SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
N. …… di Repertorio---------------------------------------------------------------------------
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’ALLOGGIO SITUATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CIRIMIDO SITA IN VIA ROMA 15 PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA.
L'anno duemiladiciassette (2017), addì ....... del mese di…………. , in CIRIMIDO (CO) presso la sede Municipale – via Xxxxxxxx Veneto 53.
Tra
il Comune di Cirimido – cod. fiscale – – rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.
Xxxxxxxx Xxxxx, nato a il ;
E
Il il sig------------------------------- – cod. Fiscale – - nato a ----------------------------- e residente ---
-------------------------------------------------------------in qualità di assegnatario dell’alloggio del custode sito in Cirimido xxx Xxxx 00;
P R E M E S S O CHE
- Il Comune di Cirimido, in forza della deliberazione di G.C. n. 42 del 19 giugno 2917 , ha indetto il Bando di selezione per l’assegnazione dell’alloggio del Custode sito in Cirimido xxx Xxxx 00 individuando i criteri e i punteggi atti a formare la graduatoria finale;
- con determinazione del responsabile del servizio Amministrativo Finanziario n. 91 del 30 giugno 2017, è stato approvato lo schema di contratto di comodato
- con determinazione n. _ del , è stata approvata la graduatoria definitiva di assegnazione;
- Il nucleo familiare risulta così comporto
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra comparse e costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto. Il presente atto è disciplinato, per tutto quanto non ivi previsto, dalle norme del Codice Civile ed in particolare dagli artt. 1803 – 1812 C.C..
Art. 2 - OGGETTO
Il Comune di Cirimido “Comodante” dà in comodato d’uso gratuito al Sig. “Comodatario”, l’alloggio di proprietà comunale, situato in Roma 14, come da planimetria allegata esclusivamente per l’espletamento dei servizi di custodia oggetto del bando di assegnazione.
A fronte dell’assegnazione dell’alloggio il Comodatario si impegna a svolgere i seguenti compiti a titolo di prestazione modale:
a) custodia e controllo della sede scolastica;
b) apertura o chiusura cancelli della Scuola Primaria e della palestra per gli utilizzi connessi;
c) apertura e chiusura dei cancelli del parco giochi posto sul lato sud della palestra;
d) controllo quotidiano durante la stagione invernale dei termostati della scuola e della palestra, in base alle disposizioni impartite eventualmente dall’ufficio tecnico;
e) manutenzione del verde antistante la scuola;
f) segnalazione, nel caso in cui si evidenziassero inconvenienti di qualsiasi natura ovvero nei casi di particolare ed indifferibile urgenza, all'operaio reperibile;
g) segnalazione tempestiva all’ Ufficio Tecnico e/o alla Polizia locale di qualsiasi inconveniente relativo allo stato dell'immobile, ai beni in esso contenuti e al funzionamento degli impianti.
ART. 3 - DURATA
La durata del presente contratto è stabilita in anni cinque (5) rinnovabili una sola volta per egual periodo, con decorrenza dalla stipula contrattuale. A quest’ultima data il contratto s’intenderà automaticamente risolto, senza la necessità di nessun preavviso e pertanto il Comodatario si obbliga alla restituzione immediata dell’immobile. Il Comodante può esigerne l’immediata restituzione nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità.
Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell’immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più il locale
ART. 4 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’ALLOGGIO
L'alloggio viene consegnato in comodato gratuito dal Responsabile del Area Amministrativa Finanziaria- Servizi alla persona mediante consegna delle chiavi.
Della consegna dell’alloggio e delle chiavi viene redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Il Comodatario dichiara di aver preso visione dell’immobile oggetto della presente assegnazione e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento dovuto all’uso
Al momento della scadenza o della risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto l’alloggio dovrà essere riconsegnato in buono stato, salvo il deterioramento d’uso, secondo quanto risulterà da apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti; eventuali danni eccedenti il normale deperimento, in tale sede accertati, dovranno essere rimborsati al Comodante.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro € 50 per ogni giorno di ritardo.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per la destinazione d’uso convenuta. Il Comodatario è tenuto a:
A. non eseguire o far eseguire modifiche, sia all’interno che all’esterno dell’alloggio assegnato, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’amministrazione comunale; le eventuali migliorie, debitamente autorizzate, saranno eseguite a totale carico del Comodatario, le predette migliorie accederanno gratuitamente alla proprietà dell’immobile;
B. consentire in qualsiasi momento l’accesso all’alloggio da parte dei tecnici incaricati dall’amministrazione per lo svolgimento di ispezioni volte a verificare lo stato di conservazione e l’uso dei locali assegnati;
C. utilizzare l’immobile esclusivamente a scopo abitativo;
D. non concedere, in tutto o in parte, l’immobile a terzi in locazione, comodato o comunque concederne a qualsiasi titolo l’uso o il godimento né alloggiarvi permanentemente persone non appartenenti al proprio nucleo familiare.
E. custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia
F. svolgere o esercitare nell’alloggio qualsiasi attività lavorativa,
G. accedere ai locali da custodire ed agli immobili senza che vi sia la necessità per l’espletamento del servizio
H. non utilizzare le aree scoperte e le strutture in custodia per attività che possano arrecare disturbo o danno (feste, intrattenimenti, giochi ecc…).
I. in caso di necessità, a garantire la propria presenza ai fini della sicurezza e incolumità delle persone, durante le attività extra scolastiche attivate dal comune
ART. 6 – SPESE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
Le spese relative alla manutenzione ordinaria sono a carico del Comodatario. Le spese per le varie utenze dell’alloggio (luce– gas- telefono) sono a carico del Comodatario.
La manutenzione straordinaria è a carico del Comodante; il Comodatario ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie, verificabili ed urgenti.
ART. 7 – RESPONSABILITA’
Il Comodatario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Cirimido ed i terzi dei danni causati per sua colpa da un uso colpevole, negligente o altro abuso o trascuratezza nell’uso delle strutture.
Eventuali danni alle strutture causati dalle attività del Comodatario saranno posti a carico del medesimo, il quale dovrà provvedere alla riparazione/ripristino, informando tempestivamente il Comodante.
Quest’ultimo si riserva di risolvere il contratto adottando altresì gli opportuni e necessari provvedimenti, senza pregiudizio alcuno, di tutte le iniziative concesse per il risarcimento danni.
Il Comodatario accetta di manlevare il Comune di Cirimido da qualunque responsabilità per danni che potrebbero verificarsi durante l’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto a lui o ad altro componente del suo nucleo familiare.
Il Comodatario è tenuto pertanto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi relativi alla incolumità sua e del suo nucleo familiare.
ART. 8 – ASSENZE DEL COMODATARIO
È richiesta la presenza quotidiana nella struttura come custode e la reperibilità telefonica in caso di assenza. Nel caso in cui il Comodatario non potrà essere sostituito dall’altra persona maggiorenne del nucleo familiare, l’assenza dovrà essere comunicata al Comodante con almeno 10 giorni di preavviso.
Saranno valutate ai fini della risoluzione del contratto, le eventuali ripetute assenze che prevedono la sostituzione della figura da parte del comune, qualora queste compromettano il regolare svolgimento dell’incarico.
ART. 9 – RINUNCIA O DISDETTA
Essendo l’alloggio assegnato subordinato all’espletamento dei servizi di custodia sopra evidenziati, la rinuncia ad effettuare tali servizi e la disdetta del presente contratto di comodato devono essere presentate per iscritto contemporaneamente all’Amministrazione Comunale almeno 2 mesi prima della data prevista, al fine di garantire l’individuazione di un nuovo custode.
Art. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese di registrazione del presente atto e quelle accessorie sono a carico del Comodante.
Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti articoli o in caso di falsità degli atti concernenti il bando di selezione, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto. La stessa deve essere comunicata per iscritto. La risoluzione del contratto ha efficacia dal momento in cui l’Amministrazione Comunale comunica al custode la data ultima e definitiva per il rilascio dell’immobile.
Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 13 - CONTROVERSIE
Per ogni controversie inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Como.
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario
Il Comodante
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui ai cui punti: 2 (Oggetto), 4 (consegna e restituzione dell’alloggio) 5 (obblighi del Comodatario), 7 (responsabilità), 8 (assenza del Comodatario) 11 (Risoluzione del contratto), 13 (controversie), 14 (Trattamento dei dati personali), le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal Comodatario accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Letto, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario
Il Comodante