RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA Clausole campione

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA. 1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto. 2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione: • frazione organica derivante da utenze domestiche; • frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati; • frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.; • frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.; • frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering). 3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia di fertilizzanti da soli o in miscela con altri materiali organici. 4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti al Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002. 5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. 6. Il materiale deve essere conferito dall’utenza in appositi sacchetti biodegradabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio. 7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è stabilita in base a quanto previsto dalle norme vigenti e da quanto definito dall’Amministrazione Comunale insieme al Soggetto gestore. 8. E’ vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche. 9. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta della frazione organica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione: frazione organica derivante da utenze domestiche, frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati; frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self- service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc. frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.; frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering); Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela con altri materiali organici. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002. La raccolta da utenze domestiche è effettuata con l’assegnazione internalizzata di contenitori specifici . Il materiale deve essere conferito dall’utenza in sacchetti trasparenti e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è bisettimanale, a cadenza fissa. Il presente articolo è cogente per le utenze che non effettuano il compostaggio domestico
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA. Articolo 21 - Raccolta differenziata delle pile

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  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.