IMPEGNO DI RISERVATEZZA Clausole campione

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 6.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 6.2 Il Fornitore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 6.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 6.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 6.5 E’ fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6.6 E’, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico affidato, la Società aggiudicataria abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto alla stessa di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, il Committente si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Qualora, nel corso dello svolgimento dell’incarico affidato, la ditta appaltatrice abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti da Atap S.p.A., è fatto espresso divieto alla ditta appaltatrice di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, Atap S.p.A. si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o diretta al risarcimento dei danni tutti conseguenti.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso. 2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. 3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. .5 È fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'inserzionista e l'Affiliato si impegnano per conto proprio, per quello del loro personale e per quello dei loro agenti, per tutta la durata del presente accordo e senza limitazioni dopo la sua scadenza, alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni della controparte di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dell'esecuzione di questo documento.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, elaborati, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. L'obbligo di segretezza a vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l‘esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 15.1. L’appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi del Comune di Villafranca Piemonte, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del contratto. 15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’appaltatore per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. ----------------------------------- 15.3. L’appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Villafranca Piemonte dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo. 15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Comune di Villafranca Piemonte ha facoltà di risolvere il contratto e l’appaltatore è tenuto a risarcire il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Il personale dell’aggiudicatario è vincolato all’obbligo del segreto d’ufficio previsto per il personale del committente e, in particolare, non può fornire ai privati notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L’Aggiudicatario si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il personale dell’Aggiudicatario è vincolato all’obbligo del segreto d’ufficio previsto per il personale del Committente ed in particolare non può fornire a privati notizie di cui è venuto a conoscenza dello svolgimento delle proprie mansioni.