CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Allegato 1
CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Sommario
1.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 1
3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 8
13. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE 9
1. OGGETTO
1.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il servizio verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite “Ordini di Somministrazione” di lavoro (all. 1A).
1.2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle sedi di AFOL Metropolitana, in ragione delle esigenze dell’ente.
1.3 VALORE ECONOMICO
Il valore stimato dell’appalto è stabilito in € 4.855.385,64, IVA esclusa (tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall’agenzia aggiudicataria nonché della prestazione di tutti i servizi connessi quali l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione).
Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell’effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale di AFOL Metropolitana, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
In presenza di tali limitazioni, pertanto, l’Agenzia di Somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un budget anche inferiore a quello sopra indicato.
L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli Ordini di Somministrazione.
La percentuale di profitto offerta dall’Appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata da parte dell’appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento.
I buoni pasto, laddove dovuti, saranno erogati direttamente da AFOL Metropolitana.
1.4. DURATA
L’appalto ha durata pari a 36 mesi a partire dall’avvio delle prestazioni.
Alla data di scadenza si specifica che ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà interrotto.
AFOL si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art.
32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico.
2. PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI
I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate negli “Ordini di Somministrazione” previste nei seguenti inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. applicabile al personale dipendente del comparto Regioni e autonomie locali:
Categoria B – Posizione Giuridica 1 Categoria B – Posizione Giuridica 3 Categoria C – Posizione Giuridica 1 Categoria D – Posizione Giuridica 1 Categoria D – Posizione Giuridica 3
In linea con quanto previsto dall’art. 35 co. 1 D.Lgs. 50/2016 i lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione.
3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
AFOL Metropolitana procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia mediante appositi “Ordini di Somministrazione”.
Negli Ordini di Somministrazione saranno specificati:
- il numero di risorse richieste
- i requisiti delle predette risorse
- tipologia di attività da svolgere
- luogo di lavoro
- la durata presunta della prestazione lavorativa
- l’orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa
- i dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dall’Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo
- il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’attività lavorativa.
L’appaltatore dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi.
L’appaltatore dovrà far pervenire tempestivamente entro 3 giorni un numero minimo di 3 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio.
Sulla base dei curricula inviati, AFOL Metropolitana potrà richiedere all’appaltatore l’organizzazione di colloqui conoscitivi.
Successivamente all’invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, AFOL Metropolitana comunicherà all’Appaltatore il nominativo del soggetto selezionato.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto Regioni e autonomie locali, in conformità a quanto stabilito dal CCNL.
I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da AFOL Metropolitana e sono tenuti all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di AFOL Metropolitana.
L’Agenzia si impegna a dare comunicazione ad AFOL Metropolitana dell’eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di AFOL Metropolitana.
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL.
La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’appaltatore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione.
L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso AFOL Metropolitana e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti. La formazione sui rischi specifici connessi all’attività è a carico di AFOL Metropolitana.
Il personale richiesto da AFOL Metropolitana dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.
AFOL Metropolitana dovrà corrispondere all’Appaltatore il costo delle ore effettivamente prestate oltre al compenso dovuto all’agenzia per il servizio prestato come risulta dall’offerta economica presentata.
In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all’appaltatore, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze di AFOL Metropolitana.
L’Appaltatore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta di AFOL Metropolitana, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’Agenzia aggiudicataria garantisce inoltre la prestazione dei servizi connessi quali la ricerca, selezione, formazione e della gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione, in particolare l’Agenzia garantisce:
Di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
La continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
Di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
Di trasmettere al Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
Nel caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore che superino i 2 giorni naturali e consecutivi, e qualora richiesto dal committente, di provvedere a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell’assenza entro 2 giorni lavorativi.
4. SUBAPPALTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art.105 D.Lgs 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i
divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.105 D.Lgs 50/2016; ai sensi dell’art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016, deve inoltre precisare la terna di subappaltatori e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
5. GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo offerto.
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, descritte al punto 7 della Lettera di invito.
La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. AFOL ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata da AFOL Metropolitana in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo xxxxx,
c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
6. VARIANTI MIGLIORATIVE
L’appaltatore per tutta la durata del contratto deve metter in atto le varianti migliorative proposte qualora siano state ritenute accettabili dalla stazione appaltante in sede di gara.
La remunerazione delle varianti è in ogni caso compresa nel margine di profitto offerto dall’appaltatore in sede di gara.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo è determinato dalle ore effettivamente prestate moltiplicato per il costo orario
omnicomprensivo (costo del lavoro + margine d’agenzia) e sarà pagato da AFOL Metropolitana
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione fiscale, che potrà essere emessa solo a seguito della verifica della conformità del servizio da parte di AFOL Metropolitana.
La fattura dovrà essere intestata a: AFOL METROPOLITANA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (X. IVA n. 08928300964) e indirizzata all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx all’attenzione del Direttore Generale.
Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.
L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Tracciabilità dei pagamenti
• In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
• In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
• A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali
subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
• La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo ecc…) al momento della ricezione della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
• Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.
• Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
8. INADEMPIMENTO E PENALI
Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, AFOL Metropolitana applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:
1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
2. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto. Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Al fine dell’applicazione delle penali, l’Agenzia avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.
Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l’Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all’Agenzia.
Afol Metropolitana, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l’Agenzia si obbliga a reintegrare
l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).
9. RECESSO
Afol Metropolitana ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’impresa a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.
Clausole risolutive espresse
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:
- applicazione di quattro penali;
- inadempimento dell’appaltatore all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni e i contributi dovuti per legge decorsi più di cinque giorni dal termine previsto nel contratto (giorno 15 del mese successivo alla prestazione);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs.n.50/2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.
I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.
12. NORME GENERALI
Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.
13. FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria competente.
Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d’oneri:
- Art.1 - Oggetto
- Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio
- Art. 4 - Subappalto
- Art. 7- Modalità di pagamento
- Art. 8 - Inadempimento e penali
- Art. 9 - Recesso
- Art. 10 - Risoluzione del contratto
- Art. 11– Divieto di cessione del contratto
- Art. 13 - Foro competente.
L’Appaltatore
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