CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E CONTAZIONE PER LE SEDI E GLI SPORTELLI DELL’ AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DI NAPOLI, CASERTA, BENEVENTO E SALERNO DI EQUITALIA POLIS S.P.A.
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona legale rappresentante pro-tempore, Dr. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, (di seguito, per brevità, anche solo “Stazione appaltante”),
E
- ………………………………, sede legale in ……………, Via ……….……, ,
capitale sociale Euro ………………..,……………., iscritta al Registro delle Imprese di …………….., C.F………………….., P. IVA ………………………., domiciliata ai fini del presente atto in ……………………., alla Via ………………….., ……., in persona del suo legale rappresentante ……………………….. (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”),
PREMESSO CHE
− Equitalia Polis è Agente della Riscossione per diverse province italiane fra cui anche le province di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno;
− Equitalia Polis effettua attività di riscossione diretta dai contribuenti anche attraverso sportelli distribuiti sul territorio;
− Equitalia Polis – Agente della Riscossione per le province di Napoli, Caserta,
Benevento e Salerno - necessita di un servizio di prelievo e trasporto di plichi e/o contenitori di denaro e/o altri valori e della relativa contazione;
− la Stazione appaltante ha bandito una gara pubblica ad evidenza comunitaria per la scelta del fornitore delle prestazioni oggetto del presente contratto pubblicata sulla G.U.R.I. n……del……. e sulla G.U.U.E. n…….. del………;
− a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I ha presentato
la migliore offerta;
− la Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente il Servizio all’impresa/R.T.I. ……………. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. ………………… è risultata aggiudicataria definitiva del Servizio,
− il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente documento e dal Capitolato d’appalto definisce, in modo adeguato e completo, l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione delle stesse,
Tutto quanto premesso tra le parti si conviene e stipula
quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto, l’offerta economica (e l’offerta tecnica.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la “Stazione appaltante”ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
1. La “Stazione appaltante”affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del servizio di prelievo, trasporto e contazione dei valori, come meglio indicato nel capitolato d’appalto, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. La “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo d’efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo massimo di cui al successivo articolo 10, alle condizioni, anche di natura economica, stabilite nel presente contratto. In particolare, in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, in caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguita.
3. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo dei valori dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore.
In caso contrario, la “ Stazione appaltante” eseguirà in danno del Fornitore, a mezzo altra Ditta, le operazioni di cui al precedente punto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto ha durata di mesi 12 (dodici) e produce effetti a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo. La Stazione appaltante si riserva il diritto di esercitare la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della “Stazione appaltante” descritte specificatamente nel capitolato d’appalto e/o presso sedi e uffici, appartenenti ad altri Enti ed Amministrazioni, da quest’ultima indicate.
4. Il Fornitore assicura l’esecuzione delle attività, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto, nel capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
5. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alle richieste di cui sopra, la “Stazione appaltante”, ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 15.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi
esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto; il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. L’eventuale sostituzione di unità di personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per la “Stazione appaltante” e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.
9. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della “Stazione appaltante” e/o di altri Enti e/o Amministrazioni dalla stessa indicati potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.
10. Il Fornitore s’impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo,
nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. Il Fornitore prende atto che la “Stazione appaltante”, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati;
13. Il Fornitore garantisce che il servizio verrà eseguito con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità;
14. Il Fornitore s’impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e negli allegati, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del presente contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso, nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto, nonché di quanto indicato nell’Offerta tecnica.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante”, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare
piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La “Stazione appaltante” si riserva di verificare presso gli Enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la “Stazione appaltante” procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di ,
nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti di “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “Stazione appaltante”, nella persona del proprio Responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del presente contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato dando immediata comunicazione del nominativo alla “Stazione appaltante”.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “Stazione appaltante” la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento rispetto anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la “Stazione appaltante”, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”, ciò anche nel caso in
cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che, durante la permanenza nei locali della “Stazione appaltante”, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della “Stazione appaltante”.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore stesso quanto della “Stazione appaltante” e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della “Stazione appaltante” e di terzi, valevole per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. La predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
4. L’Assicurazione per eventuali rischi in cui il Fornitore può incorrere, così come per eventuali danni che lo stesso può arrecare a persone o cose nell’espletamento dell’incarico, s’intende a suo carico.
Articolo 10 Corrispettivi
1. Il Fornitore prende atto che il valore complessivo presunto indicato nel disciplinare di gara è da intendersi quale importo massimo eventualmente erogabile.
2. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è indicato nell’Offerta economica ed è pari ad € ……..,……. (euro ………../………) per singolo viaggio - per il servizio di trasporto – ed a promille
(………/ promille) per il servizio di trattamento e contazione dei valori.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturati dal Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/08, che sono stati dichiarati dal Fornitore in sede di offerta economica e reputati congrui dalla Stazione appaltante rispetto al valore dell’appalto. A tal riguardo si precisa che gli oneri diretti ammontano ad € ………/ (euro
………../………..); il costo relativo allo specifico appalto è pari ad €
……………,…………. (euro ……………………./00) annui. Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza, redigendo apposito D.U.V.R.I. e stimando nulli i relativi costi.
5. Il Fornitore potrà introdurre varianti solo se autorizzate per iscritto dalla Stazione appaltante.
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e corrisposto, salvo diverse disposizioni, a seguito di emissione di fattura mensile posticipata.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata e spedita ad Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx, 20 80133 NAPOLI - e dovrà essere corredata di uno schema di consuntivazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. intestato al
Fornitore, previa verifica, da parte della “Stazione appaltante”, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla “Stazione appaltante” le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 12
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla “Stazione appaltante” per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 13 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ……..,….. (euro …………………./……..), mediante una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni …………., debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e con i requisiti indicati dalla legge n. 348/82, n. ……………………. del …/…./…..
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della “Stazione appaltante” a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Stazione appaltante”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante” a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, su richiesta del Fornitore e previa deduzione di eventuali crediti della “Stazione appaltante” verso il Fornitore medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della “Stazione appaltante”.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 14 Penali
1. Qualora il Fornitore non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto ed al capitolato d’appalto, la “Stazione appaltante” potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore i costi sostenuti. La “Stazione appaltante” potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 13, che dovrà essere reintegrata.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali, inoltre, con riferimento agli adempimenti descritti nel capitolato d’appalto, si precisa che per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del servizio verrà applicata una penale pari al 3% dell’importo complessivo pattuito.
3. Qualora l’arbitraria sospensione delle attività dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, la “Stazione appaltante” ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
4. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, la “Stazione appaltante” si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c.,
nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla “Stazione appaltante” per porre fine all’inadempimento, la medesima “Stazione appaltante” ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 13;
e) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali) 18 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 19 (Trasparenza), 22 (D. Lgs. 231/2001).
Articolo 16 Recesso
1. Salvo i casi di cui all’articolo 15, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso, alla “Stazione appaltante” non fa carico, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c, alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le
prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 17 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
4. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 18
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni
contrattuali, il Fornitore si obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che la “Stazione appaltante” si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Articolo 19 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 21 Privacy
1. Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ( D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 22
D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme
del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Equitalia Polis S.p.A. ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore s’impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre Equitalia Polis S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Equitalia Polis S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 23 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della “Stazione appaltante”non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della
prescrizione ordinaria.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì .
Equitalia Polis S.p.A. Il Fornitore
Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Il sottoscritto ………………, nella qualità di legale rappresentante della
…………………., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto: Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 5 (Attività di controllo e verifica), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e del credito); Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 23
(Clausola finale).
Napoli, lì .
Il Fornitore
Il legale rappresentante