RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere :
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (art. 1453 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec o tramite Raccomandata AR, all’ Ente Gestore nei seguenti casi:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (ART. 1456 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi: