REGOLAMENTO
Comune di Foggia
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L’IGIENE DEL SUOLO
(Delib. C. C. del 18.09.2008 n. 32)
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento" ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi:
a) conferimento;
b) raccolta;
c) raccolta differenziata;
d) spazzamento;
e) trasporto;
f) recupero è smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre alle disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali e provinciali.
art. 2
Ambito di applicazione
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
a) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
b) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
c) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
d) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica è derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
e) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
f) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria
derivanti da Strutture pubbliche e private;
g) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
h) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
i) spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
l) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
m) altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell'apposita tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento Municipale.
art. 3 Principi e linee guida
1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione del rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
3. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché pel ridurre la produzione del rifiuti alla fonte.
5. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività dei singoli, sia in via dirette che indiretta;
b) evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
c) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
d) salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
e) mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
art. 4 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie
indicate dalla norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di distarsi;
b) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
c) RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono dà considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite aree;
d) RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate ed omogenee dei rifiuti;
e) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia, e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
f) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
g) RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
h) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
i) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
l) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
m) GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.
art. 5 Classificazione dei rifiuti
1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
a) rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non
suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;
b) rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.
3. Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al comma precedente, lettere c), d),
e) f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
4. Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti domestici.
5. In attesa della emanazione delle nonne statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D. Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
6. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli cosi definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
a) derivino da locali destinati od attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori;
b) siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l'esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriati e artigianali e l'esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività;
c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:
1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ;
2) contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili;
3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6) paglia e prodotti di paglia;
7) scarti di legno esclusa la pasta di legno umida;
8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
9) feltri e tessuti non tessuti;
10) pelle e similpelle;
11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
12) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
13) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
14) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) ;
16) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
17) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
18) nastri abrasivi;
19) cavi e materiale elettrico in genere;
20) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
21) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell'industria molitoria è della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti, dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale, giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
22) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
23) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
24) accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc. ;
d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano) le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833; non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art 2 del
D.P.R 15 luglio 2003 n. 254; appartengano alle Seguenti tipologie:
1) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto d) e quantitative indicate al successivo punto g);
4) spazzatura;
5) indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende distarsi;
6) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito
delle strutture sanitarie;
7) gessi ortopedici e le bende,gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che Io smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, camma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
e) ed inoltre, per tutte le categorie sopra elencate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente-rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
1) a tale riguardo non sono considerati assimilati i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le ordinarie tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Gestore dei servizi, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti;
f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.
7. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sopra citati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
8. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano.
9. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti; da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta, a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
10. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, nonché i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, escluse i RAEE professionali, purché Conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al precedente punto 5 lettera f).
11. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 2.000 kg/anno per singola utenza.
12. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica
o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi sopra illustrati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
13. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della Collaborazione del Gestore del servizio.
art. 6
Criteri organizzativi e gestionali
1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Piano strategico comunale per la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio, e agli specifici atti amministrativi anche ordinatori che l'Amministrazione Comunale intende emanare.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
5. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
a) raccolte stradali;
b) raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
c) ritiro su chiamata;
d) consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (piattaforme denominate "ecocentri").
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.
7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
8. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall’utilizzo di contenitori e sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
9. La raccolta con l'utilizzo di isole ecologiche interrate può avvenire per le frazioni secche riciclabili (carta, plastica, vetro/lattine), con accesso riservato ad utenze definite.
10. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti dì prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti.
11. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza dì raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
12. L'ecocentro ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso esso ha una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
13. All'interno dell'ecocentro devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione trai beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
14. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore denominato "compostiera''.
15. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
16. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
17. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell’Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
18. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore dei servizi:
a) attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
b) organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
19. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
20. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
21. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.
art. 7 Tipologie di servizi
1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art 5, articolato in:
a) raccolta dei rifiuti indifferenziati,
b) raccolte differenziate,
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
a) raccolta congiunta di vetro, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
b) carta ed imballaggi in carta e cartone .
c) raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
d) frazione verde
e) frazione organica
f) imballaggi in legno
g) scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
h) rifiuti ingombranti e XXXX
i) pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
l) materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
m) farmaci scaduti
n) altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale. Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, potranno essere stabilite dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.
3 Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgete ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4 L'Amministrazione stessa può altresì svolgere per il tramite del Gestore dei servizi, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.
