SETTORE PATRIMONIO
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
PROVINCIA DI RIMINI
SETTORE PATRIMONIO
Xxx Xxxx x. 00 xxx. Xxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 0000.000000 int. 4.2- Fax: 0541.688098-e-mail - email x.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIO
XXXXXXXX, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021 C.I.G.: 7965508126
- Condizioni Particolari di Contratto –
ART. 1 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (nel prosieguo del presente documento denominato “Capitolato”) per “Appaltatore” si intende l’impresa alla quale viene affidato il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato mentre per “Comune” si intende il Comune di Poggio Torriana che affida all’Appaltatore il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi nel Comune di Poggio Torriana nell’ex territorio di Torriana per gli alunni residenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria secondo quanto disposto con il presente Capitolato; si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale e compatibilmente agli orari del trasporto scolastico con quelli del trasporto pubblico locale.
Alunni residenti in altri Comuni potranno usufruire del servizio solo a seguito di accordo tra le Amministrazioni comunali interessate.
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti:
• artt. 1681 e 1682 del Codice Civile;
• X.Xxx. n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e i.;
• D.M. n. 448/1991, D.Lgs. n. 395/2000, D.Lgs. n. 478/2001, D.M. n. 161/2005 e Decr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
• L.R. n. 26/2001;
• L. n. 218/2003 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
• D.M. 18/04/1977 modificato ed integrato con D.M. 13/06/1985, D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 “Caratteristiche costruttive degli autobus”;
• D.M. 31/01/1997 “Nuove diposizioni in materia di trasporto scolastico” e successiva Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997 n. 23;
• “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015.
L’Appaltatore deve, comunque, usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.
Inoltre il contratto si uniformerà a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di abbandono o di sospensione anche parziale o di altro inadempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza alcuna formalità all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, con rimborso delle spese a carico del medesimo Appaltatore, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato ed all'eventuale risarcimento dei danni.
Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali …". Pertanto, l’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tali disposizioni, nonché le deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.
Il servizio dovrà essere prestato secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità e sulla base dei percorsi indicativi indicati nell’allegato “A” al presente Capitolato, che ne forma parte integrante e sostanziale.
I chilometri previsti, come specificato nell’allegato “A” al presente Capitolato, sono, per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 presuntivamente n. 12.060,00 e sicché, complessivamente, per tutta la durata dell’appalto, presuntivamente n. 24.120,00.
In caso di scostamenti annui del chilometraggio si procederà come indicato all’art. 11 del presente
Capitolato.
Rispetto a quanto indicato nell’allegato “A” al presente Capitolato, le vie interessate al percorso potrebbero variare in relazione alle domande presentate od all’apertura di nuove strade nel territorio; a tal fine il Comune comunicherà all’Appaltatore, di norma entro il 31 luglio, i nominativi e gli indirizzi dei richiedenti e le eventuali nuove strade aperte, sulla base dei quali l’Appaltatore predisporrà, concordemente col Comune, il percorso giornaliero per ciascun anno scolastico.
Entro il 20 agosto di ciascun anno l’Appaltatore dovrà comunicare il percorso definitivo, secondo gli accordi col Comune, indicando definitivamente i chilometri complessivi presuntivi da effettuarsi, nonché gli orari delle fermate, da comunicare ai genitori degli alunni prima dell’inizio dell’anno scolastico; percorsi che dovranno essere comunque definiti in modo da garantire la gestione sicura, razionale ed economica del servizio, con l'obiettivo di soddisfare l'intera domanda, ridurre al minimo la permanenza degli utenti sul mezzo e rispettare l'orario di ingresso ed uscita dalle scuole.
I percorsi definitivi (con relative fermate ed orari) saranno inclusi nel “Piano dei trasporti scolastici”, che sarà approvato dalla Giunta comunale, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, che l’Appaltatore dovrà attuare.
Il prelievo e la riconsegna degli alunni sono da effettuarsi di norma in prossimità dell’abitazione degli alunni, salvo indicazioni diverse da parte del Comune. La salita e la discesa degli alunni dovranno essere regolate in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità; la salita e la discesa a scuola dovranno essere effettuate all’interno dell’area antistante le Scuole dell’Infanzia e Primaria di Torriana.
L’Appaltatore, su richiesta del Comune, è tenuto a soddisfare le domande eventualmente pervenute successivamente alla definizione del percorso, salvo che le stesse non comportino problemi organizzativi, siano incompatibili col percorso già stabilito e col numero di trasportati, e/o comportino ritardi rispetto agli orari prestabiliti.
Gli alunni interessati al trasporto, per ciascun anno scolastico, sono presuntivamente massimo n. 54.
Il servizio deve essere effettuato con la massima disponibilità e collaborazione con il Comune, con le scuole e con l’utenza.
Il rapporto con l’utenza, per quanto riguarda l’ammissione al servizio e la riscossione della tariffa per il servizio a domanda individuale, restano di competenza ed a carico del Comune.
ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata per il periodo coincidente con gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con date di attivazione e sospensione come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, che sarà comunicato dal Comune all’Appaltatore di norma entro il 31 luglio di ciascun anno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’importo dell’eventuale opzione
della predetta proroga tecnica - di massimo 2 mesi – è stimato in complessivi € 10.900,00, XXX xxxxxxx.
ART. 6 - PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELL’APPALTATORE
Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e proprio mezzo od in disponibilità, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice della strada e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti in materia di trasporto scolastico o che verranno successivamente emanate.
L’ Appaltatore dovrà tra l’altro assicurare le seguenti prestazioni, accollandosi i conseguenti oneri:
a) fornitura e guida dell’automezzo per il trasporto degli alunni per tutti i giorni di apertura delle scuole, tramite propri autisti in possesso dei necessari requisiti di legge e di adeguata professionalità;
b) gestione dei mezzi: sono a carico dell’Appaltatore e di sua responsabilità tutti gli interventi inerenti alla gestione e alla manutenzione dei mezzi, nessuno escluso;
c) la copertura assicurativa del personale utilizzato per il servizio;
d) le coperture assicurative indicate all’art. 10 del presente Capitolato;
e) garantire la vigilanza e custodia degli alunni, per tutta la durata del trasporto, dal momento del
prelevamento fino al momento della discesa a scuola o della presa in carico da parte delle famiglie (per il servizio relativo ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia sarà prevista specifica sorveglianza da parte del Comune);
f) svolgere il servizio nel rispetto degli orari indicati e con puntualità in rapporto all’orario di inizio e di conclusione delle lezioni;
g) avvertire le famiglie in caso di modifiche dei normali orari causa eventi imprevisti e dovrà fornire alle famiglie un proprio contatto per eventuali emergenze;
h) fornire al Comune il nominativo di un referente unico per contatti organizzativi e tecnici, quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'Ufficio scuola del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 16.30;
i) assicurare che a bordo dell’automezzo sia sempre presente l’elenco degli alunni da trasportare;
j) individuare una propria sede di riferimento presso il territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze del plesso della Scuola Primaria-Infanzia di Torriana (entro 25 km), dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio;
k) comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima rilevanza;
l) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
m) garantire l'effettuazione del servizio in orari diversi da quelli programmati, eventualmente modificando i percorsi stabiliti, in caso di entrata e/o uscita degli alunni in orario diverso da quello previsto causa scioperi, riunioni sindacali o scolastiche che riguardino il personale di tutte le scuole;
n) svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di vigilare sui minori.
Modalità di comportamento del conducente del mezzo
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve sempre tenere un comportamento rispettoso ed adeguato all'età degli utenti; in particolare, deve osservare le seguenti prescrizioni:
- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero dei posti a sedere consentito dalla carta di circolazione;
- assicurarsi che a bordo dell’automezzo i passeggeri stiano seduti;
- controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un
comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al Comune;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- rispettare le fermate stabilite dal Comune;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune
all’Appaltatore;
- segnalare al Servizio comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune;
- assicurarsi, che, al momento della discesa, il minore sia ripreso in consegna dal genitore o da altra persona autorizzata, precisando che, in caso contrario, il minore dovrà rimanere in custodia all’autista sull’automezzo e dovrà essere avvisata immediatamente la famiglia; qualora i familiari non provvedessero immediatamente a ritirare il minore, lo stesso sarà accompagnato al Comando della Polizia Municipale ovvero alle forze dell’ordine.
ART. 7 - AUTOMEZZO
Per lo svolgimento del servizio dovrà essere utilizzato mezzo di proprietà o in disponibilità all’Appaltatore rispondente alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e s.m.e i. e dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni
in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997, ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e di ogni altra vigente norma in materia.
L’automezzo dovrà avere una capienza rapportata al numero di passeggeri previsti e pertanto dovrà disporre di almeno n. 54 posti a sedere + n. 1 posto per accompagnatore adulto + autista ed avere dimensioni ed ingombro compatibili con le caratteristiche delle strade interessate dai percorsi del trasporto scolastico; n. 1 posto dovrà essere dotato di cinture di sicurezza per alunni che presentano handicap/disabilità, eccetto la non deambulazione.
L’Appaltatore garantisce che il servizio sarà espletato con automezzo rientrante nella categoria euro 2 o superiori delle direttive europee sulle emissioni di inquinanti dei veicoli ed immatricolato, per la prima volta, non prima dell’anno 1998.
Il mezzo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza. A bordo del mezzo dovrà essere garantita la pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti (riscaldamento e/o condizionamento).
Il numero degli alunni presenti sull’automezzo dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E’ vietato il trasporto di utenti in piedi.
L'Appaltatore dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore dell’automezzo idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura “Comune di Poggio Torriana - servizio trasporto scolastico”.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà dotare l’automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte del Comune.
L’Appaltatore dovrà provvedere all’adeguamento del mezzo per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell’appalto, senza alcun onere per il Comune.
In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, è facoltà dell'Appaltatore sostituire, per brevi periodi, l’automezzo con altro sempre rispondente a quanto indicato nel presente articolo e di caratteristiche pari o superiori a quelle del mezzo indicato nell’offerta tecnica in sede di gara; tali sostituzioni dovranno essere, tempestivamente, comunicate al Comune, illustrando le relative motivazioni.
L’ Appaltatore dovrà fornire al Comune:
- prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio, la descrizione del mezzo che sarà adibito al servizio di trasporto scolastico, con indicata la capienza, e copia della carta di circolazione, dalla quale risulti anche l’immatricolazione;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni.
L’Appaltatore comunica altresì al Comune, prima dell’inizio del servizio, le modalità operative che saranno seguite per l’immediata sostituzione del mezzo adibito al servizio in caso di sua rottura.
L’Appaltatore, nel periodo di validità del contratto, potrà sostituire, previa autorizzazione del Comune, il mezzo adibito al servizio di trasporto scolastico con altro mezzo sempre rispondente a quanto indicato nel presente articolo e di caratteristiche pari o superiori a quelle del mezzo indicato dal medesimo Appaltatore nell’offerta tecnica in sede di gara.
ART. 8 - PERSONALE
I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto al servizio gestito dall’Appaltatore fanno capo esclusivamente allo stesso, pertanto nessun rapporto di lavoro viene instaurato tra il Comune e il suddetto personale.
Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso della patente di guida di tipo D, od altra patente di guida della categoria adeguata al mezzo adibito allo svolgimento del servizio, oltre al certificato di abilitazione professionale “CQC” (ovvero “CAP” in caso di utilizzo di autovettura) e dovrà tra l’altro osservare scrupolosamente quanto indicato all’art. 6 del presente Capitolato.
Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla L. n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. n.
39/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; l'Appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.
L’Appaltatore, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto (e comunque prima dell’avvio del servizio) e, successivamente, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i..
Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico, salvo cause di forza maggiore (malattie, infortuni, interruzione del rapporto di lavoro).
L’Appaltatore si impegna a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa; i sostituti dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti.
Il personale addetto alla guida deve essere dotato di telefono cellulare idoneo per le chiamate di emergenza e per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all’Appaltatore di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l’Appaltatore, il Comune o viceversa.
Il personale adibito al servizio non può prendere accordi con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, l’autista deve indirizzare gli stessi all'Ufficio Scuola del Comune.
Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante
l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all’Appaltatore che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, l'assicurazione dei lavoratori e la prevenzione infortuni, relativamente agli autisti incaricati a svolgere il servizio.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali di categoria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l’Appaltatore non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto. La mancata osservanza di tali norme costituisce motivo per la risoluzione del contratto.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto di propria competenza in relazione al servizio appaltato (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.). A tal fine, si impegna a redigere ed a consegnare al Comune il documento di valutazione dei rischi relativi alle attività oggetto dell'affidamento, redatto ai sensi della normativa vigente in materia. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre al minimo i rischi previsti, incidenti sull'attività oggetto dell'affidamento, coordinandosi con il Comune e con gli Organi scolastici. I relativi costi sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell’Appaltatore è preposto, il Comune ha facoltà di richiedere all’Appaltatore stesso la sostituzione degli autisti che, a suo esclusivo giudizio ancorché debitamente motivato, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio. In tal caso l’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre tre giorni dalla segnalazione.
L’Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune in qualità di ente appaltante.
L’Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso
D.P.R. e dal “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Poggio Torriana. A tal fine sarà cura del Servizio comunale competente trasmettere all’Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto e del codice suddetto, per una loro completa e piena conoscenza. L’Appaltatore si obbliga a trasmetterne copia ai propri collaboratori.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Poggio Torriana sopra richiamati può costituire causa di risoluzione contrattuale. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; la violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio.
L’Appaltatore ai sensi degli artt. 1681 e seguenti del Codice Civile è interamente responsabile di ogni danno o infortunio conseguente o derivante dall’espletamento del servizio, sgravando in tal senso il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate (salita - discesa).
Qualsiasi disservizio imputabile a carenza dell’Appaltatore, ivi compresi la carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore (barrare una delle caselle sotto riportate):
□ è in possesso di una propria sede di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze (ovvero entro 25 Km) del plesso delle scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio;
oppure
□ si impegna a reperire ed attivare prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, una sede di riferimento nel territorio del Comune di Poggio Torriana o nelle vicinanze (ovvero entro 25 Km) del plesso delle scuole di Poggio Torriana località Torriana, dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell’esecuzione del servizio;
L’Appaltatore:
□ ha disponibile nella propria sede di riferimento mezzo di scorta, conforme alle prescrizioni del Capitolato, per imprevisti/emergenze;
□ utilizza per lo svolgimento del servizio autisti di esperienza maturata di almeno tre anni;
□ gestisce eventuali emergenze, imprevisti modifiche del servizio e controllo/monitoraggio sullo svolgimento del servizio (tipo rotture automezzi, avversità atmosferiche, ecc…) con intervento meccanico entro periodo massimo di un’ ora;
□ settimanalmente esegue manutenzione e sanificazione dei mezzi;
□ è in possesso di mezzo con capienza di n. 54 persone più 2 (autista e accompagnatore)
□ è in possesso di un mezzo di almeno euro 2;
ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE
Il mezzo utilizzato dovrà essere in regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), ai sensi delle vigenti disposizioni normative (in particolare,
L. n. 990/1969 e s.m.i. ora D. Lgs. n. 209/2005) con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione del mezzo utilizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone o per danni a cose ed animali, in misura unica non inferiore ad € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00).
L’Appaltatore dovrà altresì stipulare contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) relativamente allo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli alunni e gli accompagnatori trasportati, non rientranti nei danni da circolazione coperti dalla R.C.A., con un massimale unico (per sinistro, per danni a persone e cose) di almeno € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).
Tali polizze, unitamente alla carta di circolazione del mezzo utilizzato per il servizio, dovranno essere esibite all’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio del servizio.
ART. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ PAGAMENTI
Il corrispettivo sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta (€ 98.000,00 (IVA esclusa) e s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'Appaltatore per lo svolgimento di tutte le attività collegate all'erogazione del servizio affidato (spese per il personale e per la sicurezza, attività di programmazione e formazione del personale, spese generali, spese per acquisto mezzo e carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, assicurazioni e quant’altro necessario).
Il corrispettivo per ciascun anno scolastico è ottenuto dividendo il corrispettivo offerto per 2 (due).
Il costo chilometrico è ottenuto dividendo il corrispettivo offerto per il numero complessivo dei km. previsti nell’allegato “A” al presente Capitolato, per tutto il periodo di validità del contratto (presuntivamente km. 24.120,00 complessivi per tutta la durata dell’appalto, corrispondenti a presuntivi km 12.060,00 per ciascuno anno scolastico).
Per ciascun anno scolastico, eventuali scostamenti fino al 20 % in più o in meno rispetto al chilometraggio sopraindicato non daranno luogo a variazioni del corrispettivo.
Per ciascun anno scolastico, in caso di scostamenti del chilometraggio, in più o in meno, eccedenti il 20 %, si procederà (per quella parte dei chilometri eccedenti il 20 %) a conguaglio dei chilometri in eccesso o in difetto e del relativo corrispettivo (l’eventuale aumento di chilometraggio conseguente ad utilizzo di mezzo avente un numero di posti a sedere inferiore a 54, non sarà considerato), applicando una tariffa pari alla tariffa risultante dividendo l’importo di aggiudicazione per il numero totale dei km previsti per tutta la
durata dell’appalto; l’eventuale variazione del corrispettivo in aumento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., non potrà superare complessivamente, per tutta la durata dell’appalto, l’importo di € 9.800,00, IVA esclusa, e, comunque, il 10 % dell’importo di aggiudicazione.
L’eventuale scostamento di cui sopra dovrà essere debitamente documentato e comunicato dall’Appaltatore al Comune entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico.
Gli eventuali conseguenti conguagli, relativi a ciascun anno scolastico, saranno regolati con l’ultima fattura del periodo di riferimento; l’Appaltatore dovrà comunque comunicare, di volta in volta, all’Ufficio Scuola del Comune, le variazioni sull’esecuzione del servizio (es. non effettuazione a causa di avversità atmosferiche, scioperi personale scuole, ecc..).
Il Comune erogherà all’Appaltatore il corrispettivo di cui sopra + IVA ai sensi di legge, suddiviso, per ciascun anno scolastico, in 3 liquidazioni trimestrali posticipate, di pari importo, a partire dal mese di settembre con termine a giugno, corrispondentemente all’anno scolastico, dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il codice di gara CIG, corredate dell’indicazione dei chilometri percorsi nel bimestre.
Il pagamento, verificata la regolarità contributiva e fiscale, avverrà entro 30 gg. dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura elettronica, la quale dovrà contenere gli elementi per la tracciabilità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. e i.
12 - CESSIONE CREDITI
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo del servizio può essere effettuata dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante raccomandata A.R. o P.E.C. La cessione del credito da corrispettivo di servizio è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante PEC.
In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART. 13 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
Per l’anno di durata dell'appalto successivo al primo (a.s. 2019/2020), è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del Comune ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m. e i..
Il corrispettivo sarà rivalutato secondo il seguente schema, con efficacia a partire dal mese di settembre di dell’anno successivo al primo:
- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale (riferita a giugno) dell'indice ISTAT FOI;
- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio annuale (riferito a giugno) del carburante, desunto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
A tal fine l’Appaltatore, entro il 31 luglio di ogni anno, dovrà documentare al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento.
In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo
prezzo fissato.
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E NON AMMISSIONE SUBAPPALTO
E' vietato cedere il contratto relativo al servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per il Comune, salvo per lo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e con conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.
Non è ammesso il subappalto.
ART. 15 - CONTROLLI
Il Comune verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell’Appaltatore nei modi e con le modalità ritenute più idonee.
ART. 16 - PENALI
L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del servizio, consentono al Comune, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di:
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ritardo e irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;
- € 1.000,00 (mille/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente Capitolato;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 7 del presente Capitolato ed eventualmente indicate dall’Appaltatore in sede di gara (nell’offerta tecnica), non preventivamente autorizzati;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.);
- € 500,00 (cinquecento/00) per non ottemperanza tempestiva alla eliminazione delle disfunzioni degli inconvenienti segnalati.
E’ fatta salva la facoltà per il Comune di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo.
Dette penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante all’Appaltatore, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore medesimo, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
Qualora si verifichino tre successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra impresa.
ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. e i., ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) indicato dal Comune, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
Ai sensi art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, nei tempi previsti, eventuali integrazioni o modifiche relative ai dati trasmessi.
L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla citata L. n. 136/2010.
L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione, al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell'inadempimento della propria controparte, a qualunque titolo interessata all'affidamento in oggetto, agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per consentire al Comune di verificare che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con soggetti terzi sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assumi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, l’Appaltatore è tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con incameramento della garanzia definitiva, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i trasportati o per terzi, persone o cose;
c) arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
e) mancata osservanza del divieto di subappalto;
f) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di attività oggetto dell'appalto;
h) perdita dei requisiti di idoneità morale, professionale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia e richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
i) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
j) fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
k) mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara dall’Appaltatore con l’offerta tecnica, dopo la prima contestazione;
l) modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in sede di gara;
m) impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente Capitolato;
n) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato;
o) esito interdittivo di informazioni antimafia sull'Appaltatore di cui al D. Lgs. n.159/2011;
p) violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di Comportamento dei dipendenti” del Comune di Poggio Torriana da parte del personale dell’Appaltatore e/o di propri collaboratori.
Il contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ed all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 del Codice Civile nonché viene fatta salva la facoltà del Comune di compensare l’eventuale credito dell’Appaltatore con il credito dell’ente per il risarcimento del danno.
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, coordinato con la L. di conversione n. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso, tramite PEC, non inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 488/1999.
Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto o della cessione di tutto o parte dello stesso, ai sensi di legge, salvo l'obbligo del preavviso, tramite PEC, di almeno quattro mesi e portando eventualmente a termine l'anno scolastico in corso, qualora il Comune intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore ovvero se dovesse rimodulare sostanzialmente il servizio per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche e/o per il venir meno dell’utenza.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Si fa espresso rinvio all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile.
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto - e comunque prima dell’avvio del servizio -, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs., nella misura prevista dal comma 1 del suddetto art. 103, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Alla suddetta “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
i. per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sarà svincolata secondo il disposto dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i..
ART. 21 - SPESE
Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa, nessuna eccettuata od esclusa, è a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’affidamento del servizio di cui trattasi con rinuncia alla rivalsa.
ART. 22 - AUTORIZZAZIONI
L’Appaltatore dovrà essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni, licenze, o concessioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Comune e l’Appaltatore in conseguenza del contratto si considera competente il Foro di Rimini.
Poggio Torriana, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
.
ALLEGATO “A” al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
ITINERARI INDICATIVI Frazioni di Perticara e di Miniera
ORARIO TRASPORTO SCOLASTICO - Anno scolastico 2019 / 2020
SCUOLA PRIMARIA (orari indicativi del servizio) | ||||||||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |||||||
rario | Sigla Fermata | Studenti serviti | Orario andata | Itinerario | Sigla Fermata | Studenti serviti | Orario ritorno | |
Y00014 | 7:12 | Xxx Xxxxx | X00000 | 16:15 | ||||
ese | Y00015 | 7:15 | Xxx Xxxxx xxx. Xxx Xxxxxxxx | 0:00 | ||||
ese | Y00026 | 7:16 | Xxx Xxxxxxxxxx | X00000 | 16:17 | |||
Y00025 | 7:21 | Xxx Xxxxxxxxxx | X00000 | 16:18 | ||||
lla | 9Y0012 | 7:28 | Via Uso | Y00025 | 16:23 | |||
ano | 9Y0009 | 7:33 | Xxx xxxxx Xxxx | 0X0000 | 16:25 | |||
ano | 9Y0011 | 7:34 | Xxx Xxxxxxxxxx | 0X0000 | 16:30 | |||
erde | 9Y0008 | 7:36 | Via Gemmiano | 9Y0009 | 16:35 | |||
nese | 9Y0026 | 7:37 | Via Gemmiano | 9Y0011 | 16:36 | |||
angiolese | Q00013 | 7:39 | Via Colleverde | 9Y0008 | 16:38 | |||
Boowilng | 9Q0063 | 7:45 | Xxx Xxxxxxxxxx | 0X0000 | 16:39 | |||
angiolese | Y00037 | 7:49 | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx) | X00000 | 16:41 | |||
angiolese | Y00055 | 7:50 | Parcheggio Boowilng | 9Q0063 | 16:47 | |||
barina | 9Y0017 | 7:53 | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | X00000 | 16:51 | |||
renzo | 9Y0028 | 7:56 | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | X00000 | 16:52 | |||
lini | Y00044 | 7:58 | Xxx Xxxxxxxxxxx | 0X0000 | 16:55 | |||
Xxx Xxx Xxxxxxx | 0X0000 | 16:58 | ||||||
Xxx Xxxxxxxxxx | X00000 | 17:00 |
Il bambino dovrà salire e scendere esclusivamente presso la fermata indicata nel percorso
ORARIO TRASPORTO SCOLASTICO - Anno scolastico 2019 / 2020
SCUOLA DELL'INFANZIA (orari indicativi del servizio) | ||||||||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX | |||||||
rario | Sigla Fermata | Studenti serviti | Orario andata | Itinerario | Sigla Fermata | Studenti serviti | Orario ritorno |
nese | Y00026 | 8:15 | |
iano | 9Y0011 | 8:20 | |
erde | 9Y0008 | 8:22 | |
nese | 9Y0026 | 8:24 | |
xxxxxx Sicer) | Q00013 | 8:25 | |
xxxxxx | Y00037 | 8:28 | |
xxxxxx a) | Y00058 | 8:30 | |
Xxxxxxxxxx 22 | Y00041 | 8:33 | |
lini | Y00044 | 8:35 | |
Libertà | Y00046 | 8:38 |
Xxx Xxxxxxxxxx | X00000 | 15:13 | |
Xxx Xxxxxxxx | 0X0000 | 15:18 | |
Via Colleverde | 9Y0008 | 15:20 | |
Xxx Xxxxxxxxxx | 0X0000 | 15:22 | |
Via Santarcangiolese (davanti a Sicer) | Q00013 | 15:23 | |
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | X00000 | 15:24 | |
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) | X00000 | 15:28 | |
Xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 00 | X00000 | 15:31 | |
Xxx Xxxxxxxxxx | X00000 | 15:33 | |
X.xx xxxxx Xxxxxxx | X00000 | Xxxxxxx Xxxx | 15:36 |
Il bambino dovrà salire e scendere esclusivamente presso la fermata indicata nel percorso
PERCORSO “1”
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Primaria di Torriana
PERCORSO “1” (andata e ritorno), come sopra riportato | |
Periodo | Come da calendario scolastico della Scuola Primaria |
Frequenza | 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì |
Corse giornaliere | n. 2 (entrata ed uscita scuola) |
Inizio servizio mattino – presuntivamente | ore 7:15 |
Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola) | ore 8:00 (**) |
Inizio servizio all’uscita della Scuola Primaria | ore 16:00 (***) |
Fine servizio relativo all’uscita scuole | ore 16:51 circa |
(*) il trasporto degli alunni delle Scuola Primaria
(**) la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00
(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni, prevista, attualmente, alle ore 16:00
(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare
PERCORSO “2”
Trasporto alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Torriana
PERCORSO “2” (andata e ritorno), come sopra riportato | |
Periodo | Mese di giugno: per i giorni successivi alla chiusura della Scuola primaria e come da calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia. Termina il 30 giugno. |
Frequenza | 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì |
Corse giornaliere | n. 2 (entrata ed uscita scuola) |
Inizio servizio mattino - presuntivamente | ore 8:00 |
Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa | ore 8:40 |
Inizio servizio all’uscita della Scuola dell’Infanzia | ore 15:00 (***) |
Fine servizio relativo all’uscita scuole | ore 15:40 circa |
(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell’uscita degli alunni,
(****) i giorni di scuola, nei diversi anni scolastici, potrebbero mutare
RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI
PERCORSO “1” più PERCORSO “2”: Km complessivi per ciascun anno scolastico: n. 12.060
Totale km per durata appalto: km 12.060 x 2 anni scolastici: presuntivamente n. 24.120,
NOTA: non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all’inizio delle linee e viceversa
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx