SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE CONTABILE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CALCOLO DELL'ANDP DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE
CIG: 74224320A8
Valore contrattuale complessivo a base d’asta per 5 anni di servizio: Euro 690.000,00 (IVA esclusa)
PENSPLAN nome documento 1
Valore contrattuale complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni di servizio: Euro 1.380.000,00 (IVA esclusa)
Sommario
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 3
Art. 3 – Durata del contratto e fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività 3
Art. 4 - Opzione di rinnovo 4
Art. 5 – Importo contrattuale 4
Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio 5
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente del Servizio 6
Art. 8 – Obblighi dell’Appaltatore in relazione al proprio personale 6
Art. 9 – Obblighi di riservatezza 7
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 12 – Responsabilità 10
Art. 13 – Subappalto 11
Art. 14 – Verifiche di conformità 12
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti 14
Art. 16 – Penali 15
Art. 17 – Recesso 17
Art. 18 – Recesso per giusta causa 17
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 18
Art. 20 – Risoluzione del contratto 18
Art. 21 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 19
Art. 22 - Garanzia definitiva 19
Art. 23 – Modello Organizzativo ex X.Xxx. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento 20
Art. 24 – Elezione di domicilio, diritto applicabile e foro competente 21
Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 21
Schema di contratto per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare
CIG 74224320A8
PENSPLAN CENTRUM S.p.A., con sede legale a Bolzano, via della Rena 26, P.Iva e C.F. 01657120216 (di seguito, per brevità, “PENSPLAN” o “SOCIETA’” o “APPALTANTE”) nella persona del ..... .........., nato a
.................. il .../.../....., in qualità di ................., il quale agisce in questo atto non in proprio, ma in nome, nell’interesse e per conto di PENSPLAN, giusti poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
e
........................... (di seguito, per brevità, “APPALTATORE” o “APPALTATRICE”), con sede legale in
......................, via ..............................., C.F. e X.Xxx ...................................., rappresentata da nato a
..............., il ............... e residente a ............... in ..........................................., in qualità di
......................................,
congiuntamente anche definite “PARTI”
Premesso che:
a. con provvedimento di nomina d.d. 16/03/2018, prot. n. 48/2018 è stato individuato Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Responsabile del Reparto EDP di PENSPLAN quale Responsabile Unico per il Procedimento (di seguito, per brevità, RUP);
b. con provvedimento a contrarre d.d. 09/04/2018 prot. n. 1042, è stata determinata l’indizione di una procedura aperta (di seguito anche “Procedura”) ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice” o “Codice Appalti”) ed art. 5 comma 4 lett. a) della X.X. Xxxxxx x. 0/0000 (xx seguito anche “Legge provinciale”), per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare;
c. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. ... e sulla G.U.R.I. ...
d. ad esito della Procedura il contratto è stato aggiudicato, con Determina di aggiudicazione d.d. ..., prot. ,
non efficace sino alla positiva verifica di tutti i requisiti di partecipazione alla gara, a alle
condizioni previste dal Bando e dalla documentazione di gara;
e. nel medesimo provvedimento di aggiudicazione è stata prevista la nomina del Direttore dell’esecuzione nella persona di ... Responsabile del Reparto ;
f. sono state effettuate, con esito positivo, sul concorrente aggiudicatario, le verifiche di insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 e dei criteri di selezione ex art. 83 del Codice Appalti, comportando l’efficacia della determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti;
g. il RUP ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, ritenendoli sussistenti;
h. è trascorso il temine dilatorio di c.d. “stand still” di cui all’art. 32 comma 9 del Codice Appalti;
i. l’APPALTATORE conviene che il contenuto del presente contratto e degli atti e documenti dallo stesso richiamati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’APPALTATORE ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni e per la formulazione dell’offerta.
Tutto ciò premesso le PARTI, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le stesse PARTI dichiarano di conoscere ed accettare, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Norme regolatrici
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il “Bando” di gara pubblicato in G.U.U.E., il “Disciplinare”, il “Capitolato tecnico” e le eventuali “Risposte alle richieste di chiarimenti” forniti nel corso della procedura di gara, nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare all’affidamento in oggetto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, la Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, il DGUE, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a. dalle norme applicabili ai contratti degli organismi di diritto pubblico e, in particolare, dalle disposizioni del Codice Appalti, dalla relativa normativa di attuazione e, per quanto compatibili, dalla L. R. T.A.A. n. 2 del 22 luglio 2002, dalla Legge provinciale e dalla L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990;
b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c. dal Codice di comportamento dei dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A.
2. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da PENSPLAN prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’APPALTATORE.
3. L’APPALTANTE provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto
1. PENSPLAN CENTRUM S.p.A. affida all’APPALTATORE, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare, il cui oggetto risulta dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara e, subordinatamente, dall’Offerta tecnica, a cui espressamente si rinvia (di seguito anche solo “SERVIZIO”).
2. L’erogazione del SERVIZIO dovrà aver luogo con le modalità e nei termini specificati nel presente contratto e nella documentazione di gara ed, in particolare, nel “Capitolato tecnico” predisposto dall’APPALTANTE e nell’“Offerta tecnica” presentata dall’APPALTATORE.
3. L’APPALTATORE è inoltre tenuto, nell’ambito dell’esecuzione del SERVIZIO, ivi compresa la fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività, a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’APPALTANTE, nonché a dare immediata comunicazione all'APPALTANTE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Le istruzioni e le direttive sono impartite all’APPALTORE dal Direttore dell’esecuzione mediante “ordini di servizio” redatti in forma scritta e comunicati con modalità che attestino il ricevimento da parte dell’APPALTATORE (es. PEC, raccomandata con a.r., raccomandata a mani, ecc.).
Art. 3 – Durata del contratto e fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività
1. Il presente contratto è pienamente valido ed efficace dalla data della stipula. La durata del contratto è fissata in 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla conclusione della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività.
2. La fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività inizia il giorno della stipula del presente contratto e dovrà concludersi entro il termine indicato nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE (comunque inferiore a sei mesi dalla stipula del presente contratto).
3. Nell’ambito della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività, l’APPALTATORE provvederà a dare corso alle attività illustrate nella propria Offerta tecnica ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato tecnico, nel rispetto delle indicazioni che gli perverranno dall’APPALTANTE ai sensi del precedente articolo 2 comma 3. Completate tali attività seguirà una fase di test, che confluirà nella verifica di conformità ad esito della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico. Dall’esito positivo della verifica da parte dell’APPALTANTE, contemplato in un verbale di inizio attività, si riterrà conclusa la fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico ed inizierà a decorrere il termine di durata contrattuale.
4. La verifica con esito negativo equivale alla mancata messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico, con ogni relativo effetto sia in ordine alle eventuali conseguenze civilistiche della mancata erogazione del SERVIZIO, sia ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto.
5. A seguito di eventuale richiesta scritta dell’APPALTANTE entro il termine di durata di cui al comma 1 ovvero, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo di cui al successivo articolo 4, entro il termine degli ulteriori 60 mesi del rinnovo stesso, al fine di garantire la continuità e la qualità del SERVIZIO a favore dell’APPALTANTE, l’APPALTATORE si impegna fin da ora a proseguire nello svolgimento del SERVIZIO oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni previste dallo stesso, anche fornendo l’assistenza necessaria al subentro effettivo da parte di un nuovo fornitore, per l’eventuale tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie al subentro del nuovo aggiudicatario.
6. In ogni caso, l’APPALTATORE ha comunque l’obbligo di completare e di mettere a disposizione dell’APPALTANTE tutti i dati e la documentazione utile prodotta nell’esecuzione del presente contratto, anche in relazione ad eventuali attività e adempimenti previsti dalle disposizioni normative, anche successivamente alla data di scadenza del contratto stesso.
Art. 4 - Opzione di rinnovo
1. In conformità alle previsioni contenute nella documentazione di gara, con la stipula del presente contratto l’APPALTATORE espressamente concede all’APPALTANTE, che l’accetta, un’opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 60 mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto (salva la rivalutazione ISTAT rispetto al corrispettivo indicato nell’Offerta economica).
2. In forza dell’opzione concessa, l’APPALTANTE, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di obbligare l’APPALTATORE alla prosecuzione del SERVIZIO per un ulteriore periodo di 60 mesi, immediatamente successivi al termine di durata di cui al precedente articolo 3 comma 1. Per esercitare l’opzione di rinnovo, l’APPALTANTE ha l’onere di comunicare all’APPALTATORE l’intenzione di fruirne mediante comunicazione a mezzo PEC, entro 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del termine di durata del contratto di cui al precedente articolo 3, comma 1. In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, l’APPALTATORE è obbligato a dare prosecuzione al SERVIZIO nei termini suddetti.
3. L’APPALTATORE esplicitamente riconosce di non vantare alcun diritto ad indennizzi, rimborsi, richieste o pretese di sorta a fronte dell’esercizio, o meno, dell’opzione di rinnovo da parte di PENSPLAN.
Art. 5 – Importo contrattuale
1. Per lo svolgimento del SERVIZIO quinquennale descritto dal Capitolato tecnico e dall’Offerta tecnica presentata in sede di gara, l’APPALTATORE percepirà la somma complessiva di Euro ........................ (. ), oltre IVA
nella misura di legge. Il corrispettivo complessivo annuale equivale pertanto ad un quinto dell’importo complessivo quinquennale e, pertanto, a Euro ... ( ), oltre IVA nella misura di legge.
2. Le PARTI concordano che il prezzo relativo al SERVIZIO rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Solo nel caso in cui il decorrere del tempo comporti una variazione del valore del SERVIZIO tale da alterare significativamente l’equilibrio contrattuale originario e, comunque, in misura non inferiore alla soglia del 10% (dieci per cento) individuata dall’art. 1 comma 511 della L. n. 208/2015, l’APPALTATORE potrà richiedere la revisione del corrispettivo, nei termini di cui all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Nel caso in cui PENSPLAN eserciti l’opzione di rinnovo di cui al precedente articolo 4, il corrispettivo complessivo per l’ulteriore periodo di 60 mesi di erogazione del SERVIZIO corrisponderà all’importo offerto dall’APPALTATORE in sede di gara, rivalutato, all’avvio di tale ulteriore periodo, nella misura di cui all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto alla data coincidente con il termine di presentazione delle Offerte di gara (22/06/2018).
4. Il corrispettivo contrattuale suindicato si intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi alla fornitura di eventuali mezzi d’opera occorrenti, alle spese di trasporto, viaggio, missione e trasferta, ecc..
5. Tutti gli obblighi ed oneri dell’APPALTATORE, derivanti dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio
1. L’APPALTATORE dichiara di avere tutti i mezzi tecnici e il personale necessari per l’esecuzione del presente contratto, che viene stipulato sulla base di tali dichiarazioni.
2. L’APPALTATORE s’impegna a svolgere le prestazioni oggetto del contratto di appalto a regola d’arte e con il massimo grado di professionalità nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Pertanto, l’APPALTATORE sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia, violazione di normativa nell’esecuzione delle prestazioni impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'APPALTANTE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico, nella dalla documentazione di gara, e nelle Offerte tecnica ed economica dell’APPALTATORE, da intendersi qui interamente richiamati, anche con riferimento alle modalità e alle tempistiche di esecuzione delle singole prestazioni contrattuali ed al personale dedicato all’esecuzione di dette prestazioni.
4. L’APPALTATORE si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’APPALTANTE e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’APPALTATORE, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e/o da terzi e/o da PENSPLAN, salvi i casi di dolo o colpa grave.
5. L’APPALTATORE è tenuto a comunicare all'APPALTANTE ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo che lo riguardano. Tale comunicazione dovrà pervenire all'APPALTANTE entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente del Servizio
1. PENSPLAN ha nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona di ......, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, l’APPALTANTE, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’APPALTATORE, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’APPALTANTE, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'APPALTANTE, nonché di procedere alle verifiche di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito verbale di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. L’APPALTATORE indica all’APPALTANTE, quale unico referente all’interno della propria struttura organizzativa a cui PENSPLAN farà riferimento per ogni aspetto relativo all’esecuzione del SERVIZIO (di seguito “REFERENTE”), il sig./la sig.ra ....... . Il REFERENTE indicato dall’APPALTATORE dovrà rendicontare, su richiesta dell’APPALTANTE, sullo stato di erogazione del SERVIZIO, rispondendo a tutte le richieste di attività, concordandone tempi e risorse, nel rispetto del Capitolato tecnico e dalla documentazione di gara.
4. L’APPALTATORE riconosce a PENSPLAN la facoltà di richiedere e ottenere la sostituzione del REFERENTE o del personale operativo dedicato all’esecuzione del SERIVIZIO qualora l’APPALTANTE li ritenesse non idonei alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte di PENSPLAN di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Il SERVIZIO dovrà essere espletato dalle figure professionali, così come individuate nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, che l’APPALTATORE mette a disposizione al fine dell’esecuzione del presente contratto. Nello specifico, il personale operativo è coordinato e diretto dal REFERENTE e comunque sempre sotto la responsabilità di quest’ultimo. Nel caso di sostituzione del REFERENTE, l’APPALTATORE si impegna a comunicare a PENSPLAN il nominativo del nuovo REFERENTE, entro 15 giorni dall’intervenuta sostituzione, attestando e comprovando la sussistenza in capo al sostituto di requisiti di esperienza non inferiori a quelli dell’originario REFERENTE.
6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’APPALTANTE si riserva la facoltà di rigettare, tramite il Direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’APPALTATORE, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
7. Nel caso in cui l’APPALTATORE non proceda alla sostituzione del REFERENTE rigettato dall’APPALTANTE ai sensi del comma precedente, ciò costituisce inadempimento cui consegue l’applicazione delle penali disposte al successivo articolo 16, anche a titolo di ritardo, sino all’effettiva sostituzione con risorsa non rigettata.
Art. 8 – Obblighi dell’Appaltatore in relazione al proprio personale
1. Nell’esecuzione del SERVIZIO oggetto del presente contratto, l’APPALTATORE opererà in autonomia, servendosi della propria organizzazione di mezzi e di risorse.
2. L’APPALTATORE deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. L’APPALTATORE si obbliga ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, nonché ad osservare tutti gli obblighi inerenti a
previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e, comunque, tenendo sollevata PENSPLAN da qualsiasi pretesa di terzi. L’APPALTATORE si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’APPALTATORE anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. L’APPALTATORE si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di PENSPLAN, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’APPALTANTE direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'APPALTATORE, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’APPALTANTE paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 9 – Obblighi di riservatezza
1. L’APPALTATORE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’APPALTANTE.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per motivi non riconducibili all’APPALTATORE.
3. L’APPALTATORE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’APPALTANTE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’APPALTATORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’APPALTANTE.
5. L’APPALTATORE potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’APPALTATORE stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’APPALTANTE.
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’APPALTATORE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. (eventuale in caso di subappalto) L’APPALTATORE si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. (eventuale in caso di subappalto) L’APPALTATORE o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a PENSPLAN e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. (eventuale in caso di subappalto) L’APPALTATORE si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. PENSPLAN verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
6. (eventuale in caso di subappalto) Con riferimento ai contratti di subappalto, l’APPALTATORE si obbliga a trasmettere a PENSPLAN, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del Codice Appalti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che PENSPLAN, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L’APPALTATORE è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, l’APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’APPALTATORE medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
1. Le PARTI concordano che, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali svolte dall’APPALTATORE per conto di PENSPLAN ai fini della fornitura del SERVIZIO di cui al presente contratto,
l’APPALTATORE agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “Codice Privacy”), e dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il “RGPD”), applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. In particolare, l’APPALTATORE opera:
a. quale Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali riferiti a dipendenti, fornitori, ecc. che PENSPLAN effettua quale Titolare;
b. quale ulteriore Responsabile (“Sub-Responsabile”), con riferimento al trattamento dei dati personali riferiti ad aderenti a fondi pensione, datori di lavoro, ecc. che PENSPLAN effettua quale Responsabile per conto di soggetti terzi quali Titolari (in seguito, “Xxxxx Xxxxxxxx”), sulla base degli accordi, contratti o convenzioni di servizi in essere con questi ultimi soggetti.
2. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la fornitura del SERVIZIO di cui al contratto ha ad oggetto, in particolare, le attività di trattamento dei dati personali connesse all'appalto del SERVIZIO, il cui oggetto risulta dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare di gara e dall’Offerta tecnica, ai sensi dell’art. 2 del medesimo contratto. Con successivo documento da scambiarsi per iscritto tra le PARTI, verranno ulteriormente precisate, ove necessario, la natura, finalità e durata delle attività di trattamento dei dati personali, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. b), il nome ed i dati di contatto di ogni Terzo Titolare per conto del quale agisce.
3. L’APPALTATORE conferma di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché le suddette attività di trattamento di dati personali soddisfino i requisiti del Codice Privacy e del RGPD, al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati.
4. Xxxxx gli obblighi che, a partire dal 25 maggio 2018, le disposizioni del RGPD pongono direttamente a carico del Responsabile del trattamento, l’APPALTATORE si impegna, in particolare, a:
a. trattare i dati personali comunicati o resi disponibili da PENSPLAN, o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del contratto esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni e del SERVIZIO oggetto del contratto stesso;
b. trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite da PENSPLAN, ove necessario, anche in relazione ad un eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione di PENSPLAN e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a PENSPLAN;
c. non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione alla fornitura del SERVIZIO di cui al contratto ed adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello svolgimento delle attività previste dal contratto;
d. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, che operano sotto l’autorità del medesimo APPALTATORE, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l’assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
e. adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ai sensi degli artt. 31, 33 ss., All. B del Codice Privacy e dell'articolo 32 del RGPD, nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica, sostituzione ed abrogazione, successivamente al 25 maggio 2018;
f. assicurare, per quanto di competenza in relazione alla fornitura dei SERVIZIO oggetto del contratto, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni del Codice Privacy e del RGPD, secondo le modalità, procedure e modulistiche via via indicate da PENSPLAN;
g. assistere PENSPLAN con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice Privacy e, dal 25 maggio 2018, al Capo III del RGPD;
h. assistere PENSPLAN nel garantire, a decorrere dal 25 maggio 2018, il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all’autorità di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d’impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite da PENSPLAN in relazione all’adempimento dei suddetti obblighi;
i. informare tempestivamente PENSPLAN in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura del SERVIZIO oggetto del contratto, e collaborare con PENSPLAN alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;
j. cancellare o, su richiesta di PENSPLAN, restituire a PENSPLAN tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte dell’APPALTATORE che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione a PENSPLAN;
k. mettere a disposizione di PENSPLAN tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo ed alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte da PENSPLAN o dai soggetti incaricati da quest’ultima.
5. Con riferimento sempre al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura del SERVIZIO di cui al contratto, PENSPLAN autorizza l’APPALTATORE ad avvalersi degli ulteriori responsabili individuati con successiva comunicazione a PENSPLAN, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’APPALTATORE dichiara e garantisce che tali ulteriori responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e del RGPD.
6. L’APPALTATORE si impegna, nell’ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili di cui al precedente comma 5, a: (i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dall’APPALTATORE nei confronti del PENSPLAN, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli ulteriori responsabili; (ii) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli ulteriori responsabili e fornirne copia a PENSPLAN, se lo richieda; (iii) assumere nei confronti di PENSPLAN ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli ulteriori responsabili.
7. Le PARTI si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, che risulti imputabile a ciascuna PARTE, ossia a PENSPLAN, da un lato, e all’APPALTATORE, dall’altro, in relazione alle attività di trattamento di dati personali svolte da quest’ultimo e dagli ulteriori responsabili di cui eventualmente si avvalga nei termini sopra indicati.
Art. 12 – Responsabilità
1. L’APPALTATORE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto di PENSPLAN e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
2. L’APPALTATORE si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’APPALTANTE da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 13 – Subappalto
1. È fatto espresso divieto all'APPALTATORE di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che sia stato regolarmente dichiarato in sede di gara e senza che gli sia stato espresso il preventivo consenso scritto di PENSPLAN.
2. In caso di subappalto l'APPALTATORE non sarà in nessun caso liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto o comunque ad esso connesse.
3. (in caso di subappalto) L’APPALTATORE, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
4. (in caso di subappalto) Per le prestazioni rese in subappalto, l’Appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Appaltante procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Appaltante. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
5. Per tutto quanto non espressamene disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute all’art. 105 del Codice Appalti.
Art. 14 – Verifiche di conformità
1. Tramite le verifiche conformità, l’APPALTANTE verifica la conformità delle prestazioni rese dall’APPALTATORE alle previsioni del presente contratto e dei documenti cui esso fa rinvio o riferimento. Le attività di verifica possono riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva:
a. la qualità del SERVIZIO, intesa come aderenza a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nel Capitolato tecnico o nelle eventuali condizioni migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE;
b. l’adeguatezza delle prestazioni, in termini di raggiungimento degli obiettivi per cui l’appalto è stato affidato;
c. il rispetto dei tempi e delle modalità di resa delle prestazioni;
d. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e sulle attività svolte, così come sugli elementi attinenti l’APPALTATORE;
e. la soddisfazione del fruitore finale del SERVIZIO reso;
f. il rispetto da parte dell’APPALTATORE degli obblighi ulteriori rispetto all’esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico e dall’Offerta tecnica.
2. PENSPLAN si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche di conformità sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’APPALTATORE si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. PENSPLAN eseguirà quantomeno le seguenti verifiche di conformità delle prestazioni:
a. verifica di conformità ad esito della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico;
b. verifiche di conformità al termine di ogni trimestre di esecuzione del SERVIZIO, antecedenti ad ogni pagamento, a decorrere dal termine della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico;
c. verifica di conformità finale, entro 6 (sei) mesi successivi lo scadere del termine di durata del contratto.
4. Le verifiche di conformità sono ordinariamente eseguite secondo la seguente procedura:
a. L’APPALTATORE comunicherà all’APPALTANTE, in forma scritta, a mezzo PEC, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese dell’APPALTATORE, potrà presenziare alle operazioni di verifica di conformità.
b. L’APPALTANTE comunicherà la data e l’ora delle operazioni di verifica in forma scritta, a mezzo PEC, anche con preavviso minimo.
c. Alla data ed ora indicate, l’APPALTANTE avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire le verifiche di conformità, anche in assenza del rappresentante dell’APPALTATORE.
d. L’APPALTATORE è tenuto a prestare, su semplice richiesta dell’APPALTANTE, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per le verifiche di conformità.
5. Le verifiche di conformità sono effettuate, indicativamente, entro 30 giorni successivi alla conclusione della fase/periodo a cui si riferiscono. Esse sono documentate da apposito verbale, redatto dal Direttore dell’esecuzione nel quale, oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto oggetto di verifica, sono contenute le seguenti indicazioni:
a. gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità (se diverso dal Direttore dell’esecuzione);
b. il giorno della verifica di conformità;
c. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
d. i rilievi effettuati e le singole operazioni di verifica;
e. i contenuti specifici previsti dal successivo comma 7 per i casi di verifica con esito negativo.
6. Il verbale è sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e, se presente, dal rappresentante dell’APPALTATORE ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo, da due testimoni. Se presente, il rappresentante dell’APPALTATORE ha facoltà di aggiungere a verbale le proprie osservazioni e, anche in assenza di sue osservazioni, gliene viene rilasciata copia.
7. L’esito della verifica può essere positivo o negativo ed, in quest’ultimo caso, il Direttore dell’esecuzione indica a verbale il ritardo, la disfunzione o l’inadempimento contestato nonché l’eventuale prestazione che l’APPALTATORE è chiamato ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata. Tali indicazioni del Direttore dell’esecuzione integrano “ordini di servizio” di cui al precedente articolo 2 comma 3.
8. Il Direttore dell’esecuzione comunica al RUP il verbale della verifica di conformità. Laddove il verbale contenga rilievi o contestazioni circa l’esatta esecuzione del contratto ed alla sua redazione non risultava presente un rappresentante dell’APPALTATORE, il Direttore dell’esecuzione trasmette a mezzo PEC copia del verbale anche all’APPALTATORE, affinché quest’ultimo possa avanzare osservazioni all’APPALTANTE entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dello stesso. Decorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
9. Il RUP, ricevuto il verbale di verifica di conformità ed, eventualmente, le osservazioni dell’APPALTATORE, in base ai contenuti degli stessi, entro 30 giorni emette il certificato di pagamento relativo alle prestazioni rese in cui è esplicitato l’importo per cui l’APPALTATORE è autorizzato ad emettere fattura in base al successivo articolo 15 comma 3, eventualmente applicando le penali previste dal contratto, ovvero, sussistendone le condizioni, avvia la procedura volta al recesso/alla risoluzione dello stesso contratto.
10.Le prestazioni di cui è stata rilevata la difformità rispetto alle previsioni contrattuali nonché le prestazioni cui l’APPALTATORE è stato chiamato per porvi rimedio, sono oggetto di ulteriore verifica di conformità, eventualmente nell’ambito della verifica relativa al trimestre successivo.
11.Nel caso in cui, in base alla verifica di una prestazione di cui era già stata segnalata una difformità, fosse nuovamente individuata tale difformità e/o comunque il difetto di ottemperanza dell’APPALTATORE all’ “ordine di servizio” relativo alla sua risoluzione, l’APPALTANTE ha la facoltà di applicare la penale aggiuntiva prevista all’articolo 16, comma 2, lett. d).
12.Tutte le spese e gli oneri sostenuti dall’APPALTANTE relativi alle verifiche di conformità di cui al comma precedente, sono a totale carico dell’APPALTATORE. In tal caso, l’APPALTANTE provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per un importo corrispondente.
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 4 del presente contratto, l’APPALTATORE potrà emettere fattura esclusivamente in conformità con quanto disposto dal presente articolo.
2. Le PARTI concordano che il pagamento delle prestazioni eseguite avvenga su base trimestrale posticipata, a decorrere dalla conclusione della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività, a seguito di certificato di pagamento emesso dal RUP. In tal senso, il corrispettivo annuale di cui all’art. 4 comma 1, eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 4 comma 2, è suddiviso in quattro (4) importi, di uguale entità, oggetto di separata fatturazione.
3. L’APPALTATORE, al termine di ogni trimestre, ha facoltà di sollecitare l’esecuzione della verifica sul SERVIZIO reso, in cui esplicitare se intende partecipare alle operazioni di verifica. Ad esito del procedimento di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, sulla base dell’importo trimestrale di cui al precedente comma 2, nel quale si terrà conto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del Codice ed, eventualmente, delle penali irrogate.
4. L’APPALTATORE è autorizzato ad emettere la fattura per l’importo indicato nel certificato di cui al precedente comma, in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, la quale deve tenere conto del c.d. split payment nell’esposizione degli importi e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”.
5. Ad esito positivo della verifica finale, conseguente al termine della durata contrattuale, e sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sarà emesso certificato di verifica di conformità finale in cui verrà svincolato l’importo dello 0,50% progressivamente ritenuto nel corso dell’esecuzione contrattuale e consentita l’emissione della fattura per il relativo importo. Nell’ambito della verifica di conformità finale sarà appurata la costituzione della garanzia di cui al successivo articolo 22 comma 8.
6. Nel caso in cui una verifica abbia esito negativo, il certificato riporta gli elementi che hanno cagionato tale valutazione ed, eventualmente, l’importo parziale per cui l’APPALTATORE è autorizzato ad emettere fattura, detratti, se del caso, gli importi delle penali, nonché l’eventuale prestazione che l’APPALTATORE è chiamato ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata nell’esecuzione del contratto.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), le modalità di pagamento (comprensive del codice IBAN), alle prestazioni svolte ed al periodo di competenza. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte di PENSPLAN, compatibilmente con la tempistica di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del responso sulla verifica della regolarità del versamento delle imposte di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
8. L’APPALTANTE, in ottemperanza all’art. 30 comma 5 del Codice Appalti, prima di ogni pagamento, verifica la regolarità contributiva dell’APPALTATORE ed, eventualmente, del subappaltatore, mediante richiesta del DURC. Nel caso emerga un’inadempienza retributiva, l’APPALTANTE trattiene dal pagamento all’APPALTATORE o, eventualmente, al subappaltatore, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi del precedente articolo 8.
9. L’APPALTANTE, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987 della L. 205/2017, prima di pagamento di importi superiori ad Euro 5.000,00 (IVA inclusa), verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
10.Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, la società Equitalia S.p.A. o altro soggetto competente alla riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’APPALTANTE applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
11.Xxxxxx interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 12.Le fatture dovranno essere intestate a PENSPLAN. L’importo delle predette fatture verrà bonificato da
PENSPLAN, previ gli accertamenti di cui ai precedenti commi, sul conto corrente dedicato comunicato
dall’APPALTATORE.
13.L’APPALTATORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note per iscritto a PENSPLAN le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’APPALTATORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14.Nel caso in cui il pagamento della fattura relativa alla/alle prestazione/i ritenuta/e regolare/i avvenga oltre i termini sopra menzionati, eccezion fatta per i casi di cui ai precedenti commi, all’APPALTATORE saranno dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
Art. 16 – Penali
1. Salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, in caso di ritardi nell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto da parte dell’APPALTATORE, verranno applicate le seguenti penali, comunque nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1:
a. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1 qualora entro i termini indicati dall’APPALTATORE nell’Offerta tecnica non dia esito positivo la verifica di conformità sulla fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività di cui all’articolo 3 comma 4 del presente contratto;
b. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1, qualora non vengano rispettate le tempistiche di Ripristino del sistema informativo (RTO e RPO) in caso di eventi disastrosi, indicate al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, o le tempistiche eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica;
c. per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, l’APPALTANTE applicherà una penale tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (un per mille) dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) di cui all’articolo 5 comma 1, qualora non vengano rispettate tutte le altre tempistiche indicate nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica e nel presente contratto, ivi comprese quelle indicate negli “ordini di servizio” di cui all’articolo 2 comma 3 del presente contratto.
2. Salva l’applicazione delle penali di cui al comma precedente e salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nel caso in cui gli obblighi scaturenti dal presente contratto non vengano perfettamente o tempestivamente adempiuti dall’APPALTATORE, comportando tale contegno un inadempimento, anche se non sanzionato con la risoluzione del presente contratto, verranno applicate le seguenti penali:
a. nel caso di incompleta, inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dai paragrafi 3, 8 e
10 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, pari ad Euro 100,00 (cento/00);
b. nel caso di incompleta, inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dal paragrafo 7 e 9 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, compresa tra Euro 100,00 (cento/00) ed Euro 200,00 (duecento/00) in relazione all’entità delle conseguenze derivanti dalla stessa difformità;
c. nel caso di incompleta, inesatta o manchevole esecuzione delle prestazioni previste dal paragrafo 4 del Capitolato tecnico ovvero delle relative prestazioni eventualmente migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE una penale, per ciascuna difformità rilevata, pari ad Euro 300,00 (trecento/00);
d. qualora abbia esito negativo la verifica di conformità relativa ad una prestazione svolta a seguito di una precedente verifica di conformità conclusasi anch’essa con esito negativo, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, una penale pari al doppio di quella prevista per l’originaria difformità rilevata;
e. nel caso risultino inadempiuti gli obblighi dell’APPALTATORE previsti dagli artt. 3 comma 6, 6 comma 5, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, per ciascuna difformità rilevata, una penale compresa tra Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
f. nel caso risultino inadempiuti gli obblighi dell’APPALTATORE previsti dagli artt. 2 comma 3, 6 commi 4, 7 commi 3, 5 e 7 del presente contratto, l’APPALTANTE applicherà all’APPALTATORE, per ciascuna difformità rilevata, una penale compresa tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
3. Gli eventuali ritardi ed inadempimenti contrattuali, riscontrati ad esito della verifica sulla fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività, nonché delle verifiche di conformità trimestrali o della verifica di conformità finale ai sensi dell’articolo 14 del presente contratto, daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi a seguito di contestazione per iscritto nel relativo verbale steso dal Direttore dell’esecuzione, consegnato o trasmesso all’APPALTATORE. L’APPALTATORE, nel caso non sia stato presente in sede di redazione del verbale, dovrà comunicare le proprie osservazioni/deduzioni all’APPALTANTE in ogni caso nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento del verbale contenente la contestazione. Qualora dette osservazioni/deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’APPALTANTE provvederà a recuperare l’importo in sede di pagamento delle relative fatture ovvero, in alternativa, a sua scelta, ad incamerare la garanzia definitiva per un importo corrispondente.
5. L’ammontare complessivo delle penali applicate dall’APPALTANTE in base ai precedenti commi, qualora superi il 10% dell’importo complessivo dell’appalto, è considerato grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’APPALTATORE anche qualora non sia riferito a prestazioni coperte da apposite cause di risoluzione del contratto. Qualora l’APPALTANTE abbia applicato penali per un valore complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero ritardi per negligenza l’esecuzione del contratto, il RUP potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del Codice Appalti in ordine alla risoluzione del contratto.
6. Rimane fermo che l’irrogazione di una penale per inadempimento ed il suo successivo pagamento non comporta il venir meno, per l’APPALTATORE, dell’obbligo di eseguire a regola d’arte le prestazioni di cui si è rilevata la difformità/mancanza.
Art. 17 – Recesso
1. L’APPALTANTE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’APPALTATORE con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’APPALTATORE dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’APPALTANTE.
3. In caso di recesso di PENSPLAN, l’APPALTATORE ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. L’APPALTATORE rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso spese.
Art. 18 – Recesso per giusta causa
1. L’APPALTANTE potrà recedere dal presente contratto, ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter e 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di sopravvenienze normative interessanti l’APPALTANTE che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del SERVIZIO, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’APPALTATORE con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’APPALTATORE ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del Codice Civile.
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’APPALTATORE di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice Appalti.
2. L’APPALTATORE può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Al contrario, è fatto divieto all’APPALTATORE di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’APPALTANTE. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.
4. L’APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 74224320A8 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente dedicato/i del medesimo APPALTATORE e riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell’APPALTATORE degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’APPALTANTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
1. L’APPALTANTE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’APPALTATORE. In tal caso l’APPALTANTE avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’APPALTATORE. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Si conviene che l’APPALTANTE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’APPALTATORE con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’APPALTANTE;
b. violazione delle previsioni di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Obblighi dell’Appaltatore in relazione al proprio personale (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 10); Subappalto (art. 13); Divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 19); risoluzione del contratto (art. 20); Garanzia definitiva (art. 22); Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice di Comportamento (art. 23).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. Il fallimento dell’APPALTATORE comporta la risoluzione ope legis del presente contratto di appalto. In tal caso l’APPALTANTE provvederà ad incamerare la garanzia definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora l’APPALTATORE sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’APPALTANTE proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, commi 17 e 18, del Codice.
6. L’APPALTANTE ha inoltre diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice Appalti o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice Appalti durante il periodo di efficacia del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto l’APPALTATORE si impegnerà a fornire a PENSPLAN tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L’APPALTATORE avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. In base all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di risoluzione, di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’APPALTATORE o di recesso per giusta causa in relazione all’informazione/certificazione antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, e negli altri casi citati dalla norma, PENSPLAN si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del SERVIZIO oggetto dell’appalto. Fatto salvo quanto previsto nella Documentazione di gara in relazione al termine di validità delle offerte presentate in sede di gara, nei casi suddetti si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. PENSPLAN, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'APPALTATORE l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'APPALTATORE non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. L’APPALTATORE espressamente accetta inoltre di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’APPALTANTE, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’APPALTATORE se non sia stata approvata da PENSPLAN.
Art. 22 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’APPALTATORE ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ............... (in lettere. ), resa ai
sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’APPALTANTE.
2. La garanzia ha validità temporale fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’APPALTANTE. La comunicazione liberatoria avverrà in seguito all’esito positivo della verifica finale di conformità delle prestazioni rese.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’APPALTANTE qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’APPALTANTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'APPALTATORE, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente, mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), nei termini di cui al precedente comma 2.
6. L’APPALTANTE ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli altri obblighi previsti dal presente contratto.
7. Nel caso in cui PENSPLAN eserciti l’opzione di rinnovo di cui al precedente articolo 4, l’APPALTATORE dovrà depositare, prima della scadenza della durata ordinaria del presente contratto, una nuova garanzia definitiva avente le medesime caratteristiche e le medesime finalità della garanzia definitiva prevista dai precedenti commi in relazione all’ordinaria durata quinquennale del contratto. L’importo di tale ulteriore garanzia definitiva è calcolato, con la medesima aliquota utilizzata per il calcolo dell’importo di cui al comma 1 (salva la permanenza delle medesime certificazioni ex art. 93 comma 7 del Codice), sul corrispettivo rivalutato secondo l’indice ISTAT di cui al precedente articolo 5 comma 3.
8. Ai fini del pagamento della rata di saldo, successivo all’ultimo trimestre dell’ultimo anno di esecuzione del SERVIZIO, l’APPALTATORE è tenuto alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini di cui all’art. 103 comma 6 del Codice.
Art. 23 – Modello Organizzativo ex X.Xxx. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento
1. L’APPALTATORE dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice di comportamento” adottati, pubblicati sul sito internet dell’APPALTANTE, e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, subappaltatori e chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.
2. L’osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell’interesse dell’APPALTANTE, delle obbligazioni assunte dall’APPALTATORE anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” o del “Codice di comportamento”, costituisce grave inadempimento al presente contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Art. 24 – Elezione di domicilio, diritto applicabile e foro competente
1. Per gli effetti del presente contratto PENSPLAN dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in 00000 Xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx 00; mentre l’APPALTATORE, dichiara di eleggerlo in
..............
2. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
3. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Le eventuali spese della presente scrittura privata sono a carico dell’APPALTATORE senza diritto di rivalsa. In particolare, sono a carico dell’APPALTATORE tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’APPALTATORE approva espressamente le clausole vessatorie del presente contratto, mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Allegato A, il quale riporta l’elenco degli articoli contenenti le suddette clausole vessatorie.
Xxxxx, approvato e sottoscritto a Bolzano, il ...................
.......................... ..................
........................... ..................
PENSPLAN CENTRUM S.p.A. ..................
Allegati:
A) Modulo approvazione specifica delle clausole vessatorie