CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE/PROGETTISTI edizione 12/2018 ed. 12/2018
Responsabilità Civile Professionale/Progettisti
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Responsabilità Civile Professionale/Progettisti – edizione 12/2018
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Le condizioni di assicurazione sono state redatte in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato:
l’Ingegnere, l’Architetto, il Geometra, il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, il Geologo, il Perito Edile ed industriale (solamente se specializzato in: elettronica, meccanica metallurgia e termotecnica) ed il Perito Agrario ed Agrotecnico in qualità di liberi professionisti, lo Studio Associato, la Società di Ingegneria, la Società di servizi, l’Associazione di Professionisti il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
il contratto di assicurazione.
il soggetto privato e/o pubblico che richiede la prestazione professionale o di servizi.
il soggetto che stipula l’assicurazione.
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno Patrimoniale:
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali di morte o di danneggiamenti a cose.
l’importo del volume di affari indicato dall’Assicurato nella dichiarazione IVA, con esclusione degli importi relativi a contributi previdenziali obbligatori.
la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra assoluta, che rimane a carico dell’Assicurato.
Grave difetto che incide sulla stabilità dell’opera:
l’alterazione di una parte o della totalità dell’opera che incide sulla struttura e funzionalità della stessa determinando pericolo di rovina totale.
Grave difetto che rende l’opera inidonea all’uso:
l’alterazione di una parte o della totalità dell’opera che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
il documento che prova l’assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle Norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d’opera, contratto di appalto).
la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rovina parziale:
Rovina totale:
la disintegrazione delle strutture essenziali di un’opera in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità.
la parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile Professionale, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
ITAS Mutua, che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174.
consegna dell’opera al committente, anche in via provvisoria purché comprovata da documentazione ufficiale; consegna dell’opera a terzi per l’esecuzione di ulteriori e diverse opere non affidate all’Assicurato; utilizzo dell’opera secondo destinazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia, determinazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio di polizza viene fissato sulla base del fatturato dell’attività professionale assicurata, come dichiarato dal Contraente. In caso di rinnovo della copertura assicurativa, l’Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato; in caso di mancata comunicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla “ regola proporzionale” di cui all’art. 1898 del Codice Civile.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Deroga alla tacita proroga dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1899 C.C. la presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al premio dell’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Le richieste di risarcimento rientranti sia nelle garanzie della presente polizza che nelle garanzie di polizze precedentemente stipulate con altri assicuratori saranno liquidate solo per l’eventuale eccedenza ai massimali prestati dalle polizze precedentemente stipulate e fino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 11 - Validità della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
Art. 12 - Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia
Nel caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di morte, l’Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto (a fronte del versamento in unica soluzione di un importo pari al 200% dell’ultima annualità di premio) e sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa
Art. 13 - Massimale assicurato
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate dal medesimo comportamento colposo la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate in tempi diversi e tutte le richieste saranno considerate come unico sinistro.
Art. 14 - Studio Professionale - Studio Associato – Società di Ingegneria – Società di servizi – Associazioni di Professionisti
In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale – Studio Associato – Società di Ingegneria – Società di Servizi - Associazioni di Professionisti, per Assicurato (ai fini della garanzia “Responsabilità civile professionale”, successivamente prevista) si intendono i professionisti iscritti all’Albo professionale indicati sulla scheda di polizza.
La garanzia si intende comunque prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Ai fini del calcolo del premio, l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare totale degli introiti realizzati sia dallo Studio Professionale - Studio Associato - Società di Ingegneria - Società di Servizi – Associazione di professionisti che dai singoli professionisti indicati in polizza.
Art. 15 - Responsabilità in solido
L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante gli in via di solidarietà.
Art. 16 - Estensione territoriale
Art. 17 - Diritto di rivalsa
Dopo il pagamento del danno la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all’Assicurato per il recupero di quanto pagato.
Art. 18 - Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia, alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La denuncia deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell’atto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Società.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione assicurativa.
Art. 19 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 20 – Esclusioni L’assicurazione non vale:
a) per l’attività svolta dall’Assicurato in qualità di direttore dei lavori;
b) per l’attività svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente;
c) per le richieste di risarcimento determinate in tutto od in parte da fatti (atti e/o omissioni) dolosi compiuti dall’Assicurato, nonché da fatti infedeli (quali ad esempio: divulgazione di segreti d’ufficio, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione) commessi da persone delle quali o con le quali l’Assicurato debba rispondere;
d) se al tempo dell’esplicazione dell’attività professionale indicata in polizza l’Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale o era sospeso per qualunque causa;
e) se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento d’urgenza ove il rilascio della necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell’intervento;
f) se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente;
g) per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, determinate da colpa grave professionale;
h) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
i) per i danni patrimoniali derivanti al Committente dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
j) per i danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
k) per i danni derivanti dall’inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 2003 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
l) per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento;
m) per i danni per varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
n) per i danni verificatisi in occasione di inondazioni, movimenti tellurici in genere o simili. Si intendono tuttavia compresi i danni derivanti dalla mancata applicazione delle normative speciali per le costruzioni nelle zone sismiche legalmente riconosciute;
o) per i danni conseguenti ad attività di progettazione e/o direzione lavori di opere il cui singolo valore sia superiore ad Euro 30.000.000,00;
p) per i danni da furto;
q) per i danni alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
r) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
s) per i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
t) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
u) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
v) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
w)per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
x) per i danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
y) per i danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
z) derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato.
Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 22 – Coassicurazione
L'assicurazione è ripartita per quote tra ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG nella misura indicata nella tabella sottostante. ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG risponderanno limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella misura indicata.
VHV Allgemeine AG è un'impresa di assicurazione avente sede in HANNOVER (Germania) - VHV Platz 1, abilitata ad operare nel mercato italiano ai sensi della normativa tedesca e di quella italiana.
ITAS MUTUA dichiara di aver ricevuto mandato da VHV Allgemeine AG a firmare il presente contratto di assicurazione anche in suo nome e per suo conto. Pertanto, la firma apposta da ITAS MUTUA sul presente atto e su ogni atto relativo all'esecuzione del contratto di assicurazione (gestione del contratto, istruzione dei sinistri, quantificazione dei danni indennizzabili, incarico ad esperti, liquidazione) lo rende valido ad ogni effetto anche per le quote di VHV Allgemeine AG.
Ogni comunicazione fatta a e da ITAS MUTUA, anche per il tramite dell'intermediario incaricato, s'intenderà anche come fatta a e da VHV Allgemeine AG.
L'incasso dei premi di polizza sarà effettuato da ITAS MUTUA, direttamente o tramite l'intermediario incaricato.
Rimane inteso che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota ad essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le quote di indennizzo e di rimborso del premio di competenza di VHV Allgemeine AG saranno versate tramite ITAS MUTUA
Compagnia | Quota di partecipazione % |
Itas Mutua | 50,00 |
VHV | 50,00 |
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati:
A) A TERZI (escluso il committente):
nell’espletamento delle prestazioni professionali nella sua qualità di Ingegnere o Architetto. Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi- compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - la garanzia è prestata nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
1. per morte, per lesioni personali e per danni a cose nell’espletamento delle prestazioni professionali nella sua qualità di Ingegnere o Architetto;
2. per danni alle opere progettate e/o dirette (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori): provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse o da gravi difetti, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità, la durata e/o la solidità dell’opera o delle parti destinate per loro natura a lunga durata, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle opere definite nell’art. 14, capo secondo della Legge del 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni con esclusione di strade ferrate e ferrovie, impianti teleferici e funicolari, bacini e dighe, opere subacquee. La copertura assicurativa vale anche per le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società;
3. per danni patrimoniali, nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in relazione a:
− danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
− sanzioni di natura fiscale, multe e ammende;
− urbanistica e piani regolatori in genere;
− prevenzione incendi purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;
− dichiarazioni di inizio attività, asseverazioni, stime;
− contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori) e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
− attività di consulenza in ambito di progettazione e direzione lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori); collaudo, ricerche catastali, arbitrati, estimi;
− consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
− rilevamenti topografici;
− tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
− redazione di compromessi;
− redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
− incarichi di Perito per perizie giudiziali e per perizie extragiudiziali;
− presentazione delle denunce di successione e/o riunioni di usufrutto;
− liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
− ricorsi presso le Commissioni Tributarie compresi i condoni edilizi;
− l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale
− attività di validazione di progetti;
− rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di
assicurazione e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. La presente estensione è operante solo per la gestione di stabili per cui l’Assicurato non rivesta in contemporaneo il ruolo di Progettista e/o Direttore Xxxxxx;
− attività di controllo svolta in qualità di organismo esterno di Enti locali così come previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 che modifica e corregge l'articolo 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 con riferimento a quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
2) Franchigia
In ogni caso per le garanzie contenute al precedente punto 1 “Oggetto dell’assicurazione” l’Assicurato terrà a proprio carico, per ogni sinistro, a titolo di franchigia l’importo di Euro 1.500,00 Limitatamente ai danni alle opere rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.
3) Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni L’assicurazione vale anche per il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente), per morte o per lesioni personali.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo (art. 98).
La garanzia comprende i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta estensione di garanzia in relazione a:
• interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
• sanzioni, multe, ammende.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00.
4) Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica ambientale
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 lettera B.3 “Perdite patrimoniali”, delle Norme che regolano la responsabilità civile professionale, l’assicurazione comprende i danni patrimoniali derivanti dall’attività di certificazione energetica e/o dell’acustica ambientale, lavori acustici e/o energetici, svolte dall’Assicurato nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti in materia. L’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo regionale dei certificatori energetici e non sospeso per alcun motivo dallo stesso e per i danni che avvengano nei territori delle regioni ove risulti iscritto o accreditato l’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
GEOMETRI/PERITI EDILI ED INDUSTRIALI/GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati:
A) A TERZI (escluso il committente):
nell’espletamento di una delle prestazioni professionali, sopra riportate, individuata alla descrizione del rischio.
Limitatamente ai danni patrimoniali - compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - la garanzia è prestata nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B) AL COMMITTENTE:
1. Per morte, per lesioni personali e per danni a cose nell’espletamento di una delle prestazioni professionali sopra riportate individuata alla descrizione del rischio;
2. Per danni alle opere progettate e/o dirette (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori): provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse o da gravi difetti, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità, la durata e/o la solidità dell’opera o delle parti destinate per loro natura a lunga durata, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle opere il cui costo complessivo singolo non sia superiore a Euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa vale anche per le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
3. Per danni patrimoniali, nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo in relazione a:
− danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
− sanzioni di natura fiscale, multe e ammende;
− urbanistica e piani regolatori in genere;
− prevenzione incendi purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;
− dichiarazioni di inizio attività, asseverazioni, stime;
− contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori) e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
− attività di consulenza in ambito di progettazione e direzione lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori) collaudo, ricerche catastali, estimi;
− consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D. Lgs. 81/2008 e successive modi- fiche;
− rilevamenti topografici;
− tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
− redazione di compromessi;
− redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
− incarichi di Perito per perizie extragiudiziali e per perizie giudiziali;
− presentazione delle denunce di successione e/o di riunione di usufrutto;
− liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
− l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale;
− attività di validazione di progetti;
− rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di
assicurazione e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. La presente estensione è operante solo per la gestione di stabili per cui l’Assicurato non rivesta in contemporaneo il ruolo di Progettista e/o Direttore Xxxxxx;
− ricorsi presso le Commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi.
2) Franchigia
In ogni caso per le garanzie contenute al precedente punto 1 “Oggetto dell’assicurazione” l’Assicurato terrà a proprio carico, per ogni sinistro, a titolo di franchigia l’importo di Euro 1.500,00 Limitatamente ai danni alle opere rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.
3) Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni L’assicurazione vale anche per il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente), per morte o per lesioni personali.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo (art. 98).
La garanzia comprende i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta estensione di garanzia in relazione a:
• interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
• sanzioni, multe, ammende.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00.
4) Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica ambientale
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 lettera B.3 “Perdite patrimoniali”, delle Norme che regolano la responsabilità civile professionale, l’assicurazione comprende i danni patrimoniali derivanti dall’attività di certificazione energetica e/o dell’acustica ambientale, lavori acustici e/o energetici, svolte dall’Assicurato nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti in materia. L’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo regionale dei certificatori energetici e non sospeso per alcun motivo dallo stesso e per i danni che avvengano nei territori delle regioni ove risulti iscritto o accreditato l’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
DOTTORI AGRONOMI/DOTTORI FORESTALI/PERITI AGRARI- AGROTECNICI LIBERI PROFESSIONISTI
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati:
A) A TERZI (escluso il committente):
nell’espletamento di una delle prestazioni professionali, sopra riportate, individuata alla descrizione del rischio.
Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi – compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - la garanzia è prestata nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B) AL COMMITTENTE:
1. Per morte, per lesioni personali e per danni a cose nell’espletamento di una delle prestazioni professionali, sopra riportate, individuata alla descrizione del rischio;
2. Per danni alle opere progettate e/o dirette (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori): provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse o da gravi difetti, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità, la durata e/o la solidità dell’opera o delle parti destinate per loro natura a lunga durata, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle opere:
- definite all’art. 2 del testo coordinato della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 integrata con la Legge 10 febbraio 1992 n. 152 (qualora l’Assicurato sia un dott. Agronomo/Forestale);
- definite all’art. 2 del testo coordinato della Legge 28 marzo 1968, n. 434, successivamente integrata con la Legge 21 febbraio 1981 n. 54 (qualora l’Assicurato sia un perito agrario).
La copertura assicurativa vale anche per le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società;
3. Per danni patrimoniali nel limite di 1/3 del massimale indicato in polizza e con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo in relazione a:
− danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
− sanzioni di natura fiscale, multe e ammende;
− prevenzione incendi purché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;
− dichiarazioni di inizio attività, asseverazioni, stime;
− contabilità, misure dei lavori svolte nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori) e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi;
− attività di consulenza in ambito di progettazione e direzione lavori (qualora l’assicurazione comprenda l’estensione alla direzione lavori) collaudo, ricerche catastali, estimi;
− consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
− rilevamenti topografici;
− tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
− redazione di compromessi;
− redazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
− incarichi di Perito per perizie giudiziali e per perizie extragiudiziali;
− presentazione delle denunce di successione e/o di riunione di usufrutto;
− liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
− ricorsi presso le Commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi;
− studi di assetto territoriale, piani zonali urbanistici e paesaggistici;
− l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale;
− rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. La presente estensione è operante solo per la gestione di stabili per cui l’Assicurato non rivesta in contemporaneo il ruolo di Progettista e/o Direttore Xxxxxx;
− attività di consulenza ambientale per il recupero paesaggistico e naturalistico, per la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali.
2) Franchigia
In ogni caso per le garanzie contenute al precedente punto 1 “Oggetto dell’assicurazione” l’Assicurato terrà a proprio carico, per ogni sinistro, a titolo di franchigia l’importo di Euro 1.500,00 Limitatamente ai danni alle opere rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.
3) Estensione alle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni L’assicurazione vale anche per il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente), per morte o per lesioni personali.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo (art. 98).
La garanzia comprende i danni patrimoniali conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta estensione di garanzia in relazione a:
• interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
• sanzioni, multe, ammende.
La garanzia è prestata nell’ambito del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00.
4) Certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica ambientale
Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 lettera B.3 “Perdite patrimoniali”, delle Norme che regolano la responsabilità civile professionale, l’assicurazione comprende i danni patrimoniali derivanti dall’attività di certificazione energetica e/o dell’acustica ambientale, lavori acustici e/o energetici, svolte dall’Assicurato nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti in materia. L’assicurazione vale a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo regionale dei certificatori energetici e non sospeso per alcun motivo dallo stesso e per i danni che avvengano nei territori delle regioni ove risulti iscritto o accreditato l’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza e con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00.
(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)
A) Estensione all’attività di Direttore dei lavori
A deroga di quanto indicato all’art. 20 - Esclusioni lettera a) l’assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’attività svolta dall’Assicurato in qualità di direttore dei lavori. Per la presente estensione si intendono comunque operanti gli eventuali limiti di risarcimento indicati in polizza per ciascuna garanzia. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.
B) Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell’opera all’uso cui è destinata
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 20 lettera i) delle Esclusioni, l’assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell’opera progettata, che rendano inidonea l’opera stessa all’uso cui è destinata riscontrati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ma non successivamente al collaudo ove previsto.
La garanzia comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell’opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto, mentre si intendono esclusi i costi per le modifiche, le migliorie e/o il rifacimento dell’opera stessa.
La garanzia è prestata nel limite di un terzo del massimale indicato in polizza, con il massimo di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.
C) Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali (valida esclusivamente per dott. Agronomi/forestali e periti agrari - agrotecnici)
Ad integrazione di quanto previsto dal punto 1 “Oggetto dell’Assicurazione”, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile professionale, le garanzie operano anche per i danni, cagionati dall’Assicurato a colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza con un sottolimite pari al 10% del massimale stesso per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00.
D) Responsabilità solidale
A parziale deroga dell’art. 15 delle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile si precisa che, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto dall'Assicurato ai sensi dell’art 2055 del Codice Civile, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
F) Responsabilità civile della conduzione dello studio
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio italiano, ove si svolge l’attività, nonché ad attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
• circolazione ed uso dei velocipedi;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.
La copertura assicurativa vale anche per:
• il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumentali all’esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico), dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi Euro 100,00 per sinistro.
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.
La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione;
• il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi, ferma restando l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni veicolo.
Restano esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;
• i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dello studio in forma saltuaria;
• i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino a concorrenza del massimale di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00;
• i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute A deroga di quanto riportato all’art. 20) Esclusioni lett. f). Nel caso però esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “ricorso terzi” la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro di Euro 1.000,00 che resta a carico dell’Assicurato.
3) Massimale di garanzia
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.
4) Validità della garanzia
A deroga di quanto indicato all’art. 11, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.
G) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
1) Oggetto della garanzia
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
Tale estensione di garanzia opera a parziale deroga dell’art. 19 lett. c).
2)Massimale di garanzia
La garanzia viene prestata entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali.
A deroga di quanto indicato all’art. 11, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti del massimale dedicato alla garanzia di Tutela Legale riportato nella scheda di polizza, per ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 10, ”Prestazioni garantite”.
2. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto:
• a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente garanzia di Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo, si intende il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge
o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti dal successivo Art. 4.
3. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6 - Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
3. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
4. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 8 - Estensione territoriale
L'assicurazione di Tutela Legale vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, sia in questi territori.
Il Libero professionista indicato nella scheda di polizza.
In caso di Studio Associato, Studio Professionale, Società di Ingegneria, Società di Servizi ed Associazione di Professionisti, per Assicurati si intendono i professionisti iscritti all’Albo professionale ed indicati nella scheda di polizza. In tal caso la garanzia si intende prestata, entro i limiti del massimale indicato all’art. 1 della presente estensione di garanzia, che resterà unico anche in caso di corresponsabilità dei singoli professionisti tra loro.
Art. 10 - Prestazioni garantite – “DIFESA PENALE”
Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione – della presente garanzia di Tutela Legale - valgono esclusivamente per:
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 C.P.P. “Patteggiamento”, remissione di querela, oblazione, archiviazione, prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali, dallo stesso sostenute, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione/proscioglimento dell’imputato e/o alla derubricazione del reato da doloso a colposo.
In questa fattispecie non sono previsti anticipi in ordine alle spese legali e peritali.
La prestazione opera in deroga all’Art. 11 – Esclusioni – lett. a) ed e).
3. Sostenere Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000,00.
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:
• D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: ( Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• X.Xxx 758/94 e s.m.i.: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
• D.Lgs 22/97 e s.m.i.: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
• D.Lgs 193/2007: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
• D.Lgs 196/03 e s.m.i.: “ Codice in materia di protezione dei dati personali”; dal 2018 la protezione dei dati è disciplinata anche a livello Europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati;
• D.Lgs 231/01 e s.m.i.: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ”;
• D.Lgs 152/2006 ( Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
La garanzia di Tutela Legale non opera:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 1 – Prestazioni garantite - punto 2;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
i) per controversie nei confronti della Società.
Art. 12 - Sospensione/radiazione dall’Albo
1. La garanzia di Xxxxxx Legale non opera in caso di radiazione dall’Albo professionale dell’Assicurato o qualora il professionista non abbia i requisiti previsti per Xxxxx per lo svolgimento della professione assicurata.
2. In caso di sospensione dell’Assicurato dall’Albo professionale, l’assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della stessa.