INTERFERENZE. Per la tipologia e l’entità della prestazione oggetto dell’appalto i rischi da interferenza tra le attività proprie dell’appalto e le attività che si svolgono all’interno dei complessi edilizi e/o le attività svolte da altra impresa operante per conto di Committente o di altro soggetto terzo saranno considerati in ambito di PSC qualora necessitino, ovvero nel DUVRI allegato alla documentazione di gara. In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell’avvio delle attività l’Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale. Non si possono peraltro escludere interventi presso locali frequentati da Terzi. Per tali interventi si procederà con l’adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza i cui oneri sono indicati nel documento DUVRI allegato. Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall’Appaltatore al Committente. Normalmente sarà cura del Committente provvedere affinché l’area di intervento sia interdetta all’accesso a Terzi estranei all’attività. Nel caso di impossibilità di interdire l’accesso alle aree interessate dal servizio, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l’esecuzione del servizio in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali. Il documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) allegato al presente Capitolato Speciale deve pertanto intendersi come un documento “dinamico”, da formalizzarsi a seguito dell’aggiudicazione e che nel corso dell’esecuzione dell’appalto verrà integrato e completato con i verbali delle riunioni di cui sopra nonché con le documentazioni dai medesimi richiamata. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio: intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera; modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo; specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza. L’Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici m...
INTERFERENZE. Qualora nei singoli contratti affidati siano previste interferenze, le stesse verranno indicate nei contratti medesimi con indicazione della relativa disciplina. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore accetta espressamente, sin d’ora, che tutti gli oneri - ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia contenuto entro il limite di 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza - rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
INTERFERENZE. (da identificare da parte dell’Amministrazione Contraente e/o dal Datore di lavoro nelle successive fasi di revisione e integrazione del presente documento)
INTERFERENZE. Art. 171 - Risoluzione delle interferenze Art. 172 - La società pubblica di progetto Art. 173 - Modalità di realizzazione
INTERFERENZE a cura di Xxxxxxxx Xxxxx
INTERFERENZE. 1.27. sicurezza
INTERFERENZE. “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”
INTERFERENZE. I Lavori oggetto del presente appalto sono interessati da infrastrutture interferenti con i Lavori medesimi / come indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento. / L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a……. giorni naturali e consecutivi (da 30 a 120 gg) per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l’ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l’importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI. L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all’Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente. / L’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori la certificazione di qualità inerente la segnaletica verticale da porre in opera i sensi della normativa vigente in materia di Codice della Strada nonché la certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme internazionali UNI ISO 900001/2 per l’im...
INTERFERENZE. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI
INTERFERENZE. Gli interventi a farsi essendo superficiali non prevedono interferenze con gli impianti in sottosuolo. Tuttavia prima degli interventi di scarificazione sarà necessario l'individuazione di chiusini, saracinesche e pozzetti di linee elettriche, gas, acquedotto, fognatura, per evitare il contatto con le macchine operatrici (fresatrice o rullo compressore). Non si ritiene necessaria un'ulteriore redazione di studio in quanto la presenza di pozzetti dà evidenza delle infrastrutture esistenti.