essere garantito a:
- cittadini/visitatori/interessati all’affido/adozione:
- associazioni di volontariato: nei Canile Rifugio deve essere garantito l’accesso alle Associazioni di volontariato animalista, ai sensi delle Legge n. 281/91 e successive modifiche anche al fine di garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani; a tal fine dev’essere predisposto un protocollo atto a dimostrare l’attiva presenza delle Associazioni con i nominativi dei volontari operanti che dovrà essere esibito su richiesta del Comune;
Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontari/o dipendenti.
Il presente appalto comporta l’obbligo per il Committente di redazione del DUVRI.
In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e assistenziali dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.
Il Comune di Ponzano Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dispone che, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 3 del suddetto decreto, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013.
A tal proposito, si evidenzia che,recenti modifiche normative, in particolare l'art. 2-bis, co.2 del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del decreto si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Pertanto il soggetto aggiudicatario del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e affidamento dei cani randagi presso il "Rifugio Canile" di Ponzano Veneto è tenuto agli obblighi di cui sopra qualora ricompreso negli ambiti previsti dalla norma.
Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti:
• osservare il “protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata approvato con D.G.C. n. 29 del 25/02/2016.
Art. 4 – Modalità di affido e cessione dei cani
I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà dei Comuni e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste che diano garanzie di buon trattamento.
Il cane potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo successivamente ai sensi della Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n.60.
Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati o ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.
Il gestore non potrà affidare/cedere più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati o ceduti.
L’affido/cessione saranno disposti mediante compilazione della “Scheda d’affido/cessione”, redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria dell’azienda ULSS2 , sottoscritta dall’affidatario/cessionario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni (o mod 12 di avvenuta vaccinazione) ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L’affidatario/cessionario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico- sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido dal gestore del servizio e/o dal Direttore Sanitario. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l’animale deve essere riconsegnato al canile.
Art. 5 - Apertura al pubblico
Il rifugio del cane dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi un giorno prefestivo o festivo, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, così come previsto dalla
L.R. n. 60/1993. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido/cessione.
Art. 6 – Caratteristiche professionali dell'aggiudicatario e del personale
Per quanto riguarda i requisiti generali, speciali, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale dei soggetti ammessi a partecipare al bando si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara allegato allo stesso.
Il personale impiegato dovrà essere composto da almeno tre operatori dipendenti
addetti al servizio di gestione del canile.
Caratteristiche minime del personale impiegato:
Almeno due degli operatori impiegati nel servizio di cura dei cani dovranno aver lavorato presso canili per almeno 6 mesi consecutivi negli ultimi 3 anni a partire dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte fissato nel disciplinare di gara e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni
oppure
essere in possesso di diploma di educatore cinofilo rilasciato in seguito ad un corso che abbia previsto la frequenza obbligatoria per almeno 60 ore di teoria e almeno 80 ore di esperienza pratica sul campo.
Il terzo operatore potrà non avere i requisiti di cui sopra ma gli dovrà essere garantito un periodo di affiancamento di almeno 2 settimane da parte di operatori esperti.
Il personale dovrà essere in buona salute e idoneo alla specificità del servizio, possedere disponibilità e sensibilità verso gli animali, capacità di contatto con la cittadinanza, di interazione positiva con chi, a vario titolo, frequenta il canile (volontari, visitatori) e di inserimento in gruppi di lavoro oltre che avere una grande spinta motivazionale nei confronti di attività di tutela degli animali in genere e dei cani in particolare.
All'inizio del servizio, tutti gli operatori addetti alla gestione e cura dei cani ricoverati, dovranno frequentare un corso formativo relativamente alle mansioni da svolgere in canile, da organizzarsi a cura dell'aggiudicataria in collaborazione con i veterinari della struttura.
L'attività, accompagnamento dei cani a passeggio, nelle aree di sgambatura e/o alle visite veterinarie interne al rifugio, dovrà essere svolte da personale idoneo (operatori o volontari con la necessaria esperienza), soprattutto in relazione al fatto che i cani ospiti sono spesso di grossa taglia e talvolta aggressivi, tali da richiedere un esercizio di forza adeguato.
Volontari:
Dopo adeguata e specifica formazione il personale volontario verrà iscritto in apposito registro e potrà essere impiegato per condurre i cani in passeggiata, per rispondere al centralino (previa idonea formazione) negli orari non coperti dall'addetto o per altre attività che non necessitino di una specifica formazione (raccolta fogliame e deiezioni, sistemazione coperte e cibo, collaborazione in attività di sensibilizzazione, ecc.).
Volontari specificatamente preparati e formati, qualora ritenuti idonei daIl'aggiudicataria e dalla direzione sanitaria, potranno prestare assistenza nella rieducazione/riabilitazione di cani, oltre che nelle altre attività già descritte, ma non potranno in alcun modo essere considerati sostituti del personale (operatori ed educatori) dell'aggiudicataria, né essere inseriti nella programmazione dei turni.
Per il personale volontario dovrà essere garantita una polizza assicurativa, individuale o collettiva, contro gli infortuni occorsi durante il servizio.
Direttore Sanitario/Veterinario:
L'aggiudicataria, al fine dell'erogazione del servizio, può impiegare personale dipendente o libero professionista, iscritto all'Albo dei Medici Veterinari.
Direttore Sanitario/Veterinario: laurea in medicina veterinaria ed esercizio della professione veterinaria da almeno tre anni alla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte fissato nel disciplinare di gara.
Per le funzioni del Direttore Sanitario/Veterinario si rinvia a quanto già elencato nel presente Capitolato.
Art. 7 – Servizi aggiuntivi e proposte migliorative offerte dai concorrenti
Ogni concorrente dovrà presentare un progetto (che costituirà l’offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto previsto agli articoli 10 e 11.
Art. 8 - Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata
Il contratto di servizio avrà durata di tre anni con decorrenza presunta dal 01/01/2019 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto stesso o se consegnato in xxx x'xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, dalla data di consegna.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, previa deliberazione dei consigli comunali dei Comuni associati, per una durata pari ad ulteriori tre anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi (tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente) ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni.
La stazione appaltante esercita le facoltà suddette comunicandole all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale dell’appalto in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 106 co.12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.103 D.Lgs. n.50/2016.
Art. 9 – Importo di contratto e valore stimato dell'appalto
L’importo a base di appalto è pari a euro 1.194.758,50, IVA esclusa, di cui euro 589.336,80 per costo della manodopera, IVA esclusa, compresi euro annui 2.000,00, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo è così composto:
parte fissa €/annui 121.000,00 (corrispondente a 0,2013546 €/abitante annui per il numero di abitanti dei comuni convenzionati pari a 600.930 abitanti);
N.B. della quota fissa annua è ricompreso il costo della manodopera così come previsto all'art. 23 co.16 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
costo del servizio custodia per cane ospitato al giorno €/die 2,38;
eventuale proroga tecnica (art.106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016);
e pertanto il valore stimato dell'appalto sull'importo presunto totale pagabile, al netto dell'IVA, e compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto, ammonta a:
6 anni x ((€ 121.000,00 + 70 cani x €/die 2,38 x 365 giorni) + (oneri sicurezza 2.000,00))
= € 1.090.854,00 + 12.000,00 = € 1.102.854,00 + IVA
+
6 mesi x ((€ 121.000,00 + 70 cani x €/die 2,38 x 365 giorni) + (oneri sicurezza 2.000,00))
= € (181.809 + 2.000,00)/2 = € 91.904,50 + IVA
Il suddetto importo a base di appalto è stato determinato sul numero presumibile di cani basato sul dato 2016.
L'importo è calcolato sulla base del progetto del servizio, redatto ai sensi dell'art.23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale documento di gara.
L'importo del contratto sarà invece quello risultante dalla procedura di affidamento del servizio calcolato per la durata del contratto stesso pari a tre anni.
Il corrispettivo per la gestione del servizio sarà corrisposto mediante versamento di rate mensili comprensive della parte fissa e della parte variabile calcolata sul numero di cani ospitati per i giorni di presenza mensile e moltiplicati per il costo della retta diurna.
In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso resoconto dettagliato contenente, per ciascun cane ospitato:
n. di microchip o tatuaggio;
data di ingresso nel rifugio;
eventuale data di decesso/uscita dal rifugio;
n. di giorni di effettiva permanenza nel mese considerato.
Art. 10 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Art. 11 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita
Gli elementi di valutazione inerenti l’offerta tecnica sono indicati nel disciplinare di gara.
Art. 12 - Offerte anormalmente basse
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
Art. 13 - Obbligatorietà dell’offerta
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.
Art. 14 - Xxxxx e spese a carico del gestore
Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati secondo quanto indicato per quantità, qualità e frequenza dal Servizio Veterinario.
Sono altresì a carico del gestore, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e alla pulizia di tutta la struttura nonché alla conduzione dell'impianto termico con i relativi adempimenti di legge, tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato ed i relativi oneri quindi, in particolare, tutti i costi per la gestione del canile, dei cani presenti e degli spazi comuni, i costi per le attività amministrative e per l'approvvigionamento del materiale necessario all'espletamento delle attività descritte, i costi per la formazione e la sicurezza del personale lavoratore e volontario e i costi per il trasporto dei cani da e verso le cliniche veterinarie.
Sono anche a carico del gestore del servizio:
- mantenere il decoro dei locali oggetto del contratto di comodato e della relativa area di pertinenza e riconsegnarli alla scadenza in eguale stato, salvo il normale degrado d'uso;
- garantire la guardania del fabbricato concesso in uso e della relativa area di pertinenza;
- non locare o per qualsiasi motivo affittare a terzi gli immobili suddetti per tutto il periodo contrattuale;
- non far sorgere servitù attive o passive sull'immobile ricevuto in comodato;
- acconsentire in qualsiasi momento l'accesso al personale incaricato dall'Azienda ULSS di compiere visite ricognitive od ispettive.
Sono inoltre a carico del gestore del servizio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di gara.
Art. 15 – Controllo e vigilanza
Il Comune di Ponzano Veneto e l’ASL hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, alla struttura del rifugio per accertare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e vigilare sul funzionamento del servizio.
Il Comune individuerà un referente unico per la gestione dei rapporti con il gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Xxxx avrà il compito di rapportarsi costantemente con il gestore del canile nonché di controllare la corretta esecuzione degli obblighi da parte dello stesso.
Art. 16 - Penali per inadempienze e ritardi
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato
a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.
L’amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) per ogni inadempimento ricadente nel seguente elenco:
1) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari (ULSS2);
2) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
3) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
4) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente;
mentre, l’amministrazione potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta,00) per ogni inadempimento ricadente nel seguente elenco:
5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);
7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative;
8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido/cessione correttamente compilati;
10)in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti.
Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione tramite PEC. Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il responsabile del servizio procederà alla applicazione della penale.
Eventuali altre carenze o gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio verranno valutate proporzionalmente alla gravità dell'evento e/o delle relative conseguenze.
Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
E' fatto salvo il diritto dell' Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Art. 17 – Garanzie e cauzione definitiva – appaltatore/gestore
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’art.103 D.Lgs. n. 50/2016 in misura pari al dieci percento dell'importo contrattuale.
Nel caso di proroga del contratto, il gestore sarà obbligato a prorogare la garanzia prodotta o costituire minore garanzia nella misura di cui sopra.
La cauzione in questione s'intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipula del contratto.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Le fidejussioni polizze dovranno essere rese in' favore del "Comune di Ponzano Veneto" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmata rio/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziati iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, nella fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell' Appaltatore.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell' Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell' Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
In caso di inadempienze dell' Appaltatore per l'inosservanza di nonne e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l' Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell' Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo pali al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato successivamente al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
POLIZZA ASSICURATIVA
L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati dagli addetti al servizio (dipendenti e/o volontari). La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
• Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00).
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l' Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell' Amministrazione.
Al personale volontario dovrà essere garantita una polizza assicurativa, individuale o collettiva, per gli infortuni occorsi durante il servizio, con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub- appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Il Comune ha il diritto di risolvere in danno il contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le parti contraenti, altresì, convengono che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi sottoelencati (tratti dagli artt. 2 e 3 del presente capitolato speciale) il contratto si risolva:
(parte dell'art. 2 lett. d) del capitolato speciale d'appalto)
d) custodire i cani in adeguate condizioni igienico sanitarie e di benessere animale secondo le necessità etologiche di specie, e comunque fino ad eventuale affido temporaneo/ cessione definitiva; nello specifico inoltre, agli stessi, dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
• tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario (Veterinario responsabile sanitario formalmente incaricato dal gestore della struttura e da esso retribuito senza costi aggiuntivi per l’Ente Appaltatore) e durante la permanenza dovranno essere sotto la Sua sorveglianza ed assistenza veterinaria.
Il Direttore Sanitario dovrà altresì monitorare lo stato di salute ed intervenire, sia periodicamente che in emergenza, con visite e cure a tutela dello stato di benessere e di salute degli animali ricoverati (mantenimento per tutta la permanenza nella struttura di adeguata copertura vaccinale secondo le indicazioni previste dal produttore del vaccino utilizzato o di richiamo dei cuccioli vaccinati in prima istanza nel canile sanitario per le più comuni patologie , profilassi e trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.),
All’occorrenza devono essere garantite le adeguate cure veterinarie compresa la prescrizione e l’indicazione per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani, compresi gli interventi chirurgici, e all’occorrenza le visite di altri veterinari specialisti; dovrà inoltre fungere da supervisore affinché il personale che accudisce gli animali non metta in atto comportamenti pericolosi per la salute o il benessere degli animali;
• devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del Direttore Sanitario responsabile della struttura, finalizzate alla verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità degli animali;
• devono essere garantiti percorsi rieducativi e/o cure adeguate agli animali aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero degli animali con l’obbiettivo di rendere possibile l’affido/adozione degli animali stessi;
• ogni animale dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale con la classificazione di adottabilità;
• l’eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per gli animali gravemente malati e non più curabili per evitare sofferenze all’animale stesso, oltre ai casi previsti dagli art. 86, 87 e 91 del
DPR 8/02/1954 n. 320 e all’art. 6 comma 8 della LR 28/12/1993 n. 6. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed all’azienda ULSS2 entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento con la diagnosi di malattia o l’espressa motivazione sottoscritta dal Direttore Sanitario;
• nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all’Istituto Zooprofilattico di effettuare l’autopsia;
• il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto g). Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d’inverno e non irrancidisca d’estate, nonché il suo allontanamento nelle ore notturne deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
• la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto e le acque di lavaggio raccolte nella rete. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non arrecare disagio ai cani durante le suddette operazioni e garantire sicurezza nel contempo alle operazioni degli addetti alla pulizia;
• devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni della struttura e di tutti gli ambienti e deve essere previsto e formalizzato un piano di lotta agli infestanti (mosche/zanzare/topi/ratti), tenendo un’adeguata tracciabilità ed evidenza delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idro-pulitrice e disinfezione deve essere effettuata all’uscita definitiva di un animale e prima dell’immissione di un altro animale. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;
(parte dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto)
• assumersi ogni responsabilità per tutti i danni derivanti a persone o cose da parte degli animali custoditi compresi i danni da aggressione e morsicatura, sollevando i Comuni da ogni responsabilità ed eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell’Ente. Il gestore del servizio è ritenuto responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone e a cose all’interno del rifugio o anche all’esterno dello stesso per negligenze nell' attività di custodia; a tal fine il gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, d'importo non inferiore a due milioni di euro con primaria compagnia assicuratrice, per la copertura dei danni e degli infortuni a terzi;
• assicurare durante tutto l’arco giornaliero una presenza costante di almeno n. 3 unità dipendente non volontario competente, garantendo comunque una idonea e sufficiente presenza numerica (anche avvalendosi di personale volontario), anche negli orari di apertura al pubblico; dovrà altresì garantire l’applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
In tale caso l’Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o
affidarla ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior costo sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.
Art. 19 – Subappalto
• La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
• Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cui si rinvia.
• L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.
• In caso di subappalto l' Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
• Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
• Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l' Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
• Le subappaltatrici, per tramite dell' Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
• Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alle subappaltatrici dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
1) che l' Appaltatore abbia indicato all 'atto dell' offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
2) che l' Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
3) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
4) che l' Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
È fatto obbligo all' Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all' Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
Art. 20 - Cessione del contratto
È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.
Art. 21 - Controversie
E' esclusa la clausola compromissoria e pertanto il deferimento ad arbitri, quindi, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205, o non oggetto di transazione come previsto dall'art.208, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite, per la loro definizione, alla competenza del giudice ordinario, con foro esclusivo competente quello di Treviso.
Art. 22 - Recesso
L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti: si applica l'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.
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