INADEMPIMENTO E PENALI Clausole campione

INADEMPIMENTO E PENALI. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8 del presente, è facoltà d’ASM Pavia S.p.A. applicare le penali come di seguito riportate. La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell’addebito al prestatore e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo ed accettata da ASM Pavia. Se non diversamente stabilito, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo netto della prestazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della stessa, rispetto ai tempi concordati con ASM Pavia. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della prestazione assegnata e qualora venga raggiunto tale limite, ASM Pavia S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento. In tutti i casi di inadempimento del fornitore, ASM Pavia S.p.A avrà comunque diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, fermo restando quanto previsto dall’art 8.
INADEMPIMENTO E PENALI. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esatto adempimento del servizio prestato dall’aggiudicatario. La Regione considera obbligazioni essenziali l’esecuzione di tutte le attività e l’elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente capitolato. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento dell’appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla Regione, l’Amministrazione provvederà ad applicare specifiche penali commisurate all’entità dell’inadempimento e/o del ritardo, come di seguito determinate. In caso di ritardo sarà applicata una penale pari al 1% dell’ammontare del corrispettivo per ogni giorno solare di ritardo sul termine atteso, prendendo come riferimento i termini indicati nel cronoprogramma. Negli altri casi di inadempimento, non dovuti al riardo, le penali saranno pari ad un importo complessivamente non superiore al 2% dell’importo contrattuale. In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei servizi, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni, compreso il danno all’immagine. L’Amministrazione, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione, potrà disporre proroga dei termini riguardanti l’applicazione delle penali o una maggiore tolleranza riguardo alle soglie di applicazione. L’applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte dell’amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all’immagine. L’Amministrazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell’aggiudicatario. La Regione, qualora rilevi un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax al responsabile del servizio che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro le 48 ore successive. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L’applicazione di tutte le penali di cui la presente articolo avverrà secondo la di...
INADEMPIMENTO E PENALI. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esatto adempimento del Servizio prestato dall’Aggiudicatario. Oltre alla penale di cui al precedente art. 4 per il mancato raggiungimento dei livelli di incoming dichiarati, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento dell’appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla Regione, l’Amministrazione provvederà ad applicare specifiche penali commisurate all’entità dell’inadempimento e/o del ritardo, come di seguito determinate:
INADEMPIMENTO E PENALI. Concetto di inadempimento Contestazione dell’adempimento ed applicazione delle penali
INADEMPIMENTO E PENALI. Concetto di inadempimento
INADEMPIMENTO E PENALI. Qualora il Concessionario effettui modificazioni delle condizioni di gestione e/o di cessione stabilite con la Convenzione - ovvero nel Disciplinare di Gestione – incidenti sul piano economico – finanziario e che (i) non siano state preventivamente concordate con il Concedente e/o (ii) che non siano state oggetto di atto integrativo alla Convenzione, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera di Euro 150,00 nella misura complessiva non superiore al limite massimo dell’ 1 % dei ricavi di gestione come indicativamente stimati nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione ordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera pari ad €. 200,00 e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% del valore annuo delle quota di ammortamento dell’opera come riportato nel piano economico – finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo punto [-], che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 giorni. Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della Convenzione e degli altri documenti allegati in tema di manutenzione straordinaria delle opere sarà tenuto al pagamento, previa formale diffida, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale giornaliera dello 0,5%, e nella misura complessiva non superiore al limite massimo del 10% (dieci per cento), del valore delle opere costruite così come stimate nel piano economico-finanziario. Decorso infruttuosamente il termine assegnato al Concessionario, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo p...
INADEMPIMENTO E PENALI. 7 9. RECESSO 8
INADEMPIMENTO E PENALI. Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, AFOL Metropolitana applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:
INADEMPIMENTO E PENALI. 15.1. Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l’impegno del Prestatore di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00.
INADEMPIMENTO E PENALI. Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Consiglio regionale dell’Abruzzo applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo pec, nella misura di € 400,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate: