Opzione di rinnovo Clausole campione

Opzione di rinnovo. Potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50 dd.18.04.2016, che puntualizza – che “il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. La clausola di rinnovo, prevista ab origine dalla documentazione della procedura/indagine di mercato , conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Sarà facoltà dell’Ente, pertanto, verificata ed accertata la regolarità dell’esecuzione del servizio, procedere al rinnovo, fino ad un massimo di mesi 60 complessivi nel rispetto della soglia massima prevista, Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Successivamente alla scadenza dell’accordo quadro non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di richieste di fornitura conseguenti a contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore s’impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.
Opzione di rinnovo. Al termine del quarto anno, l’Università si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo ex art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. Qualora l’Università voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’OEA, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Opzione di rinnovo. Entro i 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.n. 50 dd.18.04.2016, che sancisce qualora il rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Tale opzione potrà essere esercitata con l’appaltatore, alle medesime condizioni originarie, solo nel caso di soddisfazione e regolarità del servizio svolto dallo stesso. Qualora, durante la vigenza dell'appalto, la Galleria, il MUCA, la Biblioteca e la sala conferenze della biblioteca o gli altri spazi espositivi, ed il Centro Giovani dovessero essere chiusi all'utenza per lavori od altri motivi legati all'adeguamento e agibilità degli stessi, per chiusura estiva o per altri gravi motivi l’Amministrazione Comunale per detti periodi non corrisponderà all’appaltatore alcun compenso. L’ appaltatore dovrà essere presente, qualora richiesto dall’Amministrazione, in occasione di lavori di manutenzione straordinaria e comunque dovrà essere informato dall’Amministrazione Comunale sui contenuti degli eventuali lavori di adeguamento e ristrutturazione, compreso l’addestramento sull’esercizio dell’oggetto di adeguamento.
Opzione di rinnovo. La APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 4 (quattro) anni per una durata massima complessiva di 9 (nove) anni. La APSS esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla APSS e avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
Opzione di rinnovo. 1. La stazione appaltante si riserva di attivare un’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori n. 24 mesi. 2. In caso di attivazione dell’opzione di rinnovo, le prestazioni verranno remunerate alle medesime condizioni economiche offerte dall’appaltatore in sede di gara per i primi 24 mesi di durata contrattuale. 3. L’opzione di rinnovo potrà essere attivata dalla stazione appaltante unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a. Elevato grado di soddisfazione maturato nei confronti dell’Appaltatore nei primi 24 mesi di esecuzione del servizio; b. Rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini economici offerti in sede di gara e delle tempistiche di svolgimento delle prestazioni; c. Persistenza dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione del contratto.
Opzione di rinnovo. 1. In conformità alle previsioni contenute nella documentazione di gara, con la stipula del presente contratto l’APPALTATORE espressamente concede all’APPALTANTE, che l’accetta, un’opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 60 mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto (salva la rivalutazione ISTAT rispetto al corrispettivo indicato nell’Offerta economica). 2. In forza dell’opzione concessa, l’APPALTANTE, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di obbligare l’APPALTATORE alla prosecuzione del SERVIZIO per un ulteriore periodo di 60 mesi, immediatamente successivi al termine di durata di cui al precedente articolo 3 comma 1. Per esercitare l’opzione di rinnovo, l’APPALTANTE ha l’onere di comunicare all’APPALTATORE l’intenzione di fruirne mediante comunicazione a mezzo PEC, entro 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del termine di durata del contratto di cui al precedente articolo 3, comma 1. In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, l’APPALTATORE è obbligato a dare prosecuzione al SERVIZIO nei termini suddetti. 3. L’APPALTATORE esplicitamente riconosce di non vantare alcun diritto ad indennizzi, rimborsi, richieste o pretese di sorta a fronte dell’esercizio, o meno, dell’opzione di rinnovo da parte di PENSPLAN.

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  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

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  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

  • Canone di locazione Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ........., da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.

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  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.