Capo II
GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE
E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
art. 8 Ambito disciplinato
1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.
art. 9 Zone di raccolta
1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero, di utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. Nella planimetria allegata al Regolamento sono individuate le zone soggette ai servizi di raccolta per le quali è garantito il servizio di raccolta; per le zone non individuate nella planimetria il conferimento dei rifiuti urbani è possibile presso apposite aree di conferimento indicate dal Gestore dei servizi comprese gli ecocentri e secondo i criteri e le modalità definite dal Gestore stesso.
3. I perimetri di cui all'allegata planimetria possono essere aggiornati e modificati sentito il Gestore del servizio, successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.
art. 10
Competenze sull'organizzazione del servizio
1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art 6 del Regolamento, in conformità ai criteri del Piano strategico comunale per la raccolta dei rifiuti urbani, alle disposizioni del Gestore del servizio e alle specifiche del Contratto di servizio.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al Gestore del servizio la attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi
3. Annualmente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
Capo III RACCOLTA INDIFFERENZIATA
art. 11
Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati e
relativo allestimento
1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art 6, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta; a tale riguardo
l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada del contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che ne rimane proprietario.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti indifferenziati conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) per rifiuti indifferenziati non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente.
5. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini.
6. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia,
10. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
11. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
12. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
a) distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
b) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
12. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato
depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciate o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
13. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
14. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
15. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
16. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
17. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.
18. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
19. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurate l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
art. 12
Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati
1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le trazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti xxx xxxxxx.
5. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
6. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
7. E' inoltre vietato:
a) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
b) la cernita dei rifiuti nei contenitori;
c) l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
d) eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia, natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.
e) sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
7. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla taccola dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
9. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristiche;
c) rifiuti urbani pericolosi;
d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
e) rifiuti ingombranti e XXXX;
f) altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificali (aggiuntivi rispetto a quelli generali gia indicati):
a) i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento» rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nel cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono In nessun caso compromettere o create pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica;
d) non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
e) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.
art. 13
Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fetta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato,
alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto, esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzate le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
art. 14 Stazionamento e deposito dei mezzi
1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
3. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
4. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.
Capo IV
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI
art. 15
Norme generali per le raccolte differenziate
1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
d) conseguimento, del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art 6, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta; a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei
contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
4. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che rie rimane proprietario.
5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti differenziati conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile dì competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
6. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente.
7. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservate le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini
8. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a loro affidati.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all'esterno a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
11. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
12. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
13. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
14. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti all'utilizzatore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
15. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
art. 16 Ecocentri
1. Gli ecocentri sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso l'ecocentro sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc, per i rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
3. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla nonna.
4. L'ecocentro è recintato e dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocate problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare cori i cittadini è gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiale avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Nell'ecocentro è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla, base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nell'ecocentro viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali- quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
art. 17
Contenitori per la raccolta differenziata stradale
1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliari, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti ai precedenti artt. 11 e 12 per i contenitori stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
2. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.
3. La localizzazione deve tenete conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. E' vietato spostare i contenitori dalla loro; collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
6. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
7. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, latrine, barattoli - e
quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).
8. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).
art. 18
Trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata
1. Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.
art. 19 Rifiuti ingombranti
1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
a) consegna all'ecocentro;
b) ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).
2. Nel caso di conferimento all'ecocentro, si fa riferimento a quanto previsto nell'art 16.
3. La consegna presso l’ecocentro è gratuita per i rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche e per i rifiuti ingombranti assimilati.
4. La consegna dei rifiuti ingombranti non assimilati, avviene a pagamento, in qualità di rifiuti speciali, sulla base di una convenzione con il soggetto Gestore del servizio.
5. Il servizio di ritiro su richiesta al numero vérde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche e ingombranti assimilati è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi per volta, negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituite intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.
8. Ad eccezione dei casi normati al punto 5), 6), 7) è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
9. L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Gestore del servizio le modalità di gestione dei rifiuti ingombranti.
10. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
11. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
art. 20
Raccolta differenziata dei materiali riciclabili
1. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono
determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere;
2. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, eco, escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene di norma con raccolta domiciliare, presso le isole ecologiche interrate e presso l'ecocentro.
3. La raccolta stradale e generalmente adottata nei quartieri e nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
5. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
6. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.
7. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse trazioni cartacee raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
8. La raccolta differenziata di vetro, lattine e barattoli metallici avviene di norma con raccolta domiciliare, presso le isole ecologiche interrate e presso l'ecocentro.
