Insorgenza del caso assicurativo Clausole campione

Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promo...
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende:
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali; » il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi. In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del caso assi- curativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 - Ed. 01.2019
Insorgenza del caso assicurativo. La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
Insorgenza del caso assicurativo. Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza : - nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; - nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento; - nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
Insorgenza del caso assicurativo. 1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.