Fascicolo Informativo
Ed. 30.04.2015
Fascicolo Informativo
Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
“LEASING BENI STRUMENTALI”
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Certificato di adesione
deve essere consegnato al Contraente/Assicurato e al Conduttore prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Convenzione e del Certificato di adesione.
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
“LEASING BENI STRUMENTALI”
Ed. 30.04.2015
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
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Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
NOTA INFORMATIVA
Nota Informativa (ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regola- mento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
POLIZZACONVENZIONELEASINGBENISTRUMENTALI n. 74/763568418 (già n. M0500363412)
Coperture assicurative contro i Rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione per le macchine, impianti, apparecchiature e per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che l’Assicurato nello svolgimento della propria attività concede in locazione ai propri clienti chiamati “Conduttori”.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente/Assicurato e il Conduttore devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Convenzione e del Certificato di Adesione.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coor- dinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei
Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indi- xxxxx di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Impre- se di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’e- sercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intender- si quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvi- bilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx. it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
1. Glossario
2 di 5 NOTA INFORMATIVA
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.
Assicurato | SelmaBipiemme Leasing S.p.A., in qualità di Proprietario e Locatore delle cose assicurate. |
Assicurazione | il contratto di assicurazione. |
Beni strumentali | si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro |
Cantiere | l’area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili. |
Certificato di Adesione | il documento sottoscritto dal Conduttore mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicura- zione. |
Comunicazioni | quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati, telegrammi e fax. |
Contraente | SelmaBipiemme Leasing S.p.A. |
Conduttore | il locatario delle cose assicurate avute in locazione dall’Assicurato. |
Cose | beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professio- nali. |
Franchigia | importo che viene detratto dall’indennizzo / risarcimento per ciascun sinistro. |
Indennizzo/Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Parti | UnipolSai S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A. |
Polizza Convenzione | il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto | la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’As- sicurato. |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | UnipolSai S.p.A. |
Stabilimento | il fabbricato o l’area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati. |
Le coperture delle Cose assicurate decorrono dalla data di acquisto o dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso, o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo.
2. Durata dell’assicurazione
Le coperture delle Cose assicurate decorrono dalla data di acquisto o dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso, o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo.
3.Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La Polizza Convenzione Leasing Beni Strumentali è stipulata dalla Contraente con la Società per conto dei Conduttori che vi intendano aderire ed ha la finalità di garantire, tutti i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa.
Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell’importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione e nel Certificato di Adesione che verrà sottoscritto dal Conduttore.
Esempio di Franchigia:
Somma assicurata pari a Euro 100.000,00 danno alle cose assicurate Euro 20.000,00 Franchigia € 5.000,00
NOTA INFORMATIVA 3 di 5
- pari al 5% della somma assicurata - Indennizzo corrisposto: Euro 15.000,00.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro:
danno alle cose assicurate pari a Euro 100.000,00 Scoperto 25 % minimo € 250,00 Indennizzo corrisposto: Euro 75.000,00.
Esempio di limite massimo di Indennizzo:
Somma assicurata pari a Euro 20.000,00 danno alle Cose Euro 15.000,00 limite indennizzo pari al 50% della somma assicurata, Indennizzo corrisposto: Euro 10.000,00
La somma assicurata deve corrispondere al valore finanziato per il singolo Bene assicurato, deducibile dal relativo contratto di locazione e documentazione accessoria. Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell’importo che doveva essere assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 9 – Determinazione dell’ammontare del danno - delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art. 21 – Aggravamento del rischio - e all’art. 22 - Sviste e dimenticanze - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione dell’attività svolta dal Conduttore, rispetto a quella dichiarata nel Certificato di Adesione, che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili alle Cose assicurate.
Ad esempio costituisce aggravamento del rischio
se si dichiara nel Certificato di Adesione che la CNoostaa inafsosricmuartaitvaa (raiei nsetrnasindeelllla’arctaictoelgoo1r8ia5 d“MelaDcechcrineatori, iLmepgiiasnlatti,ivaopnp.a2re0c9chdiealt7urseett(eesmclbusrei c2a0n0t5ieeri)d” eqluRaengdoolal-o smteensstoo ISriVeAntPran.i3n5vedceel 2n6elmlaacgagtioeg2o0r1ia0)“Macchinari ed
Attrezzature di cantiere (escluse gru)”.
6P.OPLrIeZmZiA CONVENZIONE LEASING IMMOBILIARE
INl .P0r1e4m6i.o50v2ie8n1e81p.4a4gato dal Conduttore al Contraente cLoanppreersieondticeitNà osttaabIinliftoarmnealticvoantèrartteodadtti aleasesicnogn. dEontlroo tsrcehnetma agpiorrendiisspuocscteossdiavlil’IaSllVoAsPc, madaeirlesudoi coognntienauntnouanloitnà aèsssoicgugreatttiovaallial pCroenvternateivnateappprroovvvaezdioenea dceollm’XXxXxxXxXx.xx la tIloCtaolnittàradeenlltee/CAossseicmureastsoeeinilcCopoenrdtuuttraoraelladeSvoocnieotàp.rCeno-n pdaerriepveisriioondeicditeàlleilcCoondntizriaoennitdei apsrsoivcvueradzeioanleppargimama ednetl-o dlaesllo’imttopsocrrtioziondei dPelrleamPioolizzraisCulotlalenttteivadeadlleal Cseurdtidfiectta-a ctoomdiuAndiceasziioonnee..
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti
previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del RINeFgOolRaMmAenZtIoONIsIvSaUpLnL.’IM5/P2R0E0S6A, eDcI oAnSSgIlCi UalRtrAi ZmIOezNzEi di pAa. gIanmfoernmtaozicoonni sgeennteitrialdi alla legge ed attivati presso lU’inntiperomlSeadiiaSr.pio.A. ., società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
CUOniSpToIlAGCruApRpIoCOFiDnEanLzCiaOrNioTSR.ApE.AN. TeEf/acAeSnStIeCUpaRrAtTeOdel
LGarupprpeoseAnstseicPuoraliztizvao CUonnipvoenl izsiocrniettonoanll’Aplrbeoveddeei Gcrousptipia cAasrsicicourdaetlilvai Cproenstsraoeln’IVteASchSealsno.n0o4i6n.vece sostenuti dal CSoedndeuLttegoarele, :cVoima Setdailisneggruaidtoo 4ev5i–de4n0z1i2a8toB.ologna (Italia). Recapito telefonico: 051.5077111; Telefax: 051.375349.
CSOitiSiTnIteArCneAtR: XxXxXxX.xXxXxxXxXxxXxXx.XxxXxXX-XxXxx.xxxxxxxxx.xx
LInadsireizgzuoendtiepotasbtaelelaleettvriodneinczaia: ini fcoo-sdtai ncnhie@, cuonmipporlseasii.int.el
Premio, gravano direttamente o indirettamente sul Conduttore:
XXXXX COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SUL CONDUTTORE | |
1. GloVsOsaCrEioDI COSTO | PERCENTUALE O IMPORTO |
ACiossetgi uenti atemrmmiinniis, tleraPtiavriti perecidsiato gqeusi tdiiosneeguitdoe. lla Compagnia | a8tt,16ri%bui-s€co8n1,o6 i(l*significato |
QAusostiacupraatrote perceppitear iinco media dall’intermediraioriodell | n2t3r%atti-di€loc2a3z0i,o0n0e fivanlaonrzeia eacsososeluatoss(i*c*)urate, cioè la So |
Assicurazione il contratto di assicurazione
* dato medio desunto dal modulo 17 al Bilancio della Compagnia, in
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione N° 146.5028181.44 - UNICREDIT LEASING S.P.A.
- delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso
in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso dLaalSporceiseetàntèeacuotonrtirzazttaotaraelsl’teesrearncnizoioindevlilg’aottreiv, itfiànaossail-le sccuaradteinvazecpornevDi.sMte. ,dleela2s6si/c1u1/r1a9z8io4nipguibàbplriceasttoatseuilnsbuaps-e apilesminegnotlioCoerrdtiinfiacraioti,ns. a79lvaalslaeGm.pUr.en.la35fa7cdoelltà31d/1i 2r/e1c9e8s4so deaclloensDte.Mss.eddeollp’8o/o11g/n19i x0x0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle
I9m. pPrreessecrdiizAiosnseicueradzeicoandeepnrzeassdoeli’IVdAirSittSiadl ne.ri1v.0a0n0ti0d6a. l
contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dBa. lIcnofnotrrmaattzoiodniiassuslilcausraitzuiaoznieo,ndeivpeartsriidmaoqnuiaellelodreellla’itmiv-o aplrepsaagamento delle rate di premi, si prescrivono in due aLneniindfaolrgmioarzniooniincchuei ssieègvueornifiocsaotonoil finaettroensuticaulil’iul ldtiirmittoo sbiilfaonncdioa.approvato relativo all’esercizio 2012.
