RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere: a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati; b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi; b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate; c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.; d) perdita dei requi...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio di co...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse di ITEA S.p.A., la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 “Autotutela contrattuale” della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni lavorativi, alla Società è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto in danno della controparte. A seguito di infrazioni particolarmente rilevanti o dopo due contestazioni di provata fondatezza, la Società può procedere alla risoluzione del contratto, in via anticipata rispetto alla sua scadenza naturale, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa). Inoltre, nel caso di violazione delle clausole del presente capitolato, delle condizioni tecniche dell’offerta, di contestazioni di disservizio presentate per iscritto e imputabili all’Appaltatore, la Società appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto. La risoluzione del contratto dovrà essere comunicata per iscritto via PEC.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale: ▪ l’apertura di una procedura concorsuale a carico della Società; ▪ la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Società; ▪ l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; ▪ l’interruzione immotivata del servizio; ▪ la sub-concessione totale o parziale del servizio; ▪ la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 e 1455 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva,espressamente, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, nei seguenti casi: - estinzione dell’ente aggiudicatario; - cessione dell'attività ad altri, da parte dell’aggiudicatario; gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. In particolare ed in ogni caso si considera grave la violazione contestata almeno tre volte;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (ART. 1456 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (art. 1453 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l'A.S.L. VC potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). L'A.S.L. VC inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; • in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ART. 13 NORME FINALI E CONTROVERSIE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale: - l’apertura di una procedura concorsuale a carico della Società; - la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Società; - l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 12 contratti collettivi nazionali o territoriali; - l’interruzione immotivata del servizio; - la sub-concessione totale o parziale del servizio; - la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.