ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici - (di seguito denominato MIT) con sede in Roma, Via Nomentana, 2 - (codice fiscale 97532760580), nella persona del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Xxx. Xxxxx Xxxxxx
E
l’Automobile Club d’Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 0 (codice fiscale 00493410583), nella persona del Segretario Generale, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx,
di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”,
PREMESSO CHE
− ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e ss.mm.ii., l’Ufficio di Statistica del MIT fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) al quale è affidato il compito di fornire l’informazione statistica ufficiale al Paese e agli Organismi internazionali;
− ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 l’Ufficio di Statistica dell’ACI fa parte del SISTAN;
− in base al Programma Statistico Nazionale (PSN) vigente:
a) ACI è titolare dei lavori di “Localizzazione degli incidenti stradali” (Codice PSN: ACI-00012), “Veicoli e incidenti stradali” (Codice PSN: ACI-00013), per i quali è necessario il trattamento dei dati derivanti dalla rilevazione degli incidenti stradali di titolarità dell’ISTAT e l’integrazione di tali dati con altre informazioni detenute dal medesimo ACI, in particolare le informazioni dettagliate, in riferimento alla classificazione amministrativa (art. 2 CdS, comma 5 e 6), sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, regionale e provinciale;
b) MIT è titolare del lavoro denominato “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia” (Codice PSN: MIT 00028), oggetto di futura revisione e riformulazione con la seguente denominazione: “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia”.
CONSIDERATO CHE
− è stato ritenuto necessario, in ambito SISTAN, disporre di informazioni coordinate e maggiormente dettagliate sulla Rete stradale italiana rispetto a quelle attualmente a disposizione del MIT e pubblicate sul Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT);
− viene altresì raccomandata in ambito SISTAN la collaborazione tra Xxxxxxxx partecipanti e la riorganizzazione dei lavori al fine di evitare duplicazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 (Oggetto e finalità)
1. Con il presente Accordo le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono collaborare per la raccolta, la produzione e l’utilizzazione dei dati relativi all’estensione della rete stradale italiana per categoria di strada e in base alla suddivisione amministrativa territoriale.
2. La collaborazione è finalizzata alla revisione e al miglioramento della rilevazione MIT denominata “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia” (Codice PSN: MIT- 00028) la cui titolarità è del MIT stesso.
Art.2 (Attività del MIT)
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in qualità di titolare della rilevazione “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia ” (Codice PSN: MIT-00028):
a) il Dirigente dell’Ufficio di Statistica del MIT è il Referente delle attività statistiche nei confronti di ACI;
b) il MIT si impegna a convocare ogni anno - e ogniqualvolta sia necessario - una riunione per l’organizzazione delle attività insieme ad ACI e al responsabile operativo di ACI Informatica;
c) l’Ufficio di Statistica del MIT provvederà a diffondere le informazioni acquisite periodicamente nell’ambito di tale lavoro, in particolare per quanto riguarda l’estensione delle strade dei Comuni Capoluogo di Provincia, oggetto di rilevazione.
Art.3 (Attività dell’ACI)
1. Per le finalità di cui all’art. 1, considerato che le informazioni sulla rete autostradale e sulla rete stradale nazionale, regionale e provinciale sono utilizzate anche come base per l’elaborazione relativa alla Localizzazione degli Incidenti Stradali, ACI:
a) aggiorna annualmente le informazioni sulla rete autostradale e sulla rete stradale di interesse nazionale, sulla base delle informazioni desunte da pubblicazioni ufficiali o ricevute da ANAS S.p.A. - anche in ragione dei rapporti di collaborazione in corso con tale Società-, da AISCAT e/o dalle Società Concessionarie;
b) aggiorna, laddove necessario, le informazioni relative alla rete stradale secondaria con esclusione di quella comunale;
c) ogni tre anni, di concerto con il MIT, conduce una specifica indagine presso gli Enti locali gestori di strade al fine di ottenere gli elenchi delle strade di propria competenza aggiornati e completi delle informazioni ritenute necessarie;
d) invia al MIT gli elenchi aggiornati delle strade.
2. Le attività di competenza di ACI sono svolte operativamente da ACI Informatica - Settore Statistiche Incidenti Stradali, di concerto con l’Area Professionale Statistica. Il responsabile dell’Area Professionale Statistica è il referente delle attività nei confronti del MIT.
Art.4 (Interscambio di dati)
1. Le Parti si impegnano a scambiare i dati raccolti e relativi all’indagine oggetto del presente Accordo, con le modalità e secondo i formati elettronici che saranno concordati tra le Parti stesse.
Art.5 (Diffusione delle iniziative)
1. Il MIT, titolare dell’indagine, pubblica ogni anno i dati sull’estesa stradale, aggiornati all’anno precedente nel CNIT. Tali dati sono pubblicati secondo i diversi livelli territoriali amministrativi. Possono essere altresì pubblicati gli elenchi con maggior dettaglio di informazioni, quando concordato dai referenti delle Parti. Nella pubblicazione è citata come fonte la rilevazione congiunta.
2. ACI utilizza i dati inerenti la rilevazione oggetto del presente Accordo per l’elaborazione della localizzazione degli incidenti stradali sulla rete viaria principale e sulle strade provinciali. ACI può altresì utilizzare i dati relativi alle strade comunali per elaborazioni anche personalizzate o su richiesta, relative ai propri fini istituzionali.
3. Gli elenchi strade possono essere condivisi con ISTAT e con i Soggetti preposti alla rilevazione statistica degli incidenti stradali.
Art. 6 (Durata e Recesso)
1. Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato, accordo con esplicita comunicazione sottoscritta da entrambe le parti almeno 3 mesi prima della data di scadenza, sino a che non vengano modificate le caratteristiche della rilevazione “Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia” (MIT- 00028 ex TRA-00020) nella relativa scheda del Programma Statistico Nazionale.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 6 mesi, dandone comunicazione alla controparte tramite PEC.
Art. 7 (Modifiche)
1. II presente Accordo potrà essere modificato, in tutto o in parte, solo con il consenso scritto delle Parti. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti all’Accordo medesimo o con modifiche al lavoro MIT00028 approvate in ambito SiStaN e formalizzate nel Programma Statistico Nazionale PSN.
Art. 8 (Oneri economici)
1. Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario per le Parti, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti stesse. Non possono essere espletate attività aggiuntive.
2. Le eventuali spese sostenute in occasione di riunioni e altri eventi restano a totale carico delle Parti, ciascuna per quanto di competenza.
Art. 9 (Comitato Scientifico)
1. La definizione delle modalità di collaborazione e la supervisione delle attività poste in essere sono affidate ad un Comitato Scientifico (CS) composto da almeno due rappresentanti designati successivamente da ciascuna delle Parti.
2. Il CS redigerà annualmente una relazione sull’andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate, dandone evidenza ai soggetti competenti in seno alle Parti.
Art. 10
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali per quanto di competenza, verificando che i dati siano trattati in modo lecito, pertinente e non eccedente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Art. 11 (Proprietà intellettuale)
1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.
Art. 12 (Codice Etico)
1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento, i quali, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale di ciascuna delle Parti, sarà tenuto, prima dell’accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti stesse, sedi di eventuale espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
5. Gli obblighi previsti dall’art.26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Art. 13 (Foro competente)
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.
2. In mancanza di composizione amichevole, le controversie saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
3. Non è ammessa la competenza arbitrale. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.
Art. 14
(Spese di registrazione)
1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto economico o patrimoniale, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 4 - Tariffa - parte seconda del DPR. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte richiedente.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.
Art. 15 (Norme finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. L'invalidità o la non applicabilità di alcune delle previsioni del presente Accordo, non pregiudica la validità o l'applicabilità delle altre previsioni riportate nel presente Atto, che rimangono comunque in vigore.
3. Le clausole della presente scrittura sono state esplicitamente redatte e concordate d’intesa tra le parti ai sensi dalla normativa vigente.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo, composto da 5 pagine, viene sottoscritto unicamente in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Per il MIT
Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici (Xxx. Xxxxx XXXXXX)
(firmato digitalmente)
Per l’ACI
Il Segretario Generale (Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
(firmato digitalmente) XXXXX XXXXXX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direttore Generale 18.10.2019 11:31:17 UTC