Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Clausole campione

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a: - informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa, deve: a. informare immediatamente l’Agenzia o la Sede della Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b. conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e la Compagnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Art. 8.28 - Gestione del sinistro