RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requi...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’intero contratto di affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenz...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale: ▪ l’apertura di una procedura concorsuale a carico della Società; ▪ la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Società; ▪ l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; ▪ l’interruzione immotivata del servizio; ▪ la sub-concessione totale o parziale del servizio; ▪ la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 e 1455 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva,espressamente, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, nei seguenti casi: - estinzione dell’ente aggiudicatario; - cessione dell'attività ad altri, da parte dell’aggiudicatario; gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. In particolare ed in ogni caso si considera grave la violazione contestata almeno tre volte;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (ART. 1456 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (art. 1453 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. DIRITTO DI RECESSO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale: - l’apertura di una procedura concorsuale a carico della Società; - la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Società; - l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 12 contratti collettivi nazionali o territoriali; - l’interruzione immotivata del servizio; - la sub-concessione totale o parziale del servizio; - la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Art. 15 - Cessione e subappalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. In caso di inadempimento grave o reiterato nello svolgimento del servizio da parte del RTI, di mancata comprova o venire meno dei requisiti richiesti dall’art. 38 d. lgs. n.163/2006 e/o dalle vigenti disposizioni antimafia, di incapacità ad eseguire il servizio, di grave negligenza o grave ritardo nell’effettuare il servizio, di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato, di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nel caso di esito negativo, per due volte consecutive, della verifica sulla regolarità contributiva da parte del RUP, (art. 6, comma 8, d.P.R. n. 207/2010), Committente considererà il contratto risolto di diritto per colpa del Contraente ed invierà allo stesso la relativa comunicazione ai sensi dell’art. 1456 c. c.. Restano in ogni caso applicabili le fattispecie di risoluzione del contratto previste agli artt.135 e 136 d.lgs. n. 163/2006. In caso di risoluzione del contratto, Committente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, alla segnalazione all’AVCP ed all’esperimento dell’azione risarcitoria nelle forme prescritte.