CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Oggetto: | Servizio di produzione del sito internet del Network KLY- PEA per esigenze del CRIET |
Valore: | € 90.000,00 (Iva esclusa) |
Procedura adottata: | negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs. 50/16 |
Determina a contrarre: | delibera del C.d.A. 27/02/2018 |
Criterio di aggiudicazione: | economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/16 |
Responsabile del Procedimento: | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Responsabile del Centro Servizi di Economia e Statistica |
Responsabile Scientifico del Progetto: | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx |
Codice Identificativo Gara - CIG: | 74528763D6 |
Codice Univoco Progetto – CUP: | H42I15001080001 |
UOR – Unità Operativa Responsabile: | Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza |
Referenti pratica: | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. 00.00000000 Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx –tel. 00.00000000 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – Casella Posta elettronica certificata: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
Art. 1 – Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del contratto la produzione del sito internet da associare al network denominato “Klypea” a supporto della realizzazione del progetto Criet-Bicocca/Direzione Generale Sicurezza- UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art.2 - Durata e decorrenza del contratto
Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Nel dettaglio, si prevede:
- Entro i primi due mesi – Realizzazione del sito del “network degli Accordi” (Klypea) posto in essere dalla Direzione Generale Sicurezza UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione del CRIET
- Entro i primi tre mesi – Ideazione di un programma di attività su Internet, mediante il sito In- ternet e i social, in coerenza con il piano di comunicazione della DGS UNMIG e del CRIET
- In via continuativa, l’implementazione di azioni di comunicazione a vantaggio del riconosci- mento della missione e attività della Direzione Generale Sicurezza UNMIG sul territorio na- zionale.
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Art. 3 – Caratteristiche del servizio
Il progetto prevede un’attività di indirizzo e coordinamento ai fini della valorizzazione verso l’esterno delle attività che sono state affidate dalla Direzione Generale Sicurezza-UNMIG a Enti, Istituzioni e Corpi dello Stato per il continuo miglioramento degli standard di sicurezza.
Costituisce parte del contratto un’attività di supporto ai fini della comunicazione dei risultati tecnico- scientifici delle attività di ricerca svolte dagli enti partner della Direzione Generale Sicurezza-UNMIG in forma chiara, efficace e trasparente. Tutto ciò porterebbe numerosi benefici sia in termini di visibili- tà, sia di nuove opportunità di rapporti di collaborazione.
Inoltre è richiesto sia un servizio sia di natura consulenziale, sia di supporto operativo per la definizio- ne delle azioni strategiche più efficaci ai fini dell’implementazione, nei tempi opportuni, di azioni di comunicazione per la sensibilizzazione del territorio sui temi della sicurezza nelle diverse declinazioni sociali, economiche, ambientali.
Nel dettaglio, si prevede:
✓ Realizzazione del sito del “network degli Accordi” (Klypea) posto in essere dalla Direzione Generale Sicurezza UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione del CRIET.
o Per la realizzazione del sito l’Agenzia di comunicazione aggiudicataria si dovrà avva- lere dei documenti realizzati da CRIET relativi alla Mappatura di influencer e stake- holder politici e istituzionali, a livello nazionale e locale, sui temi della sicurezza delle attività energetiche e, inoltre, al profilo istituzionale per la Direzione Generale Sicu- rezza e dei connessi “messaggi chiave” per la comunicazione e altri documenti per l’attività di ufficio stampa in occasione di eventi;
o Per la realizzazione del sito l’Agenzia di comunicazione aggiudicataria dovrà svolgere alcune attività prodromiche quali l’analisi e la mappatura di analoghi siti istituzionali, pagine Facebook, Twitter e Linked-in;
✓ Realizzazione in via continuativa delle attività di manutenzione e aggiornamento dei compo- nenti base e dei plugin del sito “network degli Accordi” (Klypea). Il sito dovrà essere in ho- sting presso i server dell’Università di Milano-Bicocca;
✓ Realizzazione in via continuativa delle attività di aggiornamento dei contenuti del sito “net- work deli Accordi” (Klypea) sotto la direzione del CRIET e della Direzione Generale Sicurez- za UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico;
✓ Realizzazione in via continuativa di rapporti descrittivi dei risultati tecnico-scientifici delle at- tività di ricerca condotte da enti partner del “Network degli Accordi” (Klypea) della Direzione Generale Sicurezza UNMIG, sotto il coordinamento della medesima, al fine di rendere mag- giormente fruibili i risultati anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. I Partner del “Net- work degli Accordi” (Klypea) della Direzione Generale Sicurezza UNMIG ad oggi sono:
o Marina Militare,
o Guardia Costiera,
o INGV,
o IREA,
o ISMAR,
o OGS,
o Politecnico di Torino,
o Politecnico di Milano,
o Reluis,
o Università di Roma La Sapienza,
o Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
o CRIET,
o RSE.
Art. 4 - Obblighi dell’Appaltatore
Oltre agli obblighi nascenti dall’erogazione dei servizi sopra esposti, l’aggiudicatario dovrà prevedere la disponibilità dei responsabili del team di lavoro (3 figure Senior) a incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per aggiornamento e allineamento sulle iniziative di comunicazione, con caden- za mensile.
Art. 5 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la
cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000
- Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima veri- fica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Art. 6 - Forza maggiore
Nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall’Università.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell’esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 11, nonché – nel caso in cui l’Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte dell’Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
Art.7 - Responsabilità ed oneri dell’Appaltatore
Il servizio è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’Appaltatore, il quale, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare il servizio.
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge. L’impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligato- rie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto della presente fornitura.
Art. 8 – Personale addetto all’appalto
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le di- sposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni le- gislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.
Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche do- po la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.
Il suddetto obbligo vincola l’impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazio- ni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, econo- mica e sindacale.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, as- sistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d’appalto per tutti i dipendenti.
L’impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni con- tro gli infortuni sul lavoro.
L’impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Art. 9 - Danni a terzi
L’Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a risponde- re di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio. Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsar- le su semplice richiesta dell’Università.
In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle pre- stazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
Art. 10– Penali
Fatta salva l’ipotesi di sussistenza di causa di forza maggiore, in conseguenza di un qualunque ina- dempimento contrattuale (quali, a titolo meramente esemplificativo: mancato rispetto del calendario delle attività concordato con la Stazione appaltante; mancata esecuzione delle attività concordate di interazione con il committente, etc.) l’Università potrà applicare penali di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) a seconda della gravità dell’inadempimento.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata
a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero de- posito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azio- ne che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 11– Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università risolverà di diritto il contrat- to:
- Per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
- Quando l’appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- In caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale com- plessivo (iva esclusa);
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni (l. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
Nei suddetti casi, l’Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
Art. 12 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministra- zione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, re- gali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimen- to del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui ven- ga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
Art. 13 – Perfezionamento del contratto
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione, l’Università e l’Appaltatore perfezioneranno il contratto
Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere ef- fettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: BLZ77N.
I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevi- mento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indi- carsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.
La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fattu- rati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Univer- sità sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Si- stema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emes- so. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.
Art. 15 – Certificato di verifica di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto congiunta- mente al direttore dell'esecuzione del contratto, ed autorizza il pagamento delle fatture.
Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il con- tratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato rea- lizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 gg. il certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Art. 16- Responsabile del servizio per l’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Università, in sede di stipula del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Art. 18- Aggiunte al contratto
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell’Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche do- vranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.
Art. 19 - Domicilio legale
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.
Art. 20 – Legge applicabile al contratto
Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 21 – Controversie
Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del con- tratto d’appalto.
Art. 22 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.
È fatto obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli ob- blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà esse- re tempestivamente fornita copia all’Università.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura Territo- riale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23– Xxxxx di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.
Art. 24 – Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell’Università. I dati forniti dall’Università o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del servi- zio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigen- te sulla riservatezza e segretezza dei dati.
Art. 25 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.
Art. 26 - Composizione capitolato
Il presente capitolato è composto da 26 articoli redatti in complessive 9 pagine.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Responsabile Centro Servizi di Economia [x.xx digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/0