9. La raccolta stradale (attraverso apposite campane) è generalmente adottata ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
10. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine. specchi, schermi di televisori, monitor.
8. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.
9. La raccolta differenziata della plastica e degli imballaggi in metallo riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene di norma con raccolta domiciliare, presso le isole ecologiche interrate e presso l'ecocentro.
La raccolta stradale è generalmente adottata, ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare.
10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica , metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata
art. 21
Raccolta differenziata della frazione verde
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve
essere conferita, a cura dei gestori del servizio dì manutenzione, ad uri impianto di compostaggio verde o presso l'ecocentro, o presso un impianto di recupero autorizzato.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata. separatamente secondo le seguenti modalità:
a) consegna all'ecocentro da parte delle utenze domestiche;
b) consegna all'ecocentro a pagamento, da pane di operatori professionali della manutenzione del verde, con tariffa determinata sulla base di accordi con il soggetto Gestore del servizio.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. E' vietato immettere la trazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
6. La frazione verde raccolta e prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
art. 22
Raccolta differenziata della frazione organica
1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della trazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
a) frazione organica derivante da utenze domestiche;
b) frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
c) frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.;
d) frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
e) frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della fazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002;
5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza;
6. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, Il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori con frequenza mensile.
Ulteriori lavaggi sono a cura dell'utente;
7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio;
8. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è trisettimanale, a cadenza fissa;
9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.
art. 23
Altre raccolte differenziate
1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso l’ecocentro, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso l'ecocentro o gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.
art. 24
Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti, siringhe
1. In relazione a quanto previsto nel DM. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art 1 del suddetto Decreto (¹) e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
(¹)pile e accumulatoti contenenti:
a) oltre 25 mg di mercurio per elemento
b) oltre lo 0,025% in peso di cadmio
c) oltre lo 0,4% in peso di piombo
d) fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
e) le pile al manganese del tipo a bottone
f) le pile composte da elementi del tipo a bottone.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
4. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
5. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
6. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
7. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti Indifferenziati.
8. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti presso gli ecocentri.
9. Sono fatte salve le disposizioni di Xxxxx che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
10. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
11. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
9. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
10. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da panel esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
11. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
12. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni del contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
13. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile.
14. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
15. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati
provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili.
art. 25
Raccolta differenziata di materiali inerti
1. È vietato depositate all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E' attivata la raccolta differenziata dei mattali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento, effettuata dagli stessi residenti.
5. La quantità massima conferibile è pari a 2.000 kg all'anno pei singola utenza.
6. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.
art. 26
Raccolta differenziata di materiali derivanti
dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti
dalle pratiche del fai da te
1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso l'ecocentro.
art. 27
Raccolta differenziata di oli
e grassi vegetali ed animali, esausti
1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
art. 28
Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti
plastici di origine agricola
1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.
2. E’ fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno).
3. Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
4. E’ possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte
che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi eco; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.
5. L'avvio effettivo della raccolta dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti dovrà essere preceduto dalla stipula di un'intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
6. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Gestore del servizio in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccoglibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 7.
art. 29 Compostaggio domestico
1. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Gestore del servizio, secondo le modalità e i criteri dell'art 6.
2. E’ ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
art. 30
Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte
per il servizio ordinario
1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e negli atti amministrativi dell'Amministrazione comunale per le varie trazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni
art. 31 Servizi integrativi
1. Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art 5 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva con appositi atti amministrativi di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri e alle modalità individuate in accordo con il Gestore del servizio.
4. Per l'effettuazione dei servizi integrativi come indicato all'art 7 comma 4) il Comune stipula, per il tramite del Gestore del servizio, con i produttori/detentori dei rifiuti speciali appositi atti convenzionali.
art. 32
Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistrazione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
3. E vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es, non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore dèi servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
4. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI).
art. 33 Comunicazione agli utenti
1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
a) I quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati accolti, distinti per tipologia di raccolta
b) le destinazioni delle varie frazioni
c) un'analisi critica dei risultati
d) gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza garantire adeguata diffusione di tale rapporto.
art. 34
Modalità di pesata dei rifiuti urbani
1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.
2. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impiantì di smaltimento/recupero di destinazione.
Capo V
ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI
art. 35
Definizione degli altri servizi obbligatori
1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli,
l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
a) spazzamento stradale;
b) lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
c) diserbo stradale;
d) pulizia delle caditoie;
e) svuotamento dei cestini;
f) pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
g) derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
i) pulizia dei mercati;
l) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
m) smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
n) smaltimento dei fanghi di deputazione.
art. 36
Organizzazione degli altri servizi obbligatori
1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il/i Gestore/i del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dall'utilizzazione del territorio;
b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e dì qualità delle prestazioni;
d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del/dei Gestore/i del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle atee all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art 51, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente
infrastrutturate;
c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
a) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzammo, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
1) comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di:
1) prevenire e risolvere intasamenti,
2) disagi di natura igienica,
3) proliferazione di animali molesti;
e) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana;
1) è fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale;
f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall’Amministrazione Comunale con il fine di garantire l’igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l’Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi L'Amministrazione Comunale, realizza servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, rimirando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna
azione di informatone e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
art. 37 Spazzamento stradale
1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operativa più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2 Nell’organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l’amministrazione comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l’avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L’Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico impegnandosi, tramite il comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
art. 38
Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale cosi come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero e attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.
art. 39
Conferimento e raccolta dei rifiuti animali
1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di
raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 e tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti ih aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall’Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.
art. 40
Rimozione dei rifiuti abbandonati
1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
6. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
7. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l’Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
Capo VI OBBLIGHI E DIVIETI
art. 41
Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
art. 42
Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese è nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti
2. In base all'istituzione e dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con l'Amministrazione comunale o per conto dell'Amministrazione Comunale con il Gestore del servizio.
art. 43
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.
art. 44
Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall’amministrazione comunale ed i costi di intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.
art. 45 Volantinaggio su aree pubbliche
1. Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
art. 46
Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
art. 47 Manifestazioni pubbliche
1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifinii, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata.
3. In quest’ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
5. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
6. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini sono a carico degli organizzatori.
art. 48
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell’esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
art. 49
Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza
1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio.
2. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.
art. 50
Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato;
tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
5. La tariffa, di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
art. 51
Pulizia delle aree mercatali
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
art 52
Esercizi stagionali, piscine, campeggi
1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine è campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza è all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dai Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.
art. 53
Aree di sosta per i nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.
art. 54
Pulizia dei terreni non utilizzati
1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Verificandosi tali ipotesi, qualora sia richiesto all'Amministrazione Comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti,
art. 55
Divieto di abbandono dei rifiuti
1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le trazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto; immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
Capo VII NORME FINALI
art. 56
Ordinanze contingibili ed urgenti
1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, tatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
art. 57 Controlli
1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto al servizi ecologia del Comune, anche, se esistenti, da Ispettori del Gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblio Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
4. i Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento.
5. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
a) informazione
b) controllo
c) repressione.
6. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
a) supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
b) collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).
7. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale
art. 58
Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
art. 59 Sanzioni
1 Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i., nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa.
2 Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante
art. 60
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti
3. I provvedimenti attuativi del D. Lgs 22/1997 e s.m.i., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Lgs 152/2006 (Cfr. art. 264 comma 1, punto 1) del citato D. Lgs 152/2006).
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D. Lgs 152/2006 (Cfr. art. 265 comma 1 del citato D. Lgs 152/2006).
Tabella delle sanzioni per le violazioni del regolamento
VIOLAZIONE | art. del Reg. | Min/Xxx | X.X.X.* | NOTE | |||||
1 | Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili. | 11 | comma | 2 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. | 100,00 | Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio. | |
2 | Omessa esposizione dei rifiuti indifferenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite. | 11 | comma | 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. | 50,00 | ||
3 | Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. | 11 | comma | 3 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. | 100,00 | ||
4 | Non consentire l'accesso alle aree private al Gestore per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti. | Combinato disposto degli artt 11 c.4 e 15 c.6 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. | 100.00 | ||||
5 | Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. | 11 | comma | 12 | Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S. | ||||
6 | Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti. | Combinato disposto degli artt 11 comma 13,12 comma 8,17 comma 4 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. | 50,00 | ||||
7 | Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio | 11 | comma | 17 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. | 50,00 | Su area/suolo pubblici o privati. | |
8 | Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dai Gestore del servizio. | 12 | comma | 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. | . 50,00 | Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica | |
9 | Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio. | 12 | comma | 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. | 50,00 |
10 | Depositare all'interno dei contenitori 10 all'uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi. | 12 comma 4 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
11 | Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti | 12 comma 5 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. . 50,00 | |
12 | Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori. | 12 comma 6 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
13 | Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. | 12 comma 6 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
14 | Manomettere, ribaltare, rompere,eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti. | 12 comma 6 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
15 | Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso. | 12 comma 6 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
16 | Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile. | 12 comma 7 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
17 | Immissione nei contenitori di: rifiuti speciali non assimilati; rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti oggetto di raccolta differenziata; imballaggi secondari e terziari - rifiuti ingombranti e RAEE; altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta. | 12 comma 9 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | Fatta salva l'applicabilità di norme speciali |
19 | Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati negli spazi di pertinenza interna degli stabili | 15 comma 4 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio. |
20 | Omessa esposizione dei rifiuti differenziati, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabiliti. | 15 comma 5 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
21 | Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. | 15 comma 5 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 |
22 | Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. | 15 comma 9 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
23 | Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, con modalità e /o luoghi diversi da quelli indicati dal gestore del servizio | 15 comma 9 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
24 | Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati. | 15 comma 11 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
25 | Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico. | 19 comma 8 | Da € 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | Fatta salva l'applicabilità di norme speciali. |
26 | Tagliare serpentine di frigoriferi, congelatori, etc. | 19 comma 11 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
27 | Conferire impropriamente carta riciclabile. | 20 comma 2 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | Non è consentito conferire carta plastificata, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte. |
28 | Conferire imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori. | 20 comma 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
29 | Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta. | 20 comma 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
30 | Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati. | 20 comma 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
31 | Conferire impropriamente il vetro e/o non attenersi alle istruzioni riportate sui contenitori. | 20 commi 7 e 8 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00. | E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, spècchi, schermi di tv e monitor, lastre di vetro |
32 | Conferire vetro/lattine/barattoli in banda non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati | 20 comma 10 | Da € 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
32 | Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio. | 21 commi 2 e 3 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | € . 50,00 | |
35 | Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. | 21 comma 4 | Da €. 25,00 a €150,00 | €. 50,00 |
36 | Conferire impropriamente la frazione organica negli appositi contenitori | Combinato disposto! art. 22 commi 7 e 9 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
37 | Conferire impropriamente le altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati | Combinato disposto art 23 commi 3 e 5 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
38 | Conferimento improprio di pile nel circuito dei rifiuti indifferenziati | 24 comma 5 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | € .50,00 | |
39 | Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati | Combinato disposto 24 commi 7 e 9 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
40 | Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. | 25 comma 1 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | Fatta salva l'applicabilità di norme speciali |
41 | Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti dà lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico. | 25 comma 2 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | Fatta salva l'applicabilità di norme speciali |
42 | Conferimento nel circuito di rifiuti urbani dei contenitori di fitofarmaci | 28 comma 2 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | Fatta salva l'applicabilità di norme speciali. |
43 | Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani. | 39 c. 1 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
44 | Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico. | 39 comma 2 i | Da € 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
45 | Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate. | 41 comma 4 | Da € 25,00 a €. 150,00 | € . 50,00 | |
46 | Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private che non mantengono pulite le stésse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate. | 43 comma 1 | Da € 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
47 | Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti. | 44 comma 1 ' | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
48 | Effettuare volantinaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico. | 45 comma 1 | Da € 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 |
49 | Collocare volantini sui veicoli in sosta. | 45 comma 2 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
50 | Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati | 45 comma 4 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
51 | Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati. | 46 comma 1 | Da € 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
52 | Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture. | 46 comma 2 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
53 | Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all’Amministrazione comunale o al Gestore del servizio. | 47 comma 1 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzate iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare. |
54 | Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi apèrti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata. | 48 commi 1 e 2 | Da € 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
55 | Quale proprietario, conduttore di edificio privato non provvedeva all'asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza. | 49 comma 1 | Da €. 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | |
56 | Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse. | 50 comma 1 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | € .100,00 | |
57 | Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio | 51 comma 1 | Da €. 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 | |
58 | Omesso collocamento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di esercizi stagionali, piscine, campeggi | 52 comma 2 | Da € 50,00 a €. 300,00 | €. 100,00 |
59 | Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori. | 54 comma 1 | Da €. 75,00 a €. 450,00 | €. 150,00 | |
60 | Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori. | 54 comma 2 | Da €. 75,00 a €. .450,00 | €. 150,00 | |
61 | Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde. | 55 commi 1,2 e 3 | Da € 25,00 a €. 150,00 | €. 50,00 | Fatta salva l'applicabilità di nonne speciali. |
*P.M.R.: pagamento in misura ridotta - ai sensi dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.