Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: • vertenze, giudiziali e non, promo...
Insorgenza del caso assicurativo. 1. Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; • trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Insorgenza del caso assicurativo. Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3 e precisamente: • dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Tutela Legale Non previsto Per controversie contrattuali minimo scoperto: € 150 massimo scoperto: € 55.000 Fuori territorio nazionale: minimo scoperto: € 500 Per opposizione sanzioni amministrative: minimo scoperto: € 200 Per azione di sfratto: franchigia € 250 Massimale di € 2.100 per evento in caso di azione di sfratto inquilino moroso Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Xxxxxxxx può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende: - per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui la controparte od un terzo abbia od avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
Insorgenza del caso assicurativo. La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:
a. dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi assicurati. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. – per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento; – per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali; » il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi. In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del caso assi- curativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 ‐ Ed. 01.2019
1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende:
1) Per tutte le ipotesi la prima richiesta di risarcimento inviata dalla controparte all’assicurato/ contraente, ovvero, in mancanza, notifica del primo atto ufficiale da parte dell’autorità competente al medesimo assicurato/contraente (notifica ricorso al TAR, notifica del primo atto relativo ad un procedimento penale, primo atto dell’autorità tributaria, fiscale. Etc)
2) Nei casi previsti dalla lettera e) Sezione 3 “Rischi coperti”, ad integrazione precedente punti 1) e 2), per insorgenza del caso assicurativo si intenderà:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C. La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, con le deroghe di cui ai commi 1) e 2) seguenti.
1) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i casi assicurativi che siano insorti nei cinque anni antecedenti la stipulazione del contratto, purché non noti all’Assicurato, purché gli stessi vengano denunciati durante il periodo di validità del contratto ovvero nel maggior periodo coincidente con l’ultrattività previsto al punto 2) per la c.d garanzia postuma.
2) La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia prestata a favore dei soggetti garantiti, oppure dalla cessazione della presente Assicurazione, ma non oltre cinque anni.
Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 - Ed. 01.2019
1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Insorgenza del caso assicurativo. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende: