Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale Clausole campione

Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. 1. L’assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. 3. L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. 5. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. 6. È previsto l’intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. 1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. 3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG. 6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se: • farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale; • farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano. In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. 1) Il Locatore deve denunciare, entro giorni 30 ad ARAG, qualsiasi “Caso assicurativo” nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2) Limitatamente alla fase giudiziale il Locatore ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG. 3) Se il Locatore non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui il Locatore non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale il Locatore deve conferire mandato. 4) Il Locatore ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG o con l’Assicuratore.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. L’Assicurato deve denunciare alla Società il caso assicurativo entro un termine ragionevole da quello in cui si è verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. ✓ Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia. L’assicurato dovrà rilasciare procura legale all’Avvocato prescelto. ✓ L’assicurato dovrà segnalare il nominativo del legale alla compagnia. Se l’assicurato non fornisce l’indicazione del legale, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. ✓ L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. ✓ La normativa sopra riportata si applica anche alla scelta del perito.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. 1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia, oppure alla Società (e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, regolarmente iscritto presso l’Ordine professionale del foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, cui affidare la tutela dei propri interessi. 4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale ITAS Mutua la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l’Assicurato deve conferire il mandato. Il foro competente è esclusivamente il luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente/Assicurato.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto cono- scenza chiamando il numero 02.36617010 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica de- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. Sì, l’Assicurato, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario, ha il diritto di scegliere li- beramente il legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, cui affidare la tutela dei suddetti interessi, indicando il nominativo a Verti con- testualmente alla denuncia del caso assicurativo.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a Lui notificato quanto prima. Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare un legale di sua fiducia. E' consentita la nomina di ulteriori legali esclusivamente in qualità di domiciliatari. In caso di omissione di tali indicazioni, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. La Società, preso atto della designazione del professionista, assume a proprio carico le spese relative.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale. L'Assicurato deve entro 30 giorni denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare un legale o dei legali di sua fiducia, in funzione della tipologia e dei diversi procedimenti che possano necessitare dell’apporto di più specializzazioni, anche contemporaneamente, segnalandone il nominativo alla società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

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  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Prestazioni assicurative e garanzie offerte L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione). In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla “garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione); - estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione. Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato. Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la garanzia non potrà essere prestata.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.