LP’Aastrsiimcuornaitoonee/ottiolC: €on1.d6u2tt7.o3r3e2d.6e8ve0d,0a0re immediatamente
aCvavpiistoalescsroittcioalde:e€l S1.1in9i4st.5r7o2, .p9e74na,00la perdita del diritto aToll’tInadleednenlizlezoris/eRrivseaprcaitmriemnotonioallia: €su4a32ri.7d5u9zi.7o0n6e,a0i0sensi Idnedlli’caertd. i1s9o1l5vidbiellitàcoridfiecreitociavilllea,gfeesrtmiooneqduaannntoi: 1p3r3e,3v%ist,o atagllei airnttd.ic5e- rOabpbplrigehsieinntacaisloradpi psionritsotrotr-ael’a14m–mOobnbtalirgehi ddeelll’Amsasricguinraetodi isnolcvaibsoilitdài dSisinpisotnriobil-e deelll’aemCmoonndtizairoeni gdeenl emraarligdini Ae sdsiicsuorlvaizbioilniteà. richiesto dalla normativa vi- gente.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2P0er0c5o, nilscuoltnatrreattgloi asgagriàorsnoagmgeentttoi daellllae liengfogremitaazliioanniacosne-il rtiesncuhtieo èneulblaicparteosiennIttealNiao. ta informativa si rinvia al link: Ehtt’ pfa:/c/owlwtàw.duenillpeolspaair.itti/Pcaognivneen/Aireggidoirnaasmsoengtgoe_ttFaarseci-il ccoonli_tIrnafttoromaadtivuin.aasplexg. islazione diversa, salvi comunque
i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle Assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
11. NR°e1g4i6m.5e0fi28s1c8a1l.e44 - UNICREDIT LEASING S.P.A.
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nel Certificato di Adesione.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E ria, lSoUcaI RziEoCneLAoMpeIrativa e noleggio il soggetto proprieta- cietà di Leasing, ovvero Unicredit Leasing SpA
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
relCazoimonue nalictoatzaileondeii premqiucoenltleabeilffizzeattti uate per lettera raccomanLd’Aastasi,caullraatqouaoleil sCoonnodpuattroifirec,avtei,ntuetleogaracmonmoisecefanxza di un
** ilvaloreassolutoèstatoindicatoipotizzando, atitoloesemplificativo,
Xxxxxxxx, deve darne immediata notizia direttamente
unCporenmtiroaiemnptoenibile di euirlos1.o0g0g0,e0tt0 o che stipula la Polizza ConveanlzlaioSnoecoievtvàeoroalUlonsictreesdsiot ALessaisciunrgaSto.pe.Ad.eve al più presto
7.CRoinvadlustteore il locatario/utilizzatore degli immobili ianvvuiatirein laolclaazSioonceiedtàall’oAstsriacmuriateto lo stesso Assicurato,
AvFvaebrbtreinczaati:
mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto
l’intera costruzione edile o sua porzionsec-riottgog.etto di contratto di leasing immobiliare - com-
1916 del codice civile.
Relativamente agli InpdreensneiztzuittpeagleatoiplaerSeomciuertaàrieeseerdciifitaniturPa,efirsgslii easdpinefittsi sdii, ompaegrgeiodri fdoenttdaagzliioonseuelld’initnetrearrpartoec,eadf-ura il diritto di rivalsa nferiesccohniferosnttaitudeeinorensapvoennstai bvailliodreeiartisltiqicuoid, laetipveartsini erninzveiain ageqnuearnetcoompreevdiesfitonitdealalell’asretg.8u1e7nti Sinistri, ai sensi e nedi elilmCiotiddici equCaivnitloe, ptruettvoistqouadnatllo’acrto. nsidCeorantdoiziimonmi goebnileeraplei rdinAastusircauoradzieosntein: azione ed a uso
esclusivo dei Fabbricati stessi, nonché gli impianti al loro servizio
8.FDrairnittchoigdiiarecesso importo che viene detratto dall'indenniazrzto. 5/r–isOabrcbilmigehni tinocpaesrocdiai sscinuinstsrion;istro e che la Socie-
Avvertenza
tà non indennizza
art. 6 - Esagerazione dolosa del danno;
InIncdaseonndiizzSoinistro la Società può recedere dal singolo
art. 7 – Procedura per la valutazione del danno;
la somma dovuta dalla Società in caso adrits. i8ni–sMtroandato dei periti;
Certificato di Adesione, nel rispetto dei termini e delle
art. 9 Determinazione dell’ammontare del danno;
mIoVdAaSliStà di cui all’artI.s2ti4tu–toRpeecrelsasvoiginilacnazsaosduillseinAisstsriocurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013
4 di 5 NNOOTTAAIINNFFOORRMMAATTIIVVAA
NOTA INFORMATIVA
art. 10 - Limite massimo dell’indennizzo; art. 11 – Pagamento dell’indennizzo;
art. 14 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@ xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclami esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
N.B. Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP – Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo – ha assunto la nuova denominazione di IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – in virtù di quanto stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
NOTA INFORMATIVA 5 di 5
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI DELLA POLIZZA CONVENZIONE
CONDIZIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE
1 di 3
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
NOTA INFORMATIVA
N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Assicurato: SelmaBipiemme Leasing S.p.A., in qualità di Proprietario e Locatore delle cose assicurate.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Beni strumentali: si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro
• Cantiere: l’area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili.
• Certificato di Adesione: il documento sottoscritto dal Conduttore mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
• Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati, telegrammi e fax.
• Contraente: SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
• Conduttore: il locatario delle cose assicurate avute in locazione dall’Assicurato.
• Cose: beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.
• Franchigia: importo che viene detratto dall’indennizzo / risarcimento per ciascun sinistro.
• Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Parti: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
• Polizza Convenzione: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
• Scoperto: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
2 di 3 CONDIZIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE
• Stabilimento: il fabbricato o l’area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati.
CONVENZIONE
L’Assicurato e la Società assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove e/o usate come meglio specificato in seguito, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d’ora innanzi chiamate cose - appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che l’Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d’ora innanzi chiamati Conduttori.
Condizioni della convenzione
a) cose assicurabili - durata della garanzia – proroga automatica
Sono assicurabili con la presente convenzione macchine, impianti e apparecchiature, beni strumentali in genere
- esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - non appartenenti alle categorie di cui al punto b) che segue e purché siano nuove e non abbiano più di due anni dal 31 Dicembre dell’anno di costruzione alla data di entrata in copertura, fermo quanto stabilito dal punto e) Cose usate.
Dall’entrata in copertura la garanzia è prestata al massimo per una durata di otto anni, salvo proroghe.
Se al termine della locazione le cose assicurate non risultassero riscattate, la garanzia rimane operante mentre le stesse si trovano presso il Conduttore o in depositi dell’Assicurato fino a vendita avvenuta, con il massimo di sei mesi dalla data di scadenza indicata nell’elenco di cui al punto g), salvo proroghe; per questa estensione di garanzia l’Assicurato verserà il relativo premio pro-rata per l’applicazione assicurata.
A parziale rettifica del contenuto del successivo art.
17 delle condizioni generali, la Società prende atto che le garanzie saranno prestate anche nel caso in cui l’inclusione in polizza sia effettuata successivamente alla decorrenza dei singoli contratti (ferma l’acquisizione da parte della Contraente di dichiarazione da parte del Conduttore che non vi siano stati sinistri e comunque non oltre 90 gg. dalla messa in decorrenza del contratto di leasing) ed in caso di risoluzione del contratto di leasing.
b) cose non assicurabili
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione:
• natanti e cose su di essi installate;
• aeromobili e cose su di essi installate;
• autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers;
• attrezzatura di varo;
• macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie (come, ad esempio, talpe);
• macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
• cose di natura estetica e promozionale;
• gru montate su veicoli targati ed immatricolati al P.R.A.
c) cose assicurabili a condizioni particolari
Le seguenti cose possono essere assicurate previo accordo con la Società:
• ripetitori Radio-TV;
• macchine distributrici diverse da quelle previste alla partita 6 della Categoria Cose Assicurabili;
• macchine e impianti per sale giochi;
• impianti per discoteche;
• strumenti musicali in genere;
• cose operanti in acqua.
Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo fra l’Assicurato e la Società; prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l’Assicurato deve preventivamente interpellare la Società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Società assicuratrici.
d) macchinario e attrezzatura di cantiere
Premesso che per “cantiere” deve intendersi l’area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili, mentre per “stabilimento” deve intendersi l’area di produzione o di deposito di beni o di produzione di servizi, le Parti convengono che si intendono per “macchinari e attrezzature di cantiere” il complesso dei macchinari, anche per movimento terra, delle attrezzature e dei baraccamenti utilizzati dal conduttore per lo svolgimento delle sue attività in tutti i cantieri in cui si trovasse ad operare.
L’assicurazione per le cose attribuibili a tale categoria (“macchinari e attrezzature di cantiere”) è prestata alla condizione essenziale che il Conduttore provveda a mettere in atto tutte le misure preventive per la custodia e la buona conservazione delle cose assicurate”.
e) cose usate
A parziale deroga di quanto previsto in premessa, è data facoltà all’assicurato di provvedere alla copertura anche per cose usate purché queste siano di età non superiore a otto anni dalla data di costruzione e siano state revisionate.
Per dette cose sono valide ed efficaci le seguenti condizioni:
1) la somma assicurata per ciascuna cosa deve essere ugualealvalorecommercialedellastessaalmomento dell’acquisto da parte dell’Assicurato e deve risultare dai relativi documenti di compravendita.
2) In caso di danno parziale l’indennizzo, calcolato come previsto al comma a) dell’articolo 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.
3) L’articolo 2 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato.
f) Validità territoriale
CONDIZIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE 3 di 3
L’assicurazione è valida nel territorio dello Stato
Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. L’assicurazione è valida nel territorio dell’Unione Europea in caso di temporanea esportazione delle cose assicurate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NOTA INFORMATIVA
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
SEZIONE I
DANNI ALLE COSE
Art 1 - Rischi assicurati
La Società, si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l’Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori.
Art 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento che siano conse- guenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmo- sferici, causati da ruggine, corrosione, incrosta- zione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non com- promettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di 16 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato o il Conduttore erano a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del- le persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento, appropriazione indebita o ammanchi constatati in sede di inventario o di veri- fiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, tra- sferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manuten- zione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici, a qua- lunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmi- ne o ad altri eventi per i quali e prestata l’assicura- zione.
Art 3 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa, deve corrispondere al prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo, risultante dai documenti di compravendita e non deve tener conto di eventuali permute.
Art 4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art 5 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, sempreché non siano trascorsi più di 45 giorni dal sinistro (art. 1913 C.C.);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui di punti
a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui a b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui a b), l’Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa
- relativamente ai guasti meccanici ed elettrici (se assicurati) - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art 6 - Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente e/o il Conduttore esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
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Art 7 - Procedure per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l’altro
dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art 8 - Mandato dei Periti I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell’Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l’Assicurato e il Conduttore abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art 9 - Determinazione dell’ammontare del danno L’ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni Cosa colpita, secondo le norme seguenti:
PER LE COSE ACQUISTATE NUOVE:
A. nel caso di danno riparabile:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3 di 13
1) stimando l’importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la Cosa danneggiata in condizioni di poter
compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come in A. 1) quello stimato come in A. 2).
B. nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il valore della Cosa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deprezzamento per uso o altra causa;
2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui.
Per il calcolo dell’indennizzo si detrae dall’importo stimato come B. 1) quello stimato in B. 2).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in A. 1) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra causa.
In nessun caso la Società sarà chiamata a indennizzare un importo superiore alla somma assicurata per singola Cosa.
PER LE COSE ACQUISTATE USATE:
a) nel caso di danni riparabile:
1) stimando il valore della Cosa al momento dell’acquisto secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 3;
2) stimando il valore della Cosa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra causa;
3) stimando l’importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la Cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinato;
4) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L’indennizzo sarà pari a quanto stimato come in a) 3), a cui verrà applicato un degrado sui pezzi sostituiti pari al rapporto intercorrente tra quanto stimato come in
a) 1) e quanto stimato come in a) 2), diminuito del valore stimato come in a) 4).
b) nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il valore della Cosa al momento dell’acquisto secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 3, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
2 ) stimando il valore al momento del sinistro della Cosa danneggiata, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno è determinato da quanto stimato al punto b) 2) meno quanto stimato al punto b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione sono uguali o superiori al valore stimato al punto b) 2).
In nessun caso la Società sarà chiamata a indennizzare un importo superiore alla somma assicurata per singola Cosa.
Se la somma assicurata per ciascuna Cosa risulta inferiore all’importo stimato in b) 1), l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, esclusa ogni forma di compensazione; tuttavia non si farà luogo all’applicazione di tale regola proporzionale qualora la somma assicurata maggiorata del 20 % non sia inferiore all’importo stimato in b) 1); qualora inferiore, la regola proporzionale rimarrà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e l’importo stimato in b) 1).
Art 10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art 11 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2 d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
SEZIONE II
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Art 12 - Oggetto dell’assicurazione
4 di 13 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
(capitale, interesse e spese), di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentate verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate in polizza.
L’Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art 13 - Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) xxxxx dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art 14 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni
caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivan- te dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in conni- venza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pre- tese, decade dai diritti del contratto.
Art 15 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né di spese di difesa penale.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura
Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo fra le Parti.
Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 di 13
Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono coperte dalla Società dalla data di acquisto o dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso, o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo.
L’Assicurato s’impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l’Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore.
Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l’Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa la Società di quanto è venuto a mutare rispetto alle informazioni fornite alla Società.
L’Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l’Assicurato sopporta l’onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con il minimo di 3/10.
Qualora l’elenco delle operazioni di leasing riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, fermo quanto previsto al successivo art. 22. Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l’Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell’imposta.
Art 18 - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art 19 - Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni:
a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupa- zione militare invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse po- polari, occupazioni di fabbrica o di edifici in gene- re, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra auto- xxxx anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con orga- nizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influen- zarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio; salvo
che il Conduttore o l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive,
salvo che l’Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Art 20 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 21 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, fermo quanto previsto al successivo art. 22.
Art 22 - Sviste e dimenticanze
La validità delle garanzie della presente polizza convenzione non sarà in alcun caso pregiudicata da omissione, sviste, dimenticanze o errori involontari salvo, ove ne sia il caso, il diritto della Società a percepire adeguato premio nei limiti contrattuali.
Art 23 - Pagamento dell’indennità - Franchigia
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 2 lett. d).
Il pagamento dell’indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell’importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.
Art 24 - Recesso in caso di sinistro
In caso di sinistro che colpisca una locazione, anche prima di liquidare l’indennizzo - qualunque sia l’importanza del danno - e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro sia stato altrimenti definito, la Società ha facoltà:
• di annullare le garanzie tutte relative alla singola locazione e/o Conduttore senza peraltro dover annullare la presente polizza convenzione;
• di recedere dalla presente polizza convenzione restando inteso che la copertura per le locazioni già in essere permane fino alla naturale scadenza delle stesse.
6 di 13 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
• in qualsiasi momento, di recedere totalmente dalla presente polizza convenzione, restando inteso che la copertura per le locazioni già in essere alla data di recesso permane fino alla naturale scadenza
delle stesse.
Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato l’eventuale rateo del premio netto pagato e non goduto. Fermo l’obbligo delle Parti alla regolazione del premio.
Art 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all’Assicurato compiere tutti gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione del danno.
L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell’Assicurato.
Art 26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 27 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, ne sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art 28 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art 29 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione
I - Macchinario ed attrezzatura di cantiere - Incidenti di cantiere
A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego;
b) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.
Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 15% (quindicipercento) dell’indennizzo dovuto con il minimo della franchigia di polizza e fermo restando lo scoperto fissato per i danni da furto, rapina e atti vandalici e dolosi.
II - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori ed impianti elettronici
Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato si impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.
Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.
Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
III - Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione si precisa che le seguenti cose, se pure escluse dall’elenco delle cose assicurabili, possono essere assicurate previo accordo con la Società:
1) Ripetitori Radio-TV.
2) Macchine distributrici diverse da quelle previste alla part. 6 della Categoria Cose Assicurabili.
3) Macchine e impianti per sale giochi.
4) Impianti per discoteche.
5) Strumenti musicali in genere.
6) Cose operanti in acqua.
IV – Trasporto tra ubicazioni
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 7 di 13
A parziale deroga della lett. g) dell’Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è
prestata anche durante il trasporto delle cose assicurate, a condizione che lo stesso avvenga tra sedi societarie del Conduttore, il cui indirizzo sia rilevabile dal Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
Qualora le cose siano trasportate su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni da furto purché i cristalli dell’autoveicolo siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo sia provvisto di capote rigida e si trovi in una rimessa pubblica custodita oppure in un parcheggio custodito o, in alternativa, sia comunque ininterrottamente sorvegliato.
Si precisa, inoltre, che relativamente alle macchine di movimento terra, la garanzia furto si deve intendere operante anche qualora tali beni siano ricoverati in luoghi ritenuti idonei dal Conduttore per una migliore custodia del bene stesso (garage, parcheggi, etc) e, inoltre, le garanzie di polizza si intendono operanti anche durante il trasferimento da un cantiere all’altro e purché gli enti assicurati siano ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.
V - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile (condizione valida solo se richiamata per la specifica pattuizione)
Qualora sia esplicitamente indicata nella richiesta di applicazione ed a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale. Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro l’ambito territoriale previsto dalla polizza, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 30 % (trentapercento) dell’indennizzo dovuto con il minimo di Euro 1.000,00 per i beni con somma assicurata superiore ad Euro 3.000,00.
Con uno scoperto del 25 % (venticinquepercento) dell’indennizzo dovuto con il minimo di Euro 250,00 per i beni con somma assicurata inferiore od uguale ad Euro 3.000,00.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito o, in alternativa, sia comunque ininterrottamente sorvegliato; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida”.
VI – Software
La garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che l’Assicurato concede in locazione ai propri Clienti
come completamento dell’hardware. Per i programmi in licenza d’uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’operazione di leasing un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso.
Tale contratto di manutenzione deve coprire l’onere per l’aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release e/o modifiche di leggi o prassi, l’eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del Conduttore.
Per questa estensione di garanzia la Società risponde sino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per singola applicazione e di Euro 60.000,00 per annualità assicurativa per tutte le applicazioni emesse alla convenzione, con il limite di Euro 1.100,00 per singolo programma.
VII – Franchigia
Salvo per le cose o gli eventi o i casi ove viene indicato un valore specifico, il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro di un importo corrispondente al 5% (cinquepercento) della somma assicurata per la cosa danneggiata con il minimo di Euro 1.000,00.
In caso di danno che colpisca una pluralità di enti, oggetto di un singolo contratto di locazione finanziaria, il cui valore unitario sia pari o inferiore ad Euro 2.600,00, si conviene tra le parti che il minimo di franchigia suindicata di Euro 1.000,00 verrà applicato una sola volta sul totale dei beni colpiti da sinistro e non su ogni singolo bene danneggiato.
VIII – Limite massimo di risarcimento
La Società sarà obbligata sino ad un valore massimo di Euro 3.000.000,00 per singolo Conduttore e/o applicazione con il limite di Euro 1.200.000,00 per singola cosa assicurata.
IX – Mezzi di chiusura per furto
I danni da furto all’interno dei locali che contengono le cose assicurate sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura. Ogni apertura dei locali (porta, finestra, vetrina, ecc.) deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:
robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all’interposizione di fogli di PVB - polivinilbutirrale - di spessore totale non inferiore a 6mm.), metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
inferriate, considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro,
fissate nei muri.
I fabbricati che contengono le cose assicurate devono essere costruiti in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali; il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.
E’ comunque ammessa la presenza di lucernari sul tetto qualora il fabbricato abbia la linea di gronda superiore a 4 mt dal suolo o da ripiani praticabili dall’esterno per via ordinaria.
Relativamente ai beni assicurati di valore superiore a Euro 5.000,00 e fermo l’obbligo della rottura o scasso, ai fini della indennizzabilità si conviene quanto segue:
1. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura siano conformi viene applicato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 2.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.
2. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti o il Conduttore abbia autorizzato la sublocazione lo scoperto viene elevato al 25% dell’indennizzo dovuto con il minimo di Euro 3.000,00.
Relativamente ai beni assicurati di valore inferiore o uguale a Euro 5.000,00 e fermo l’obbligo della rottura o scasso, ai fini della indennizzabilità si conviene quanto segue:
Fermo l’obbligo della rottura o scasso ai fini della indennizzabilità:
3. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura siano conformi viene applicato lo scoperto del 15% con il minimo di Euro 250,00 per ogni sinistro indennizzabile.
4. qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto con il minimo di Euro 500,00.
Si precisa che non è comunque indennizzabile il furto commesso:
• con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
• con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro.
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI
A - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell’Art. 19 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 19 comma a) sopra menzionato la Società non risponde per i danni:
a) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei fabbricati assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello 0,10‰.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20
% (ventipercento) sull’ammontare del danno, con il minimo di Euro 2.000,00 e con un massimo indennizzo per singola locazione pari al 50 % (cinquantapercento) della relativa somma assicurata, il tutto con il limite di Euro 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate. Per “atti di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso, o la minaccia dell’uso, della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.
B - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino alla concorrenza massima del 10 % (diecipercento) dell’importo indennizzato per detto sinistro.
CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI 9 di 13
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari
sarà ridotto nella stessa proporzione.
C – Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche
A parziale deroga dell’art. 2 lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche peridannimaterialiedirettiallecoseassicuratecagionati da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene – da maremoto ed eruzioni vulcaniche.
In caso di sinistro il limite massimo di indennizzo per singola locazione finanziaria sarà pari al 50% della relativa somma assicurata con il massimo di Euro 2.500.000,00 e con il limite di Euro 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 5% della relativa somma assicurata con il minimo di Euro 1.000,00.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto o maremoto o eruzione vulcanica, si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche o episodi eruttivi che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina o dal primo episodio eruttivo constatato dalle strutture pubbliche preposte.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello 0,20‰.
D – Alluvione, Inondazione, allagamento Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione o allagamento in genere, il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 50% della relativa somma assicurata con il massimo di Euro 2.500.000,00 e con il limite di Euro 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 5% della relativa somma assicurata con il minimo di Euro 1.000,00.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello 0,10‰.
E - Colpa grave
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Conduttore o dell’Assicurato/Contraente.
F – Fenomeno Elettrico
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati a condizione che l’impianto elettrico sia a norma e vi sia l’impianto di messa a terra collegato ed a norma.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o carenza di manutenzione;
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CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi
non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Conduttore all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 10 % dell’ammontare del danno con il minimo di Euro 500,00. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro.
Categoria | Descrizione delle Cose Assicurabili |
1 | Macchinari, Impianti e Apparecchiature adibiti a produzione indu- striale di valore unitario superiore a € 30.000,00 (esclusi: utensili, attrezzi e cose utilizzate nei cantieri); |
Macchinari elettromedicali per la diagnosi, purché stabilmente instal- lati; | |
Arredamento; | |
Macchinari, impianti e macchine non adibiti alla produzione industria- le attrezzature, macchine e attrezzature agricole (escluso cose utiliz- zate nei cantieri) ; | |
Carrelli elevatori utilizzati all’interno di stabilimenti e/o relative aree di movimento esterne pertinenziali. | |
2 | Apparecchiature elettroniche ad uso mobile (intese come attrezzatu- re portatili non stabilmente installate e/o utilizzate presso l’utilizza- tore). |
3 | Macchine e attrezzature da cantiere, Macchine movimento terra; Carrelli elevatori utilizzati in luoghi diversi di stabilimenti e/o relative aree di movimento esterne pertinenziali; Carrelli elevatori con clausola di sublocazione. |
4 | Gru (tutte tranne quelle installate su veicoli). |
5 | Omissis |
6 | Macchinari, impianti, apparecchiature, che per dimensione e peso non sono soggetti al Furto totale, e per i quali viene esclusa la garanzia Furto, mediante autorizzazione da stabilirsi di volta in volta previo accordo fra l'Assicurato/Contraente e la Società; Macchine distributrici di prodotti alimentari in genere purché installa- te in locali chiusi. Sono consentiti locali aperti da un solo lato quando le Macchine risultino stabilmente ancorate all’interno degli stessi, per le quali viene esclusa la garanzia furto; Macchine distributrici di prodotti alimentari, farmaceutici, e tabacchi installate esclusivamente all’interno di locali chiusi (sebbene dotate di apertura esterna per favorire l’erogazione dei prodotti), per le quali viene esclusa la garanzia furto. |
CATEGORIE – COSE ASSICURABILI 11 di 13
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
CATEGORIE – COSE ASSICURABILI
Garanzia | Scoperto % | Franchigia o minimo di scoperto € | Limiti di risarcimento € |
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE | Limite di ingresso in Convenzione per singola applicazione e/o Conduttore € 3.000.000,00 con il limite per singola cosa assicura- ta di € 1.200.000,00 | ||
Danni ai macchinari e attrezzature di can- tiere verificatisi in fase di carico, scarico e trasporto nel luogo di impiego | 15% | 5 % della Somma Assicurata con il minimo di € 2.000,00 | Somma assicurata |
Danni alle gru in fase di montaggio e smontaggio nel luogo d’impiego, solo in occasione di trasporto e/o trasferimento | 15% | 5 % della Somma Assicurata con il minimo di € 2.000,00 | Somma assicurata |
Danni da furto e rapina relativamente alla categoria 1, di valore superiore a € 5.000,00 | 20% (mezzi di chiusura conformi) | con il minimo di € 2.000,00 | Somma assicurata |
25% (mezzi di chiusura non conformi o sublocazione) | con il minimo di € 3.000,00 | Somma assicurata | |
Danni da furto e rapina relativamente alla categoria 1 di valore inferiore o uguale a € 5.000,00 | 15% (mezzi di chiusura conformi) | con il minimo di € 250,00 | Somma assicurata |
25% (mezzi di chiusura non conformi) | con il minimo di € 500,00 | Somma assicurata | |
Danni da furto e rapina relativamente alla categoria 2 di valore superiore a € 3.000,00 | 30% | € 1.000,00 | Somma assicurata |
Danni da furto e rapina relativamente alla categoria 2 di valore inferiore o uguale a € 3.000,00 | 25% | € 250,00 | Somma assicurata |
Danni da furto e rapina relativamente alla categoria 3 -4-5 | 30% | € 5.000,00 | Somma assicurata |
Danni ai software | // | // | € 10.000,00 per singola applicazione e di € 60.000,00 per annualità assi- curativa per tutte le applicazioni emes- se alla convenzio- ne, con il limite di € 1.100,00 per singolo programma. |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organiz- zato, atti vandalici e dolosi | 20% | con il minimo di € 2.000,00 | 50% della somma assicurata |
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto ad alta ve- locità | // | // | 10% dell’indennizzo dovuto per il danno diretto |
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SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI
Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione N. 74/763568418 (già n. M0500363412)
- LEASING BENI STRUMENTALI – SELMABIPIEMME
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI
Inondazione, alluvioni allagamento | // | 5 % (Cinquepercento) della somma assicu- rata con il minimo di € 1.000,00 | 50% della relativa somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che doves- sero interessare tutte le applicazioni assicurate |
Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica | // | 5 % (Cinquepercento) della somma assicu- rata con il minimo di € 1.000,00 | 50% della relativa somma assicurata con il massimo di € 2.500.000,00 e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che doves- sero interessare tutte le applicazioni assicurate |
Fenomeno elettrico | 10% | minimo € 500,00 | Massimo € 10.000,00 |
Ogni altro evento | // | 5 % (Cinquepercento) della somma assicu- rata con il minimo di € 1.000,00 | Somma assicurata |
RCT (Sez.II) | // | // | 2.600.000,00 |
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI 13 di 13
Modello 74/763568418 (già n. M0500363412) – Ed. 30.04.2015
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx